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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/03/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 731 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Frisina, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
N. CP_1 CP_2 CP_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8448/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/10/2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della società in data 10/07/2013 CP_3 con inquadramento nel livello V del CCNL Commercio e Terziario e da ottobre 2019 nel IV livello del medesimo ccnl;
di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro le mansioni superiori di Responsabile dell'Ufficio
Acquisti e di Responsabile di Magazzino rientranti nel II livello del ccnl, di essersi dimesso il 14 ottobre 2019 per giusta causa, riconosciuta dal datore di lavoro che nella busta paga di novembre 2019 aveva esposta come dovuta l'indennità di mancato preavviso, di essere ancora creditore di somme per le retribuzioni di ottobre 2019, TFR, ratei di 13ma e 14ma, indennità ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via CP_3 principale: - accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato, full time, secondo le modalità indicate nella premessa in fatto del presente ricorso, tra il ricorrente e la società dal 10/07/2013 al 14/10/2019; - accertare e dichiarare CP_3 il diritto del Sig. all'inquadramento nel II livello retributivo Parte_1 del CCNL Commercio e Terziario - a far data dal 10/07/2013 e sino al
14/10/2019 – ovvero, in subordine, nel livello intermedio eventualmente accertato nel corso dell'istruttoria; - accertare e dichiarare che le dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 14/10/2019 sono sorrette dalla giusta causa;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto
a percepire da differenze retributive pari ad € 59.128,50 CP_3
(cinquantanovemilacentoventotto/50) - ovvero pari alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - a titolo di paga base, contingenza, superminimo, ratei di XIII e XIV, indennità di mancato preavviso, e ogni altro elemento retributivo anche indiretto - come meglio specificato nel conteggi allegati al presente ricorso, da intendersi parte integrante dello stesso - derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle retribuite e, dunque, mansioni di II livello del CCNL Commercio e Terziario – ovvero, in subordine, mansioni appartenenti al livello intermedio eventualmente accertato in corso di causa - maturate a partire dal 10 /07/2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 14/10/2019 e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
l'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c; - ulteriormente, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire da differenze su TFR pari ad € 13.484,25 CP_3
(tredicimilaquattrocentoottantaquattro/25) - ovvero pari alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - come meglio specificato nel conteggi allegati al presente ricorso, da intendersi parte integrante dello stesso - derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle retribuite
e, dunque, mansioni di II livello del CCNL Commercio e Terziario – ovvero, in subordine, mansioni appartenenti al livello intermedio eventualmente accertato in corso di causa - maturate a partire dal 10/07/2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 14/10/2019 e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
l'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione da parte di CP_3 della mensilità di ottobre 2019, del TFR oltreché degli emolumenti di fine lavoro (ratei di XIII e XIV, indennità ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, etc), conteggiati sulla base del IV livello retributivo del CCNL Commercio e Terziario, per un ammontare complessivo di € 22.735,62 (ventiduemilasettecentotrentacinque/62) lordi e precisamente €
11.346,09 (undicimilatrecentoquarantasei/09) lordi a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2019 ed emolumenti di fine lavoro (ratei di XIII e XIV, indennità di ferie e permessi non goduti, etc.) ed € 11.389,53
(undicimilatrecentoottantanove/53) lordi a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso - come evidenziato nei conteggi allegati al presente ricorso da intendersi parte integrante dello stesso - e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante CP_3 pro-tempore, a corrispondere al Sig. , l'anzidetta somma, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.; c) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”
Nella resistenza della società convenuta il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da . Parte_1
Il primo giudice, premesso che all'udienza del 21.01.2021 la parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda subordinata avendo ottenuto il riconoscimento con decreto ingiuntivo delle somme vantate a titolo di mensilità di ottobre
2019, TFR ed altri emolumenti di fine lavoro, ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori sulla base delle argomentazioni che in sintesi si riportano:
a) la parte ricorrente aveva dedotto ed allegato le attività di fatto svolte ma senza fare alcun raffronto fra le mansioni prestate e i profili contrattuali di riferimento precludendo al Tribunale di poter procedere ad una compiuta valutazione della vicenda in esame, secondo i criteri del noto sillogismo che la Suprema Corte prescrive per la verifica del diritto al corretto inquadramento di un lavoratore;
