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Sentenza 4 novembre 2024
Sentenza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/11/2024, n. 2836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2836 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3450/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ) nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]- 13 ed elettivamente domiciliato in Battipaglia
(SA), alla via Rosa Jemma n. 2, presso lo Studio dell'avv. Ilaria Di Domenico (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 17.3.2022 in sostituzione dell'avv.to Maria Gabriella Allevi (per le comunicazioni: fax n. 089/791021; indirizzo di p.e.c.: .salerno.it) Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] l' 8.12.79, residente in CP_2 C.F._3
SE (NA) alla via Cardinal Prisco n.4, domiciliata in IA (NA) alla via Cesare
Battisti n.18 ed elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Zara n. 155, presso lo studio dell'avv. Alba De Felice (c.f.: ), che la rappresenta e difende per procura C.F._4
1 su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. non indicato), nato ad [...] il [...], Controparte_3
rappresentato e difeso dal curatore speciale avv. Grazia Basile (c.f. non indicato) giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minori di Napoli del 21.05.2022
TERZO INTERVENTORE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
: Incontri protetti . Ad oggi, incontra il figlio, Parte_1 Persona_1 Parte_1
con tale modalità, due volte la settimana: il martedì, quando lo preleva dal Centro alle 14.30 e lo riaccompagna dalla madre alle ore 20.00; ed il giovedì, quando lo incontra -per poco più di un'ora- presso il Centro, insieme ai nonni paterni, nell'ambito del percorso disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli, con l'ordinanza del 19.7.2023, che si deposita in allegato
(all. n° 1). Su richiesta delle assistenti sociali di SE, gli incontri padre-figlio sono sospesi durante i weekend, e non se ne conosce il motivo. Allo stato, dunque, rimangono inottemperati sia il provvedimento del GI - nella parte in cui prevede l'aggiunta di un terzo incontro settimanale – sia il provvedimento presidenziale, nella parte in cui prevede incontri liberi a weekend alternati. Al riguardo, si sottolinea che la sig.ra ritiene che il CP_2
provvedimento reso dal Tribunale in ordine agli incontri protetti SOSTITUISCE il provvedimento presidenziale, dimodochè debbano svolgersi SOLO gli incontri protetti e non anche, in aggiunta, gli incontri liberi. SI CHIEDE ESPRESSAMENTE, onde evitare dubbi e strumentalizzazioni, CHE L'ILL.MO MAGISTRATO SI ESPRIMA AL RIGUARDO. Durante il mese di agosto, la signora è letteralmente sparita, portando con sé il bambino non si sa CP_2
dove e interrompendo qualunque forma di comunicazione con il sig. (come già è Parte_1
2 avvenuto nel mese di agosto dell'anno 2022). In data 5 agosto, il sig. ha inviato alla Parte_1
sig.ra la comunicazione pec allegata (all. 2), lamentando l'interruzione unilaterale degli CP_2
incontri. Non ricevendo alcuna risposta, in data 14 agosto, ha inviato alle assistenti sociali di
SE la comunicazione pec allegata (all. 3), denunciando l'interruzione degli incontri.
Ancora in data 23 agosto, il sig. ha inviato un'altra comunicazione pec alla sig.ra Parte_1
(all. 4), chiedendole perlomeno qualche notizia del bambino. A nessuna delle predette CP_2
comunicazioni è seguita una risposta. Allo stato, dunque, rimane inottemperato il provvedimento del GI - nella parte in cui prevedeva, nel mese di agosto, la permanenza del minore presso il padre per due settimane, anche non consecutive. La relazione dei Servizi Sociali. In ordine alla
“dettagliata relazione” che il GI ha richiesto al Responsabile d'Ambito sugli incontri protetti, si segnala come la relazione depositata in atti taccia, inspiegabilmente, sulle condotte ostative poste in essere dalla sig.ra e di cui i S.S. erano perfettamente a conoscenza, in quanto CP_2
informati dal sig. con la comunicazione pec del 14.8.2023. Parimenti, è rimasto Parte_1
inottemperato il provvedimento del Magistrato nella parte in cui richiede che i S.S. riferiscano dei rapporti del minore con gli ambiti familiari di entrambi i genitori “e, in specie, con il sig.
. E, ancora, la relazione accenna incidentalmente al percorso di valutazione e Persona_2 supporto della responsabilità genitoriale cui la sig.ra è sottoposta presso l'UOMI di CP_2
Torre Annunziata, senza tuttavia dare conto dello svolgimento e dell'esito degli incontri. Tutte le omissioni innanzi evidenziate, sono oggetto della comunicazione pec del 19.10.2023 (all. 5), inviata dal sottoscritto difensore a tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda del nucleo familiare, chiedendo a ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, di ottemperare il provvedimento del
Tribunale e rendicontare puntualmente all'Autorità Giudiziaria. CONCLUSIONI 1) Voglia il
Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
2) Voglia, inoltre, ammettere le prove richieste con le memorie ex art. 183, VI comma, cpc. 3) Voglia disporre la prosecuzione degli incontri protetti padre-figlio, prendendo posizione sulla contestuale vigenza del provvedimento presidenziale in ordine agli incontri liberi. 4) Voglia intimare ai S.S. che hanno in carico il nucleo familiare di attenersi scrupolosamente a quanto valutato e disposto dal Tribunale;
5) Voglia ridurre l'importo dell'assegno ad € 300,00, in considerazione delle esigenze del minore e del reddito disponibile del padre, come in atti dimostrato.
: si riporta a tutti i suoi atti (il cui contenuto si abbia qui per integralmente CP_2
trascritto) ed alla documentazione sinora prodotta, anche, in allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, impugnando estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto/dedotto/richiesto perché irrituale ed inammissibile. Questa difesa contesta poi, in particolare, la documentazione depositata con l'avversa memoria II perché illegittima e probatoriamente irrilevante Pt_2
3 per le ragioni già evidenziate nella sua memoria III cui, anche sul punto, specificamente Pt_2
si riporta. Richiama, altresì, le note per la trattazione scritta ritualmente depositate il 17/4/23, chiedendo in particolare -non ostandovi nulla ex contrariis- l'emissione della sentenza parziale ex art. 709 bis cpc, come da conclusioni qui appresso specificamente rassegnate in ossequio all'Ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 18/6/23. Di poi, sempre nel rispetto di quanto previsto nella citata ordinanza, questa difesa deduce: 1) ha ritualmente CP_2
intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, così come risulta documentalmente attestato nella Relazione del 7/9/23, agli atti del Tribunale;
2) gli incontri padre-figlio Email_3
stanno regolarmente proseguendo -in assoluta serenità- come riferito dalle Specialiste dei
Servizi Sociali incaricati, nella dettagliata Relazione recentemente pervenuta. Sul punto, si rileva che l'elaborato a firma dell'Assistente Sociale evidenzia, Testimone_1 testualmente, che “…la signora ha dimostrato da subito un comportamento collaborativo CP_2
e non oppositivo nel riprogrammare gli incontri spazio neutro con il padre, Sig.re Persona_3 sig.ra in data 08.09.2023 ha effettuato il primo colloquio presso la UOMI
[...] CP_2 unitamente alla presa carico per la valutazione e supporto della capacità genitoriale…Al termine dell'incontro è stato deciso in comune accordo tra la e il di CP_2 Parte_1 programmare il rientro di (incontri liberi tra padre figlio)…presso l'abitazione materna CP_3 per le ore 20:00.” 3) Tanto del resto risulta, chiaramente, anche dalle Relazioni delle
Specialiste, inerenti sia la calendarizzazione degli incontri padre-figlio nonni paterni. Infatti, così come emerge dagli atti, il piccolo si relaziona, ormai da tempo, anche con i nonni CP_3
paterni: circostanza -questa- che assume ovviamente importanza fondamentale non soltanto nell'odierno giudizio ma anche nella procedura (R.G.n. 1400/21 V.G.) pendente innanzi il
Tribunale per i Minorenni di Napoli, la cui prossima udienza istruttoria risulta fissata al 24/1/24 innanzi al G.O. dott.ssa Sansone. 4) conferma, poi, quanto già evidenziato nella CP_2
memoria di costituzione resa innanzi all'Istruttore in data 15/2/2022 circa il definitivo suo trasferimento, con il minore , dalla casa familiare di IA (comunque di proprietà CP_3
della madre e dalla quale il ancor prima della formale assegnazione alla consorte, Parte_1
aveva già prelevato tutti i suoi beni ed effetti personali) nella casa dei propri genitori, ubicata in SE (Na) alla via Cardinal Prisco n.4, ove la predetta ha peraltro sempre mantenuto
-senza soluzione di continuità la sua residenza anagrafica. Infatti, con tale memoria, la predetta precisò che detto trasferimento -determinato, in un primo momento, dalla necessità di assistere il padre, gravemente ammalato- era diventato poi definitivo a seguito del decesso paterno.
