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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/04/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3309/2023 promossa da:
ass. avv. MARTELLI ROBERTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11
ass. avv. ARESE CHIARA
- PARTI CONVENUTE -
oggetto: licenziamento, risarcimento danni da malattia professionale, differenze retributive
1.
ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_12
domandando all'adito tribunale: in punto qualifica, di accertare e
[...]
dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato nel IV o nel V livello ex C.C.N.L. logistica, trasporto e movimentazione a far data dal 2007 in considerazione delle mansioni di addetto alla conduzione di carrello della portata di 30 q;
di accertare e dichiarare il proprio diritto agli scatti di biennali di anzianità, alla corresponsione della
1 14ª mensilità e al pagamento del compenso per le ore di lavoro straordinario pari a
700,5; di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive nell'importo accertando in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u, o da determinarsi in separato giudizio;
in punto risoluzione del rapporto societario e licenziamento: di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'estromissione dal rapporto societario ed il licenziamento per insussistenza del dedotto giustificato motivo e comunque sussistendo nell'ambito della società cooperativa convenuta mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito, e, conseguentemente, di ordinare la propria reintegra nel rapporto societario e nel posto di lavoro, con ricostituzione dello stesso statuto profilo contributivo che retributivo e di condannare la convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla reintegra o, in subordine, risarcimento del danno ritenuto dal tribunale;
in punto malattia professionale e danno alla salute di accertare e dichiarare che l'attività lavorativa svolta presso la convenuta
è stata causa della malattia professionale descritta in ricorso o comunque concausa o fonte di aggravamento della medesima, che sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per le mansioni che gli sono state assegnate, per il mancato rispetto delle limitazioni indicate dal medico competente e per la mancata adozione delle cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e, conseguentemente, di condannare la convenuta a risarcirli tutti danni patrimoniali, ivi comprese le retribuzioni non percepite nel periodo dicembre 2020-luglio 2022, e non patrimoniali nella somma di euro 57.000.
2.
A sostegno delle domande proposte il ricorrente ha dedotto: di aver iniziato a svolgere attività di addetto al carico e allo scarico delle merci presso i mercati generali di Torino da gennaio 1993; di aver sempre svolto mansioni comportanti il carico e lo scarico a mano di cassette che raggiungevano anche i 22 chili, con sforzi che interessavano l'intero apparato osteo-articolare; di essere stato assunto dalla società cooperativa convenuta in data 1/10/2007 e di essere stato adibito a mansioni di magazziniere carrellista inquadrato nel sesto livello (da agosto 2016 sesto super) ex C.C.N.L. logistica trasporto e spedizioni;
di avere lavorato nell'ambito dell'appalto della società Arcese presso l'autoporto Sito di Orbassano;
di essersi occupato del carico e dello scarico di circa 20 bilici al giorno;
che i propri compiti, in particolare, consistevano, dapprima, nello scarico a mano dei pezzi presenti sul bilico che per
2 conformazione e imballo non potevano essere movimentati con il carrello, in seguito, nello scarico del bilico col carrello elevatore, nel trasferimento delle merci imballate sul pianale e nel loro trasferimento sulla panchina;
che le merci imballate dovevano essere aperte e movimentate a mano;
che i carrelli elevatori forniti dalla convenuta erano privi di ammortizzatori e che pertanto ogni passaggio dalla panchina al pianale e viceversa si ripercuotevano sull'apparato osteo articolare;
che, infatti, quando il carrello elevatore saliva sul bilico o scendeva molleggiata facendolo sobbalzare;
di avere sempre lavorato dalle 8 alle 22 con una pausa pranzo di 30 minuti circa;
che, tuttavia, la società convenuta gli aveva pagato solo parzialmente le ore di lavoro straordinario;
di avere cominciato ad avvertire sintomi di sofferenza legati all'apparato osteo-articolare a decorrere dal 2012 e di aver avvisato la datrice di lavoro affinché ne tenesse conto nell'assegnazione delle mansioni;
che la società convenuta, tuttavia, non aveva rispettato le limitazioni indicate dal medico competente;
di essere stato assente per malattia dal 12/3/2018; di aver inoltrato richiesta di rientro al lavoro in data 10/3/2020; di essere stato sottoposto a visita di idoneità in data 23/4/2020; che all'esito di tale visita veniva emesso un giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni;
che la società convenuta già corrisposto le retribuzioni sino a novembre
2020; di essere stato nuovamente sottoposto a visita medico-legale da parte del servizio di medicina del lavoro del CTO in data 5/10/2020; che tale giudizio si concludeva con valutazioni di temporanea inidoneità alle mansioni comportanti sovraccarico biomeccanico del rachide, attività che richiedono l'esecuzione di movimentazioni manuali in condizioni e con modalità scorrette e flessione del rachide ripetute e prolungate, attività che comportino il mantenimento protratto di una postura incongrua;
che, in conseguenza di ciò, in data 3/11/2020 il medico competente ha espresso giudizio di temporanea inidoneità alle mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide;
di non essere stato riammesso al lavoro nè sottoposto ad altra visita da parte del medico competente;
di essere stato estromesso dalla società cooperativa e contestualmente licenziato con lettera del 28/7/2022, per asserita inesistenza di mansioni non comportanti il superamento delle prescrizioni/limitazioni individuate dal medico competente.