b) il lavoratore che agisce in giudizio deve illustrare le ragioni per le quali ritiene che l'attività lavorativa espletata non sia riconducibile nel livello di inquadramento assegnato ma in quello superiore rivendicato, ed il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegazione nei termini specificati attesa la mancata allegazione del contenuto dell'inquadramento formalmente rivestito e la mancata comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, nonostante l'allegazione della descrizione delle mansioni svolte, non supportata dalla conforme produzione della contrattazione collettiva di fatto applicata;
c) non basta la descrizione dei compiti svolti, seppure analitica, per affermare la sussumibilità della posizione funzionale al livello rivendicato se viene omesso il raffronto fra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato, e viene omessa la descrizione delle ragioni per cui l'attività concretamente svolta rientri nell'inquadramento superiore.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori;
per non avere il giudice di prime cure esercitato i poteri ufficiosi autorizzando la richiesta di produzione del ccnl Commercio e Terziario e per non averlo acquisito attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali;
per non avere ammesso la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ed erroneamente ritenuta preclusa dal limite dell'atto introduttivo in termini di allegazione;
ed, infine, per la condanna alle spese che avrebbero potuto essere compensate, anche in parte, ed in ogni caso per essere state liquidate senza tenere conto della quantità e qualità dell'attività di difesa posta in essere dalla convenuta, in assenza di attività istruttoria.
Con provvedimento del 02.02.2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto per essere sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società CP_3 CP_3 in data 10/11/2022 ed il giudizio è stato riassunto dall'appellante con ricorso regolarmente notificato al ed al Curatore, che non si sono costituiti CP_1 rimanendo contumaci in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione logica e giuridica, è infondato e deve essere respinto. L'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato il ricorso ritenendolo viziato da un “difetto di allegazione” che avrebbe precluso al giudicante di determinare l'inquadramento del lavoratore in base al “criterio trifasico”. Afferma che il giudice di prime cure aveva individuato il limite dell'atto introduttivo nella mancata allegazione da parte del ricorrente della declaratoria del livello di partenza, il V livello del CCNL Commercio e
Terziario, e nel mancato raffronto tra questa e la declaratoria del II livello superiore rivendicato. Sostiene che l'applicazione del sillogismo richiamato dal Tribunale non può prescindere dalle caratteristiche del singolo caso concreto non potendo il giudice attenersi ad una ripetizione di una rigida e formalizzata sequela delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ed il ricorrente aveva allegato specifici profili professionali rientranti nella classificazione esplicita del II livello del CCNL Commercio e Terziario.
Lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la mancata contestazione da parte della convenuta in merito all'applicabilità al rapporto del CCNL Commercio e Terziario, richiamato da entrambe le parti come fonte negoziale regolatrice del rapporto di lavoro controverso, e seppure sollecitato aveva erroneamente rifiutato la produzione in corso di causa del contratto collettivo da parte dell'appellante, omettendo di attivare i poteri ufficiosi.
Osserva la Corte, in primo luogo, che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere nel ricorso introduttivo una insanabile carenza di allegazione delle ragioni di sussumibilità delle mansioni asseritamente svolte nella superiore declaratoria contrattuale, trattandosi di un inadempimento di precisi oneri imposti dall'art. 2697 c.c. all'originario ricorrente. Quest'ultimo, in altri termini, ha omesso di allegare con la domanda circostanze di importanza cruciale ai fini dell'accertamento richiesto in sede giudiziale, ossia gli elementi che aveva l'onere di dedurre e provare ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza della propria pretesa di inquadramento superiore.
Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, in cui il ricorrente aveva descritto l'attività lavorativa espletata, non consentivano di comprendere per quali ragioni le stesse dovessero essere ricondotte al superiore profilo, livello
II, mancando ogni comparazione tra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato, mancata allegazione non supportata dalla produzione del ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Come è noto, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2859 del 27/02/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n.
12156 del 19/08/2003, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5128 del 06/03/2007). Nel caso di specie, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo precludono, a giudizio della Corte, il suddetto esame comparativo.
