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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/07/2025, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 3150/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3150/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3150 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extra- contrattuale - lesione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Gio- Parte_1 vanni Russo e Christian Desiato e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via M. G.
Agnesi n. 10;
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. As- sunta Portento e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcia- nise (CE) alla via G. Siani n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
07.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIO-
NE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudi- Parte_1
2
zio la n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la Controparte_1 riforma della sentenza n. 7090/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data
09.11.2023 nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda per- ché non vi era prova in atti dell'invio della richiesta di risarcimento alla
CP_2
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazione dell'incarto processuale in quanto in atti è presente la ricevuta di accettazione della mail inviata alla;
2. Il Giudice di CP_2 prime cure errava nel dichiarare improcedibile la domanda atteso che la ricevuta della mail alla era indicata nel foliario degli atti pro- CP_2 cessuali vidimato dalla cancelleria del Giudice di Pace;
3. L'attore in primo grado ha pienamente superato la presunzione di cui all'art 2054
c.c., in quanto, la dinamica del sinistro veniva confermata dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado;
4. La dinamica del sini- stro, così come riportata nell'atto introduttivo, veniva confermata an- che dal verbale dei CC intervenuti sul luogo;
5. Il Quantum delle le- sioni veniva confermato sulla base delle dichiarazioni testimoniali, nonché dalla CTU a firma della Dott.ssa che riconosceva una Per_1 percentuale di DB del 3% all'attore in primo grado;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) Accogliere in toto il presente gravame proposto dal sig. Parte_1
e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado e contestati in questa sede dall'appellante, riformare la sentenza appellata n.
7090/2023, perché erronea ed infondata in fatto e diritto, in favore di una pro- nuncia che, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ritenendo la effettiva presenza agli atti di parte attrice (in primo grado) della comunicazione, effettuata a mezzo pec del 02.08.2021, contenente la richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2015 inviata alla e la CP_3 conseguente ottemperanza da parte di esso di tutte le prescrizioni Parte_1 di cui alla richiamata normativa, nonché del relativo onere probatorio, dichiari la proponibilità (nonché ammissibilità e procebilità) della domanda dal medesimo proposta nel precedente grado di giudizio e, nel merito di essa, accolga la conclusioni ivi rassegnate da medesimo attore ed odierno appellante e, per l'effetto: 2) Dichiari
3
che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità, colpa ed imperizia della conducente dell'autocarro non identificato e, per l'effetto, in applica- zione della norma di cui all'art. 19, 1° comma, lett. a), L 990/69; 3) Condanni la – Impresa designata dal F.G.V.S., in per- Controparte_4 sona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento per tutte le lesioni personali patite dal sig. in occasione e conseguenza del sinistro de quo, così come Parte_1 quantificate a mezzo della C.T.U. medico-legale espletata in primo grado in com- plessivi €. 4.420,28, di cui al prospetto contenuto nel presente atto, o nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre interessi dal dì del sinistro e rivalutazione, il tutto sempre ricompreso nei limiti di €. 5.000,00; 4) Con il favo- re delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. Controparte_1
F.G.V.S. adducendo:
1. La vidimazione del cancelliere apposta al fo- liario non indica necessariamente che la prova della richiesta di risar- cimento alla fosse in atti, era onere dell'attore verificare CP_2
l'integrità dell'incarto processuale;
2. L'inoltro della richiesta di risar- cimento alla è condizione di procedibilità della domanda, in CP_2 assenza, il Giudice deve dichiarare improcedibilità;
3. Nel merito la domanda è infondata in quanto non provata;
4. L'appellante ritiene che la prova della domanda si possa rinvenire nel verbale dei C.C., ma, così non è. I C.C. non fanno alcun riferimento ad un eventuale diritto di precedenza dell'appellante. La presunzione ex art 2054 c.c. non è superata.
5. L'appellante non riusciva ad arrestare la marcia perché non aveva una velocità adeguata al luogo in cui transitava.
6. Le di- chiarazioni dei testi escussi in primo grado sono contraddittorie, posto che, uno afferma che il lamentava dolore, mentre l'altro af- Pt_1 ferma che il riusciva ad uscire dall'abitacolo e non lamentava Pt_1 alcun dolore.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_1
Voglia il Giudicante rigettare la domanda proposta in appello, siccome improcedi- bile, inammissibile ed infondata con conseguente conferma della sentenza appellata in ogni suo punto;
2) Condannare l'appellante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
4
Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n.