3.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_12
domande attoree.
3 4.
In corso di causa la è stata cancellata dal registro delle Controparte_13
imprese e, conseguentemente, all'udienza del 27/3/2024 il giudizio è stato interrotto;
il ricorrente ha riassunto la causa interrotta nei confronti di , , CP_14 CP_3
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_10
, , , , Controparte_11 CP_1 Controparte_8 CP_9 [...]
, e . CP_15 Controparte_16 CP_17
nel ricorso per la riassunzione della causa interrotta, depositato in data 24/6/2024, sono state riproposte le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio proposto nei confronti della società cooperativa estinta.
5.
Si sono costituiti in giudizio , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_10 Controparte_11 CP_1
, e .
[...] Controparte_8 CP_9 CP_15
Il ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti dei resistenti , CP_15 [...]
e e, pertanto, il giudizio è stato parzialmente estinto ai CP_16 CP_17
sensi dell'articolo 306 c.p.c. ed è proseguito contro gli altri resistenti.
6.
, , , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_1 CP_8
, , hanno eccepito: la nullità del ricorso per riassunzione per
[...] CP_9
non avere il ricorrente dedotto le ragioni per cui ha chiesto la condanna personale dei singoli soci;
l'improponibilità delle domande di condanna dei singoli soci in quanto tardive;
il difetto di legittimazione passiva e di difetto di legittimazione processuale di coloro che non erano soci al momento della cancellazione della società cooperativa e, segnatamente, di , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , . CP_6 CP_7 Controparte_10 Controparte_11
I resistenti , e non hanno contestato la propria CP_1 CP_9 CP_8
legittimazione processuale, essendo soci della società cooperativa cancellata dal registro delle imprese, e hanno domandato il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti.
7.
4 Con memoria del 18/2/2025 parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di , , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in quanto alcuni di loro, al CP_7 Controparte_10 Controparte_11
momento della cancellazione della dal registro delle Controparte_12
imprese, non erano più soci, mentre altri non lo erano mai stati.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e i resistenti , , , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, . CP_7 Controparte_10 Controparte_11
8.
Il giudizio, a seguito delle rinunce agli atti e alle domande di cui si è detto nei due paragrafi che precedono, è proseguito soltanto tra il ricorrente e i resistenti
[...]
, e , pacificamente soci della CP_9 CP_1 Controparte_8 [...]
nei confronti dei quali il ricorrente medesimo ha chiesto: Controparte_12
l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel IV ovvero nel V livello, al pagamento degli scatti biennali di anzianità, della quattordicesima mensilità e delle
700, 5 ore di lavoro straordinario non pagate;
la condanna dei tre soci a pagare le conseguenti differenze retributive e il TFR;
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società cooperativa e la Controparte_12
condanna dei tre soci al risarcimento del danno da esclusione dal lavoro nel periodo tre novembre 2020-27 luglio 2022.
Il ricorrente ha altresì domandato, in punto malattia professionale e danno alla salute,
"di accertare e dichiarare (previo espletamento dei richiesti mezzi istruttori), che l'attività lavorativa svolta presso la convenuta, per le modalità con le quali la stessa doveva essere svolta (movimentazione a mano di pesi, utilizzo di carrello non ammortizzato, stato dei luoghi, ecc.) è stata fonte di insorgenza nel ricorrente di malattia professionale o comunque concausa o fonte di aggravamento della patologia e di usura per il ricorrente;
che sussiste la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della convenuta a fronte dell'imposizione di quelle mansioni dei mezzi forniti, del mancato rispetto delle limitazioni indicate dal medico competente, della mancata adozione delle cautele che secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore;
dichiarare la convenuta tenuta (e per essa i soci) e danni tutti sia patrimoniali (e tra questi la somma pari alle retribuzioni non percepite per il periodo Dicembre 2020 -Luglio 2022, allorquando
5 non riammesso al lavoro a fronte di tali patologie) che non patrimoniali (nella somma di €57.000 ) a lui arrecati, nella misura accertanda in corso di causa”.
9.
Atteso che all'udienza del 7/11/2024 il tribunale ha sollevato d'ufficio la questione della sussistenza in capo ricorrente dell'interesse ad agire nei confronti dei soci della società cancellata, il ricorrente medesimo all'udienza del 12/12/2024 e con la memoria depositata il 18/2/2024 ha dedotto che il proprio interesse è quello di
"proporre istanza di liquidazione giudiziale della società", di "tentare il recupero delle
CP_ somme o parte di esse nei confronti del fondo di garanzia dell' " o nei confronti dei soci, e di agire in separata sede "sotto il profilo della responsabilità professionale" di coloro che hanno agito per conto della società, impiegandolo in mansioni nocive
Ed estromettendolo dal suo posto di lavoro.
10.
Prima di affrontare la questione della sussistenza in capo al ricorrente del requisito dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., pare opportuno puntualizzare che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3625/2025), nel solco tracciato da Cass. S.U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, hanno definitivamente chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n.
6 del 2003, in seguito all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi, invece, un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, sacrificando ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 terzo comma c.c. non determina il venir meno della loro qualità di successori della società estinta: la percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali, infatti, "è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva
(ad causam) bensì all'interesse ad agire con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni
6 destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.” (Cass. S.U. n.
