Articolo 1 della Legge 1 aprile 1975, n. 98
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30 aprile 1975
Art. 1. Articolo unico

Per le cessioni e le importazioni degli animali vivi della specie bovina, compresi quelli del genere bufalo, indicati nella tabella A), parte prima, n. 2, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del sei per cento dall'articolo 16 del decreto medesimo e' elevata al 18 per cento.

Entrata in vigore il 30 aprile 1975