Tanto, all'ovvio fine di non lasciar sola la madre, ormai vedova e -purtroppo- anch'essa gravemente ammalata, così come già documentato. Del resto (come provato in atti) Parte_1
4 -già nell'immediato- ne fu portato a conoscenza (sia con messaggi wa e note mail della Pt_1
consorte che attraverso comunicazioni pec del suo legale) tant'è che, da quel momento, proprio lì si recava per gli incontri. Del resto, ancora allo stato, il padre sempre lì riconduce CP_3 di sera, dopo averlo tenuto con sé. Infine, sempre in ossequio all'Ordinanza del 18/6/23 (essendo stata -l'udienza cartolare del 23/10/23- anche all'uopo fissata), questa difesa -nel precisare le proprie conclusioni sullo status e sempre reiterando quelle già definitivamente rassegnate nella memoria ex art.183 co. 6 n.1 cpc chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare -in via immediata e anche d'Ufficio- con sentenza non definitiva, ex art 709 bis cpc, la separazione tra
e , emettendo all'uopo qualsivoglia -ulteriore e conseguente- CP_2 Parte_1
provvedimento in tal senso ed ordinando, quindi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le annotazioni, trascrizioni del caso ed ulteriori incombenze previste per legge. Del resto, anche il ricorrente ( ) ha ovviamente chiesto che venisse Parte_3
pronunziata la separazione, ragion per cui nulla osta alla pronunzia -in via immediata- sullo status. Proprio a tal fine, l'avv. De Felice rinunzia formalmente -seppure ad abundantiam, essendo l'emissione prevista comunque d'Ufficio- ai termini ex art. 190 cpc, chiedendo -quindi- che la causa venga rimessa al Collegio per la pronuncia, anche d'Ufficio, sullo status e che poi
-con separata Ordinanza- l'Ill.mo Giudice voglia statuire per il prosieguo, valutando in primis
-nell'esclusivo interesse del minore l'opportunità di disporre CTU per la verifica delle competenze genitoriali ed il prosieguo degli incontri monitorati dagli Sul punto, Parte_4
ribadisce che la richiesta di incontri monitorati da uno fu formulata da Parte_4 CP_2
sin dal suo primo scritto (v. pag.18 della memoria di costituzione per la fase
[...]
presidenziale) ma venne, purtroppo, osteggiata dal (v. rifiuto del 26/5/22, manifestato Parte_1 al Presidente) nonostante fosse stato evidente che le difficoltà nell'approccio erano, purtroppo, causate da una incolpevole ma determinante sua incapacità di coinvolgimento del piccolo, ragion per cui la madre -proprio a tutela del diritto alla bigenitorialità di già Persona_4 all'epoca (così come ritiene tuttora) davvero indispensabile l'opera di monitoraggio da parte degli Specialisti. Di essa, infatti, si stanno raccogliendo oggi, per fortuna, quei frutti di cui tuttavia avrebbe potuto certamente beneficiare, già da oltre due anni, qualora il padre CP_3
avesse aderito, nella precedente fase (anno 2021), alle richieste (intervento degli Specialisti) responsabilmente formulate dalla consorte. Proprio in tale ottica, questa difesa -a conferma e riprova della totale disponibilità della propria assistita ad agevolare gli incontri padre/figlio, oggi attestata anche dalle Specialiste dei SS richiama tutto quanto già documentato in atti.
Infine, sempre in ossequio a quanto richiesto al punto G) dell'Ordinanza resa il 18/6/23, questa difesa deposita “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, datata 21/10/23, a firma
5 , con cui la predetta -“consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 CP_2
del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi”- dichiara la professione svolta, il suo reddito annuo netto e la titolarità di beni mobili ed immobili. Comunque, consegnerà, in tempi brevissimi, al suo legale la CP_2
Dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all'anno 2022), oggi purtroppo non ancora in suo possesso per un semplice disguido tecnico. Tale documento infatti sarà formalmente depositato sul pct, a cura dello scrivente avvocato, non appena questi ne avrà la materiale disponibilità.
Il P.M., in data 1.3.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 18.6.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in SE il 26.05.2012 con e che dalla loro CP_2
unione in data 9.11.2019 era nato il figlio chiedeva a questo Tribunale di CP_3 pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, di disporre l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre e regolamentare il regime visite del padre, di disporre a proprio carico un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro 300,00 oltre alla metà delle spese straordinarie lui relative, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva di risiedere attualmente a AL, in un appartamento condotto in locazione per il canone di euro 450,00 mensili, di lavorare come amministrativo presso la casa di cura , mentre la moglie esercitava la professione di Per_5
avvocato; che la , ad un mese dalla nascita del figlio, atteso per otto anni, aveva già chiesto CP_2
personalmente ed inaspettatamente la separazione dal marito, il quale solo successivamente scopriva che la donna intratteneva una relazione coniugale con tale col quale Persona_2
ella già conviveva.
1.2- Costituitasi in giudizio il 13.12.2021, non si opponeva alla domanda di CP_2
separazione, ma chiedeva, in via riconvenzionale, che la stessa fosse addebitata al coniuge;
chiedeva altresì l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'affido congiunto del minore con regime visite del padre e monitoraggio dei Servizi Sociali competenti ed un CP_3
contributo a carico di questi per il mantenimento del figlio di euro 650,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, con vittoria spese ed onorari di causa.
Deduceva la resistente che sin dalle prime fasi del matrimonio l'unione coniugale si era rivelata infelice a causa della violazione da parte del coniuge del dovere di assistenza morale/materiale nonchè di collaborazione nell'interesse della famiglia e -poi- di quello, parimenti fondamentale,
6 di coabitazione;
delle continue intromissioni nella vita di coppia della madre del Parte_1
intromissioni che questi aveva continuato a permettere e tollerare nonostante fosse stato sollecitato dal coniuge a porvi fine. A tale ultimo riguardo allegava che, durante la cerimonia nuziale, la madre del ricorrente non solo aveva affermato dinanzi gli invitati “pur di non darlo a lei, se potessi me lo rimetterei nella pancia!”, ma aveva anche spinto via la sposa durante il ballo, sostituendosi ad essa. Aggiungeva che, col passare del tempo, anche il marito aveva cominciato a mortificarla, paragonandola di continuo alla propria madre e lamentando che non sarebbe mai stata come lei, atteggiamenti, questi, che durante la gravidanza, erano sfociati in insofferenza e noncuranza rispetto alle problematiche di salute della moglie. La resistente adduceva che anche dopo la nascita di aveva continuato a subire mortificazioni ed CP_3
ingerenze da parte della suocera;
che il marito reagiva spazientito ad ogni richiesta di aiuto e collaborazione, cominciando a denigrarla con sempre più frequenza sul suo aspetto fisico e ad assentarsi sempre più spesso da casa;
che la situazione degenerava nel corso della pandemia da
Covid 19 quando il dopo aver riferito alla moglie di un contagio in clinica, le aveva Parte_1
chiesto di trasferirsi presso i suoi genitori insieme al piccolo;
tuttavia, mai il marito si era recato a far visita alla moglie affermando che per ragioni di sicurezza era preferibile restare lontani.