3625/2025).
11.
Alla luce dei sopra riportati principi, pertanto, se è indubitabile la legittimazione passiva dei tre soci della società cooperativa estinta, la questione della sussistenza in capo al ricorrente del requisito dell'interesse ad agire deve essere ulteriormente approfondita, partendo dal presupposto che, vertendosi in tema di condizione dell'azione, è il creditore sociale che agisce in giudizio che deve allegare e provare l'interesse legittimante l'azione esperita e, quindi, nel caso di specie in primo luogo il presupposto di cui all'articolo 2495 terzo comma c.c., rappresentato, come già detto, dalla percezione di somme dal bilancio di liquidazione da parte dei soci evocati in giudizio.
Atteso che il ricorrente non ha allegato né dimostrato la percezione di somme di liquidazione da parte dei tre soci resistenti, che, peraltro, nel costituirsi in giudizio hanno contestato tale circostanza, le domande di accertamento e a maggior ragione le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta malattia professionale e al licenziamento impugnato, riproposte nel ricorso in riassunzione e nella memoria di precisazione delle conclusioni del 18/2/2025, devono essere dichiarate inammissibili per carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c.
Le domande aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti retributivi e risarcitori dedotti dal ricorrente sono inammissibili ex art. 100 c.p.c. anche identificando tale requisito nell'interesse del ricorrente a richiedere la liquidazione giudiziale della
[...]
o a proporre azione di risarcimento nei confronti dell'amministratore, Controparte_12
del liquidatore e delle persone che verranno ritenute responsabili dell'insorgenza della malattia professionale dedotta in ricorso ovvero dell'illegittimità del licenziamento impugnato.
Invero, in ossequio al principio della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, nel caso di specie l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente esplorativo o comunque preventivo, essendo diretta a costruire il fondamento di ulteriori astratte, future ed eventuali iniziative giudiziarie.
12.
7 L'unica domanda di accertamento proposta dal ricorrente in relazione alla quale sussiste il requisito dell'interesse ad agire è quella avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto ed infatti solo l'accertamento, in questa sede, del suo credito per le competenze di fine rapporto gli consentirebbe di rivolgere la sua domanda al Fondo CP_1 di Garanzia , per l'importo del TFR non versatogli dalla società cooperativa estinta.
Per accertare il credito del ricorrente per TFR, tuttavia, è necessario accertare la fondatezza della domanda di inquadramento nel superiore IV o, in subordine, nel V livello del C.C.N.L. logistica, trasporto e spedizioni e della domanda avente ad oggetto il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, trattandosi di differenze retributive incidenti sulla quantificazione del TFR.
13.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta non è stato possibile accertare le ore di lavoro straordinario (700,5) asseritamente non contabilizzate nelle buste paga ma risultanti dai fogli presenza mensili prodotti, compilati mese per mese dal lavoratore
(su punto cfr. interrogatorio del ricorrente che ha dichiarato di aver compilato i prospetti orari versati in atti, indicando giorno per giorno l'orario di entrata ed uscita).
Premesso che, per pacifica giurisprudenza, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario ha l'onere di dimostrare di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro ovvero oltre l'orario contrattualmente stabilito, allegando e provando il numero di ore effettivamente lavorate, i fogli presenza versati in atti dal ricorrente -dai quali, secondo la sua prospettazione, emergerebbe un numero di ore lavorate superiore a quello riportato nelle buste paga
- sono insufficienti a far ritenere raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario, il cui numero complessivo (700, 5) è stato dedotto in ricorso. E ciò non solo in quanto, pacificamente, si tratta di documenti redatti dal lavoratore, ma anche in quanto i numerosi testimoni escussi hanno confermato di avere ricevuto il pagamento di tutte le ore che, giorno per giorno, annotavano sui fogli presenza e che, in caso di difformità con quanto riportato in busta paga, facevano rilevare l'errore all'impiegata amministrativa che provvedeva ad effettuare le dovute correzioni (sul punto cft. testi
, e la quale, a tal proposito, dopo aver precisato di aver Tes_1 Tes_2 CP_2
svolto mansioni di impiegata amministrativa della società convenuta, ha dichiarato
8 che il ricorrente raramente le aveva chiesto spiegazioni in ordine al numero delle ore retribuite in busta paga e che normalmente, fatti salvi gli errori di calcolo, tutte le ore risultanti dalle schede presenza compilate dai lavoratori venivano inserite sul portale del consulente del lavoro che provvedeva alla redazione delle buste paga, anche sulla base dei fogli presenza che gli venivano trasmessi).
La domanda di accertamento del diritto al compenso delle 700,5 ore di lavoro straordinario asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per le ragioni sopra esposte, deve essere respinta.
14.
Quanto alla domanda di inquadramento, in via principale nel IV livello e in via subordinata nel quinto livello del C.C.N.L. del settore trasporto e logistica, deve rilevarsi che il ricorrente è stato inquadrato nel livello VI al quale appartengono " i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali” e che "non comportano responsabilità ed autonomia" e, in particolare, i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Tra i profili professionali esemplificativi, per quanto di interesse, nel VI livello compare quello del "manovale comune".