Da un lato, il ricorso introduttivo - come sopra riportato - descrive le mansioni svolte in concreto dal lavoratore alle dipendenze della società appellata, e, con riferimento all'inquadramento nelle mansioni superiori, si limita ad affermare che “il ricorrente ha diritto ad ottenere l'inquadramento nel II livello del CCNL Commercio Terziario a far data dal luglio 2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 14/10/2019, in quanto di fatto, sin dall'origine del rapporto lavorativo, egli ha svolto le mansioni di
Responsabile degli Acquisti nonché di Responsabile di Magazzino, con autonomia operativa e funzioni di coordinamento e controllo”, senza illustrare i profili caratterizzanti le diverse qualifiche, ovvero descrivere i contenuti del livello V (quello attribuito dal contratto) e del livello II (quello rivendicato), ponendoli a confronto, e senza operare - all'esito del c.d. giudizio trifasico - la valutazione di sussunzione delle mansioni concretamente svolte nel livello superiore oggetto della domanda (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”).
Anche volendo ritenere ininfluente la mancata produzione del CCNL - e così non è avendo la S.C. anche di recente ribadito che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio
(che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art.
425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. sez. lavoro, n. 12113/2022,
Cass. n. 6394/2019)-, al fine di soddisfare l'onere di allegazione il ricorso avrebbe dovuto contenere la specifica illustrazione dei passaggi del procedimento logico-giuridico sopra indicato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
8025 del 21/05/2003: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”).
Del tutto correttamente, quindi, il giudice di prime cure non ha ammesso la richiesta prova testimoniale alla luce del principio della circolarità fra allegazione, deduzione e prova, poiché, anche laddove le circostanze indicate in ricorso fossero state confermate, esse in ogni caso non avrebbero potuto superare il limite di allegazione nei termini indicati.
Parimenti infondato è l'appello nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per avere omesso di valutare la mancata contestazione specifica da parte della resistente dei fatti posti a fondamento della domanda e le relative conseguenze processuali sul piano probatorio.
Quanto alle conseguenze processuali della mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui domanda, basti ricordare quanto in più occasioni affermato dalla S.C., e in particolare: - che “l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio” (così per tutte Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11108 del 15.5.2007).
La semplice lettura della memoria di contestazione in primo grado della società convenuta smentisce l'assunto di parte appellante. La società aveva infatti contestato la pretesa all'inquadramento nella superiore qualifica al II° livello retributivo del CCNL, per avere svolto da sempre il ricorrente le mansioni previste per il suo formale inquadramento del V° e IV° livello del
CCNL Commercio terziario, ed aveva dedotto come il lavoratore non aveva fornito le allegazioni necessarie per il raffronto tra le mansioni espletate e le mansioni del livello formalmente attribuito e il livello reclamato, non essendo utili in tal senso le sole allegazioni dei conteggi.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento restando assorbito il motivo di gravame attinente alla condanna alle spese da parte del giudice di prime cure.
Nulla per le spese del grado essendo rimasta contumace in giudizio la parte appellata.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere est.
All'esito dell'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 731 del Ruolo
Generale Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Frisina, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
N. CP_1 CP_2 CP_3
Appellato contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8448/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 19/10/2021.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, premesso di essere stato assunto con contratto a tempo Parte_1 indeterminato alle dipendenze della società in data 10/07/2013 CP_3 con inquadramento nel livello V del CCNL Commercio e Terziario e da ottobre 2019 nel IV livello del medesimo ccnl;
di aver svolto sin dall'inizio del rapporto di lavoro le mansioni superiori di Responsabile dell'Ufficio
Acquisti e di Responsabile di Magazzino rientranti nel II livello del ccnl, di essersi dimesso il 14 ottobre 2019 per giusta causa, riconosciuta dal datore di lavoro che nella busta paga di novembre 2019 aveva esposta come dovuta l'indennità di mancato preavviso, di essere ancora creditore di somme per le retribuzioni di ottobre 2019, TFR, ratei di 13ma e 14ma, indennità ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, ha agito in giudizio contro rassegnando le seguenti conclusioni: “a) in via CP_3 principale: - accertare e dichiarare che è intercorso un rapporto di lavoro di natura subordinata, a tempo indeterminato, full time, secondo le modalità indicate nella premessa in fatto del presente ricorso, tra il ricorrente e la società dal 10/07/2013 al 14/10/2019; - accertare e dichiarare CP_3 il diritto del Sig. all'inquadramento nel II livello retributivo Parte_1 del CCNL Commercio e Terziario - a far data dal 10/07/2013 e sino al
