Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 19393
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Sentenza 17 maggio 2006

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In tema di procedimento davanti al giudice di pace, non è azionabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c) D.Lgs. n. 274 del 2000 qualora, ancorché nel decreto di citazione a giudizio manchi l'indicazione dei capitoli di prova, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'atto di citazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto inapplicabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c), D.Lgs. n. 274 del 2000 nel caso in cui la condotta integrante il reato contestato sia integralmente descritta nel capo di imputazione - ingiuria - e tale da consentire l'immediato collegamento con le persone chiamate a testimoniare, in primo luogo la persona offesa).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 19393
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19393
    Data del deposito : 17 maggio 2006

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