Al IV livello, rivendicato in via principale, appartengono "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi i alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche.". Tra i profili professionali esemplificativi di tale livello compare quello dell'operaio che svolge multiple mansioni di magazzino e/o terminal, occupandosi non solo del carico e scarico ma anche della spunta dei documenti, del prelievo e dell'approntamento delle merci.
La declaratoria del V livello è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva". Tra i profili esemplificativi di tale livello vi è quello del conducente di carrelli elettrici.
9 La domanda di inquadramento nel IV livello deve essere respinta, in quanto il ricorrente non ha allegato i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica e, in particolare, di avere eseguito "operazioni delicate e complesse" per la cui esecuzione sono necessarie specifiche capacità tecnico-pratiche e di aver svolto mansioni ulteriori rispetto al carico e scarico della merce.
L'istruttoria svolta, tuttavia, ha consentito di acclarare che il ricorrente, nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della non si era Controparte_19
limitato a svolgere mansioni di manovale comune, provvedendo al carico e scarico manuale della merce, avendo perlopiù svolto mansioni di carrellista ovvero di addetto allo scarico delle navette e dei bilici con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Tanto basta per ritenere sussistente il suo diritto ad essere inquadrato nel livello V fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società cooperativa.
15.
Non vi sono questioni in ordine alla quantificazione dell'importo maturato dal ricorrente a titolo di TFR, calcolato sulla base della retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati nel V livello del C.C.N.L. logistica, trasporto e spedizioni e tenuto conto di quanto già percepito dal lavoratore.
Deve essere accertato, pertanto, che l'importo residuo spettante al ricorrente a titolo di TFR per il rapporto di lavoro alle dipendenze della dal Controparte_12
1/10/2007 al 28/7/2022 ammonta a complessivi euro 20.978,43 lordi, non ritenendosi applicabili, per le ragioni che di seguito verranno esposte, le riduzioni dei trattamenti retributivi previsti dal protocollo d'intesa sindacale prodotto da parte convenuta sub doc. 4 .
16.
Secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142/2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (art. 6, comma 1, lett. d) della L.n. 142/2001) al fine di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa (art. 6, comma 1, lett. e) della L. n.
142/2001).
La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 142/2001 nello stabilire il principio generale dell'inderogabilità in pejus del trattamento economico
10 minimo di cui all'art. 3, comma 1, contempla alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del "piano di crisi aziendale".
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 19832/2013, tuttavia, la deroga al principio generale richiede in primo luogo l'esistenza di un regolamento della cooperativa ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001, che nel caso di specie non è stato prodotto, e in secondo luogo la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenente elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale.
Ebbene, atteso che parte convenuta non ha dimostrato nessuno degli elementi individuati dalla Suprema Corte, al ricorrente non possono essere applicate le riduzioni dei trattamenti retributivi previste dal protocollo d'intesa sindacale.
13. le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di reciproca soccombenza (sul punto cfr. sentenza Cass. n.
3438/2016, nella quale si legge che la reciproca soccombenza va ravvisata non solo in ipotesi di rigetto delle domande contrapposte formulate fra le stesse parti nel medesimo processo, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale di un'unica domanda tanto allorché tale domanda sia stata articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei resistenti , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_10
;
[...] Controparte_11 accerta e dichiara che il TFR dovuto al ricorrente ammonta a complessivi euro 20.978,43 lordi;
dichiari inammissibili tutte le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
compensa le spese di lite.
11 Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 8 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
In persona della Giudice dott.ssa Aurora Filicetti ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 3309/2023 promossa da:
ass. avv. MARTELLI ROBERTO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, , CP_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
, , , CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 Controparte_11
ass. avv. ARESE CHIARA
- PARTI CONVENUTE -
oggetto: licenziamento, risarcimento danni da malattia professionale, differenze retributive
1.
ha evocato in giudizio la Parte_1 Controparte_12
domandando all'adito tribunale: in punto qualifica, di accertare e
[...]
dichiarare il proprio diritto ad essere inquadrato nel IV o nel V livello ex C.C.N.L. logistica, trasporto e movimentazione a far data dal 2007 in considerazione delle mansioni di addetto alla conduzione di carrello della portata di 30 q;
di accertare e dichiarare il proprio diritto agli scatti di biennali di anzianità, alla corresponsione della
1 14ª mensilità e al pagamento del compenso per le ore di lavoro straordinario pari a
700,5; di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive nell'importo accertando in corso di causa, anche a mezzo di c.t.u, o da determinarsi in separato giudizio;
in punto risoluzione del rapporto societario e licenziamento: di accertare e dichiarare l'illegittimità dell'estromissione dal rapporto societario ed il licenziamento per insussistenza del dedotto giustificato motivo e comunque sussistendo nell'ambito della società cooperativa convenuta mansioni alle quali avrebbe potuto essere adibito, e, conseguentemente, di ordinare la propria reintegra nel rapporto societario e nel posto di lavoro, con ricostituzione dello stesso statuto profilo contributivo che retributivo e di condannare la convenuta al pagamento di tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla reintegra o, in subordine, risarcimento del danno ritenuto dal tribunale;
in punto malattia professionale e danno alla salute di accertare e dichiarare che l'attività lavorativa svolta presso la convenuta
è stata causa della malattia professionale descritta in ricorso o comunque concausa o fonte di aggravamento della medesima, che sussiste responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta per le mansioni che gli sono state assegnate, per il mancato rispetto delle limitazioni indicate dal medico competente e per la mancata adozione delle cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore e, conseguentemente, di condannare la convenuta a risarcirli tutti danni patrimoniali, ivi comprese le retribuzioni non percepite nel periodo dicembre 2020-luglio 2022, e non patrimoniali nella somma di euro 57.000.