14/10/2019 – ovvero, in subordine, nel livello intermedio eventualmente accertato nel corso dell'istruttoria; - accertare e dichiarare che le dimissioni rassegnate dal ricorrente in data 14/10/2019 sono sorrette dalla giusta causa;
- conseguentemente, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto
a percepire da differenze retributive pari ad € 59.128,50 CP_3
(cinquantanovemilacentoventotto/50) - ovvero pari alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - a titolo di paga base, contingenza, superminimo, ratei di XIII e XIV, indennità di mancato preavviso, e ogni altro elemento retributivo anche indiretto - come meglio specificato nel conteggi allegati al presente ricorso, da intendersi parte integrante dello stesso - derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle retribuite e, dunque, mansioni di II livello del CCNL Commercio e Terziario – ovvero, in subordine, mansioni appartenenti al livello intermedio eventualmente accertato in corso di causa - maturate a partire dal 10 /07/2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 14/10/2019 e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
l'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c; - ulteriormente, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto a percepire da differenze su TFR pari ad € 13.484,25 CP_3
(tredicimilaquattrocentoottantaquattro/25) - ovvero pari alla diversa, maggiore o minore somma ritenuta di giustizia - come meglio specificato nel conteggi allegati al presente ricorso, da intendersi parte integrante dello stesso - derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori a quelle retribuite
e, dunque, mansioni di II livello del CCNL Commercio e Terziario – ovvero, in subordine, mansioni appartenenti al livello intermedio eventualmente accertato in corso di causa - maturate a partire dal 10/07/2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro avvenuta il 14/10/2019 e, per l'effetto, condannare la società in persona del suo legale CP_3 rappresentante pro-tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
l'anzidetta somma, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi dal giorno della proposizione della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c; b) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato riconoscimento del diritto del ricorrente al superiore inquadramento: - accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla corresponsione da parte di CP_3 della mensilità di ottobre 2019, del TFR oltreché degli emolumenti di fine lavoro (ratei di XIII e XIV, indennità ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, etc), conteggiati sulla base del IV livello retributivo del CCNL Commercio e Terziario, per un ammontare complessivo di € 22.735,62 (ventiduemilasettecentotrentacinque/62) lordi e precisamente €
11.346,09 (undicimilatrecentoquarantasei/09) lordi a titolo di retribuzione per il mese di ottobre 2019 ed emolumenti di fine lavoro (ratei di XIII e XIV, indennità di ferie e permessi non goduti, etc.) ed € 11.389,53
(undicimilatrecentoottantanove/53) lordi a titolo di TFR ed indennità di mancato preavviso - come evidenziato nei conteggi allegati al presente ricorso da intendersi parte integrante dello stesso - e, per l'effetto, condannare la società in persona del legale rappresentante CP_3 pro-tempore, a corrispondere al Sig. , l'anzidetta somma, oltre Parte_1 rivalutazione monetaria, interessi legali, nonché gli interessi sugli interessi sino all'effettivo soddisfo ai sensi dell'art. 1284, IV comma, c.c.; c) In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge.”
Nella resistenza della società convenuta il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso proposto da . Parte_1
Il primo giudice, premesso che all'udienza del 21.01.2021 la parte ricorrente aveva rinunciato alla domanda subordinata avendo ottenuto il riconoscimento con decreto ingiuntivo delle somme vantate a titolo di mensilità di ottobre
2019, TFR ed altri emolumenti di fine lavoro, ha ritenuto infondata la domanda di riconoscimento delle mansioni superiori sulla base delle argomentazioni che in sintesi si riportano:
a) la parte ricorrente aveva dedotto ed allegato le attività di fatto svolte ma senza fare alcun raffronto fra le mansioni prestate e i profili contrattuali di riferimento precludendo al Tribunale di poter procedere ad una compiuta valutazione della vicenda in esame, secondo i criteri del noto sillogismo che la Suprema Corte prescrive per la verifica del diritto al corretto inquadramento di un lavoratore;
b) il lavoratore che agisce in giudizio deve illustrare le ragioni per le quali ritiene che l'attività lavorativa espletata non sia riconducibile nel livello di inquadramento assegnato ma in quello superiore rivendicato, ed il ricorrente non aveva adempiuto all'onere di allegazione nei termini specificati attesa la mancata allegazione del contenuto dell'inquadramento formalmente rivestito e la mancata comparazione fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, nonostante l'allegazione della descrizione delle mansioni svolte, non supportata dalla conforme produzione della contrattazione collettiva di fatto applicata;
c) non basta la descrizione dei compiti svolti, seppure analitica, per affermare la sussumibilità della posizione funzionale al livello rivendicato se viene omesso il raffronto fra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato, e viene omessa la descrizione delle ragioni per cui l'attività concretamente svolta rientri nell'inquadramento superiore.
