Sentenza 17 maggio 2006
Massime • 1
In tema di procedimento davanti al giudice di pace, non è azionabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c) D.Lgs. n. 274 del 2000 qualora, ancorché nel decreto di citazione a giudizio manchi l'indicazione dei capitoli di prova, si tratti di fatti connotati da particolare semplicità di guisa che l'indicazione del testimone sia immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'atto di citazione. (In applicazione di questo principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di pace ha ritenuto inapplicabile la sanzione dell'inammissibilità di cui all'art. 20, comma primo, lett. c), D.Lgs. n. 274 del 2000 nel caso in cui la condotta integrante il reato contestato sia integralmente descritta nel capo di imputazione - ingiuria - e tale da consentire l'immediato collegamento con le persone chiamate a testimoniare, in primo luogo la persona offesa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/05/2006, n. 19393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19393 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 17/05/2006
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 965
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 26251/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO TR;
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Mestre del 26/05/2005;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO
TR RO è stato condannato dal Giudice di Pace di Mestre con sentenza 20/05/2005 perché responsabile di ingiurie e percosse in danno di AN D'ES.
Ricorre la difesa a questa Corte eccependo la nullità del decreto di citazione, non portante l'indicazione delle circostanze su cui avrebbero dovuto deporre i testimoni dedotti.
IN DIRITTO
Il ricorso è infondato. Se è vero che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20 stabilisce la sanzione dell'inammissibilità della prova testimoniale se non vi sia indicazione, nel decreto introduttivo del processo, dei capitoli di prova, è anche certo che la lettura della disposizione non deve privilegiare un mero formalismo, scevro da effettiva lesione delle garanzie di difesa. Quando, invero, l'indicazione del testimone è immediatamente riconducibile all'accusa dedotta nell'impugnazione, quando i fatti sono connotati da particolare semplicità sì che gli stessi siano rapportabili direttamente alla persona di cui si chiede la citazione, pare davvero impropria la lettura testuale dell'enunciato legislativo. Nel caso in esame, la condotta di ingiuria è di lineare semplicità ed integralmente descritta nel capo di imputazione. Immediato il collegamento con le persone dedotte a testimone (tra cui la stessa persona offesa). La lettura dell'atto di citazione non consentiva dubbi al proposito.
Pertanto il ricorso viene rigettato ed il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2006