2.
A sostegno delle domande proposte il ricorrente ha dedotto: di aver iniziato a svolgere attività di addetto al carico e allo scarico delle merci presso i mercati generali di Torino da gennaio 1993; di aver sempre svolto mansioni comportanti il carico e lo scarico a mano di cassette che raggiungevano anche i 22 chili, con sforzi che interessavano l'intero apparato osteo-articolare; di essere stato assunto dalla società cooperativa convenuta in data 1/10/2007 e di essere stato adibito a mansioni di magazziniere carrellista inquadrato nel sesto livello (da agosto 2016 sesto super) ex C.C.N.L. logistica trasporto e spedizioni;
di avere lavorato nell'ambito dell'appalto della società Arcese presso l'autoporto Sito di Orbassano;
di essersi occupato del carico e dello scarico di circa 20 bilici al giorno;
che i propri compiti, in particolare, consistevano, dapprima, nello scarico a mano dei pezzi presenti sul bilico che per
2 conformazione e imballo non potevano essere movimentati con il carrello, in seguito, nello scarico del bilico col carrello elevatore, nel trasferimento delle merci imballate sul pianale e nel loro trasferimento sulla panchina;
che le merci imballate dovevano essere aperte e movimentate a mano;
che i carrelli elevatori forniti dalla convenuta erano privi di ammortizzatori e che pertanto ogni passaggio dalla panchina al pianale e viceversa si ripercuotevano sull'apparato osteo articolare;
che, infatti, quando il carrello elevatore saliva sul bilico o scendeva molleggiata facendolo sobbalzare;
di avere sempre lavorato dalle 8 alle 22 con una pausa pranzo di 30 minuti circa;
che, tuttavia, la società convenuta gli aveva pagato solo parzialmente le ore di lavoro straordinario;
di avere cominciato ad avvertire sintomi di sofferenza legati all'apparato osteo-articolare a decorrere dal 2012 e di aver avvisato la datrice di lavoro affinché ne tenesse conto nell'assegnazione delle mansioni;
che la società convenuta, tuttavia, non aveva rispettato le limitazioni indicate dal medico competente;
di essere stato assente per malattia dal 12/3/2018; di aver inoltrato richiesta di rientro al lavoro in data 10/3/2020; di essere stato sottoposto a visita di idoneità in data 23/4/2020; che all'esito di tale visita veniva emesso un giudizio di idoneità alle mansioni con limitazioni;
che la società convenuta già corrisposto le retribuzioni sino a novembre
2020; di essere stato nuovamente sottoposto a visita medico-legale da parte del servizio di medicina del lavoro del CTO in data 5/10/2020; che tale giudizio si concludeva con valutazioni di temporanea inidoneità alle mansioni comportanti sovraccarico biomeccanico del rachide, attività che richiedono l'esecuzione di movimentazioni manuali in condizioni e con modalità scorrette e flessione del rachide ripetute e prolungate, attività che comportino il mantenimento protratto di una postura incongrua;
che, in conseguenza di ciò, in data 3/11/2020 il medico competente ha espresso giudizio di temporanea inidoneità alle mansioni comportanti il sovraccarico biomeccanico del rachide;
di non essere stato riammesso al lavoro nè sottoposto ad altra visita da parte del medico competente;
di essere stato estromesso dalla società cooperativa e contestualmente licenziato con lettera del 28/7/2022, per asserita inesistenza di mansioni non comportanti il superamento delle prescrizioni/limitazioni individuate dal medico competente.
3.
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto delle Controparte_12
domande attoree.
3 4.
In corso di causa la è stata cancellata dal registro delle Controparte_13
imprese e, conseguentemente, all'udienza del 27/3/2024 il giudizio è stato interrotto;
il ricorrente ha riassunto la causa interrotta nei confronti di , , CP_14 CP_3
, , , , Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 Controparte_10
, , , , Controparte_11 CP_1 Controparte_8 CP_9 [...]
, e . CP_15 Controparte_16 CP_17
nel ricorso per la riassunzione della causa interrotta, depositato in data 24/6/2024, sono state riproposte le medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio proposto nei confronti della società cooperativa estinta.
5.
Si sono costituiti in giudizio , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , , ,
[...] CP_6 CP_7 Controparte_10 Controparte_11 CP_1
, e .
[...] Controparte_8 CP_9 CP_15
Il ricorrente ha rinunciato agli atti nei confronti dei resistenti , CP_15 [...]
e e, pertanto, il giudizio è stato parzialmente estinto ai CP_16 CP_17
sensi dell'articolo 306 c.p.c. ed è proseguito contro gli altri resistenti.
6.
, , , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7
,
[...] Controparte_10 Controparte_11 CP_1 CP_8
, , hanno eccepito: la nullità del ricorso per riassunzione per
[...] CP_9
non avere il ricorrente dedotto le ragioni per cui ha chiesto la condanna personale dei singoli soci;
l'improponibilità delle domande di condanna dei singoli soci in quanto tardive;
il difetto di legittimazione passiva e di difetto di legittimazione processuale di coloro che non erano soci al momento della cancellazione della società cooperativa e, segnatamente, di , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5
, , . CP_6 CP_7 Controparte_10 Controparte_11
I resistenti , e non hanno contestato la propria CP_1 CP_9 CP_8
legittimazione processuale, essendo soci della società cooperativa cancellata dal registro delle imprese, e hanno domandato il rigetto di tutte le domande proposte nei loro confronti.
7.
4 Con memoria del 18/2/2025 parte ricorrente ha rinunciato alle domande nei confronti di , , , , , CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, in quanto alcuni di loro, al CP_7 Controparte_10 Controparte_11
momento della cancellazione della dal registro delle Controparte_12
imprese, non erano più soci, mentre altri non lo erano mai stati.
Pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra il ricorrente e i resistenti , , , , , CP_14 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_6
, . CP_7 Controparte_10 Controparte_11
8.
Il giudizio, a seguito delle rinunce agli atti e alle domande di cui si è detto nei due paragrafi che precedono, è proseguito soltanto tra il ricorrente e i resistenti
[...]
, e , pacificamente soci della CP_9 CP_1 Controparte_8 [...]
nei confronti dei quali il ricorrente medesimo ha chiesto: Controparte_12
l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel IV ovvero nel V livello, al pagamento degli scatti biennali di anzianità, della quattordicesima mensilità e delle
700, 5 ore di lavoro straordinario non pagate;
la condanna dei tre soci a pagare le conseguenti differenze retributive e il TFR;
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli dalla società cooperativa e la Controparte_12
condanna dei tre soci al risarcimento del danno da esclusione dal lavoro nel periodo tre novembre 2020-27 luglio 2022.
Il ricorrente ha altresì domandato, in punto malattia professionale e danno alla salute,
"di accertare e dichiarare (previo espletamento dei richiesti mezzi istruttori), che l'attività lavorativa svolta presso la convenuta, per le modalità con le quali la stessa doveva essere svolta (movimentazione a mano di pesi, utilizzo di carrello non ammortizzato, stato dei luoghi, ecc.) è stata fonte di insorgenza nel ricorrente di malattia professionale o comunque concausa o fonte di aggravamento della patologia e di usura per il ricorrente;
che sussiste la responsabilità contrattuale e extracontrattuale della convenuta a fronte dell'imposizione di quelle mansioni dei mezzi forniti, del mancato rispetto delle limitazioni indicate dal medico competente, della mancata adozione delle cautele che secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore;
dichiarare la convenuta tenuta (e per essa i soci) e danni tutti sia patrimoniali (e tra questi la somma pari alle retribuzioni non percepite per il periodo Dicembre 2020 -Luglio 2022, allorquando
5 non riammesso al lavoro a fronte di tali patologie) che non patrimoniali (nella somma di €57.000 ) a lui arrecati, nella misura accertanda in corso di causa”.
9.
Atteso che all'udienza del 7/11/2024 il tribunale ha sollevato d'ufficio la questione della sussistenza in capo ricorrente dell'interesse ad agire nei confronti dei soci della società cancellata, il ricorrente medesimo all'udienza del 12/12/2024 e con la memoria depositata il 18/2/2024 ha dedotto che il proprio interesse è quello di
"proporre istanza di liquidazione giudiziale della società", di "tentare il recupero delle
CP_ somme o parte di esse nei confronti del fondo di garanzia dell' " o nei confronti dei soci, e di agire in separata sede "sotto il profilo della responsabilità professionale" di coloro che hanno agito per conto della società, impiegandolo in mansioni nocive
Ed estromettendolo dal suo posto di lavoro.
10.
Prima di affrontare la questione della sussistenza in capo al ricorrente del requisito dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., pare opportuno puntualizzare che le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 3625/2025), nel solco tracciato da Cass. S.U., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072, hanno definitivamente chiarito che, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n.
6 del 2003, in seguito all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non viene meno ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, determinandosi, invece, un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale l'obbligazione della società non si estingue, sacrificando ingiustamente il diritto dei creditori sociali, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Le Sezioni Unite hanno altresì chiarito che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art. 2495 terzo comma c.c. non determina il venir meno della loro qualità di successori della società estinta: la percezione di somme di liquidazione nelle società di capitali, infatti, "è condizione dell'azione inerente non alla legittimazione passiva
(ad causam) bensì all'interesse ad agire con la precisazione però che la mancata percezione di somme di per sé non esclude l'interesse ad agire del creditore sociale in vista, ad esempio, dell'escussione di garanzie o della sopravvenienza di beni
6 destinati a confluire in un regime di contitolarità o comunione indivisa.” (Cass. S.U. n.
3625/2025).
11.