Avverso detta pronuncia ha proposto tempestivo appello , Parte_1 lamentando l'erroneità della sentenza impugnata per avere rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori;
per non avere il giudice di prime cure esercitato i poteri ufficiosi autorizzando la richiesta di produzione del ccnl Commercio e Terziario e per non averlo acquisito attraverso la richiesta di informazioni alle associazioni sindacali;
per non avere ammesso la prova testimoniale richiesta dal ricorrente ed erroneamente ritenuta preclusa dal limite dell'atto introduttivo in termini di allegazione;
ed, infine, per la condanna alle spese che avrebbero potuto essere compensate, anche in parte, ed in ogni caso per essere state liquidate senza tenere conto della quantità e qualità dell'attività di difesa posta in essere dalla convenuta, in assenza di attività istruttoria.
Con provvedimento del 02.02.2023 il giudizio è stato dichiarato interrotto per essere sopravvenuta la dichiarazione di fallimento della società CP_3 CP_3 in data 10/11/2022 ed il giudizio è stato riassunto dall'appellante con ricorso regolarmente notificato al ed al Curatore, che non si sono costituiti CP_1 rimanendo contumaci in giudizio.
All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma
1, c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo.
L'appello, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione logica e giuridica, è infondato e deve essere respinto. L'appellante censura la sentenza impugnata per avere rigettato il ricorso ritenendolo viziato da un “difetto di allegazione” che avrebbe precluso al giudicante di determinare l'inquadramento del lavoratore in base al “criterio trifasico”. Afferma che il giudice di prime cure aveva individuato il limite dell'atto introduttivo nella mancata allegazione da parte del ricorrente della declaratoria del livello di partenza, il V livello del CCNL Commercio e
Terziario, e nel mancato raffronto tra questa e la declaratoria del II livello superiore rivendicato. Sostiene che l'applicazione del sillogismo richiamato dal Tribunale non può prescindere dalle caratteristiche del singolo caso concreto non potendo il giudice attenersi ad una ripetizione di una rigida e formalizzata sequela delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ed il ricorrente aveva allegato specifici profili professionali rientranti nella classificazione esplicita del II livello del CCNL Commercio e Terziario.
Lamenta che il giudice di prime cure non avrebbe valutato la mancata contestazione da parte della convenuta in merito all'applicabilità al rapporto del CCNL Commercio e Terziario, richiamato da entrambe le parti come fonte negoziale regolatrice del rapporto di lavoro controverso, e seppure sollecitato aveva erroneamente rifiutato la produzione in corso di causa del contratto collettivo da parte dell'appellante, omettendo di attivare i poteri ufficiosi.
Osserva la Corte, in primo luogo, che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto sussistere nel ricorso introduttivo una insanabile carenza di allegazione delle ragioni di sussumibilità delle mansioni asseritamente svolte nella superiore declaratoria contrattuale, trattandosi di un inadempimento di precisi oneri imposti dall'art. 2697 c.c. all'originario ricorrente. Quest'ultimo, in altri termini, ha omesso di allegare con la domanda circostanze di importanza cruciale ai fini dell'accertamento richiesto in sede giudiziale, ossia gli elementi che aveva l'onere di dedurre e provare ai sensi dell'art. 414 c.p.c. per dimostrare la fondatezza della propria pretesa di inquadramento superiore.
Le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, in cui il ricorrente aveva descritto l'attività lavorativa espletata, non consentivano di comprendere per quali ragioni le stesse dovessero essere ricondotte al superiore profilo, livello
II, mancando ogni comparazione tra il livello di inquadramento assegnato con quello rivendicato, mancata allegazione non supportata dalla produzione del ccnl applicato al rapporto di lavoro.