Aggiungeva che al suo rientro nella casa coniugale, a maggio del 2020, si accorgeva che il marito aveva portato via gran parte dei propri effetti personali per poi abbandonare definitivamente l'abitazione, rientrando solo occasionalmente per vedere il figlio. Infine, deduceva che dopo la separazione di fatto, mentre erano in corso trattative per una regolamentazione concordata della crisi coniugale, il aveva cominciato a pretendere di prelevare il figlio per condurlo Parte_1
presso i nonni paterni a SA per poi riaccompagnarlo a casa dalla madre sudato, squieto e talvolta con arrossamenti e ferite;
quindi, al rifiuto della di ripetere gli incontri con il CP_2
padre ed i nonni presso questi ultimi e di fronte alle continue insistenze del ricorrente, il minore aveva cominciato a piangere e a lamentarsi ogniqualvolta il padre tentava di prenderlo con sé, opponendosi fermamente alle richieste della moglie di salire in casa e trascorrere lì il tempo con suo figlio, motivo per cui l'esponente aveva chiesto l'intervento dei SS competenti.
Infine, precisava che il versava per il mantenimento del figlio euro 400,00 ed euro Parte_1
155,00 per la retta dell'asilo e che lo stesso abitava presso i genitori senza spese ed oneri.
1.3- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.3.2022, il ricorrente, dopo aver ribadito che la crisi coniugale era stata causata dall'infedeltà della moglie, allegava che il comportamento aggressivo del compagno della e le minacce di morte dallo stesso CP_2
compiute nei propri confronti unitamente agli ostacoli frapposti dalla stessa , stavano CP_2
7 irrimediabilmente compromettendo la prosecuzione del rapporto padre/figlio; in proposito produceva registrazioni audio video e relative trascrizioni: “Allora tu chiama i Carabinieri e io ti ammazzo. Poi fai quello che vuoi tu … Ringrazia la mamma … che stamattina …io ti volevo ammazzare, ma la prossima volta ti ammazzerò... a te, eh! Capito?! ...permettiti di fare... permettiti di fare una sciocchezza...qualsiasi sciocchezza, t' veng' acchiappa' dove stai stai... e ti faccio male”.
Allegava che in data 19.2.2022, recatosi presso la casa coniugale per prelevare il figlio, la madre, anziché lasciarglielo, lo tratteneva a sé, cercando lo scontro col marito fino a provocare il pianto del minore e l'intervento del compagno della donna, il quale impediva al di portare Parte_1
con sé suo figlio.
In merito all'abbandono della casa coniugale dedotto dalla resistente, precisava che Parte_1 era stata la moglie a chiedergli di lasciare l'abitazione a marzo del 2020 per timore dei contagi nelle strutture sanitarie e che, cessata l'emergenza a maggio dello stesso anno, la gli aveva CP_2
impedito di rientrare, obbligandolo a prendere in locazione un appartamento per euro 450,00 mensili e, pertanto, non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ma chiedeva di vietare al compagno di quest'ultima di abitarvi.
Aggiungeva di aver presentato opportuna querela per i comportamenti delittuosi posti in essere da contro il quale era pendente presso questo Tribunale un procedimento penale Persona_2
per i reati ex art 612, comma 2 cp e e 81, comma 2, c.p e che i nonni paterni di si erano CP_3
rivolti al Tribunale dei Minori di Napoli per porre fine agli ostacoli frapposti dalla CP_2 all'esercizio del loro diritto di visita;
infine, chiedeva, adducendo di percepire uno stipendio di circa euro 1900,00, di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del minore di euro
300,00.
1.4- Differita per impedimento della l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi CP_2 del 24.03.2024, disattesa dal Presidente l'istanza in data 12.4.2022 con cui il chiedeva Parte_1 di disporre la presenza delle forze dell'ordine all'incontro padre/figlio concordato per il
15.4.2022 attese le intimidazioni compiute da nei propri confronti (istanza Persona_2
seguita in pari data dal deposito da parte della resistente di memoria con cui precisava di aver rassicurato il marito che all'incontro fissato avrebbero partecipato soltanto i genitori e il minore
); depositata dalla resistente in data 18.5.2022 memoria di replica alla comparsa di CP_3
costituzione del nuovo difensore del ricorrente con cui deduceva che era un Persona_2
amico di famiglia, molto legato al fratello della il quale male aveva reagito agli CP_2
atteggiamenti ossessivi del nei confronti della moglie, negava, quindi, di intrattenere Parte_1
8 con questi una stabile relazione e precisava che l'incontro padre/figlio concordato per il
15.4.2022 era avvenuto in modo sereno e tranquillo presso la casa coniugale, che si era rivolta ad una specialista per un parere sulle modalità più opportune dello svolgimento delle visite padre/figlio insieme ai nonni paterni e che grazie all'intervento del mediatore Dott. Tes_2
i coniugi stavano ritrovando un certo equilibrio per la gestione delle visite predette;
[...] all'udienza presidenziale del 26.5.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, preso atto di quanto dedotto dal ricorrente in ordine agli ostacoli frapposti dalla resistente (anche per l'ingerenza del sig. ai suoi incontri con il figlio minore e di quanto al riguardo replicato Per_2
dalla resistente (secondo cui il rifiuto del bambino si manifestava solo quando il padre lo prelevava per portarlo con se, non quando i loro incontri avvenivano in ambito familiare) il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla resistente, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre, dettava una regolamentazione ordinaria del diritto di visita paterno (comprensivo di pernottamenti a fine settimana alterni e di periodi prolungati di permanenza del minore presso il padre in occasione delle festività natalizie e delle vacanze estive), poneva a carico del Parte_1
quale contributo al mantenimento del minore un assegno mensile di euro 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e rimetteva le parti innanzi all'istruttore per l'udienza del 3.10.22.
1.5- Con memoria del 18.8.2022, il allegava che il Tribunale dei Minori di Napoli Parte_1
aveva disposto il monitoraggio dei SS di SA e IA sul rapporto tra , il padre e i CP_3
nonni paterni e la nomina di un curatore speciale per il minore;
che la resistente aveva spostato il proprio domicilio in SE e che continuavano i tentativi della stessa di impedire il sereno svolgimento delle visite padre-figlio; ribadiva le iniziali richieste sollecitando una modifica dei provvedimenti provvisori nel senso di disporre che gli incontri padre-figlio avvenissero in ambiente protetto e di ridurre il contributo a proprio carico ad euro 300,00.
