Sentenza breve 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/12/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02180/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2025, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Adriano Bellacosa e Natalia Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
ZI De LI, IL De LI, non costituite in giudizio;
per l’annullamento
1) della delibera di C.C. di Sarno n.-OMISSIS-, pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 16 aprile 2025 fino all’1 maggio 2025 e altresì sul B.U.R.C. n. 74 del 7 aprile 2025, con la quale il Comune di Sarno ha approvato la variante al P.U.C., in uno al R.U.E.C. e alle N.T.A., nella parte in cui, all’articolo 90.5 delle N.T.A. ha previsto in zona EAA la « sola installazione di impianti privati di distribuzione per usi agricoli senza attività integrative »;
2) dell’Attestazione UE SC in Sanatoria del -OMISSIS-(Rif. Pratica SUED_SCIA-00021/2025 -OMISSIS-);
3) di ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque a essi connesso, consequenziale e, in ogni caso, richiamato negli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa RA PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso la società ricorrente riassume, a seguito di opposizione con richiesta di trasposizione in sede giurisdizionale notificata dalle controinteressate, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso:
la delibera di C.C. di Sarno n.-OMISSIS-, con la quale il Comune di Sarno ha approvato la variante al P.U.C., in uno al R.U.E.C. e alle N.T.A., nella parte in cui, all’articolo 90.5 delle N.T.A. ha previsto in zona EAA la « sola installazione di impianti privati di distribuzione per usi agricoli senza attività integrative »;
l’Attestazione UE SC in Sanatoria del -OMISSIS-(Rif. Pratica SUED_SCIA-00021/2025 prot. n. -OMISSIS-);
ogni ulteriore atto anteriore o successivo, comunque a essi connesso.
Deduce in fatto la società ricorrente:
- di essere attiva nel settore della commercializzazione di idrocarburi;
- di aver stipulato con le controinteressate un contratto di affitto del fondo (sito in Zona Omogena Eaa “ Zone agricole di elevato pregio per la produzione ” del vigente P.U.C.) “ per la realizzazione e gestione di un impianto di distribuzione di carburanti e servizi annessi ”, registrato in data -OMISSIS-;
- di aver ottenuto dal Comune di Sarno il p.d.c. n. -OMISSIS- per la realizzazione di un impianto di distribuzione di carburanti misti;
- di aver ottenuto anche il Provvedimento Unico Autorizzativo con Protocollo n. -OMISSIS-da parte del S.U.A.P. in data -OMISSIS-;
- di aver presentato in data -OMISSIS- la Comunicazione dell’Inizio Effettivo dei Lavori di scavo e di cantierizzazione, con nota assunta al n. -OMISSIS- del Protocollo al -OMISSIS-; in data -OMISSIS-9 la Denuncia di Inizio Lavori non strutturali; in data -OMISSIS- l’integrazione spontanea con Comunicazione di Inizio Lavori Strutturali;
- che in data -OMISSIS- gli ufficiali della Regione Carabinieri Forestale Campania del Nucleo di Sarno hanno posto sotto sequestro l’area, avendo riscontrato la presenza non autorizzata di riempimenti con materiali di risulta;
- di aver inoltrato in data -OMISSIS- tramite il “Portale UEd” la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata con Protocollo n. -OMISSIS- per la pulizia dell’area di cantiere, temporaneamente dissequestrata, per consentire le suddette operazioni;
- che le operazioni di rimozione sono state ultimate in data -OMISSIS-, con Comunicazione di Fine Lavori avente Protocollo n. -OMISSIS-;
- che il Comune di Sarno ha contestato in data -OMISSIS-, con ordinanza di demolizione, le seguenti difformità rispetto a quanto autorizzato: i) differente realizzazione e dimensionamento della pensilina metallica; ii) diversa collocazione dei serbatoi; iii) incongruenze relative alle aperture di accesso ai fondi; iv) realizzazione di riempimento con materiale di risulta su parte dei mappali 4001 e 4002;
- che in data -OMISSIS-i tecnici del Comune hanno effettuato un sopralluogo sul fondo al fine di accertare l’avvenuta rimozione del riempimento con materiali di risulta e il ripristino dello stato dei luoghi;
- di aver presentato una richiesta di accertamento di conformità ex art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, al fine di sanare le ulteriori difformità presenti (Pratica SUED_SCIA-00021/2025 prot. n. -OMISSIS-);
- che il Comune ha richiesto talune integrazioni a detta pratica, tempestivamente trasmesse, ma poi, con l’impugnata Attestazione UE SC in Sanatoria del -OMISSIS-, ha comunicato che, sulla scorta della intervenuta variante ex delibera di Consiglio Comunale n.-OMISSIS-, nell’area condotta dalla Società ricorrente non era più possibile installare impianti di distribuzione di carburanti aperti al pubblico in uno alle attività connesse.
Con riferimento a tale ultima delibera, la ricorrente eccepisce la manifesta illogicità, il difetto di proporzionalità e la contraddittorietà.
In primo luogo, evidenzia che la previsione di cui all’art. 90.5 delle N.T.A., in maniera contraddittoria, ad un capoverso dispone che « all’interno delle aree rientranti nelle zone 2 e 3 e 4, è consentita l’installazione di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché le autonome attività commerciali integrative », mentre al capoverso successivo prevede che « all’interno delle aree rientranti nella zona 4 è consentita la sola installazione di impianti privati di distribuzione per usi agricoli senza attività integrative », sicché non è dato comprendere cosa si possa realizzare in Zona 4, in cui è ricompreso il fondo condotto dalla società ricorrente.