7090/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva improcedibile la domanda per l'assenza in atti della ricevuta di invio richiesta risarcimento danni alla
. CP_2
Orbene, codesto Tribunale analizzato l'incarto processuale ritiene procedibile la domanda posto che in atti si rinviene la ricevuta della mail di richiesta risarcimento danni alla del 02.08.2020. CP_2
Inoltre, in atti vi è il foliario degli atti depositati al Giudice di Pace ove all'allegato n. 7 è indicata proprio “ricevuta richiesta risarcimento
”. CP_2
La vidimazione del cancelliere su un foliario conferisce a questo do- cumento la qualità di atto pubblico, con la sua relativa fede privilegia- ta, rendendolo un documento probatorio importante in ambito giudi- ziario. La fede privilegiata si applica a ciò che il cancelliere attesta esse- re stato inserito nel documento o ad altri fatti che il cancelliere stesso ha constatato durante la vidimazione.
Passando ora al merito della vicenda, è noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distri- buzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossi- bilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta pre- sunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorben- te nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III,
15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale dili- genza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla con- creta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di re-
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sponsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di co- mune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente
(Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, non si ritie- ne l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato coin- volto nel sinistro, atteso che, se il teste escusso in data Testimone_1
23.01.2023 ha dichiarato che il conducente la Toyota Yaris, imboccato il ponticello sotto il quale vi era il canale di scolo, per evitare l'impatto con l'autoarticolato che non dava la precedenza, sterzava sulla destra e si ribaltava, né i testi escussi, né l'appellante provano che era l'autoarticolato a dover dare la precedenza e non l'appellante.
Invero, gli altri due testi escussi, tali e Testimone_2 [...]
escussi in data 23.01.2023 viaggiavano dietro Tes_3
l'autoarticolato, pertanto, non sono in grado di riferire circa il com- portamento alla guida tenuto dall'appellante, posto che, si rendono conto dell'accaduto quando il era già caduto nel canale di sco- Pt_1 lo sottostante.
Va inoltre aggiunto che il verbale dei c.c., giunti sul luogo successiva- mente al sinistro, nulla dice in ordine alla eventuale mancata prece- denza data dall'autoarticolato e/o dal stesso. Pt_1
La presunzione suddetta non può dunque reputarsi superata stante la mancanza di prova, in capo all'appellante, di avere fatto tutto il possi- bile per evitare il sinistro.
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di col- pa concorrente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine ne- cessario che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla cir- colazione (Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Vi è pertanto anche una corresponsabilità a carico dell'appellante nella misura del 50% nella causazione del sinistro, dal momento che lo stes- so avrebbe potuto fermarsi e far passare l'autoarticolato in ottempe- ranza all'obbligo di osservanza di attuare tutte le cautele possibili co-
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me dettato dalle norme del codice della strada.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, con motiva- zione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha descritto i postumi, quantificandone la misura nel 3 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 25 il periodo di invalidità par- ziale, di cui 5 al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equita- tiva applicare il criterio previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 139 del CdA in materia di micro-permanenti, le cui voci sono state recentemente aggiornate con DM del Ministero dello Sviluppo
Economico del 6 giugno 2013.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, il danno subito dall'appellante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, oltre che per le sof- ferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 3.533,78 [euro 2.762,33 per D.B.P più 621,45 per
D.B.T più 150,00 spese mediche documentate].
Tale somma va dimezzata in forza del concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro e, pertanto, la somma spet- tante è pari ad Euro 1.766,89 oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta parzialmente fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soc- combenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare comples- sità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ec- cezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nel sinistro per cui
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è causa e, per l'effetto, :
Condanna n.q. F.G.V.S al pagamento Controparte_1 della somma di euro 1.766,89 a titolo di risarcimento del danno in favore di oltre interessi legali dalla data del sini- Parte_1 stro al soddisfo;
Condanna n.q. F.G.V.S., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione ai procura- tori dichiaratisi anticipatari.