La resistente con memoria ribadiva le iniziali richieste, quindi, con ordinanza in data 2.12.2022, il G.I. 1) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di
SE (comune di residenza anagrafica della presso l'abitazione dei genitori in cui CP_2
la stessa nelle more si era anche trasferita con il minore) allo scopo: a) di verificare lo stato delle relazioni intrafamiliari ed assumere le iniziative reputate opportune per ripristinare un canale di dialogo nella coppia genitoriale a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, b) sollecitare i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità verificandone l'andamento e gli esiti, c) verificare con l'ausilio di uno psicologo lo stato dei rapporti padre-figlio e le ragioni della resistenza opposta dal minore a seguire il padre ,
9 assumendo tutte le iniziative idonee per rimuoverle , prevedendo ove necessario incontri in contesto protetto a cadenza settimanale da affiancare (sussistendone le condizioni) ad incontri liberi da svolgersi con le modalità suggerite dagli operatori se del caso con il graduale inserimento dei nonni paterni, il tutto fino alla compiuta e libera attuazione del diritto di visita regolato dall'ordinanza presidenziale;
2) disponeva altresì informazioni da parte dei Servizi
Sociali di SE, di AL (comune di residenza del e di SA (comune di Parte_1
residenza dei nonni paterni del minore) in merito ai contesti abitativi, familiari, scolastici e sociali in cui il minore era inserito o avrebbe dovuto maggiormente inserirsi ed al regolare svolgimento degli incontri di quest'ultimo con il padre ed il suo contesto familiare;
3) richiedeva al Tribunale per i Minorenni di Napoli la trasmissioni degli atti e dei provvedimenti assunti nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1400/2021 VG su ricorso dei genitori del Parte_1
a tutela del diritto a conservare rapporti con il minore;
4) infine, assegnava i CP_3
termini ex art 183, comma 6 cpc.
All'esito, con ordinanza del 18.6.2023, il G.I. a) dichiarava inammissibile la prova per testi articolata dalla resistente;
b) alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali, sollecitava i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; c) disponeva la prosecuzione degli incontri protetti padre/figlio con il graduale inserimento di un secondo incontro presso i servizi con allontanamento del padre insieme al figlio e di un terzo incontro libero con prelevamento a scuola del minore da parte del padre e riaccompagnamento dello stesso a casa della madre dopo tre ore, e permanenza del minore con il padre per un periodo continuativo in estate (anche senza pernottamento); c) richiedeva ai Servizi Sociali di relazionare sull'attività svolta e in specie sull'avvio e l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità e sullo svolgimento degli incontri padre-figlio come dianzi regolati;
d) sollecitava il deposito della informazioni sui contesti socio-ambientali in precedenza richieste ai servizi Sociali di
SE, SA e AL;
e) riservava all'esito ogni decisione a tutela del minore (nomina di un curatore speciale, affidamento a terzi, c.t.u.); f) chiedeva informazioni alle parti sul carattere definitivo dell'allontanamento della e del minore dalla casa famigliare e sullo CP_2
stato del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni su istanza dei nonni paterni, nonché il deposito della documentazione reddituale;
g) rinviava quindi la causa per l'acquisizione di tutte le relazioni informative e per la precisazione delle conclusioni in ordine allo status all'udienza del 23.10.2023.
1.6- Depositate le relazioni richieste ai SS incaricati, in data 24.1.2024 interveniva in giudizio l'avv. Grazia Basile nella qualità di curatore speciale del minore , tale Controparte_3
10 nominato nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli su iniziativa dei nonni paterni. Il curatore rappresentava che il TpM dopo aver disposto con provvedimento in data 19.7.2023 incontri di spazio neutro tra minore e nonni paterni ed un percorso di mediazione tra i nonni paterni ed i genitori, all'udienza del 24.1.2024 aveva disposto incontri liberi tra il minore ed i nonni una volta a settimana il venerdì, dall'uscita di scuola a dopo cena ed un pernotto a settimane alterne il giovedì, fissando l'udienza in prosieguo del
107.2024.
1.7- All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2023, con ordinanza in data 23.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'istruttore a) sollecitava nuovamente l'avvio da parte dei coniugi dei percorsi di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità già sollecitato con ordinanza 18.6.2023 sulla base delle indicazioni rese dagli psicologi che avevano preso in carico il nucleo familiare;
b) preso atto degli incontri liberi tra il minore ed i nonni paterni disposti dal Tribunale per i Minorenni in ragione della ripresa dei rapporti tra i predetti nonni ed il nipote, disponeva la prosecuzione degli incontri tra il padre ed il figlio con modalità libera due volte a settimana da concordare (in caso di disaccordo il martedì
e il giovedì) con prelevamento del bambino a scuola da parte del padre e riaccompagnamento a casa della madre alle ore 21,00 dopo cena, nonché a fine settimana alterni (non coincidenti con la settimana in cui è previsto il pernottamento del minore presso i nonni paterni il giovedì sera) dalle ore 10,00 del sabato o dall'uscita di scuola del minore alle ore 20,00 della domenica, il giorno del Lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00, per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31.5.2024, durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto); disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di SE e delle psicologhe dell'Ambito Sociale 30 per monitorare l'evoluzione dei rapporti intrafamiliari e la condizione psicologica del minore nell'ambito di tali rapporti (anche alla luce dei percorsi che i coniugi attiveranno) sia per agevolare e favorire, in presenza di fattori ostativi, la concreta attuazione del diritto di visita come dianzi regolato;
sollecitava ulteriormente l'inoltro della relazione socio-ambientale da parte dei Servizi Sociali di SE e di SA, anche con riferimento agli attuali rapporti del minore con gli ambiti familiari di entrambi i genitori, compreso il sig. dal indicato come Per_2 Parte_1
compagno/convivente della e che risulta sottoposto a procedimento penale per minacce a CP_2
seguito di denuncia sporta dal rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione Parte_1
sul solo status, previa acquisizione del parere del PM e assegnazione di termini ridotti (giorni venti per il deposito di memorie conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica) ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 1.3.2024.
11 2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi, del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), ma anche del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente al 2020, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
3.- In ordine poi alle statuizioni accessorie relative all'affidamento ed alla collocazione del minore, alla regolamentazione dei rapporti dello stesso con il genitore non collocatario ed alla determinazione del contributo al mantenimento del minore da porre a carico del suddetto genitore, la persistenza di una sterile conflittualità nel rapporto tra i coniugi e la emersione di condotte disfunzionali rispetto all'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata e, dunque, a ricevere cura, educazione e mantenimento da parte di entrambi i genitori, rendono necessaria la prosecuzione del giudizio e quindi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare l'osservanza dei provvedimenti assunti, l'andamento e gli esiti del disposto intervento di operatori qualificati a supporto del nucleo familiare e del minore.
