Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 1
Il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, trova applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di accertamento o di condanna) il cui dispositivo, in conseguenza della indeterminatezza o incompletezza del suo contenuto precettivo, si presti ad una integrazione, dando la prevalenza alla situazione contenuta in una delle indicate parti del provvedimento da interpretare come unica statuizione. (Nella specie la sentenza d'appello, confermata dalla S.C., in motivazione aveva chiaramente accolto la domanda di condanna di parte convenuta al pagamento del corrispettivo di un contratto di appalto, respingendo la domanda di risoluzione del contratto formulata in corso di causa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2007, n. 13441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13441 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ELETTRONICA SUD SRL, in persona del Procuratore Speciale pro tempore BUONO SIMONE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA STAZIONE SAN PIETRO 45, presso lo studio dell'avvocato PACETTI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato GALLO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DR COSTRUZIONI GENERALI SRL, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore DEFERRO ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G FERRARI 4, presso lo studio dell'avvocato CERSOSIMO SERGIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIORNO LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1112/02 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 31/07/02;
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica, udienza del 20/04/07 dal Consigliere Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio;
udito l'Avvocato PACETTI Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato CERSOSIMO Sergio, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. DR Costruzioni Generali conveniva in giudizio la s.r.l. RO SU esponendo: che aveva eseguito, in qualità di appaltatrice, opere edili per conto della committente RO SU consistenti nella costruzione di un capannone su due piani la cui copertura era stata commissionata alla s.p.a. RDB Costruzioni;
che i lavori erano stati sospesi a causa di una vertenza tra la committente e la RDB;
che aveva chiesto alla convenuta il pagamento del saldo delle opere fino a quel momento eseguite pari a L. 67.705.000; che non avendo avuto risposta aveva chiesto al direttore dei lavori, ing. Claudio Cecchini, il "benestare" circa la regolare esecuzione delle opere realizzate;
che in seguito a successivo sollecito aveva ricevuto la richiesta del legale della RO di tenere sospesa la questione dei pagamenti residui fino all'esito della causa tra la convenuta e la RDB;
che tale causa si era conclusa con soccombenza della RO SU. La società attrice chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento del saldo ancora dovuto. La s.r.l. RO SU, costituitasi, affermava che le opere realizzate dall'attrice erano difettose per cui spiegava domanda riconvenzionale per L. un miliardo aggiungendo di aver pagato tutti i lavori eseguiti e chiedendo di poter chiamare in causa la RDB. Con sentenza 4/8/2001 il tribunale di Asti: dichiarava la risoluzione del contratto di appalto oggetto di lite per impossibilità sopravvenuta;
condannava la società convenuta a pagare all'attrice L. 67.705.000 oltre accessori;
dichiarava la convenuta decaduta dalla domanda riconvenzionale proposta.
Avverso la detta sentenza la s.r.l. RO SU proponeva appello al quale resisteva la s.r.l. DR.
Con sentenza 31/7/2002 la Corte di appello di Torino, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava inammissibile la domanda della DR diretta ad "accertare o dichiarare la risoluzione del contratto di appalto de quo". La Corte di merito osservava: che la società attrice - appellata con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado aveva proposto una domanda di adempimento del contratto di appalto diretta ad ottenere il pagamento del residuo dovutole per le opere effettivamente eseguite, mentre con la memoria del 25/2/1997 aveva introdotto anche una domanda in via principale volta ad ottenere la dichiarazione della risoluzione di diritto del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile;
che tale domanda era nuova per il "petitum" e per "causa petendi" ed era stata introdotta tardivamente dopo l'udienza ex art.183 c.p.c.; che pertanto il tribunale avrebbe dovuto rilevare la tardività della domanda e omettere la pronuncia sul punto;
che di conseguenza la sentenza di primo grado andava riformata con la declaratoria di inammissibilità della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto;
che era infondata la tesi dell'appellante relativa all'asserita rinuncia da parte della DR Costruzioni Generali alla domanda di pagamento del corrispettivo per effetto della proposizione della domanda di risoluzione del contratto;
che la DR, con la memoria di precisazione delle conclusioni, aveva mantenuto e riproposto la domanda di condanna della convenuta al pagamento di L. 67.705.000 per la causale di cui alla narrativa dell'atto di citazione;
che, caducata la parte della sentenza del tribunale relativa all'accoglimento della domanda nuova, restava in piedi il motivato accoglimento della domanda diretta all'adempimento contrattuale che non era affetta da vizio di ultra petizione avendo la DR proposto la detta domanda;
che il tribunale aveva ritenuto sia che la RO SU era decaduta dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera in difetto di tempestiva denuncia, sia che l'opera era stata accettata dalla committente per effetto del mancato riscontro alla richiesta effettuata con lettera del 6/12/1993 di verifica di regolare esecuzione;
che il tribunale aveva ritenuto l'opera effettivamente eseguita non solo in base alle dichiarazioni dell'ing. Cecchini C., direttore dei lavori, ma anche in base al fatto della mancata contestazione della convenuta;
che anche in secondo grado l'appellante non aveva indicato alcuna specifica opera data come eseguita dall'appellata e in realtà non effettuata;
che l'inadempimento contrattuale non poteva essere valutato attraverso una consulenza tecnica tanto più che la parte appellante era decaduta dalla garanzia come da statuizione della sentenza di primo grado non censurata in appello;
che peraltro non vi era ragione di demandare ad un tecnico la valutazione del valore delle opere eseguite al cui riguardo soccorrevano gli accordi intercorsi tra le parti;
che il parziale accoglimento del gravame non inficiava la conferma della sentenza del tribunale in punto condanna al pagamento del corrispettivo.