Alla luce dei sopra riportati principi, pertanto, se è indubitabile la legittimazione passiva dei tre soci della società cooperativa estinta, la questione della sussistenza in capo al ricorrente del requisito dell'interesse ad agire deve essere ulteriormente approfondita, partendo dal presupposto che, vertendosi in tema di condizione dell'azione, è il creditore sociale che agisce in giudizio che deve allegare e provare l'interesse legittimante l'azione esperita e, quindi, nel caso di specie in primo luogo il presupposto di cui all'articolo 2495 terzo comma c.c., rappresentato, come già detto, dalla percezione di somme dal bilancio di liquidazione da parte dei soci evocati in giudizio.
Atteso che il ricorrente non ha allegato né dimostrato la percezione di somme di liquidazione da parte dei tre soci resistenti, che, peraltro, nel costituirsi in giudizio hanno contestato tale circostanza, le domande di accertamento e a maggior ragione le domande di condanna al pagamento delle differenze retributive e al risarcimento dei danni conseguenti alla dedotta malattia professionale e al licenziamento impugnato, riproposte nel ricorso in riassunzione e nella memoria di precisazione delle conclusioni del 18/2/2025, devono essere dichiarate inammissibili per carenza del requisito di cui all'art. 100 c.p.c.
Le domande aventi ad oggetto l'accertamento dei crediti retributivi e risarcitori dedotti dal ricorrente sono inammissibili ex art. 100 c.p.c. anche identificando tale requisito nell'interesse del ricorrente a richiedere la liquidazione giudiziale della
[...]
o a proporre azione di risarcimento nei confronti dell'amministratore, Controparte_12
del liquidatore e delle persone che verranno ritenute responsabili dell'insorgenza della malattia professionale dedotta in ricorso ovvero dell'illegittimità del licenziamento impugnato.
Invero, in ossequio al principio della necessaria utilità del processo e della sua strumentalità rispetto al diritto sostanziale, nel caso di specie l'azione di accertamento assumerebbe un inaccettabile carattere esclusivamente esplorativo o comunque preventivo, essendo diretta a costruire il fondamento di ulteriori astratte, future ed eventuali iniziative giudiziarie.
12.
7 L'unica domanda di accertamento proposta dal ricorrente in relazione alla quale sussiste il requisito dell'interesse ad agire è quella avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto ed infatti solo l'accertamento, in questa sede, del suo credito per le competenze di fine rapporto gli consentirebbe di rivolgere la sua domanda al Fondo CP_1 di Garanzia , per l'importo del TFR non versatogli dalla società cooperativa estinta.
Per accertare il credito del ricorrente per TFR, tuttavia, è necessario accertare la fondatezza della domanda di inquadramento nel superiore IV o, in subordine, nel V livello del C.C.N.L. logistica, trasporto e spedizioni e della domanda avente ad oggetto il compenso per il lavoro straordinario asseritamente svolto nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, trattandosi di differenze retributive incidenti sulla quantificazione del TFR.
13.
All'esito dell'istruttoria testimoniale svolta non è stato possibile accertare le ore di lavoro straordinario (700,5) asseritamente non contabilizzate nelle buste paga ma risultanti dai fogli presenza mensili prodotti, compilati mese per mese dal lavoratore
(su punto cfr. interrogatorio del ricorrente che ha dichiarato di aver compilato i prospetti orari versati in atti, indicando giorno per giorno l'orario di entrata ed uscita).
Premesso che, per pacifica giurisprudenza, il lavoratore che agisce per ottenere il compenso per il lavoro supplementare e/o straordinario ha l'onere di dimostrare di avere lavorato oltre l'orario normale di lavoro ovvero oltre l'orario contrattualmente stabilito, allegando e provando il numero di ore effettivamente lavorate, i fogli presenza versati in atti dal ricorrente -dai quali, secondo la sua prospettazione, emergerebbe un numero di ore lavorate superiore a quello riportato nelle buste paga
- sono insufficienti a far ritenere raggiunta la prova delle ore di lavoro straordinario, il cui numero complessivo (700, 5) è stato dedotto in ricorso. E ciò non solo in quanto, pacificamente, si tratta di documenti redatti dal lavoratore, ma anche in quanto i numerosi testimoni escussi hanno confermato di avere ricevuto il pagamento di tutte le ore che, giorno per giorno, annotavano sui fogli presenza e che, in caso di difformità con quanto riportato in busta paga, facevano rilevare l'errore all'impiegata amministrativa che provvedeva ad effettuare le dovute correzioni (sul punto cft. testi
, e la quale, a tal proposito, dopo aver precisato di aver Tes_1 Tes_2 CP_2
svolto mansioni di impiegata amministrativa della società convenuta, ha dichiarato
8 che il ricorrente raramente le aveva chiesto spiegazioni in ordine al numero delle ore retribuite in busta paga e che normalmente, fatti salvi gli errori di calcolo, tutte le ore risultanti dalle schede presenza compilate dai lavoratori venivano inserite sul portale del consulente del lavoro che provvedeva alla redazione delle buste paga, anche sulla base dei fogli presenza che gli venivano trasmessi).
La domanda di accertamento del diritto al compenso delle 700,5 ore di lavoro straordinario asseritamente svolte nel corso del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, per le ragioni sopra esposte, deve essere respinta.
14.