Come è noto, nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 2859 del 27/02/2001, Cass. Sez. L, Sentenza n.
12156 del 19/08/2003, Cass. Sez. L, Sentenza n. 5128 del 06/03/2007). Nel caso di specie, le allegazioni contenute nel ricorso introduttivo precludono, a giudizio della Corte, il suddetto esame comparativo.
Da un lato, il ricorso introduttivo - come sopra riportato - descrive le mansioni svolte in concreto dal lavoratore alle dipendenze della società appellata, e, con riferimento all'inquadramento nelle mansioni superiori, si limita ad affermare che “il ricorrente ha diritto ad ottenere l'inquadramento nel II livello del CCNL Commercio Terziario a far data dal luglio 2013 e sino alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 14/10/2019, in quanto di fatto, sin dall'origine del rapporto lavorativo, egli ha svolto le mansioni di
Responsabile degli Acquisti nonché di Responsabile di Magazzino, con autonomia operativa e funzioni di coordinamento e controllo”, senza illustrare i profili caratterizzanti le diverse qualifiche, ovvero descrivere i contenuti del livello V (quello attribuito dal contratto) e del livello II (quello rivendicato), ponendoli a confronto, e senza operare - all'esito del c.d. giudizio trifasico - la valutazione di sussunzione delle mansioni concretamente svolte nel livello superiore oggetto della domanda (cfr. Cass.
Sez. L, Sentenza n. 8589 del 28/04/2015: “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda”).
Anche volendo ritenere ininfluente la mancata produzione del CCNL - e così non è avendo la S.C. anche di recente ribadito che «la conoscibilità ex officio di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio
(che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art.
425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio iura novit curia» ( Cass. sez. lavoro, n. 12113/2022,
Cass. n. 6394/2019)-, al fine di soddisfare l'onere di allegazione il ricorso avrebbe dovuto contenere la specifica illustrazione dei passaggi del procedimento logico-giuridico sopra indicato (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
8025 del 21/05/2003: “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto”).
Del tutto correttamente, quindi, il giudice di prime cure non ha ammesso la richiesta prova testimoniale alla luce del principio della circolarità fra allegazione, deduzione e prova, poiché, anche laddove le circostanze indicate in ricorso fossero state confermate, esse in ogni caso non avrebbero potuto superare il limite di allegazione nei termini indicati.
Parimenti infondato è l'appello nella parte in cui censura la sentenza di primo grado per avere omesso di valutare la mancata contestazione specifica da parte della resistente dei fatti posti a fondamento della domanda e le relative conseguenze processuali sul piano probatorio.
Quanto alle conseguenze processuali della mancata contestazione dei fatti costitutivi dell'altrui domanda, basti ricordare quanto in più occasioni affermato dalla S.C., e in particolare: - che “l'onere di specifica contestazione, nelle controversie di lavoro, dei fatti allegati dall'attore, previsto dall'art. 416, comma terzo, cod. proc. civ., al cui mancato adempimento consegue l'effetto dell'inopponibilità della contestazione nelle successive fasi del processo e, sul piano probatorio, quello dell'acquisizione del fatto non contestato ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, si riferisce ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ovvero ai fatti materiali che integrano la pretesa sostanziale dedotta in giudizio, e non si estende, perciò, alle circostanze che implicano un'attività di giudizio” (così per tutte Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 11108 del 15.5.2007).
La semplice lettura della memoria di contestazione in primo grado della società convenuta smentisce l'assunto di parte appellante. La società aveva infatti contestato la pretesa all'inquadramento nella superiore qualifica al II° livello retributivo del CCNL, per avere svolto da sempre il ricorrente le mansioni previste per il suo formale inquadramento del V° e IV° livello del
CCNL Commercio terziario, ed aveva dedotto come il lavoratore non aveva fornito le allegazioni necessarie per il raffronto tra le mansioni espletate e le mansioni del livello formalmente attribuito e il livello reclamato, non essendo utili in tal senso le sole allegazioni dei conteggi.
Alla luce delle considerazioni espresse l'appello non è meritevole di accoglimento restando assorbito il motivo di gravame attinente alla condanna alle spese da parte del giudice di prime cure.
Nulla per le spese del grado essendo rimasta contumace in giudizio la parte appellata.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma
17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; nulla per le spese. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 30/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Serafini Dott. Guido Rosa