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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA
Delle cause riunite nn. 107/ 2023 + 2048/23 R.G.
Tra
Parte_1
E
CP_1
All'udienza del 22/07/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Aiello Parte_1 Massimo e per l' l'avv. Doriana Alaimo , in sostituzione dell'avv. Marcedone Ivano. CP_1
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa Persona_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, alle ore 17:45, rientrata in aula decide ex art. 429 c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Dott.ssa Giovanna Pedalino
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 22/07/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nelle cause di previdenza riunite iscritte ai nn. 107/2023 R.G. e 2048/2023 R.G.
TRA
(codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Aiello, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
(codice fiscale in Controparte_2 P.IVA_1 persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivano Marcedone, per procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito . Gestione artigiani e commercianti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso n. 107/23 RG iscritto il 16/01/2023 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2022 00004933 14000 del 09/07/2022 notificato in data 06/12/2022 con cui l' di Siracusa gli ha ingiunto il pagamento CP_1 della somma complessiva di € 4.242,31 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione Artigiana per il periodo gennaio 2020 – dicembre 2020, oltre sanzioni. Il ricorrente deduceva: di essere iscritto alla C.C.I.A. di Siracusa dal 1999 con il numero di P.
IVA n. quale titolare di impresa artigiana esercente l'attività di ristorazione P.IVA_2 da asporto con sede in Siracusa;
che nel 2015 aveva cessato lo svolgimento di tale attività e aveva affittato a terzi l'azienda con contratti succedutisi nel tempo;
che dal 2018 in poi
2 prestava attività lavorativa di carattere subordinato, prima in regime di somministrazione e dal 2022 in regime ordinario, con conseguente iscrizione nella gestione lavoratori dipendenti . Per provare i fatti dedotti produceva l'estratto previdenziale ed i CP_1 CP_1 contratti di affitto dell'azienda con riferimento al periodo gennaio – dicembre 2020. Ciò dedotto, eccepiva l'illegittimità della iscrizione alla gestione commercianti effettuata dall' nel 2020 stante l'incompatibilità di tale iscrizione con la gestione lavoratori CP_1 dipendenti e ancor più, per non aver, già dal 2015, svolto attività d'impresa e non avere nessuno dei requisiti previsti dalla legge 662/96, art. 1 comma 203, modificativa dell'art. 29 comma 1, l. 160/1975 che rendono obbligatoria l'iscrizione alla gestione commercianti.
Concludeva chiedendo al tribunale, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito opposto, di annullare, revocare o dichiarare nullo o inefficace l'opposta avviso di addebito.
Costituitosi ritualmente, l' deduceva che il ricorrente risulta iscritto nella gestione CP_1 previdenziale degli artigiani giusta delibera dell'Albo Artigiani in data 02/11/1998 con inizio attività e inizio imposizione 03/1998 e tale iscrizione, avendo valore costitutivo anche ai fini del regime contributivo, costituisce presunzione di svolgimento dell'attività artigiana;
che il ricorrente –qualora fossero venuti meno i requisiti per il mantenimento dell'iscrizione- aveva l'onere, come disposto dall'art. 8 della L.R. n.87/1987, di recepimento della legge quadro sull'artigianato 443/1985, di inviare, esclusivamente per via telematica ed entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, comunicazione di cancellazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato di Siracusa, competente per le modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese;
che l'azienda risulta ancora attiva in CCIAA e la partita iva non è stata chiusa;
che ai fini della cancellazione dalla gestione artigiani e dello sgravio del ruolo è necessario che il ricorrente provveda ad inviare domanda di cancellazione alla CPA.
Con successivo ricorso, depositato in data 26/06/2023 ed iscritto al n. 2048/2023 R.G. ,
ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2022 Parte_1
00020076 91 000 del 09/12/2022 notificato in data 18/02/2023, con cui l' gli ha CP_1 ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 3.175,44 a titolo di contributi previdenziali dovuti alla gestione artigiani e Commercianti, per il periodo gennaio 2021 – dicembre 2021, oltre sanzioni.
A fondamento del ricorso deduceva le stesse circostanze di fatto di cui al ricorso 107/2023
R.G. e chiedeva l'annullamento dell'avviso di addebito per mancanza dei requisiti di legge
3 per iscrizione/mantenimento dell'iscrizione alla gestione artigiani e commercianti per avere egli cessato l'attività dal 2015 e svolto attività di lavoro subordinato sin dal 2018.
Costituitosi ritualmente l' proponeva le stesse eccezioni e difese già esposte nella CP_1 memoria difensiva depositata nel giudizio n. 107/2023 R.G.
I giudizi, stante la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva (trattandosi di avvisi di addebito per contributi previdenziali dovuti da alla Gestione Artigiana ma relativi Pt_1
a annualità diverse), a seguito del provvedimento del Presidente della Sezione del
30/10/2023 , venivano riniti davanti a questo decidente con provvedimento del 12/04/2024.
I giudizi riuniti venivano istruiti documentalmente.
La causa all'udienza odierna, all'esito della discussione, viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposizione è tempestiva, essendo stati depositati i ricorsi nel rispetto del termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del D.lgs. 46 /1999 dalla notifica degli avvisi di addebito opposti.