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico di
[...]
n.q. F.G.V.S e , in solido. Controparte_5 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 3150/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate le note di trattazione depositate in atti;
Considerato che la causa è chiamata alla odierna udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 3150/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr. Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 3150 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: responsabilità extra- contrattuale - lesione personale - tra
, rapp.to e difeso, come in atti, dagli Avv.ti Gio- Parte_1 vanni Russo e Christian Desiato e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Caserta (CE) alla via M. G.
Agnesi n. 10;
APPELLANTE
e
n.q. F.G.V.S., in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. As- sunta Portento e presso di questi elettivamente domiciliata in Marcia- nise (CE) alla via G. Siani n. 2;
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
07.07.2025 di discussione ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIO-
NE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione in appello, conveniva in giudi- Parte_1
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zio la n.q. F.G.V.S. al fine di sentir dichiarare la Controparte_1 riforma della sentenza n. 7090/2023, pronunziata dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere, depositata in Cancelleria in data
09.11.2023 nella parte in cui dichiarava improcedibile la domanda per- ché non vi era prova in atti dell'invio della richiesta di risarcimento alla
CP_2
A fondamento dell'appello l'appellante adduceva che:
1. Il Giudice di
Prime Cure non aveva motivato correttamente la sentenza errando nella valutazione dell'incarto processuale in quanto in atti è presente la ricevuta di accettazione della mail inviata alla;
2. Il Giudice di CP_2 prime cure errava nel dichiarare improcedibile la domanda atteso che la ricevuta della mail alla era indicata nel foliario degli atti pro- CP_2 cessuali vidimato dalla cancelleria del Giudice di Pace;
3. L'attore in primo grado ha pienamente superato la presunzione di cui all'art 2054
c.c., in quanto, la dinamica del sinistro veniva confermata dai testi escussi nel corso del giudizio di primo grado;
4. La dinamica del sini- stro, così come riportata nell'atto introduttivo, veniva confermata an- che dal verbale dei CC intervenuti sul luogo;
5. Il Quantum delle le- sioni veniva confermato sulla base delle dichiarazioni testimoniali, nonché dalla CTU a firma della Dott.ssa che riconosceva una Per_1 percentuale di DB del 3% all'attore in primo grado;
Ciò posto, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclu- sioni: 1) Accogliere in toto il presente gravame proposto dal sig. Parte_1
e, previa dichiarazione di modifica dei fatti ricostruiti dal giudice di primo grado e contestati in questa sede dall'appellante, riformare la sentenza appellata n.
7090/2023, perché erronea ed infondata in fatto e diritto, in favore di una pro- nuncia che, differentemente da quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, ritenendo la effettiva presenza agli atti di parte attrice (in primo grado) della comunicazione, effettuata a mezzo pec del 02.08.2021, contenente la richiesta di risarcimento danni ex artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2015 inviata alla e la CP_3 conseguente ottemperanza da parte di esso di tutte le prescrizioni Parte_1 di cui alla richiamata normativa, nonché del relativo onere probatorio, dichiari la proponibilità (nonché ammissibilità e procebilità) della domanda dal medesimo proposta nel precedente grado di giudizio e, nel merito di essa, accolga la conclusioni ivi rassegnate da medesimo attore ed odierno appellante e, per l'effetto: 2) Dichiari
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che il sinistro per cui è causa ebbe a verificarsi per esclusiva responsabilità, colpa ed imperizia della conducente dell'autocarro non identificato e, per l'effetto, in applica- zione della norma di cui all'art. 19, 1° comma, lett. a), L 990/69; 3) Condanni la – Impresa designata dal F.G.V.S., in per- Controparte_4 sona del suo legale rapp.te p.t., al risarcimento per tutte le lesioni personali patite dal sig. in occasione e conseguenza del sinistro de quo, così come Parte_1 quantificate a mezzo della C.T.U. medico-legale espletata in primo grado in com- plessivi €. 4.420,28, di cui al prospetto contenuto nel presente atto, o nella misura che l'Ill.mo Tribunale riterrà equa e di giustizia, oltre interessi dal dì del sinistro e rivalutazione, il tutto sempre ricompreso nei limiti di €. 5.000,00; 4) Con il favo- re delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre Iva, cpa e rimborso spese forfettarie, con distrazione ai sottoscritti procuratori antistatari.
