Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/02/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 241 / 2023 RG
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, richiamato il decreto di trattazione scritta della presente controversia emesso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 16.2.2025, dispositivo della sostituzione dell'udienza prevista per il giorno
25 Febbraio 2025 con note scritte da depositarsi entro le ore 10.00 del medesimo giorno d'udienza; letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
ritenuta la causa matura per la decisione;
all'esito della riserva, pronuncia la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Sezione II Civile (Settore Lavoro e Previdenza)
Il Giudice del lavoro, dott. Francesco De Leo, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 25/02/2025, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 241/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto:Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria;
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Francesco Nucara;
Ricorrente
CONTRO
p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. A. M. Laganà, in virtù di procura in atti;
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.01.2023 il ricorrente, di cui in epigrafe, ha lamentato l'illegittima revoca dell'indennità di disoccupazione agricola a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato.
La medesima azione è stata esercitata nell'ambito dei procedimenti recanti n. R.G. 242/2023
e n. R.G. 243/2023, con rispettivi ricorsi depositati in data 23.01.2023.
Per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, giusta ordinanza del 28.11.2023, i procedimenti suindicati sono stati riuniti a quello in epigrafe indicato.
In particolare ha rilevato di avere lavorato alle dipendenze dell'azienda di e CP_2 di avere svolto la propria attività lavorativa dal 22/10/2014 al 31/12/2014, per l'anno 2014; dal
18/2/2015 al 31/12/2015, per l'anno 2015; dal 18/2/2016 al 31/12/2016, per l'anno 2016.
Evidenziando che a seguito di un'attività ispettiva erano state cancellate le giornate di lavoro prestato, con conseguente revoca dell'indennità di disoccupazione agricola, ha rappresentato di aver ricevuto il 20.12.2022 la notifica degli avvisi di addebito nn. 39420220002618785000,
CP_ 39420220002618684000 e 39420220002618583000, attraverso i quali l' aveva chiesto la restituzione delle somme versategli a titolo dell'indennità predetta.
Affermando di avere regolarmente svolto l'attività lavorativa contestatagli, situazione comprovata dalle buste paga rilasciate dal datore di lavoro nonché dalle CU, ha sostenuto di avere
CP_ legittimamente percepito l'indennità di disoccupazione, ricadendo sull' l'onere di provare i fatti costitutivi del credito illegittimamente preteso.
Pertanto, ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento di revoca dell'indennità di disoccupazione di lavoro agricolo nonché dei relativi avvisi di addebito conseguenti.
Si è costituito in giudizio l' il quale ha evidenziato di aver disconosciuto, a seguito CP_1 dell'accertamento ispettivo realizzato presso l'azienda di , tutti i rapporti di lavoro CP_2
subordinati, sin dal I trimetre 2013, in quanto insussistenti.
A seguito di accertamenti ispettivi era stata infatti disposta la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo per gli anni 2014, 2015 e 2016, attraverso il I elenco suppletivo di variazione del comune di Motta San Giovanni, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, sul sito internet dell'Istituto dal 15/06/2019 al
15/07/2019.
In via preliminare, ha eccepito la decadenza ex art. 22, comma 1 del D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11.3.1970 n. 83, per essere decorso il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, ai fini della impugnativa del provvedimento.
Nel merito ha evidenziato che a seguito della cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, in assenza del diritto all'iscrizione negli EEAA, l' può legittimamente chiedere la restituzione CP_1
delle somme precedentemente corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione.
Ha inoltre rilevato la carenza probatoria del ricorso nella misura in cui grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione scritta del 23.11.2023, il ricorrente ha eccepito l'infondatezza dell'eccezione di decadenza, affermando che l'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020 dispone che la notificazione dei provvedimenti di variazione, intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, sia effettuata tramite comunicazione individuale.
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Il ricorso risulta fondato.
Il thema decidendum attiene all'illegittimità dell'indebito e ai conseguenti avvisi di addebito, aventi ad oggetto le somme corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni
2014, 2015 e 2016.
CP_ Sul punto occorre rilevare come la richiesta restitutoria sia stata formulata dall' a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo del ricorrente con l'azienda di “ a CP_2
seguito della pubblicazione del I elenco suppletivo di variazione del Comune di Motta San Giovanni.
Ai fini del corretto inquadramento della disciplina applicabile al caso di specie, giova osservare che l'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, conv. in l. 11.03.1970, n. 83, prescrive che “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Successivamente il d.lgs. 375/93, art. 11, ha previsto al comma 1 la facoltà di proporre contro detti provvedimenti, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il secondo comma dello stesso articolo prevede che contro le decisioni della commissione provinciale l'interessato può proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale (ora dell' ) che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il CP_1
ricorso si intende respinto.
In altri termini, sulla scorta di una lettura in combinato disposto delle due disposizioni, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. in l. 83/70, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (v. Cass. 27/12/2011 n. 29070).
Orbene, sulla natura sostanziale della decadenza prevista dall'art. 22, d.l. 7/70, si è espressa la
Suprema Corte la quale, con orientamento ormai consolidato (v. ex multis Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. n. 17653/20), sostiene che "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art.
22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione
o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno.".
Ciò premesso, ferma restando la rilevabilità d'ufficio della decadenza, nella specie nel I elenco CP_ suppletivo di variazione del Comune di Motta San Giovanni, prodotto in giudizio dall' non è presente il nome del ricorrente.
Nel merito, giova richiamare, in tema di ripartizione dell'onere della prova di un rapporto di lavoro a seguito di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui (ex multis Cass. civ., sez. lav., 11/02/2016, n. 2739; ma anche Cass. 14296/2011, Cass. 8281/2015), “Nelle cause scaturenti dalla cancellazione dell'interessato dagli elenchi nominativi di cui al D.Lg.Lgt. n. 212 del 1946, sia egli a dover fornire la prova dell'occupazione in agricoltura per il numero di giornate previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali. Il processo previdenziale, infatti, non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato.
L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845; Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296).
L'onere di prova gravante sul lavoratore presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione. In particolare, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanta più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa.
Con riferimento specifico ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n. 1949 e successive modificazioni e integrazioni
o dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L.Lgt. 9 aprile
1946 n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi)”.
In applicazione di tali principi di diritto, dalla documentazione depositata in atti, e nello specifico dalle CU per gli anni fiscali 2016 e 2017 nonché dai prospetti paga relativi alle mensilità di
Ottobre, Novembre e Dicembre 2014, emerge l'espletamento di attività lavorativa da parte del ricorrente. Tali documenti, valutati unitamente all'assenza del nominativo dell'attore dall'elenco dei lavoratori agricoli le cui giornate risultano cancellate, consentono di ritenere ottemperato l'onere probatorio gravante sul lavoratore.
Il ricorso risulta dunque fondato
In omaggio al principio di soccombenza le spese di lite – da liquidarsi, come in dispositivo, ex art. 4, comma 1, Dm 55/2014, modificato dal Dm 147/2022, stante l'assenza di questioni giuridiche di particolare complessità, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi
CP_ antistatario – vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli avvisi di addebito nn. 39420220002618785000,
CP_ 39420220002618684000 e 39420220002618583000 e condanna l' alla restituzione di quanto già eventualmente trattenuto o riscosso.
CP_
Condanna l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.695,00 per onorari, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario come per legge, con distrazione.
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Reggio Calabria, lì 25/02/2025.
Il Giudice
Francesco De Leo