La cassazione della sentenza della Corte di appello di Torino è stata chiesta dalla s.r.l. RO SU con ricorso affidato a due motivi. La s.r.l. DR Costruzioni Generali ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la s.r.l. RO SU denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. deducendo che con la sentenza di primo grado il tribunale aveva accolto la domanda formulata dalla DR con la memoria 25/2/1997 e che la corte di appello ha invece ritenuto inammissibile: Da ciò consegue, secondo la ricorrente, la mancanza di una pronuncia sulla pretesa azionata in via subordinata dall'attrice. Infatti all'esito dell'accoglimento dell'appello - da reputarsi integrale non avendo la Corte di merito sostituito altra statuizione a quella impugnata - la vertenza è rimasta priva di pronuncia come si evince dal dispositivo della pronuncia di secondo grado che non contiene alcuna conferma dell'appellata sentenza del tribunale nella parte non censurata, ne' ciò sarebbe stato possibile essendo inscindibile la decisione di primo grado ed essendo la condanna al pagamento della somma frutto dell'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto. In definitiva con la sentenza impugnata la Corte di appello: ha dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto;
non ha pronunciato condanna al pagamento di alcuna somma ad alcun titolo ne' ha confermato la condanna di primo grado (pur se pronunciata ad altro titolo); non ha respinto l'appello; non ha respinto la domanda attorea come richiesto dall'appellante. In conclusione ha omesso di pronunciare. Il motivo è infondato ed è frutto di una non attenta e non corretta lettura (e interpretazione) della sentenza impugnata, nonché della pronuncia di primo grado.
Occorre premettere che - come è noto - il principio secondo cui la portata precettiva di una sentenza va individuata con riferimento non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione, trova applicazione tutte le volte in cui il giudice abbia pronunciato una sentenza di merito (di accertamento o di condanna) il cui dispositivo, in conseguenza della indeterminatezza o incompletezza del suo contenuto precettivo, si presti ad una integrazione dando la prevalenza alla situazione contenuta in una delle indicate parti del provvedimento da interpretare come unica statuizione in realtà contenuta in detto provvedimento.
Va altresì aggiunto che, come questa Corte ha avuto modo di affermare, l'interpretazione della sentenza impugnata compete al giudice dell'impugnazione (essendo, anzi, il primo dei suoi doveri) e il sindacato sulla correttezza di tale interpretazione può essere sollecitato solo con un'espressa censura con la quale si denunci la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui all'art.1362 c.c. e segg. o il vizio di motivazione sulla loro applicazione con la specifica indicazione delle considerazioni del giudice in contrasto con i criteri sopra indicati e il testo dell'atto processuale oggetto di erronea interpretazione (sentenze 21/7/2003 n. 1111343; 5/3/2003 n. 3148). Ciò posto va osservato che dalla lettura degli atti processuali - attività consentita in questa sede di legittimità attesa la natura (in procedendo) del vizio denunciato - risultano le seguenti circostanze parzialmente già riportate nella parte narrativa che precede:
a) con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado la s.r.l. DR Costruzioni Generali chiese la condanna della s.r.l. RO SU al pagamento di L. 67.705.000 a titolo di saldo del compenso per le opere eseguite su incarico della convenuta;
b) con la memoria 25/2/1997 e poi con la comparsa conclusionale la società attrice chiese, "accertata la risoluzione di diritto del contratto di appalto de quo, accogliersi la domanda e per l'effetto condannare la Ditta RO SU s.r.l." al pagamento di L. 67.705.000 "per la causale di cui in premessa";
c) con la sentenza di primo grado il tribunale - dopo aver ritenuto provato quanto dedotto dalla DR - accolse la domanda della società attrice dichiarando la risoluzione del contratto in questione per impossibilità sopravvenuta e condannando la convenuta al pagamento di L. 67.705.000;
d) con la sentenza di appello la Corte di merito, "in parziale accoglimento dell'appello", ha ritenuto inammissibile la domanda di risoluzione (in quanto tardivamente proposta dalla DR in corso di causa) precisando che tale pronuncia non impediva "la conferma della sentenza di prime cure in punto condanna al pagamento del corrispettivo" ciò perché la società attrice, con la citata memoria e con la precisazione delle conclusioni, aveva comunque mantenuto ferma e riproposto la domanda di condanna della convenuta al pagamento della indicata somma "per la causale di cui alla narrativa dell'atto di citazione".