4.- La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunziando in via non definitiva sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_2
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] l'[...]; CP_2
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di SE (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 1, parte II, serie A dell'anno 2012);
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
d) riserva all'esito del giudizio la pronuncia sulle spese di lite
12 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
Prima Sezione civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
dott.ssa Silvia Blasi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3450/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
T R A
(c.f. ) nato il [...] a [...] ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...]- 13 ed elettivamente domiciliato in Battipaglia
(SA), alla via Rosa Jemma n. 2, presso lo Studio dell'avv. Ilaria Di Domenico (C.F.:
), che lo rappresenta e difende per procura su foglio separato allegata alla C.F._2
comparsa di costituzione in sostituzione di precedente difensore depositata in data 17.3.2022 in sostituzione dell'avv.to Maria Gabriella Allevi (per le comunicazioni: fax n. 089/791021; indirizzo di p.e.c.: .salerno.it) Email_1 CP_1
RICORRENTE
E
(c.f. ) nata a [...] l' 8.12.79, residente in CP_2 C.F._3
SE (NA) alla via Cardinal Prisco n.4, domiciliata in IA (NA) alla via Cesare
Battisti n.18 ed elettivamente domiciliata in Scafati (SA) alla via Zara n. 155, presso lo studio dell'avv. Alba De Felice (c.f.: ), che la rappresenta e difende per procura C.F._4
1 su foglio separato allegata alla comparsa di costituzione e risposta (indirizzo di p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
RESISTENTE
NONCHE'
(c.f. non indicato), nato ad [...] il [...], Controparte_3
rappresentato e difeso dal curatore speciale avv. Grazia Basile (c.f. non indicato) giusto decreto di nomina del Tribunale per i Minori di Napoli del 21.05.2022
TERZO INTERVENTORE
E
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.10.2023 le parti hanno reso le seguenti conclusioni:
: Incontri protetti . Ad oggi, incontra il figlio, Parte_1 Persona_1 Parte_1
con tale modalità, due volte la settimana: il martedì, quando lo preleva dal Centro alle 14.30 e lo riaccompagna dalla madre alle ore 20.00; ed il giovedì, quando lo incontra -per poco più di un'ora- presso il Centro, insieme ai nonni paterni, nell'ambito del percorso disposto dal
Tribunale per i Minorenni di Napoli, con l'ordinanza del 19.7.2023, che si deposita in allegato
(all. n° 1). Su richiesta delle assistenti sociali di SE, gli incontri padre-figlio sono sospesi durante i weekend, e non se ne conosce il motivo. Allo stato, dunque, rimangono inottemperati sia il provvedimento del GI - nella parte in cui prevede l'aggiunta di un terzo incontro settimanale – sia il provvedimento presidenziale, nella parte in cui prevede incontri liberi a weekend alternati. Al riguardo, si sottolinea che la sig.ra ritiene che il CP_2
provvedimento reso dal Tribunale in ordine agli incontri protetti SOSTITUISCE il provvedimento presidenziale, dimodochè debbano svolgersi SOLO gli incontri protetti e non anche, in aggiunta, gli incontri liberi. SI CHIEDE ESPRESSAMENTE, onde evitare dubbi e strumentalizzazioni, CHE L'ILL.MO MAGISTRATO SI ESPRIMA AL RIGUARDO. Durante il mese di agosto, la signora è letteralmente sparita, portando con sé il bambino non si sa CP_2
dove e interrompendo qualunque forma di comunicazione con il sig. (come già è Parte_1
2 avvenuto nel mese di agosto dell'anno 2022). In data 5 agosto, il sig. ha inviato alla Parte_1
sig.ra la comunicazione pec allegata (all. 2), lamentando l'interruzione unilaterale degli CP_2
incontri. Non ricevendo alcuna risposta, in data 14 agosto, ha inviato alle assistenti sociali di
SE la comunicazione pec allegata (all. 3), denunciando l'interruzione degli incontri.
Ancora in data 23 agosto, il sig. ha inviato un'altra comunicazione pec alla sig.ra Parte_1
(all. 4), chiedendole perlomeno qualche notizia del bambino. A nessuna delle predette CP_2
comunicazioni è seguita una risposta. Allo stato, dunque, rimane inottemperato il provvedimento del GI - nella parte in cui prevedeva, nel mese di agosto, la permanenza del minore presso il padre per due settimane, anche non consecutive. La relazione dei Servizi Sociali. In ordine alla
“dettagliata relazione” che il GI ha richiesto al Responsabile d'Ambito sugli incontri protetti, si segnala come la relazione depositata in atti taccia, inspiegabilmente, sulle condotte ostative poste in essere dalla sig.ra e di cui i S.S. erano perfettamente a conoscenza, in quanto CP_2
informati dal sig. con la comunicazione pec del 14.8.2023. Parimenti, è rimasto Parte_1
inottemperato il provvedimento del Magistrato nella parte in cui richiede che i S.S. riferiscano dei rapporti del minore con gli ambiti familiari di entrambi i genitori “e, in specie, con il sig.
. E, ancora, la relazione accenna incidentalmente al percorso di valutazione e Persona_2 supporto della responsabilità genitoriale cui la sig.ra è sottoposta presso l'UOMI di CP_2
Torre Annunziata, senza tuttavia dare conto dello svolgimento e dell'esito degli incontri. Tutte le omissioni innanzi evidenziate, sono oggetto della comunicazione pec del 19.10.2023 (all. 5), inviata dal sottoscritto difensore a tutte le istituzioni coinvolte nella vicenda del nucleo familiare, chiedendo a ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, di ottemperare il provvedimento del
Tribunale e rendicontare puntualmente all'Autorità Giudiziaria. CONCLUSIONI 1) Voglia il
Tribunale pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
2) Voglia, inoltre, ammettere le prove richieste con le memorie ex art. 183, VI comma, cpc. 3) Voglia disporre la prosecuzione degli incontri protetti padre-figlio, prendendo posizione sulla contestuale vigenza del provvedimento presidenziale in ordine agli incontri liberi. 4) Voglia intimare ai S.S. che hanno in carico il nucleo familiare di attenersi scrupolosamente a quanto valutato e disposto dal Tribunale;
5) Voglia ridurre l'importo dell'assegno ad € 300,00, in considerazione delle esigenze del minore e del reddito disponibile del padre, come in atti dimostrato.
: si riporta a tutti i suoi atti (il cui contenuto si abbia qui per integralmente CP_2
trascritto) ed alla documentazione sinora prodotta, anche, in allegato alle memorie ex art. 183 co. 6 cpc, impugnando estensivamente tutto quanto ex adverso prodotto/dedotto/richiesto perché irrituale ed inammissibile. Questa difesa contesta poi, in particolare, la documentazione depositata con l'avversa memoria II perché illegittima e probatoriamente irrilevante Pt_2
3 per le ragioni già evidenziate nella sua memoria III cui, anche sul punto, specificamente Pt_2
si riporta. Richiama, altresì, le note per la trattazione scritta ritualmente depositate il 17/4/23, chiedendo in particolare -non ostandovi nulla ex contrariis- l'emissione della sentenza parziale ex art. 709 bis cpc, come da conclusioni qui appresso specificamente rassegnate in ossequio all'Ordinanza resa dal Giudice Istruttore in data 18/6/23. Di poi, sempre nel rispetto di quanto previsto nella citata ordinanza, questa difesa deduce: 1) ha ritualmente CP_2
intrapreso il percorso di sostegno alla genitorialità, così come risulta documentalmente attestato nella Relazione del 7/9/23, agli atti del Tribunale;
2) gli incontri padre-figlio Email_3
stanno regolarmente proseguendo -in assoluta serenità- come riferito dalle Specialiste dei
Servizi Sociali incaricati, nella dettagliata Relazione recentemente pervenuta. Sul punto, si rileva che l'elaborato a firma dell'Assistente Sociale evidenzia, Testimone_1 testualmente, che “…la signora ha dimostrato da subito un comportamento collaborativo CP_2
e non oppositivo nel riprogrammare gli incontri spazio neutro con il padre, Sig.re Persona_3 sig.ra in data 08.09.2023 ha effettuato il primo colloquio presso la UOMI
[...] CP_2 unitamente alla presa carico per la valutazione e supporto della capacità genitoriale…Al termine dell'incontro è stato deciso in comune accordo tra la e il di CP_2 Parte_1 programmare il rientro di (incontri liberi tra padre figlio)…presso l'abitazione materna CP_3 per le ore 20:00.” 3) Tanto del resto risulta, chiaramente, anche dalle Relazioni delle
Specialiste, inerenti sia la calendarizzazione degli incontri padre-figlio nonni paterni. Infatti, così come emerge dagli atti, il piccolo si relaziona, ormai da tempo, anche con i nonni CP_3
paterni: circostanza -questa- che assume ovviamente importanza fondamentale non soltanto nell'odierno giudizio ma anche nella procedura (R.G.n. 1400/21 V.G.) pendente innanzi il
Tribunale per i Minorenni di Napoli, la cui prossima udienza istruttoria risulta fissata al 24/1/24 innanzi al G.O. dott.ssa Sansone. 4) conferma, poi, quanto già evidenziato nella CP_2
memoria di costituzione resa innanzi all'Istruttore in data 15/2/2022 circa il definitivo suo trasferimento, con il minore , dalla casa familiare di IA (comunque di proprietà CP_3
della madre e dalla quale il ancor prima della formale assegnazione alla consorte, Parte_1
aveva già prelevato tutti i suoi beni ed effetti personali) nella casa dei propri genitori, ubicata in SE (Na) alla via Cardinal Prisco n.4, ove la predetta ha peraltro sempre mantenuto
-senza soluzione di continuità la sua residenza anagrafica. Infatti, con tale memoria, la predetta precisò che detto trasferimento -determinato, in un primo momento, dalla necessità di assistere il padre, gravemente ammalato- era diventato poi definitivo a seguito del decesso paterno.