Secondariamente, ritiene che il divieto assoluto di installazione di impianti di distribuzione destinati alla rivendita al pubblico, nonché di attività integrative, non tenga conto delle reali esigenze operative delle imprese agricole eventualmente insediate nella medesima area, pregiudicando tutte quelle piccole realtà che non sono in grado di provvedere all’installazione di impianti propri.
Inoltre, rileva che trattasi di scelta pianificatoria arbitraria, priva di adeguata istruttoria, in quanto l’esclusione delle attività connesse alla distribuzione dei carburanti non è sorretta da alcuna motivazione tecnica, né da esigenze ambientali o paesaggistiche accertate.
Ancora, la previsione produrrebbe una disparità di trattamento tra operatori in situazioni analoghe (i.e. attività autorizzate nelle zone contigue o adiacenti) e comporterebbe una limitazione irragionevole alla libertà d’impresa.
La ricorrente deduce poi che il Comune abbia adottato la disposizione impugnata in assenza della presupposta necessaria adozione del regolamento comunale che disciplina la dislocazione degli impianti di distribuzione di carburanti.
Afferma ancora che la vocazione agricola della zona interessata non giustifica la restrizione (immotivatamente) imposta, tant’è che nell’originaria normativa urbanistica tale tipo di intervento era consentito, tanto è vero che la ricorrente era stata regolarmente autorizzata.
Si duole anche dell’assenza di specifiche valutazioni in ordine alle conseguenze sul piano economico delle scelte pianificatorie effettuate, tanto più in quanto l’intervento edilizio è ormai quasi completamente realizzato.
Peraltro, ritiene che il divieto incondizionato di impianti già assentiti e avviati, in assenza di ragioni ambientali, sanitarie o di sicurezza pubblica, rappresenti una misura sproporzionata e non conforme ai principi di libertà economica sanciti a livello sovranazionale.
Invoca, infine, il legittimo affidamento ingenerato nella società in ordine alla possibilità di completare l’investimento iniziato, sulla base di atti amministrativi pienamente efficaci e non contestati.
Quanto all’Attestazione UE SC in Sanatoria del -OMISSIS-, ne eccepisce l’invalidità sia in via derivata che per vizi propri.
In particolare, ne denuncia la contraddittorietà rispetto ai titoli rilasciati in data-OMISSIS- e -OMISSIS- (non annullati né revocati, dai quali discende una legittima aspettativa al completamento dell’intervento), nonché l’adozione in violazione dei principi di collaborazione procedimentale e di semplificazione, richiesti dalla legge n. 241/1990.
Il Comune di Sarno e le controinteressate, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti in giudizio.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 dicembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
DIRITTO
Il ricorso è manifestamente inammissibile per carenza d’interesse e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito della presente fase cautelare.
Innanzitutto, preme rilevare che il Comune di Sarno, con la gravata Attestazione UE SC in Sanatoria del -OMISSIS-, in riferimento alle opere minori già realizzate in difformità ai titoli (diverso dimensionamento e rotazione planimetrica della pensilina metallica posta a copertura della zona distribuzione carburanti, rispetto a quanto assentito con p.d.c. del 2018; collocazione dei serbatoi in posizione differente a quella precedentemente assentita; realizzazione di riempimento del fondo con materiale di risulta), preso atto del provvedimento di dissequestro e di restituzione dell’area all’avente diritto del -OMISSIS- e dell’avvenuto versamento dell’importo della sanzione amministrativa, ha attestato la conformità e la compatibilità delle opere eseguite, fatto salvo il diritto dei terzi, a condizione che:
« 1) i grafici, così come tutti gli elaborati tecnici e la documentazione allegata, rappresentino pedissequamente la situazione effettiva dello stato dei luoghi;
2) siano fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque sia garantito il rispetto di tutte le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme ambientali, antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
3) sia verificato il posizionamento dei serbatoi interrati di cui sopra, prima della loro messa in funzione, e sia autorizzato dall’ente competente e che l’autorizzazione sia trasmessa in copia a questo Ufficio;
4) il progetto per effettuare il completamento delle opere già eseguite (ed oggetto della presente sanatoria) sia redatto rispettando pedissequamente i dettami del punto 90.5 dell’art. 90 delle NTA di cui alla vigente variante di Puc, il quale afferma che “… all’interno delle aree rientranti nella zona 4 è consentita la sola installazione di impianti privati di distribuzione per usi agricoli senza attività integrative.”
5) il progetto per effettuare il completamento delle opere già eseguite (ed oggetto della presente sanatoria), segua l’iter autorizzativo stabilito dalle vigenti normative e sia presentato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio della presenta attestazione;
6) la presenta attestazione esula da qualsiasi istruttoria ed accertamento relativo all’attività produttiva che si intenderà condurre nel fondo di cui all’oggetto, la cui gestione e controllo restano in capo al competente Ufficio che dovrà rilasciare l’autorizzazione a svolgere l’attività stessa ».
In sostanza, l’amministrazione ha ritenuto che le opere già eseguite siano sanabili con prescrizioni e pertanto l’interesse all’impugnazione, in parte qua , non sussiste.
D’altronde, risulta dagli atti che l’intervento sia conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda -OMISSIS- in data antecedente rispetto all’adozione della nuova normativa urbanistica), nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione (-OMISSIS-).
Per quanto riguarda, invece, la perdurante possibilità di realizzare l’impianto, con un nuovo p.d.c. o con il titolo a suo tempo rilasciato, allo stato non è stato chiesto alcun titolo per la nuova realizzazione dell’impianto, né vi è stata alcuna dichiarazione di decadenza, sicché anche in parte qua va riscontrato il difetto di interesse all’impugnazione.
In definitiva, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
La natura formale della decisione e la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione e delle controinteressate giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato, anche di luogo, idoneo ad identificare enti o persone.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
RA PP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.