Quanto alla domanda di inquadramento, in via principale nel IV livello e in via subordinata nel quinto livello del C.C.N.L. del settore trasporto e logistica, deve rilevarsi che il ricorrente è stato inquadrato nel livello VI al quale appartengono " i lavoratori che svolgono attività produttive che richiedono limitate conoscenze professionali” e che "non comportano responsabilità ed autonomia" e, in particolare, i lavoratori addetti alla movimentazione merci che utilizzano mezzi di sollevamento semplici. Tra i profili professionali esemplificativi, per quanto di interesse, nel VI livello compare quello del "manovale comune".
Al IV livello, rivendicato in via principale, appartengono "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi i alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche.". Tra i profili professionali esemplificativi di tale livello compare quello dell'operaio che svolge multiple mansioni di magazzino e/o terminal, occupandosi non solo del carico e scarico ma anche della spunta dei documenti, del prelievo e dell'approntamento delle merci.
La declaratoria del V livello è la seguente: “appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva". Tra i profili esemplificativi di tale livello vi è quello del conducente di carrelli elettrici.
9 La domanda di inquadramento nel IV livello deve essere respinta, in quanto il ricorrente non ha allegato i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica e, in particolare, di avere eseguito "operazioni delicate e complesse" per la cui esecuzione sono necessarie specifiche capacità tecnico-pratiche e di aver svolto mansioni ulteriori rispetto al carico e scarico della merce.
L'istruttoria svolta, tuttavia, ha consentito di acclarare che il ricorrente, nel corso del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della non si era Controparte_19
limitato a svolgere mansioni di manovale comune, provvedendo al carico e scarico manuale della merce, avendo perlopiù svolto mansioni di carrellista ovvero di addetto allo scarico delle navette e dei bilici con l'utilizzo di carrelli elettrici.
Tanto basta per ritenere sussistente il suo diritto ad essere inquadrato nel livello V fin dall'inizio del suo rapporto di lavoro alle dipendenze della società cooperativa.
15.
Non vi sono questioni in ordine alla quantificazione dell'importo maturato dal ricorrente a titolo di TFR, calcolato sulla base della retribuzione spettante ai lavoratori inquadrati nel V livello del C.C.N.L. logistica, trasporto e spedizioni e tenuto conto di quanto già percepito dal lavoratore.
Deve essere accertato, pertanto, che l'importo residuo spettante al ricorrente a titolo di TFR per il rapporto di lavoro alle dipendenze della dal Controparte_12
1/10/2007 al 28/7/2022 ammonta a complessivi euro 20.978,43 lordi, non ritenendosi applicabili, per le ragioni che di seguito verranno esposte, le riduzioni dei trattamenti retributivi previsti dal protocollo d'intesa sindacale prodotto da parte convenuta sub doc. 4 .
16.
Secondo la disciplina speciale prevista dalla L. n. 142/2001, il socio lavoratore di cooperativa, nel momento della sottoscrizione del contratto associativo, aderisce alle disposizioni stabilite dal regolamento interno, tra le quali la possibilità per la società, in caso di crisi aziendale, di deliberare una riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi (art. 6, comma 1, lett. d) della L.n. 142/2001) al fine di superare la difficoltà economica in cui versa l'impresa (art. 6, comma 1, lett. e) della L. n.
142/2001).
La disposizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 142/2001 nello stabilire il principio generale dell'inderogabilità in pejus del trattamento economico
10 minimo di cui all'art. 3, comma 1, contempla alcune eccezioni, tra cui proprio quelle conseguenti alla deliberazione del "piano di crisi aziendale".
Come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 19832/2013, tuttavia, la deroga al principio generale richiede in primo luogo l'esistenza di un regolamento della cooperativa ai sensi dell'art. 6 della L. n. 142/2001, che nel caso di specie non è stato prodotto, e in secondo luogo la deliberazione del "piano di crisi aziendale" contenente elementi adeguati e sufficienti tali da esplicitare: l'effettività dello stato di crisi aziendale che richiede gli interventi straordinari consentiti dalla legge;
la temporaneità dello stato di crisi e dei relativi interventi;
uno stretto nesso di causalità tra lo stato di crisi aziendale.
Ebbene, atteso che parte convenuta non ha dimostrato nessuno degli elementi individuati dalla Suprema Corte, al ricorrente non possono essere applicate le riduzioni dei trattamenti retributivi previste dal protocollo d'intesa sindacale.
13. le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti ricorrendo nel caso di specie un'ipotesi di reciproca soccombenza (sul punto cfr. sentenza Cass. n.
3438/2016, nella quale si legge che la reciproca soccombenza va ravvisata non solo in ipotesi di rigetto delle domande contrapposte formulate fra le stesse parti nel medesimo processo, ma anche nell'ipotesi di accoglimento parziale di un'unica domanda tanto allorché tale domanda sia stata articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento).
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, dichiara cessata la materia del contendere nei confronti dei resistenti , CP_2 CP_3
, , , , ,
[...] Controparte_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_10
;
[...] Controparte_11 accerta e dichiara che il TFR dovuto al ricorrente ammonta a complessivi euro 20.978,43 lordi;
dichiari inammissibili tutte le ulteriori domande proposte dal ricorrente;
compensa le spese di lite.
11 Visto l'art. 429 co.1 c.p.c., come mod. dal d.l.112/2008, indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Torino, 8 aprile 2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
12