Si costituiva in giudizio l'appellata n.q. Controparte_1
F.G.V.S. adducendo:
1. La vidimazione del cancelliere apposta al fo- liario non indica necessariamente che la prova della richiesta di risar- cimento alla fosse in atti, era onere dell'attore verificare CP_2
l'integrità dell'incarto processuale;
2. L'inoltro della richiesta di risar- cimento alla è condizione di procedibilità della domanda, in CP_2 assenza, il Giudice deve dichiarare improcedibilità;
3. Nel merito la domanda è infondata in quanto non provata;
4. L'appellante ritiene che la prova della domanda si possa rinvenire nel verbale dei C.C., ma, così non è. I C.C. non fanno alcun riferimento ad un eventuale diritto di precedenza dell'appellante. La presunzione ex art 2054 c.c. non è superata.
5. L'appellante non riusciva ad arrestare la marcia perché non aveva una velocità adeguata al luogo in cui transitava.
6. Le di- chiarazioni dei testi escussi in primo grado sono contraddittorie, posto che, uno afferma che il lamentava dolore, mentre l'altro af- Pt_1 ferma che il riusciva ad uscire dall'abitacolo e non lamentava Pt_1 alcun dolore.
Ciò posto l'appellata rassegnava le seguenti conclusioni: 1) CP_1
Voglia il Giudicante rigettare la domanda proposta in appello, siccome improcedi- bile, inammissibile ed infondata con conseguente conferma della sentenza appellata in ogni suo punto;
2) Condannare l'appellante, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.
Nel merito l'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione.
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Il giudizio de quo prende le mosse dall'impugnata sentenza n.
7090/2023 emessa dal giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere il quale, a seguito della istruttoria riteneva improcedibile la domanda per l'assenza in atti della ricevuta di invio richiesta risarcimento danni alla
. CP_2
Orbene, codesto Tribunale analizzato l'incarto processuale ritiene procedibile la domanda posto che in atti si rinviene la ricevuta della mail di richiesta risarcimento danni alla del 02.08.2020. CP_2
Inoltre, in atti vi è il foliario degli atti depositati al Giudice di Pace ove all'allegato n. 7 è indicata proprio “ricevuta richiesta risarcimento
”. CP_2
La vidimazione del cancelliere su un foliario conferisce a questo do- cumento la qualità di atto pubblico, con la sua relativa fede privilegia- ta, rendendolo un documento probatorio importante in ambito giudi- ziario. La fede privilegiata si applica a ciò che il cancelliere attesta esse- re stato inserito nel documento o ad altri fatti che il cancelliere stesso ha constatato durante la vidimazione.
Passando ora al merito della vicenda, è noto che in caso di scontro tra veicoli la presunzione di uguale concorso di colpa dei conducenti di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., costituisce criterio di distri- buzione della responsabilità che opera sul presupposto della impossi- bilità di accertare con indagini specifiche le modalità del sinistro e le rispettive responsabilità oppure di stabilire con certezza l'incidenza delle singole condotte colpose nella causazione dell'evento. Detta pre- sunzione può essere superata anche dall'accertamento in concreto che la condotta di uno dei conducenti ha avuto efficacia causale assorben- te nella produzione dell'evento dannoso (Trib. Bari, Sez. III,
15/06/2006).
La predetta norma non prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma configura a carico del conducente una responsabilità presunta da cui può liberarsi esclusivamente dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, osservando, nei limiti della normale dili- genza un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alla con- creta circostanza di tempo, di luogo. L'accertamento in concreto di re-
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sponsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di co- mune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l'incidente
(Cass. civ., Sez. III, 29/04/2006, n.10031).
Nella specie, in applicazione dei principi appena riportati, non si ritie- ne l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autoarticolato coin- volto nel sinistro, atteso che, se il teste escusso in data Testimone_1
23.01.2023 ha dichiarato che il conducente la Toyota Yaris, imboccato il ponticello sotto il quale vi era il canale di scolo, per evitare l'impatto con l'autoarticolato che non dava la precedenza, sterzava sulla destra e si ribaltava, né i testi escussi, né l'appellante provano che era l'autoarticolato a dover dare la precedenza e non l'appellante.
Invero, gli altri due testi escussi, tali e Testimone_2 [...]
escussi in data 23.01.2023 viaggiavano dietro Tes_3
l'autoarticolato, pertanto, non sono in grado di riferire circa il com- portamento alla guida tenuto dall'appellante, posto che, si rendono conto dell'accaduto quando il era già caduto nel canale di sco- Pt_1 lo sottostante.
Va inoltre aggiunto che il verbale dei c.c., giunti sul luogo successiva- mente al sinistro, nulla dice in ordine alla eventuale mancata prece- denza data dall'autoarticolato e/o dal stesso. Pt_1
La presunzione suddetta non può dunque reputarsi superata stante la mancanza di prova, in capo all'appellante, di avere fatto tutto il possi- bile per evitare il sinistro.
Ed infatti, l'accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due convenuti non comporta il superamento della presunzione di col- pa concorrente stabilito dall'art. 2054, co. 2, c.c., essendo a tal fine ne- cessario che l'altro conducente si sia uniformato alle norme sulla cir- colazione (Cass. civ., Sez. III, 22/04/2009, n. 9550).
Vi è pertanto anche una corresponsabilità a carico dell'appellante nella misura del 50% nella causazione del sinistro, dal momento che lo stes- so avrebbe potuto fermarsi e far passare l'autoarticolato in ottempe- ranza all'obbligo di osservanza di attuare tutte le cautele possibili co-
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me dettato dalle norme del codice della strada.
Circa il quantum del risarcimento, va qui detto che il CTU, con motiva- zione condivisibile perché scevra da vizi logici, ha descritto i postumi, quantificandone la misura nel 3 %.
Il c.t.u. ha calcolato in complessivi gg. 25 il periodo di invalidità par- ziale, di cui 5 al 75%, 10 al 50% e 10 al 25%.
Per la liquidazione del danno biologico appare possibile in via equita- tiva applicare il criterio previsto dalla lettera a) del primo comma dell'art. 139 del CdA in materia di micro-permanenti, le cui voci sono state recentemente aggiornate con DM del Ministero dello Sviluppo
Economico del 6 giugno 2013.
Pertanto, facendo riferimento al criterio di cui sopra, il danno subito dall'appellante può essere liquidato a tale titolo e, quindi, per i postumi permanenti residuati all'esito della sua guarigione, oltre che per le sof- ferenze psichiche patite, nell'importo complessivo, già rivalutato all'attualità, di euro 3.533,78 [euro 2.762,33 per D.B.P più 621,45 per
D.B.T più 150,00 spese mediche documentate].
Tale somma va dimezzata in forza del concorso di colpa dell'appellante nella causazione del sinistro e, pertanto, la somma spet- tante è pari ad Euro 1.766,89 oltre interessi dal giorno del sinistro fino all'effettivo soddisfo.
Ciò posto, non ricorrendo motivi per discostarsi dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza, l'appello risulta parzialmente fondato con conseguente riforma della decisione di primo grado.
Le spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soc- combenza e si liquidano secondo i criteri e nella misura minima di cui al D.M. n. 55/14, stante l'assenza di questioni di particolare comples- sità, avuto riguardo al valore della causa e alla attività svolta, come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed ec- cezione disattesa, così provvede:
Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza impugnata accerta e dichiara la concorrente responsabilità delle parti nel sinistro per cui
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è causa e, per l'effetto, :
Condanna n.q. F.G.V.S al pagamento Controparte_1 della somma di euro 1.766,89 a titolo di risarcimento del danno in favore di oltre interessi legali dalla data del sini- Parte_1 stro al soddisfo;
Condanna n.q. F.G.V.S., al pagamento Controparte_1 delle spese processuali del doppio grado di giudizio in favore di che liquida per il primo grado in € 633,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
mentre per il secondo grado in €
1.278,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge con distrazione ai procura- tori dichiaratisi anticipatari.
Pone definitivamente le spese della CTU espletata a carico di
[...]
n.q. F.G.V.S e , in solido. Controparte_5 Parte_1
Santa Maria Capua Vetere, 07.07.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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