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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1898 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N V.G. 5150/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Ripa Parte_1
di Porta Ticinese 91, C.F. laureato, dirigente, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Laura Dalla Casa (CF.: – p.e.c. C.F._2
– e-mail ) e dall'avv. Stefania Email_1 Email_2
Guglielmi (C.F.: – p.e.c.: entrambe del Foro di C.F._3 Email_3
Milano e con studio a Milano in via Borgogna 2, presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Filippo 47/A, C.F. , diplomata, rappresentata e difesa dall'avv. Livia CodiceFiscale_4
Esposito (C.F. – p.e.c.: – e-mail: C.F._5 Email_4
) del Foro di Milano, con studio a Milano in Via G. Keplero 10, presso la Email_5
quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Fasano (BR) il 26/05/2018, iscritto sul registro di
Stato Civile del Comune di Fasano (BR) (anno 2018, atto n. 29, parte II, serie C) e parimenti trascritto sul registro di Stato Civile del Comune di Milano (anno 2018, atto n. 689, parte II, serie C). Si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27/09/2021, omologato dal
Tribunale di Milano Sezione IX Civile in data 09/10/2021.
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
1) , nato il [...] a [...], maggiorenne non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente;
2) , nato il [...] a [...] e deceduto il 14/07/2024. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI
1) L'abitazione familiare sita a Milano in Via Filippo Argelati 47/A, di esclusiva proprietà della ORa a seguito della separazione, resta assegnata alla stessa. CP_1
2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abita presso la madre Per_1
dove ha posto la sua residenza anagrafica.
3) A titolo di concorso al mantenimento del figlio a decorrere dal mese di deposito del Per_1 ricorso, il OR verserà alla ORa l'importo mensile di 500,00 euro in via Pt_1 CP_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat annuale
(prima rivalutazione a maggio 2026), mediante bonifico bancario sul conto corrente della ORa
attualmente presso BPM ([...]). Qualora tornasse CP_1 Per_1
a vivere stabilmente dal padre l'assegno di cui a questo capo sarà ridotto a 300,00 euro da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat.
4) Le ulteriori spese necessarie per il figlio, come previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, saranno interamente a carico del padre:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) A titolo di assegno di divorzio, a decorrere dal mese del deposito del ricorso (aprile 2025), il OR verserà alla ORa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per Pt_1 CP_1
12 mensilità annue la somma di 1.700,00 euro, soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione a maggio 2026), mediante bonifico bancario sul conto corrente della ORa
attualmente presso BPM ([...]). Tale obbligo cesserà CP_1 automaticamente decorsi otto anni dalla data del deposito del ricorso (ultimo versamento aprile
2033). Successivamente nulla da lui sarà più dovuto a titolo di assegno divorzile.
6) Il OR si impegna a mantenere o, se nelle more cessata, a contrarre un'assicurazione Pt_1
sanitaria in favore della ORa con tutele analoghe a quelle già in corso e tale obbligo CP_1 proseguirà anche dopo il termine fissato per l'assegno divorzile di cui al punto che precede, e ciò con funzione assistenziale tenuto conto delle specifiche esigenze della ORa . CP_1
7) Il OR , a titolo di integrazione ai contributi di mantenimento della moglie e del figlio Pt_1
sopra previsti, si farà carico della retribuzione della collaboratrice domestica (attualmente ORa
o altra che dovesse sostituirla) che presterà servizio anche presso l'abitazione della ORa CP_2
per due mattine alla settimana fino al termine della convivenza della madre con il figlio CP_1
e, successivamente, per una volta alla settimana fino al termine degli otto anni in cui il Per_1 OR si è impegnato a versare l'assegno divorzile come pattuito al precedente punto 5. Pt_1
8) A saldo e stralcio degli arretrati dovuti in forza del verbale di separazione a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, il OR verserà alla ORa la somma complessiva di Pt_1 CP_1
30.000,00 euro in due tranche: la prima di 15.000,00 euro al deposito del ricorso e una successiva di 15.000,00 euro entro il 31 gennaio 2026.