Nel merito l'opposizione è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. CP_ Con gli avvisi di addebito impugnati l' ha richiesto a contributi Parte_1 dovuti alla Gestione Artigiani per gli anni 2020 e 2021 sul presupposto che lo stesso è iscritto alla CCIAA con la qualifica di piccolo imprenditore esercente attività di impresa artigiana, è titolare di partita iva e risulta iscritto alla gestione Artigiani sin dal 1998.
Il ricorrente ha eccepito la non debenza dei contributi e l'illegittimità del mantenimento della iscrizione alla gestione artigiana i cui requisiti sarebbero venuti meno in seguito all'affitto di azienda a terzi sin dal 2015 e all'inattività dell'impresa da tale data.
Come correttamente ha evidenziato l' nella sua memoria difensiva la iscrizione alla CP_1 gestione artigiani crea una presunzione di mantenimento dei requisiti per la iscrizione e incombe sull'iscritto l'onere di richiedere la cancellazione dalla gestione nella ipotesi in cui vengano meno i requisiti per il mantenimento della iscrizione nonché l'onere di provare in giudizio il venir meno dei requisiti al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito.
Nel caso in esame il ricorrente non ha chiesto alla cancellazione dalla gestione artigiani e , stante la presunzione di mantenimento dei requisiti di iscrizione, incombeva su di lui l'onere di provare che i requisiti sono venuti meno.
Tale onere è stato adempiuto. Ed infatti, il ricorrente ha allegato documentazione da cui emerge che l'azienda artigiana già dal 2015, è stata ceduta in affitto a terzi con contratti
4 succedutisi negli anni. Ciò si evince chiaramente sia dalle copie degli atti notarili che dalla visura camerale allegata agli atti ove alla voce “ trasferimento di proprietà o godimento d'azienda”, con particolare, riferimento agli anni in contestazione, risulta annotato che l'azienda è stata affittata a con contratto di affitto del 24/09/2019 e a Persona_2 [...]
con contratto del 04/03/2021. Per_3
Il ricorrente ha inoltre dimostrato a mezzo dell'estratto conto previdenziale agli atti, che dal 02/05/2018 svolge attività lavorativa di carattere subordinato. È pacifico che lo svolgimento di attività da lavoro dipendente a tempo pieno rientra nei casi di non iscrivibilità nella Gestione previdenziale dei Commercianti in quanto tale fattispecie fa decadere “la prevalenza” dell'attività commerciale presupposto per la iscrizione e la permanenza nella gestione artigiani e commercianti. Lo svolgimento di attività dipendente a tempo pieno è incompatibile con lo svolgimento di attività commerciale prevalente nella impresa e pertanto il ricorrente, con l'assunzione a tempo pieno , aveva diritto di essere cancellato dalla gestione artigiani e commercianti per iscriversi alla gestione dipendenti CP_
La iscrizione alla gestione dipendenti è automatica in seguito all'inizio del rapporto di lavoro subordinato.
L'Istituto, d'altro canto, nulla ha fatto per contrastare le circostanze di fatto affermate dal ricorrente e si è, invece, limitato ad affermare che il ricorrente non ha provveduto ad effettuare la speciale procedura prevista dalla legge per la cancellazione, anche con effetti retroattivi, dall'Albo delle Imprese Artigiane e ha mantenuto attiva la partita IVA. Tuttavia, dall'istruttoria è stato provato che l'opponente non ha effettivamente svolto specifica attività lavorativa e/o gestionale nell'impresa nel periodo in questione, e tantomeno che abbia svolto attività di impresa con i caratteri di abitualità e prevalenza tali da giustificare il mantenimento della iscrizione nella gestione artigiani. E, vieppiù il ricorrente ha fornito prova che negli anni in questione ha percepito soltanto redditi da lavoro dipendente.
Alla luce dell'istruttoria documentale svolta risulta pertanto provato che non sussistono i requisiti di partecipazione personale al lavoro aziendale e di lavoro nell'impresa con carattere di abitualità e prevalenza richiesti dall'art. 29, comma 1 della legge n. 160/1975, come modificato dall'art. 1 comma 203 della legge 662/1996 per la iscrizione e per la permanenza nella Gestione artigiani.
L' , infatti, si è limitato ad affermare che il ricorrente non ha provveduto ad effettuare CP_2 la speciale procedura prevista dalla legge per la cancellazione, anche con effetti retroattivi, dall'Albo delle Imprese Artigiane e ha mantenuto attiva la partita IVA. Tuttavia, dall'istruttoria in atti è rimasto del tutto sfornito di prova che l'opponente abbia
5 effettivamente svolto specifica attività lavorativa e/o gestionale nell'impresa nel periodo in questione, tantomeno che abbia avuto caratteri di abitualità e prevalenza tali da consentire l'iscrizione nella gestione commercianti, né è stata fornita prova che negli anni in questione il ricorrente abbia avuto redditi ulteriori rispetto ai redditi da lavoro dipendente.
Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va accolta con conseguente annullamento degli avvisi di addebito impugnati. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell' i compensi liquidati come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 in relazione al valore della causa e secondo i valori minimi in ragione della istruttoria documentale e della limitata attività difensiva concretamente svolta
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nei giudizi riuniti n. 107/2023 R.G. e n. 2048/2023 R.G. in epigrafe indicati, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- in accoglimento del ricorso accerta e dichiara non dovuti i contributi richiesti da con gli avvisi di addebito n. 59820220000493314000 e n. 598 2022 00020076 CP_1
91 000 che per l'effetto annulla.
- Condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione CP_1 delle spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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