Art. 23.
Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:
1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i ((200.000 ECU)) di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i ((200.000 ECU)) di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni e' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Gli ingegneri capi del Genio civile, nell'esercizio delle loro funzioni consultive, esprimono parere:
1) sui progetti esecutivi di importo non eccedente i ((200.000 ECU)) di opere da eseguire dallo Stato, sia a totale suo carico, sia col suo concorso e dagli Enti pubblici e dai privati per la cui esecuzione sia chiesta la concessione di concorsi o contributi dello Stato;
2) sui progetti esecutivi, di importo non eccedente i ((200.000 ECU)) di opere pubbliche da eseguire a cura degli Enti pubblici e dei privati per i quali sia prescritto il parere degli organi consultivi del Ministero dei lavori pubblici anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo;
3) sulla concessione di proroghe non eccedenti complessivamente i trenta giorni, dei termini contrattuali per la ultimazione dei lavori;
4) sulle concessioni e sulle domande di rinnovazione di qualunque durata di piccole derivazioni di acque pubbliche per le quali non vi siano domande concorrenti od opposizioni, e sulle domande per proroghe dei termini stabiliti nei disciplinari relativi alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;
5) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione della energia elettrica con tensione inferiore a 5 mila volta;
6) negli altri casi in cui disposizioni vigenti richiedano il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.
Sui riconoscimenti di piccole derivazioni di acque pubbliche quando non vi siano opposizioni e' sentito il parere dell'ingegnere capo del Genio civile.