Le parti hanno chiesto di dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/05/2018 nel Comune di Fasano (BR) tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fasano (BR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 18/04/2025 da
, nato a [...] il [...], residente a [...]in Ripa Parte_1
di Porta Ticinese 91, C.F. laureato, dirigente, rappresentato e difeso CodiceFiscale_1 dall'Avv. Laura Dalla Casa (CF.: – p.e.c. C.F._2
– e-mail ) e dall'avv. Stefania Email_1 Email_2
Guglielmi (C.F.: – p.e.c.: entrambe del Foro di C.F._3 Email_3
Milano e con studio a Milano in via Borgogna 2, presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
Filippo 47/A, C.F. , diplomata, rappresentata e difesa dall'avv. Livia CodiceFiscale_4
Esposito (C.F. – p.e.c.: – e-mail: C.F._5 Email_4
) del Foro di Milano, con studio a Milano in Via G. Keplero 10, presso la Email_5
quale ha eletto domicilio telematico,
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile a Fasano (BR) il 26/05/2018, iscritto sul registro di
Stato Civile del Comune di Fasano (BR) (anno 2018, atto n. 29, parte II, serie C) e parimenti trascritto sul registro di Stato Civile del Comune di Milano (anno 2018, atto n. 689, parte II, serie C). Si sono separati consensualmente con verbale ex art. 711 c.p.c. del 27/09/2021, omologato dal
Tribunale di Milano Sezione IX Civile in data 09/10/2021.
Dalla loro unione sono nati i seguenti figli:
1) , nato il [...] a [...], maggiorenne non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente;
2) , nato il [...] a [...] e deceduto il 14/07/2024. Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/04/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti:
CONDIZIONI
1) L'abitazione familiare sita a Milano in Via Filippo Argelati 47/A, di esclusiva proprietà della ORa a seguito della separazione, resta assegnata alla stessa. CP_1
2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, abita presso la madre Per_1
dove ha posto la sua residenza anagrafica.
3) A titolo di concorso al mantenimento del figlio a decorrere dal mese di deposito del Per_1 ricorso, il OR verserà alla ORa l'importo mensile di 500,00 euro in via Pt_1 CP_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat annuale
(prima rivalutazione a maggio 2026), mediante bonifico bancario sul conto corrente della ORa
attualmente presso BPM ([...]). Qualora tornasse CP_1 Per_1
a vivere stabilmente dal padre l'assegno di cui a questo capo sarà ridotto a 300,00 euro da versare in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per 12 mensilità annue, oltre a rivalutazione Istat.
4) Le ulteriori spese necessarie per il figlio, come previste dalle “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017, saranno interamente a carico del padre:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post- universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) A titolo di assegno di divorzio, a decorrere dal mese del deposito del ricorso (aprile 2025), il OR verserà alla ORa in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese per Pt_1 CP_1
12 mensilità annue la somma di 1.700,00 euro, soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione a maggio 2026), mediante bonifico bancario sul conto corrente della ORa
attualmente presso BPM ([...]). Tale obbligo cesserà CP_1 automaticamente decorsi otto anni dalla data del deposito del ricorso (ultimo versamento aprile
2033). Successivamente nulla da lui sarà più dovuto a titolo di assegno divorzile.
6) Il OR si impegna a mantenere o, se nelle more cessata, a contrarre un'assicurazione Pt_1
sanitaria in favore della ORa con tutele analoghe a quelle già in corso e tale obbligo CP_1 proseguirà anche dopo il termine fissato per l'assegno divorzile di cui al punto che precede, e ciò con funzione assistenziale tenuto conto delle specifiche esigenze della ORa . CP_1
7) Il OR , a titolo di integrazione ai contributi di mantenimento della moglie e del figlio Pt_1
sopra previsti, si farà carico della retribuzione della collaboratrice domestica (attualmente ORa
o altra che dovesse sostituirla) che presterà servizio anche presso l'abitazione della ORa CP_2
per due mattine alla settimana fino al termine della convivenza della madre con il figlio CP_1
e, successivamente, per una volta alla settimana fino al termine degli otto anni in cui il Per_1 OR si è impegnato a versare l'assegno divorzile come pattuito al precedente punto 5. Pt_1
8) A saldo e stralcio degli arretrati dovuti in forza del verbale di separazione a titolo di mantenimento della moglie e dei figli, il OR verserà alla ORa la somma complessiva di Pt_1 CP_1
30.000,00 euro in due tranche: la prima di 15.000,00 euro al deposito del ricorso e una successiva di 15.000,00 euro entro il 31 gennaio 2026.
Le parti hanno chiesto di dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 26/05/2018 nel Comune di Fasano (BR) tra e;
Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fasano (BR) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 14/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG