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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA
DECRETO
N. R.G. 3816/2024
Il Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa,
CONSIDERATO che parte istante non ha provveduto ad integrare la documentazione nei termini richiesti da questo Giudice;
ritenuto, infatti, che la scrittura privata di riconoscimento del debito cui fa riferimento l'istante – quale atto meramente ricognitivo del rapporto fondamentale – non è sufficiente ad integrare la prova scritta per l'emissione del chiesto provvedimento monitorio;
ritenuto, infatti, che la banca che agisce per il pagamento del saldo non è esonerata dal documentare le condizioni convenute nel contratto di finanziamento, che è soggetto alla forma scritta ad substantiam secondo quanto disposto dall'art. 117
T.U.B. (cfr. Cass., ord. del 31 gennaio 2022 n. 2855, secondo cui “In tema di conto corrente bancario, la presenza di un piano di rientro concordato tra banca e cliente, che abbia natura meramente ricognitiva del debito, non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali per difetto di forma scritta e pertanto non esonera la banca, attrice in giudizio per il pagamento del saldo, dal documentare le condizioni convenute nel contratto di conto corrente”); ritenuto, quanto alla posizione del fideiussore, che la mera esistenza di un rapporto di coniugio tra garante e debitore principale non è sufficiente ad escludere la qualità di consumatore del primo in accordo alla più recente giurisprudenza nazionale e comunitaria (cfr. Cass. ord. 34515 del 16.11.2021 e CGUE del 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e del 14 settembre 2016, in causa C-534/15, ; Per_1 Per_2
P.Q.M.
RIGETTA il ricorso.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Potenza, 11/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa