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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/11/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 578 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GIARDINI GIOVANNI LUCA VIA O. Parte_1 C.F._1
FLACCO 41 61121 PESARO
RICORRENTE
CONTRO
- con gli Avvocati Controparte_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1
IC LA e P. IO GA domicilio digitale
RESISTENTI
in Senigallia (AN) - Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
- - C.F._3 Controparte_5 C.F._4 [...]
- Controparte_6 C.F._5 CP_7 C.F._6
Controparte_8 P.IVA_3
CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: riassunzione ax art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a acquistato in data 25/3/2000 un appartamento al piano terra con annesse corti Parte_1
scoperte esclusive (una antistante e l'altra retrostante l'ingresso comune) e un garage al piano interrato compresi nell'edificio condominiale situato in Senigallia (AN) Via Brandani n.6, la cui corte scoperta esclusiva retrostante era circoscritta da un muro perimetrale comune con sovrastante rete metallica delimitante l'edificio condominiale.
In data 28/6/2004 la acquistò la porzione di terreno della superficie di mq. 167 (Fg. 4, Parte_1
mappale n.1993) posta a confine con la sua corte esclusiva (ricompresa nel condominio), realizzando poi un'apertura sul muro perimetrale ed installandovi un cancello scorrevole, per accedervi dalla corte esclusiva, attività ratificata da delibera condominiale.
Tuttavia, e hanno ottenuto l'annullamento con sentenza passata in giudicato Controparte_1 CP_2
della delibera condominiale di ratifica.
ha pertanto citato il e i singoli Parte_1 Controparte_9
condomini Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e ora in liquidazione, onde ottenere sentenza Controparte_1 CP_2 Controparte_8
costitutiva di “servitù coattiva di passaggio sia a piedi sia con i mezzi atti alla cura ed alla manutenzione del terreno, a favore delle particelle di proprietà dell'attrice distinte a Parte_1
catasto del Comune di Senigallia al Foglio 4, part. 529, sub 5 (appartamento); Foglio 4, part. 529, sub 6
(corte esclusiva); Foglio 4, part. 529, sub 7 (corte esclusiva) e Foglio 4, part. 1993 (già 1953/a)
(scoperto esclusivo intercluso estraneo al condominio), ed a carico della proprietà condominiale di Via
Brandani n.6, ed in particolare della porzione di muro/rete di recinzione esterna che delimita l'intero lotto ove è eretto l'edificio condominiale, distinto al catasto al foglio 4, part. 529 (già, part. 531 sub 1 e
893 poi fusi nel 529) di proprietà comune dei convenuti (…), quantificandone la relativa indennità ex art. 1053 c.c. mediante C.T.U.”.
In tale giudizio si sono costituiti i soli e eccependo l'insussistenza dei Controparte_1 CP_2
requisiti per la costituzione di servitù coattiva di passaggio, posto che l'accesso alla via pubblica dal terreno pretesamente intercluso (censito al catasto al Fg. 4, mappale n.1993) della è Parte_1
consentito attraverso i contigui giardini comunali (Fg. 4, particella catastale n.1869), aperti al libero transito, e difettando, altresì, la condizione del “conveniente uso del fondo” poiché l'area pretesamente interclusa avrebbe costituito mero “completamento della corte di pertinenza” della non Parte_1
pagina 2 di 6 necessitante di accesso alla pubblica via sicché l'invocata servitù era volta esclusivamente a mantenere un collegamento tra due distinte sue proprietà.
Hanno eccepito altresì i convenuti che l'area urbana oggetto di giudizio riveniva dal frazionamento di un più vasto terreno, appartenente in origine ad un unico proprietario (Domus 2000 S.r.l.), e dalla cessione d'esso in porzioni separate a diversi acquirenti, sicché la proprietaria del fondo Parte_1
rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso, non avrebbe potuto rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, ma avrebbe dovuto agire contro il suo dante causa per ottenere il passaggio gratuito cui aveva diritto come contraente a norma dell'art.1054 c.c..
In via subordinata i convenuti osservavano come, in ogni caso, l'“interesse individuale” del fondo intercluso ponesse la necessità di un passaggio commisurato alle concrete esigenze del preteso fondo dominante, sicché l'apertura praticata dalla di un varco di circa 7 metri nel muro perimetrale Parte_1
comune, con la costruzione di un cancello in appoggio al muro medesimo, appariva senz'altro sproporzionata in rapporto alle esigenze del conveniente uso del fondo e quindi in contrasto con il criterio oggettivo del minimo mezzo e comunque nell'ipotesi di costituzione di servitù era richiesta la determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c..
Infine e hanno proposto con domanda riconvenzionale actio negatoria Controparte_1 CP_2
servitutis ai fini della declaratoria di inesistenza di diritti reali sui beni condominiali (muro perimetrale e rete di recinzione) o, comunque, di cessazione dell'attività antigiuridica della resistente sulla cosa comune, invocandone la restituito in integrum con conseguente ricostruzione del tratto del muro e della recinzione comuni (mt. 7) illegittimamente demoliti e rimozione del cancello scorrevole costruito in aderenza ad esso muro.
All'esito di Ctu, il Tribunale di Ancona, ha così deciso:
1) dichiara costituito ai sensi dell'art. 1051 c.c. in favore del fondo contraddistinto nel catasto del
Comune di fg 4 p.lla 1993, p.lla 529 sub. 5-6-7 di proprietà di il diritto di servitù di Parte_2
passaggio sia a piedi che con mezzi atti alla cura e alla manutenzione del terreno a carico della proprietà del di Senigallia, costituita da apertura del CP_10 Controparte_3
cancello scorrevole di ml. 7,00 sul muro di proprietà comune, così come graficamente e visivamente individuata, nelle tavole progettuali e planimetriche, nonché negli allegati fotografici della relazione peritale a firma geom. depositata in data 30.3.2012; 2) ordina la trascrizione della Controparte_11
sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo;
3) determina l'indennità dovuta da
[...]
ex artt. 1053 e 1038 c.c. in complessivi € 2.200,00 da ripartire in relazione alle singole quote Parte_1
millesimali di proprietà dei condomini e;
4) dichiara tenuti e condanna i CP_2 Controparte_1
convenuti e a rifondere a le spese di lite sostenute CP_2 Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e accessori come per legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di lite, a carico dei convenuti
[...]
e in solido fra loro. CP_1 CP_2
hanno impugnato la sentenza, ha resistito la (ancora in Parte_3 Parte_1
contumacia le altre parti) e la Corte Dorica ha così deciso:
- rigetta l' appello;
- conferma per l'effetto la gravata pronuncia;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore dell'appellata le spese del Parte_1
grado, spese che si liquidano in complessivi €. 8.066,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Hanno proposto ricorso in cassazione la ha resistito con Parte_3 Parte_1
controricorso, inerti gli intimati Controparte_12 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_13
La Suprema Corte, ha cassato con rinvio, rilevando un difetto di motivazione nella sentenza della Corte di appello, la quale ha affrontato soltanto il profilo dell'interclusione del fondo di proprietà Parte_1
ravvisandolo sulla base del fatto che l'accesso allo stesso sarebbe possibile soltanto attraverso un giardino pubblico, soggetto a chiusura nelle ore notturne e non percorribile se non a piedi, ma non ha considerato le diverse ulteriori doglianze che gli appellanti pure avevano sollevato, il cui contenuto non viene neppure enunciato dal giudice di merito e che vengono affrontati, e confutati, con un generico richiamo alla C.T.U. esperita nel corso del giudizio ed alla sentenza del Tribunale senza neppure indicare le argomentazioni del consulente tecnico e quelle del Tribunale.
Al contrario, indica la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto, una volta accertata la sussistenza dell'interclusione, verificare la praticabilità di accessi diversi alla pubblica via rispetto a quello individuato a carico del fondo degli odierni ricorrenti, e da questi ultimi contestato, e dar conto delle ragioni per le quali detti accessi alternativi, ove esistenti, non sarebbero adeguati ovvero risulterebbero di più difficile realizzazione, rispetto a quello in concreto individuato.
E ancora, sulla questione dell'applicabilità dell'art. 1054 (interclusione per effetto di alienazione o divisione), pure specificamente dedotta col quinto motivo di appello l'appellante aveva chiaramente pagina 4 di 6 posto la censura sulla mancata applicazione della norma, spiegando che al momento dell'acquisto dal proprio dante causa Domus 2000 la ben poteva pretendere la servitù senza indennità. Parte_1
Ha riassunto la causa la dando luogo al presente procedimento, cui è stata riunita, con Parte_1
ordinanza 13.02.2025 la causa n. 604 del 2024 originata dalla riassunzione di e . CP_2 CP_1
In ossequio al disposto della Suprema Corte si devono qui delibare i motivi di appello proposti da e , come riproposti in questo giudizio di rinvio. CP_2 CP_1
Primo motivo: Violazione dell'art. 1051 c.c. riguardo lo stato di interclusione del fondo –
Illogicità e contraddittorietà della motivazione – Erronea valutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado – Violazione dell'art.116 c.p.c..
Con questo motivo, e lamentano che erroneamente il primo giudice abbia escluso la CP_2 CP_1
possibilità di accesso alla pubblica via per il fondo dominante (proprietà attraverso Parte_1
l'adiacente parco pubblico, fondando il proprio convincimento sulla deliberazione di giunta comunale n.72 del 27.02.2003, nonché sulla nota dell'Ufficio Gestione Ambiente del Comune di Senigallia del
15.11.2012 per cui “le aperture tra giardini pubblici ed aree di privati non possono essere realizzate”,
Il motivo è fondato.
La delibera G.C. n.72 del 27.02.2003 vieta l'accesso e il transito di veicoli a motore nei parchi, nei giardini ed in genere in tutte le aree verdi pubbliche, ma non l'accesso ed il transito pedonale, per effettuare il quale la ha richiesto la servitù (che del resto mediante la richiesta servitù si Parte_1
eserciterebbe transitando per le scale e l'atrio condominiale e poi all'interno dell'appartamento dell'appellata, rimanendo escluso quindi il transito con qualsivoglia mezzo meccanico).
Quindi sull'area verde comunale confinante con il fondo della il transito pedonale è Parte_1
consentito, né l'accesso a tale giardino comunale, non recintato, è limitato in particolari fasce orarie.
Non può qui trovare rilievo la circostanza ipotetica che in futuro l'accessibilità all'area in questione potrebbe essere delimitata da parte dell'ente pubblico, poiché occorre aver riguardo alla situazione esistente al momento della domanda.
Poiché risulta incontestato che l'area di proprietà della è separata, allo stato attuale, dal Parte_1
giardino pubblico da una recinzione con rete metallica realizzata dalla stessa nell'anno 2005, Parte_1
è evidente che così come l'interclusione è l'effetto di una sua attività, del pari questo ostacolo volontariamente costituito può essere rimosso, creando un cancello pedonale.
La possibilità di creare l'apertura sul giardino pubblico è risultata dimostrata dal fatto (non contestato) che nella stessa Via Brandani esiste un varco aperto lungo una recinzione privata che consente l'accesso sull'attiguo parco pubblico (cfr. documentazione fotografica n. 6-7-8-9, depositata alla udienza del 17.05.2012).
pagina 5 di 6 Infine, non può essere di ostacolo al transito pedonale sul giardino pubblico, la impossibilità di costituire servitù su bene demaniale, evidenziata anche da una nota dell'ufficio tecnico comunale del
15.11.2012: in disparte che nella fattispecie si tratta di bene appartenente al patrimonio disponibile del comune, il libero transito pedonale in un giardino pubblico non costituisce servitù.
In definitiva deve accogliersi l'appello proposto da e e in riforma della CP_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Ancona, la domanda di va respinta. Parte_1
Da tanto consegue anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la remissione in pristino della recinzione condominiale.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con riguardo al valore indeterminabile minimo, limitando quelle dell'appello a tre fasi.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto sia da he da e , così provvede: Parte_1 CP_2 Controparte_1
in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, rigetta la domanda di e la condanna Parte_1
alla remissione in pristino della recinzione condominiale, nonchè alle spese del giudizio che liquida, per il primo grado in euro 3.809,00, per il primo appello in euro 3.473,00, per il giudizio di cassazione in euro 2.757,00 e per il secondo appello in euro 3.473,00, oltre per tutti, spese vive 15% cassa ed iva di legge.
Pone le spese di ctu come liquidate in atti a carico di Parte_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SEZIONE PRIMA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere
Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 578 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 29 maggio 2025 e promossa
DA
con l'Avv. GIARDINI GIOVANNI LUCA VIA O. Parte_1 C.F._1
FLACCO 41 61121 PESARO
RICORRENTE
CONTRO
- con gli Avvocati Controparte_1 C.F._2 CP_2 P.IVA_1
IC LA e P. IO GA domicilio digitale
RESISTENTI
in Senigallia (AN) - Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
- - C.F._3 Controparte_5 C.F._4 [...]
- Controparte_6 C.F._5 CP_7 C.F._6
Controparte_8 P.IVA_3
CONTUMACI
pagina 1 di 6 OGGETTO: riassunzione ax art. 392 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
a acquistato in data 25/3/2000 un appartamento al piano terra con annesse corti Parte_1
scoperte esclusive (una antistante e l'altra retrostante l'ingresso comune) e un garage al piano interrato compresi nell'edificio condominiale situato in Senigallia (AN) Via Brandani n.6, la cui corte scoperta esclusiva retrostante era circoscritta da un muro perimetrale comune con sovrastante rete metallica delimitante l'edificio condominiale.
In data 28/6/2004 la acquistò la porzione di terreno della superficie di mq. 167 (Fg. 4, Parte_1
mappale n.1993) posta a confine con la sua corte esclusiva (ricompresa nel condominio), realizzando poi un'apertura sul muro perimetrale ed installandovi un cancello scorrevole, per accedervi dalla corte esclusiva, attività ratificata da delibera condominiale.
Tuttavia, e hanno ottenuto l'annullamento con sentenza passata in giudicato Controparte_1 CP_2
della delibera condominiale di ratifica.
ha pertanto citato il e i singoli Parte_1 Controparte_9
condomini Controparte_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
, e ora in liquidazione, onde ottenere sentenza Controparte_1 CP_2 Controparte_8
costitutiva di “servitù coattiva di passaggio sia a piedi sia con i mezzi atti alla cura ed alla manutenzione del terreno, a favore delle particelle di proprietà dell'attrice distinte a Parte_1
catasto del Comune di Senigallia al Foglio 4, part. 529, sub 5 (appartamento); Foglio 4, part. 529, sub 6
(corte esclusiva); Foglio 4, part. 529, sub 7 (corte esclusiva) e Foglio 4, part. 1993 (già 1953/a)
(scoperto esclusivo intercluso estraneo al condominio), ed a carico della proprietà condominiale di Via
Brandani n.6, ed in particolare della porzione di muro/rete di recinzione esterna che delimita l'intero lotto ove è eretto l'edificio condominiale, distinto al catasto al foglio 4, part. 529 (già, part. 531 sub 1 e
893 poi fusi nel 529) di proprietà comune dei convenuti (…), quantificandone la relativa indennità ex art. 1053 c.c. mediante C.T.U.”.
In tale giudizio si sono costituiti i soli e eccependo l'insussistenza dei Controparte_1 CP_2
requisiti per la costituzione di servitù coattiva di passaggio, posto che l'accesso alla via pubblica dal terreno pretesamente intercluso (censito al catasto al Fg. 4, mappale n.1993) della è Parte_1
consentito attraverso i contigui giardini comunali (Fg. 4, particella catastale n.1869), aperti al libero transito, e difettando, altresì, la condizione del “conveniente uso del fondo” poiché l'area pretesamente interclusa avrebbe costituito mero “completamento della corte di pertinenza” della non Parte_1
pagina 2 di 6 necessitante di accesso alla pubblica via sicché l'invocata servitù era volta esclusivamente a mantenere un collegamento tra due distinte sue proprietà.
Hanno eccepito altresì i convenuti che l'area urbana oggetto di giudizio riveniva dal frazionamento di un più vasto terreno, appartenente in origine ad un unico proprietario (Domus 2000 S.r.l.), e dalla cessione d'esso in porzioni separate a diversi acquirenti, sicché la proprietaria del fondo Parte_1
rimasto intercluso a seguito di alienazione a titolo oneroso, non avrebbe potuto rivolgersi a qualsiasi altro confinante per ottenere il passaggio coattivo, ma avrebbe dovuto agire contro il suo dante causa per ottenere il passaggio gratuito cui aveva diritto come contraente a norma dell'art.1054 c.c..
In via subordinata i convenuti osservavano come, in ogni caso, l'“interesse individuale” del fondo intercluso ponesse la necessità di un passaggio commisurato alle concrete esigenze del preteso fondo dominante, sicché l'apertura praticata dalla di un varco di circa 7 metri nel muro perimetrale Parte_1
comune, con la costruzione di un cancello in appoggio al muro medesimo, appariva senz'altro sproporzionata in rapporto alle esigenze del conveniente uso del fondo e quindi in contrasto con il criterio oggettivo del minimo mezzo e comunque nell'ipotesi di costituzione di servitù era richiesta la determinazione dell'indennità ex art. 1053 c.c..
Infine e hanno proposto con domanda riconvenzionale actio negatoria Controparte_1 CP_2
servitutis ai fini della declaratoria di inesistenza di diritti reali sui beni condominiali (muro perimetrale e rete di recinzione) o, comunque, di cessazione dell'attività antigiuridica della resistente sulla cosa comune, invocandone la restituito in integrum con conseguente ricostruzione del tratto del muro e della recinzione comuni (mt. 7) illegittimamente demoliti e rimozione del cancello scorrevole costruito in aderenza ad esso muro.
All'esito di Ctu, il Tribunale di Ancona, ha così deciso:
1) dichiara costituito ai sensi dell'art. 1051 c.c. in favore del fondo contraddistinto nel catasto del
Comune di fg 4 p.lla 1993, p.lla 529 sub. 5-6-7 di proprietà di il diritto di servitù di Parte_2
passaggio sia a piedi che con mezzi atti alla cura e alla manutenzione del terreno a carico della proprietà del di Senigallia, costituita da apertura del CP_10 Controparte_3
cancello scorrevole di ml. 7,00 sul muro di proprietà comune, così come graficamente e visivamente individuata, nelle tavole progettuali e planimetriche, nonché negli allegati fotografici della relazione peritale a firma geom. depositata in data 30.3.2012; 2) ordina la trascrizione della Controparte_11
sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo;
3) determina l'indennità dovuta da
[...]
ex artt. 1053 e 1038 c.c. in complessivi € 2.200,00 da ripartire in relazione alle singole quote Parte_1
millesimali di proprietà dei condomini e;
4) dichiara tenuti e condanna i CP_2 Controparte_1
convenuti e a rifondere a le spese di lite sostenute CP_2 Controparte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e accessori come per legge da distrarre in favore dei procuratori dichiaratasi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
5) pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto in corso di lite, a carico dei convenuti
[...]
e in solido fra loro. CP_1 CP_2
hanno impugnato la sentenza, ha resistito la (ancora in Parte_3 Parte_1
contumacia le altre parti) e la Corte Dorica ha così deciso:
- rigetta l' appello;
- conferma per l'effetto la gravata pronuncia;
- condanna gli appellanti in solido a rifondere in favore dell'appellata le spese del Parte_1
grado, spese che si liquidano in complessivi €. 8.066,00 oltre rimborso forfettario ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Hanno proposto ricorso in cassazione la ha resistito con Parte_3 Parte_1
controricorso, inerti gli intimati Controparte_12 [...]
CP_4 Controparte_5 Controparte_6 [...]
, CP_7 Controparte_13
La Suprema Corte, ha cassato con rinvio, rilevando un difetto di motivazione nella sentenza della Corte di appello, la quale ha affrontato soltanto il profilo dell'interclusione del fondo di proprietà Parte_1
ravvisandolo sulla base del fatto che l'accesso allo stesso sarebbe possibile soltanto attraverso un giardino pubblico, soggetto a chiusura nelle ore notturne e non percorribile se non a piedi, ma non ha considerato le diverse ulteriori doglianze che gli appellanti pure avevano sollevato, il cui contenuto non viene neppure enunciato dal giudice di merito e che vengono affrontati, e confutati, con un generico richiamo alla C.T.U. esperita nel corso del giudizio ed alla sentenza del Tribunale senza neppure indicare le argomentazioni del consulente tecnico e quelle del Tribunale.
Al contrario, indica la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe dovuto, una volta accertata la sussistenza dell'interclusione, verificare la praticabilità di accessi diversi alla pubblica via rispetto a quello individuato a carico del fondo degli odierni ricorrenti, e da questi ultimi contestato, e dar conto delle ragioni per le quali detti accessi alternativi, ove esistenti, non sarebbero adeguati ovvero risulterebbero di più difficile realizzazione, rispetto a quello in concreto individuato.
E ancora, sulla questione dell'applicabilità dell'art. 1054 (interclusione per effetto di alienazione o divisione), pure specificamente dedotta col quinto motivo di appello l'appellante aveva chiaramente pagina 4 di 6 posto la censura sulla mancata applicazione della norma, spiegando che al momento dell'acquisto dal proprio dante causa Domus 2000 la ben poteva pretendere la servitù senza indennità. Parte_1
Ha riassunto la causa la dando luogo al presente procedimento, cui è stata riunita, con Parte_1
ordinanza 13.02.2025 la causa n. 604 del 2024 originata dalla riassunzione di e . CP_2 CP_1
In ossequio al disposto della Suprema Corte si devono qui delibare i motivi di appello proposti da e , come riproposti in questo giudizio di rinvio. CP_2 CP_1
Primo motivo: Violazione dell'art. 1051 c.c. riguardo lo stato di interclusione del fondo –
Illogicità e contraddittorietà della motivazione – Erronea valutazione del quadro probatorio acquisito nel giudizio di primo grado – Violazione dell'art.116 c.p.c..
Con questo motivo, e lamentano che erroneamente il primo giudice abbia escluso la CP_2 CP_1
possibilità di accesso alla pubblica via per il fondo dominante (proprietà attraverso Parte_1
l'adiacente parco pubblico, fondando il proprio convincimento sulla deliberazione di giunta comunale n.72 del 27.02.2003, nonché sulla nota dell'Ufficio Gestione Ambiente del Comune di Senigallia del
15.11.2012 per cui “le aperture tra giardini pubblici ed aree di privati non possono essere realizzate”,
Il motivo è fondato.
La delibera G.C. n.72 del 27.02.2003 vieta l'accesso e il transito di veicoli a motore nei parchi, nei giardini ed in genere in tutte le aree verdi pubbliche, ma non l'accesso ed il transito pedonale, per effettuare il quale la ha richiesto la servitù (che del resto mediante la richiesta servitù si Parte_1
eserciterebbe transitando per le scale e l'atrio condominiale e poi all'interno dell'appartamento dell'appellata, rimanendo escluso quindi il transito con qualsivoglia mezzo meccanico).
Quindi sull'area verde comunale confinante con il fondo della il transito pedonale è Parte_1
consentito, né l'accesso a tale giardino comunale, non recintato, è limitato in particolari fasce orarie.
Non può qui trovare rilievo la circostanza ipotetica che in futuro l'accessibilità all'area in questione potrebbe essere delimitata da parte dell'ente pubblico, poiché occorre aver riguardo alla situazione esistente al momento della domanda.
Poiché risulta incontestato che l'area di proprietà della è separata, allo stato attuale, dal Parte_1
giardino pubblico da una recinzione con rete metallica realizzata dalla stessa nell'anno 2005, Parte_1
è evidente che così come l'interclusione è l'effetto di una sua attività, del pari questo ostacolo volontariamente costituito può essere rimosso, creando un cancello pedonale.
La possibilità di creare l'apertura sul giardino pubblico è risultata dimostrata dal fatto (non contestato) che nella stessa Via Brandani esiste un varco aperto lungo una recinzione privata che consente l'accesso sull'attiguo parco pubblico (cfr. documentazione fotografica n. 6-7-8-9, depositata alla udienza del 17.05.2012).
pagina 5 di 6 Infine, non può essere di ostacolo al transito pedonale sul giardino pubblico, la impossibilità di costituire servitù su bene demaniale, evidenziata anche da una nota dell'ufficio tecnico comunale del
15.11.2012: in disparte che nella fattispecie si tratta di bene appartenente al patrimonio disponibile del comune, il libero transito pedonale in un giardino pubblico non costituisce servitù.
In definitiva deve accogliersi l'appello proposto da e e in riforma della CP_2 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Ancona, la domanda di va respinta. Parte_1
Da tanto consegue anche l'accoglimento della domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la remissione in pristino della recinzione condominiale.
Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo con riguardo al valore indeterminabile minimo, limitando quelle dell'appello a tre fasi.
P. T. M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto sia da he da e , così provvede: Parte_1 CP_2 Controparte_1
in riforma della sentenza del Tribunale di Ancona, rigetta la domanda di e la condanna Parte_1
alla remissione in pristino della recinzione condominiale, nonchè alle spese del giudizio che liquida, per il primo grado in euro 3.809,00, per il primo appello in euro 3.473,00, per il giudizio di cassazione in euro 2.757,00 e per il secondo appello in euro 3.473,00, oltre per tutti, spese vive 15% cassa ed iva di legge.
Pone le spese di ctu come liquidate in atti a carico di Parte_1
Ancona così deciso nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
IL CONSIGLIERE REL. Avv. Carlo Caparrini Giudice Ausiliario Relatore IL PRESIDENTE Dott. Gianmichele Marcelli
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