Tanto, all'ovvio fine di non lasciar sola la madre, ormai vedova e -purtroppo- anch'essa gravemente ammalata, così come già documentato. Del resto (come provato in atti) Parte_1
4 -già nell'immediato- ne fu portato a conoscenza (sia con messaggi wa e note mail della Pt_1
consorte che attraverso comunicazioni pec del suo legale) tant'è che, da quel momento, proprio lì si recava per gli incontri. Del resto, ancora allo stato, il padre sempre lì riconduce CP_3 di sera, dopo averlo tenuto con sé. Infine, sempre in ossequio all'Ordinanza del 18/6/23 (essendo stata -l'udienza cartolare del 23/10/23- anche all'uopo fissata), questa difesa -nel precisare le proprie conclusioni sullo status e sempre reiterando quelle già definitivamente rassegnate nella memoria ex art.183 co. 6 n.1 cpc chiede che l'Ill.mo Tribunale voglia pronunciare -in via immediata e anche d'Ufficio- con sentenza non definitiva, ex art 709 bis cpc, la separazione tra
e , emettendo all'uopo qualsivoglia -ulteriore e conseguente- CP_2 Parte_1
provvedimento in tal senso ed ordinando, quindi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente di provvedere a tutte le annotazioni, trascrizioni del caso ed ulteriori incombenze previste per legge. Del resto, anche il ricorrente ( ) ha ovviamente chiesto che venisse Parte_3
pronunziata la separazione, ragion per cui nulla osta alla pronunzia -in via immediata- sullo status. Proprio a tal fine, l'avv. De Felice rinunzia formalmente -seppure ad abundantiam, essendo l'emissione prevista comunque d'Ufficio- ai termini ex art. 190 cpc, chiedendo -quindi- che la causa venga rimessa al Collegio per la pronuncia, anche d'Ufficio, sullo status e che poi
-con separata Ordinanza- l'Ill.mo Giudice voglia statuire per il prosieguo, valutando in primis
-nell'esclusivo interesse del minore l'opportunità di disporre CTU per la verifica delle competenze genitoriali ed il prosieguo degli incontri monitorati dagli Sul punto, Parte_4
ribadisce che la richiesta di incontri monitorati da uno fu formulata da Parte_4 CP_2
sin dal suo primo scritto (v. pag.18 della memoria di costituzione per la fase
[...]
presidenziale) ma venne, purtroppo, osteggiata dal (v. rifiuto del 26/5/22, manifestato Parte_1 al Presidente) nonostante fosse stato evidente che le difficoltà nell'approccio erano, purtroppo, causate da una incolpevole ma determinante sua incapacità di coinvolgimento del piccolo, ragion per cui la madre -proprio a tutela del diritto alla bigenitorialità di già Persona_4 all'epoca (così come ritiene tuttora) davvero indispensabile l'opera di monitoraggio da parte degli Specialisti. Di essa, infatti, si stanno raccogliendo oggi, per fortuna, quei frutti di cui tuttavia avrebbe potuto certamente beneficiare, già da oltre due anni, qualora il padre CP_3
avesse aderito, nella precedente fase (anno 2021), alle richieste (intervento degli Specialisti) responsabilmente formulate dalla consorte. Proprio in tale ottica, questa difesa -a conferma e riprova della totale disponibilità della propria assistita ad agevolare gli incontri padre/figlio, oggi attestata anche dalle Specialiste dei SS richiama tutto quanto già documentato in atti.
Infine, sempre in ossequio a quanto richiesto al punto G) dell'Ordinanza resa il 18/6/23, questa difesa deposita “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”, datata 21/10/23, a firma
5 , con cui la predetta -“consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 CP_2
del D.P.R. del 28/12/2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi”- dichiara la professione svolta, il suo reddito annuo netto e la titolarità di beni mobili ed immobili. Comunque, consegnerà, in tempi brevissimi, al suo legale la CP_2
Dichiarazione dei redditi 2023 (relativa all'anno 2022), oggi purtroppo non ancora in suo possesso per un semplice disguido tecnico. Tale documento infatti sarà formalmente depositato sul pct, a cura dello scrivente avvocato, non appena questi ne avrà la materiale disponibilità.
Il P.M., in data 1.3.2024 nulla ha opposto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso depositato il 18.6.2021, , premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario in SE il 26.05.2012 con e che dalla loro CP_2
unione in data 9.11.2019 era nato il figlio chiedeva a questo Tribunale di CP_3 pronunciare la separazione personale con addebito al coniuge, di disporre l'affido condiviso del minore con residenza presso la madre e regolamentare il regime visite del padre, di disporre a proprio carico un contributo mensile al mantenimento del figlio di euro 300,00 oltre alla metà delle spese straordinarie lui relative, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A fondamento della domanda il ricorrente deduceva di risiedere attualmente a AL, in un appartamento condotto in locazione per il canone di euro 450,00 mensili, di lavorare come amministrativo presso la casa di cura , mentre la moglie esercitava la professione di Per_5
avvocato; che la , ad un mese dalla nascita del figlio, atteso per otto anni, aveva già chiesto CP_2
personalmente ed inaspettatamente la separazione dal marito, il quale solo successivamente scopriva che la donna intratteneva una relazione coniugale con tale col quale Persona_2
ella già conviveva.
1.2- Costituitasi in giudizio il 13.12.2021, non si opponeva alla domanda di CP_2
separazione, ma chiedeva, in via riconvenzionale, che la stessa fosse addebitata al coniuge;
chiedeva altresì l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, l'affido congiunto del minore con regime visite del padre e monitoraggio dei Servizi Sociali competenti ed un CP_3
contributo a carico di questi per il mantenimento del figlio di euro 650,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, con vittoria spese ed onorari di causa.
Deduceva la resistente che sin dalle prime fasi del matrimonio l'unione coniugale si era rivelata infelice a causa della violazione da parte del coniuge del dovere di assistenza morale/materiale nonchè di collaborazione nell'interesse della famiglia e -poi- di quello, parimenti fondamentale,
6 di coabitazione;
delle continue intromissioni nella vita di coppia della madre del Parte_1
intromissioni che questi aveva continuato a permettere e tollerare nonostante fosse stato sollecitato dal coniuge a porvi fine. A tale ultimo riguardo allegava che, durante la cerimonia nuziale, la madre del ricorrente non solo aveva affermato dinanzi gli invitati “pur di non darlo a lei, se potessi me lo rimetterei nella pancia!”, ma aveva anche spinto via la sposa durante il ballo, sostituendosi ad essa. Aggiungeva che, col passare del tempo, anche il marito aveva cominciato a mortificarla, paragonandola di continuo alla propria madre e lamentando che non sarebbe mai stata come lei, atteggiamenti, questi, che durante la gravidanza, erano sfociati in insofferenza e noncuranza rispetto alle problematiche di salute della moglie. La resistente adduceva che anche dopo la nascita di aveva continuato a subire mortificazioni ed CP_3
ingerenze da parte della suocera;
che il marito reagiva spazientito ad ogni richiesta di aiuto e collaborazione, cominciando a denigrarla con sempre più frequenza sul suo aspetto fisico e ad assentarsi sempre più spesso da casa;
che la situazione degenerava nel corso della pandemia da
Covid 19 quando il dopo aver riferito alla moglie di un contagio in clinica, le aveva Parte_1
chiesto di trasferirsi presso i suoi genitori insieme al piccolo;
tuttavia, mai il marito si era recato a far visita alla moglie affermando che per ragioni di sicurezza era preferibile restare lontani.
