Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, la legittimazione a sporgere querela spetta sia al proprietario che al soggetto avente la materiale disponibilità dell'immobile.
Commentario • 1
- 1. Art. 614 c.p. - Violazione di domiciliohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 5592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5592 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3448
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 40633/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PE N. IL 05/07/1939;
avverso la sentenza n. 3342/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 14/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/11/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Gioacchino Izzo, conclude chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione;
Per la parte civile è presente l'Avvocato Schina Pierfilippo, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Esposito Luigi, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di MO PP propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, in data 14.11.12, che ha confermato la decisione adottata dal Tribunale Capitolino che aveva condannato l'imputato, per il reato di cui all'art. 614 c.p., per avere violato il domicilio di AG MA, introducendosi nell'autorimessa della persona offesa, effettuando riprese fotografiche in violazione della normativa vigente.
2. Con sentenza del 2 luglio 2010, il Tribunale di Roma, ha condannato l'imputato per il delitto di cui all'art. 614 c.p.. 3. Avverso tale sentenza proponevano ritualmente appello l'imputato e il suo difensore rilevando che la querela proposta dalla persona offesa non poteva considerarsi tempestiva e, nel merito, chiedendo l'assoluzione, perché il fatto non sussiste, in quanto i testimoni, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, non avevano affermato di avere visto l'imputato aggirarsi all'interno dell'autorimessa la quale, in ogni caso, non poteva essere considerata luogo di privata dimora.
4. La Corte d'Appello ha ritenuto infondati i motivi confermando la decisione impugnata.
5. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando:
- improcedibilità per difetto di legittimazione in capo al firmatario dell'atto di querela;
- vizio di motivazione riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della parte offesa;
- vizio di travisamento della prova testimoniale resa da AG MA.
- violazione dell'art. 614 c.p., riguardo alla qualificazione dell'autorimessa quale luogo di privata dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo la difesa di MO eccepisce l'improcedibilità per difetto di querela, in quanto AG, proprietario dell'autorimessa, non sarebbe legittimato a proporre querela, avendo locato a terzi i box e i posti auto nei quali era suddivisa l'autorimessa nella quale si sarebbe introdotto l'imputato.
2. Il motivo è inammissibile perché la questione non è stata sottoposta al giudice di secondo grado in sede di appello. In ogni caso, la doglianza è manifestamente infondata perché l'orientamento della giurisprudenza è nel senso della legittimazione del proprietario, alla quale si aggiunge anche quella di colui che ha la disponibilità dell'immobile (Cassazione n. 6197/2011, Rv 203684).
3. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione poiché, contrariamente a quanto dedotto nella sentenza del Tribunale, la parte offesa non avrebbe riferito di aver visto l'imputato aggirarsi all'interno dei garage, ma si sarebbe limitato a dichiarare che i fatti per cui è processo gli erano stati riferiti dai signori CC e ET.
4. La questione sollevata è inconferente poiché, come evidenziato dalla Corte territoriale, i citati testi riferiscono di aver visto l'imputato aggirarsi all'interno dell'autorimessa e tale circostanza non è contestata in ricorso.
5. Con il terzo motivo la difesa lamenta vizio di travisamento della prova testimoniale resa da AG MA. In particolare, la Corte territoriale avrebbe ritenuto decisivo, al fine di ritenere quale privata dimora, ai sensi dell'art. 614 c.p., l'autorimessa, la circostanza che la persona offesa si recava spesso nel garage, al fine di controllare i posti auto concessi in locazione. In realtà, dall'esame delle dichiarazioni del AG tale profilo non emergerebbe, con evidente travisamento della prova.
6. Con l'ultimo motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 614 c.p., dovendosi escludere che l'autorimessa, suddivisa in posti auto e box, possa essere considerata luogo di privata dimora.
7. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima questione di diritto, sono manifestamente infondati poiché l'autorimessa, secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce abitazione e luogo di privata dimora (in tal senso Rv 253193, 219027, 255080, 255100 e, da ultimo, Cass. n. 3341, 2014, che elenca i casi in cui i luoghi costituiscono privata dimora).
8. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 1600, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile che liquida in Euro 1.600,00 oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2015