Da quanto precede emerge con immediatezza che il giudice di appello, con la decisione impugnata dalla ricorrente, ha proceduto ad una corretta e logica interpretazione sistematica del contenuto complessivo della sentenza di primo grado - interpretazione non specificamente censurata nel motivo di ricorso in esame e comunque ineccepibilmente condotta alla stregua del tenore, del senso e del significato delle parole usate isolatamente e globalmente considerate - giungendo alla incontestabile conclusione che il tribunale, condannando la RO SU al pagamento in favore della DR del corrispettivo a questa spettante per le opere realizzate in esecuzione del contratto di appalto stipulato dalle parti, aveva accolto una domanda espressamente proposta dalla società attrice sulla quale la stessa "aveva coerentemente insistito" anche dopo la formulazione in corso di causa della domanda volta ad ottenere la pronuncia di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta.
Del tutto irrilevante è poi che nel dispositivo della sentenza di secondo grado la Corte di appello si sia limitata a dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla DR relativa alla richiesta di pronuncia di risoluzione del contratto e non abbia ne' confermato il capo della sentenza di primo grado contenente la condanna al pagamento di somme, ne' pronunciato la condanna al pagamento di somme ad altro titolo.
Dalla parte motiva della sentenza impugnata appare chiaro che la Corte di appello ha confermato la pronuncia del tribunale per la parte relativa alla condanna al pagamento del corrispettivo. È pertanto insussistente l'asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. denunciata sul rilievo della omessa pronuncia in ordine alla richiesta formulata con l'atto di appello volta al rigetto della domanda avanzata dalla DR ed accolta dal giudice di primo grado. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia vizi di motivazione deducendo che, ove si ritenga che la Corte di appello abbia effettivamente pronunciato una sentenza di condanna, la decisione risulterebbe carente di motivazione posto che a nulla valgono i richiami effettuati "incidenter tantum" alla motivazione della sentenza di primo grado con la quale era stata accolta la domanda di risoluzione del contratto per impossibilità sopravenuta con conseguente condanna risarcitoria e nessuna altra statuizione era stata pronunciata. La diversa domanda relativa alla condanna al pagamento dell'importo indicato dall'attrice, quale residuo credito a fronte ed in adempimento di un contratto di appalto, non è stata provata non essendo stato provato l'effettivo svolgimento delle relative opere in conformità al progetto ed alle indicazione del committente e del direttore dei lavori. Neppure è stata provata la corrispondenza del valore delle opere realizzate all'importo azionato. La Corte di appello ha omesso ogni pronuncia su detta domanda limitandosi a richiamare le argomentazioni che il tribunale aveva posto a fondamento dell'accoglimento di altra domanda. L'infondatezza del motivo risulta evidente alla luce di quanto sopra esposto nell'esame del primo motivo in merito all'effettivo contenuto della sentenza impugnata con la quale la corte di appello ha correttamente ed adeguatamente motivato la conferma della decisione del tribunale per la parte relativa alla condanna della RO SU al pagamento in favore della DR della somma di L. 67.705.000 per "la domanda originariamente e validamente introdotta in giudizio" per il cui accoglimento la Costruzioni Generali "aveva coerentemente insistito".
La Corte di merito ha ritenuto provata la detta domanda ed al riguardo ha fatto puntuale riferimento a quanto posto in evidenza dal giudice di primo grado in ordine all'effettiva esecuzione delle opere in questione secondo quanto dichiarato dal teste Cecchini C. ed alla luce del "fatto obiettivo della non contestazione della parte convenuta" decaduta dalla garanzia per i vizi e i difetti dell'opera eseguita ed accettata dalla committente senza la tempestiva denuncia di difetti e vizi.
Per quanto riguarda poi il valore delle opere realizzate dalla DR la Corte territoriale ha ritenuto superflua l'ammissione di una c.t.u., sia perché sul punto erano sufficienti gli accordi raggiunti dalle parti, sia perché la RO SU non aveva dedotto la mancata o l'errata esecuzione delle opere commissionate ed indicate come effettivamente realizzate per l'importo complessivo di L. 307.705.000.
È appena il caso di rilevare infine che, come è principio pacifico, la consulenza tecnica è un mezzo istruttorio (e non una prova vera e propria) sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice del merito, rientrando nei poteri discrezionali di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina del consulente tecnico d'ufficio ovvero indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, sentire a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio ovvero di rinnovare le indagini peritali;
la motivazione del diniego della nomina del consulente tecnico d'ufficio può peraltro anche essere implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato effettuata dal giudice del merito.
Nel caso in esame la Corte di appello ha espressamente rigettato la richiesta di c.t.u. ritenendola - con ineccepibile e puntuale motivazione - inammissibile (in quanto esplorativa) e non utile ai fini della decisione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 100,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2007