Aggiungeva che al suo rientro nella casa coniugale, a maggio del 2020, si accorgeva che il marito aveva portato via gran parte dei propri effetti personali per poi abbandonare definitivamente l'abitazione, rientrando solo occasionalmente per vedere il figlio. Infine, deduceva che dopo la separazione di fatto, mentre erano in corso trattative per una regolamentazione concordata della crisi coniugale, il aveva cominciato a pretendere di prelevare il figlio per condurlo Parte_1
presso i nonni paterni a SA per poi riaccompagnarlo a casa dalla madre sudato, squieto e talvolta con arrossamenti e ferite;
quindi, al rifiuto della di ripetere gli incontri con il CP_2
padre ed i nonni presso questi ultimi e di fronte alle continue insistenze del ricorrente, il minore aveva cominciato a piangere e a lamentarsi ogniqualvolta il padre tentava di prenderlo con sé, opponendosi fermamente alle richieste della moglie di salire in casa e trascorrere lì il tempo con suo figlio, motivo per cui l'esponente aveva chiesto l'intervento dei SS competenti.
Infine, precisava che il versava per il mantenimento del figlio euro 400,00 ed euro Parte_1
155,00 per la retta dell'asilo e che lo stesso abitava presso i genitori senza spese ed oneri.
1.3- Con comparsa di costituzione di nuovo difensore del 17.3.2022, il ricorrente, dopo aver ribadito che la crisi coniugale era stata causata dall'infedeltà della moglie, allegava che il comportamento aggressivo del compagno della e le minacce di morte dallo stesso CP_2
compiute nei propri confronti unitamente agli ostacoli frapposti dalla stessa , stavano CP_2
7 irrimediabilmente compromettendo la prosecuzione del rapporto padre/figlio; in proposito produceva registrazioni audio video e relative trascrizioni: “Allora tu chiama i Carabinieri e io ti ammazzo. Poi fai quello che vuoi tu … Ringrazia la mamma … che stamattina …io ti volevo ammazzare, ma la prossima volta ti ammazzerò... a te, eh! Capito?! ...permettiti di fare... permettiti di fare una sciocchezza...qualsiasi sciocchezza, t' veng' acchiappa' dove stai stai... e ti faccio male”.
Allegava che in data 19.2.2022, recatosi presso la casa coniugale per prelevare il figlio, la madre, anziché lasciarglielo, lo tratteneva a sé, cercando lo scontro col marito fino a provocare il pianto del minore e l'intervento del compagno della donna, il quale impediva al di portare Parte_1
con sé suo figlio.
In merito all'abbandono della casa coniugale dedotto dalla resistente, precisava che Parte_1 era stata la moglie a chiedergli di lasciare l'abitazione a marzo del 2020 per timore dei contagi nelle strutture sanitarie e che, cessata l'emergenza a maggio dello stesso anno, la gli aveva CP_2
impedito di rientrare, obbligandolo a prendere in locazione un appartamento per euro 450,00 mensili e, pertanto, non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, ma chiedeva di vietare al compagno di quest'ultima di abitarvi.
Aggiungeva di aver presentato opportuna querela per i comportamenti delittuosi posti in essere da contro il quale era pendente presso questo Tribunale un procedimento penale Persona_2
per i reati ex art 612, comma 2 cp e e 81, comma 2, c.p e che i nonni paterni di si erano CP_3
rivolti al Tribunale dei Minori di Napoli per porre fine agli ostacoli frapposti dalla CP_2 all'esercizio del loro diritto di visita;
infine, chiedeva, adducendo di percepire uno stipendio di circa euro 1900,00, di porre a proprio carico un contributo al mantenimento del minore di euro
300,00.
1.4- Differita per impedimento della l'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi CP_2 del 24.03.2024, disattesa dal Presidente l'istanza in data 12.4.2022 con cui il chiedeva Parte_1 di disporre la presenza delle forze dell'ordine all'incontro padre/figlio concordato per il
15.4.2022 attese le intimidazioni compiute da nei propri confronti (istanza Persona_2
seguita in pari data dal deposito da parte della resistente di memoria con cui precisava di aver rassicurato il marito che all'incontro fissato avrebbero partecipato soltanto i genitori e il minore
); depositata dalla resistente in data 18.5.2022 memoria di replica alla comparsa di CP_3
costituzione del nuovo difensore del ricorrente con cui deduceva che era un Persona_2
amico di famiglia, molto legato al fratello della il quale male aveva reagito agli CP_2
atteggiamenti ossessivi del nei confronti della moglie, negava, quindi, di intrattenere Parte_1
8 con questi una stabile relazione e precisava che l'incontro padre/figlio concordato per il
15.4.2022 era avvenuto in modo sereno e tranquillo presso la casa coniugale, che si era rivolta ad una specialista per un parere sulle modalità più opportune dello svolgimento delle visite padre/figlio insieme ai nonni paterni e che grazie all'intervento del mediatore Dott. Tes_2
i coniugi stavano ritrovando un certo equilibrio per la gestione delle visite predette;
[...] all'udienza presidenziale del 26.5.2022, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, preso atto di quanto dedotto dal ricorrente in ordine agli ostacoli frapposti dalla resistente (anche per l'ingerenza del sig. ai suoi incontri con il figlio minore e di quanto al riguardo replicato Per_2
dalla resistente (secondo cui il rifiuto del bambino si manifestava solo quando il padre lo prelevava per portarlo con se, non quando i loro incontri avvenivano in ambito familiare) il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente, assegnava la casa coniugale alla resistente, disponeva l'affido condiviso del figlio minore con residenza privilegiata presso la madre, dettava una regolamentazione ordinaria del diritto di visita paterno (comprensivo di pernottamenti a fine settimana alterni e di periodi prolungati di permanenza del minore presso il padre in occasione delle festività natalizie e delle vacanze estive), poneva a carico del Parte_1
quale contributo al mantenimento del minore un assegno mensile di euro 450,00, oltre il 50% delle spese straordinarie e rimetteva le parti innanzi all'istruttore per l'udienza del 3.10.22.
1.5- Con memoria del 18.8.2022, il allegava che il Tribunale dei Minori di Napoli Parte_1
aveva disposto il monitoraggio dei SS di SA e IA sul rapporto tra , il padre e i CP_3
nonni paterni e la nomina di un curatore speciale per il minore;
che la resistente aveva spostato il proprio domicilio in SE e che continuavano i tentativi della stessa di impedire il sereno svolgimento delle visite padre-figlio; ribadiva le iniziali richieste sollecitando una modifica dei provvedimenti provvisori nel senso di disporre che gli incontri padre-figlio avvenissero in ambiente protetto e di ridurre il contributo a proprio carico ad euro 300,00.
La resistente con memoria ribadiva le iniziali richieste, quindi, con ordinanza in data 2.12.2022, il G.I. 1) disponeva la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di
SE (comune di residenza anagrafica della presso l'abitazione dei genitori in cui CP_2
la stessa nelle more si era anche trasferita con il minore) allo scopo: a) di verificare lo stato delle relazioni intrafamiliari ed assumere le iniziative reputate opportune per ripristinare un canale di dialogo nella coppia genitoriale a tutela del diritto del minore alla bigenitorialità, b) sollecitare i coniugi ad intraprendere un percorso di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità verificandone l'andamento e gli esiti, c) verificare con l'ausilio di uno psicologo lo stato dei rapporti padre-figlio e le ragioni della resistenza opposta dal minore a seguire il padre ,
9 assumendo tutte le iniziative idonee per rimuoverle , prevedendo ove necessario incontri in contesto protetto a cadenza settimanale da affiancare (sussistendone le condizioni) ad incontri liberi da svolgersi con le modalità suggerite dagli operatori se del caso con il graduale inserimento dei nonni paterni, il tutto fino alla compiuta e libera attuazione del diritto di visita regolato dall'ordinanza presidenziale;
2) disponeva altresì informazioni da parte dei Servizi
Sociali di SE, di AL (comune di residenza del e di SA (comune di Parte_1
residenza dei nonni paterni del minore) in merito ai contesti abitativi, familiari, scolastici e sociali in cui il minore era inserito o avrebbe dovuto maggiormente inserirsi ed al regolare svolgimento degli incontri di quest'ultimo con il padre ed il suo contesto familiare;
3) richiedeva al Tribunale per i Minorenni di Napoli la trasmissioni degli atti e dei provvedimenti assunti nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1400/2021 VG su ricorso dei genitori del Parte_1
a tutela del diritto a conservare rapporti con il minore;
4) infine, assegnava i CP_3
termini ex art 183, comma 6 cpc.
All'esito, con ordinanza del 18.6.2023, il G.I. a) dichiarava inammissibile la prova per testi articolata dalla resistente;
b) alla luce delle relazioni trasmesse dai Servizi Sociali, sollecitava i genitori ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; c) disponeva la prosecuzione degli incontri protetti padre/figlio con il graduale inserimento di un secondo incontro presso i servizi con allontanamento del padre insieme al figlio e di un terzo incontro libero con prelevamento a scuola del minore da parte del padre e riaccompagnamento dello stesso a casa della madre dopo tre ore, e permanenza del minore con il padre per un periodo continuativo in estate (anche senza pernottamento); c) richiedeva ai Servizi Sociali di relazionare sull'attività svolta e in specie sull'avvio e l'andamento del percorso di sostegno alla genitorialità e sullo svolgimento degli incontri padre-figlio come dianzi regolati;
d) sollecitava il deposito della informazioni sui contesti socio-ambientali in precedenza richieste ai servizi Sociali di
SE, SA e AL;
e) riservava all'esito ogni decisione a tutela del minore (nomina di un curatore speciale, affidamento a terzi, c.t.u.); f) chiedeva informazioni alle parti sul carattere definitivo dell'allontanamento della e del minore dalla casa famigliare e sullo CP_2
stato del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni su istanza dei nonni paterni, nonché il deposito della documentazione reddituale;
g) rinviava quindi la causa per l'acquisizione di tutte le relazioni informative e per la precisazione delle conclusioni in ordine allo status all'udienza del 23.10.2023.
1.6- Depositate le relazioni richieste ai SS incaricati, in data 24.1.2024 interveniva in giudizio l'avv. Grazia Basile nella qualità di curatore speciale del minore , tale Controparte_3
10 nominato nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Napoli su iniziativa dei nonni paterni. Il curatore rappresentava che il TpM dopo aver disposto con provvedimento in data 19.7.2023 incontri di spazio neutro tra minore e nonni paterni ed un percorso di mediazione tra i nonni paterni ed i genitori, all'udienza del 24.1.2024 aveva disposto incontri liberi tra il minore ed i nonni una volta a settimana il venerdì, dall'uscita di scuola a dopo cena ed un pernotto a settimane alterne il giovedì, fissando l'udienza in prosieguo del
107.2024.
1.7- All'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23.10.2023, con ordinanza in data 23.2.2024, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, l'istruttore a) sollecitava nuovamente l'avvio da parte dei coniugi dei percorsi di mediazione familiare e/o di sostegno alla genitorialità già sollecitato con ordinanza 18.6.2023 sulla base delle indicazioni rese dagli psicologi che avevano preso in carico il nucleo familiare;
b) preso atto degli incontri liberi tra il minore ed i nonni paterni disposti dal Tribunale per i Minorenni in ragione della ripresa dei rapporti tra i predetti nonni ed il nipote, disponeva la prosecuzione degli incontri tra il padre ed il figlio con modalità libera due volte a settimana da concordare (in caso di disaccordo il martedì
e il giovedì) con prelevamento del bambino a scuola da parte del padre e riaccompagnamento a casa della madre alle ore 21,00 dopo cena, nonché a fine settimana alterni (non coincidenti con la settimana in cui è previsto il pernottamento del minore presso i nonni paterni il giovedì sera) dalle ore 10,00 del sabato o dall'uscita di scuola del minore alle ore 20,00 della domenica, il giorno del Lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,00, per due settimane anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 31.5.2024, durante le vacanze estive (mesi di luglio e agosto); disponeva la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali di SE e delle psicologhe dell'Ambito Sociale 30 per monitorare l'evoluzione dei rapporti intrafamiliari e la condizione psicologica del minore nell'ambito di tali rapporti (anche alla luce dei percorsi che i coniugi attiveranno) sia per agevolare e favorire, in presenza di fattori ostativi, la concreta attuazione del diritto di visita come dianzi regolato;
sollecitava ulteriormente l'inoltro della relazione socio-ambientale da parte dei Servizi Sociali di SE e di SA, anche con riferimento agli attuali rapporti del minore con gli ambiti familiari di entrambi i genitori, compreso il sig. dal indicato come Per_2 Parte_1
compagno/convivente della e che risulta sottoposto a procedimento penale per minacce a CP_2
seguito di denuncia sporta dal rimetteva infine la causa al Collegio per la decisione Parte_1
sul solo status, previa acquisizione del parere del PM e assegnazione di termini ridotti (giorni venti per il deposito di memorie conclusionali e giorni venti per il deposito di memorie di replica) ex art. 190 c.p.c. a decorrere dal 1.3.2024.
11 2.- La domanda di separazione giudiziale dei coniugi è fondata e va pertanto accolta.
Risulta invero incontrovertibilmente provato, alla luce delle allegazioni delle parti, della gravità delle accuse reciprocamente rivoltesi dai coniugi, del loro comportamento processuale (e in specie della mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale), ma anche del tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, asseritamente risalente al 2020, il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere ogni possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
A cura della cancelleria va disposta l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza.
3.- In ordine poi alle statuizioni accessorie relative all'affidamento ed alla collocazione del minore, alla regolamentazione dei rapporti dello stesso con il genitore non collocatario ed alla determinazione del contributo al mantenimento del minore da porre a carico del suddetto genitore, la persistenza di una sterile conflittualità nel rapporto tra i coniugi e la emersione di condotte disfunzionali rispetto all'interesse del minore ad una crescita serena ed equilibrata e, dunque, a ricevere cura, educazione e mantenimento da parte di entrambi i genitori, rendono necessaria la prosecuzione del giudizio e quindi la rimessione della causa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare l'osservanza dei provvedimenti assunti, l'andamento e gli esiti del disposto intervento di operatori qualificati a supporto del nucleo familiare e del minore.
4.- La regolamentazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunziando in via non definitiva sulla domanda di separazione giudiziale proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 CP_2
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] l'[...]; CP_2
b) ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di SE (Na) di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 1, parte II, serie A dell'anno 2012);
c) dispone con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio;
d) riserva all'esito del giudizio la pronuncia sulle spese di lite
12 Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 6 maggio 2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
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