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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 19/11/2025, n. 994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 994 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Bergamo
Sezione Lavoro
R.G. N. 955/2024 riunito R.G. n. 957/24
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Bergamo
Dott.ssa LI LI quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1 con gli avv.ti Luca Pizzigoni e Andrea Pesenti
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...] entrambe con gli avv.ti Alessandra Bessi e Nicola Maestri
RESISTENTI
OGGETTO: lavoro subordinato e differenze retributive.
Nelle note per l'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con duplice ricorso al Tribunale di Bergamo, quale Giudice del Lavoro, depositato in data
16.4.2024, la ricorrente ha convenuto in giudizio le sorelle al fine di accertare la CP_1 sussistenza di due rapporti di lavoro subordinato con diritto all'inquadramento livello B CCNL
Colf e, in particolare,
- con la convenuta dal 1.9.16 al 12.6.23 dal lunedì al venerdì Controparte_1
dalle 8.30 alle 12.30 e conseguente condanna alla corresponsione di € 13.820,23,
1 - con la convenuta dal 22.9.16 al 31.7.23 dal lunedì al Controparte_1
venerdì dalle ore 15.00 alle 18.00 poi dal settembre 2018 3,5 ore al giorno e conseguente condanna alla corresponsione di € 11.343,10.
La parte ricorrente riferiva di aver svolto le ordinarie mansioni di colf per le sorelle CP_1 di non aver mai fruito di ferie e di non aver percepito la tredicesima.
***
Si sono ritualmente costituite in giudizio le convenute contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso;
con vittoria di spese.
La convenute hanno dispiegato le medesime difese eccependo che:
• la sig.ra non osservava un orario di lavoro fisso;
Pt_1
• la sig.ra decideva quando svolgere la propria attività lavorativa, a seconda delle Pt_1
proprie esigenze;
• la sig.ra veniva notiziata, settimanalmente, delle ore di lavoro effettuate dalla CP_1
sig.ra sulle quali la resistente non svolgeva e non poteva svolgere alcun tipo di Pt_1 verifica;
• la sig.ra quantificava settimanalmente il proprio compenso;
Pt_1
• la sig.ra determinava autonomamente il costo orario della sua prestazione di Pt_1
lavoro;
• in ragione di quanto sopra, il compenso della sig.ra variava settimanalmente;
Pt_1
• era la sig.ra a scegliere gli strumenti di lavoro da utilizzarsi ovvero i prodotti Pt_1
per la cura della casa, il cui costo veniva, di volta in volta, addebitato alla sig.ra unitamente al totale del compenso settimanale, contestualmente al rilascio di CP_1 ricevuta di pagamento.
Le convenute rilevavano che la sig.ra era, quantomeno all'epoca dei fatti di cui si Pt_1 tratta, impegnata come rivenditrice della Stanhome SpA, operante nel settore della vendita di prodotti per la casa, che vendeva non solo alle convenute, ma anche alla madre.
In punto di diritto hanno contestato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, i conteggi svolti in quanto sono calcolare 8 ore di lavoro quotidiano, con una paga oraria superiore a quella contrattualmente prevista ed eccependo che l'unica differenza dovuta è quella sul TFR.
2 Fallito il tentativo di conciliazione, riuniti i giudizi ed esperita la necessaria istruttoria, disposta la trattazione scritta dell'udienza, il Giudice - ritenuta la causa matura per la decisione e lette le note depositate - ha deciso la controversia come da sentenza depositata ex art 127 ter c.p.c..
DIRITTO
Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, è parzialmente fondato.
I. Il rapporto di lavoro subordinato
La parte ricorrente ha chiesto l'accertamento di due rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze rispettivamente delle sorelle con inquadramento al livello B CCNL Colf. CP_1
La domanda - volta ad ottenere l'accertamento dello svolgimento di due rapporti di lavoro subordinato tra le parti avente ad oggetto la prestazione di mansioni annoverabili all'interno del livello b del c.c.n.l. lavoro domestico e, conseguentemente, la condanna delle resistenti alla corresponsione delle poste retributive, indennitarie e contributive come analiticamente indicate in ricorso è per quanto di ragione fondata.
Nel merito, la costante giurisprudenza di legittimità, sulla premessa che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, argomenta che: “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore
e al modo della sua attuazione” (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 17992/2010).
È stato inoltre condivisibilmente osservato che: “ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo (da esplicarsi con ordini specifici e non con semplici direttive di carattere generale), organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione;
lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro è, invece, compatibile con ambedue le forme di rapporto di lavoro, sicché assume rilievo ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato solo quando, per oggetto e per
3 modalità, i controlli siano finalizzati all'esercizio del potere direttivo e, eventualmente, di quello disciplinare” (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 5534/2003).
Deve essere peraltro evidenziato che la giurisprudenza, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione,
l'utilizzo dei mezzi produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o no) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare
(seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
A ciò deve essere aggiunto - quanto all'indagine sugli incarichi concretamente conferiti al prestatore e alle modalità di attuazione degli stessi - che condivisibile opzione ermeneutica ha evidenziato che il discrimine dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare risolutore nell'individuazione della tipologia subordinata o autonoma del rapporto di lavoro allorquando le incombenze demandate
4 al prestatore abbiano carattere estremamente elementare e ripetitivo o, al contrario, siano dotate di maggiore elevatezza e contenuto intellettuale e creativo.
In queste ipotesi è difatti obiettivamente difficile riscontare lo svolgimento, da parte di colui che si assume datore di lavoro, di ordini e di controlli continui e pervasivi sicché - proprio a fronte di tale ridotta ingerenza datoriale - la verifica della natura subordinata del rapporto può essere condotta principalmente (e direttamente) sulla base dei criteri sussidiari innanzi citati (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 7681/2010, Cass. civ., Sez. Lav., 2931/2013, Cass. civ., Sez. Lav.,
1536/2009).
Fatta questa ampia premessa va osservato che la parte ricorrente nella fattispecie di cui all'odierno vaglio ha prospettato proprio la prestazione di attività di contenuto assolutamente elementare e ripetitivo (di addetta alle pulizie) sicché appare senz'altro legittimo operare l'esame in merito all'eventuale svolgimento di un rapporto subordinato direttamente sulla base dei precitati indici sussidiari.
In primo luogo, in sede di costituzione, le resistenti non hanno contestato
- che la ricorrente ha operato presso le rispettive abitazioni per i periodi oggetto di domanda,
- le mansioni svolte dalla ricorrente e il loro inquadramento,
- la prestazione quotidiana, salvo i comuni problemi familiari, di attività lavorativa la mattina presso e il pomeriggio presso Controparte_1 Controparte_1
(come confermato anche in sede di interrogatorio libero di Controparte_1 all'udienza del 21.1.25).
***
La continuità della prestazione della ricorrente in favore di entrambe le resistenti non può essere seriamente posta in discussione, osservato che non vi sono contestazione in punto di svolgimento del lavoro di colf dal settembre 2016 al giugno/luglio 2023.
Anche quanto alla localizzazione della prestazione presso le abitazioni delle resistenti non vi possono essere contestazioni alla luce delle pacifiche mansioni svolte.
***
Le deduzioni delle resistenti in punto di contestuale vendita di prodotti per la cura e pulizia della casa da parte della non appare in alcun modo rilevante, infatti ciò che rileva è che la Pt_1 ricorrente utilizzava mezzi produttivi del datore di lavoro ossia gi strumenti di pulizia nelle case
5 delle sorelle o quelli da loro acquistati dalla resistenti stesse (anche dalla ricorrente) e CP_1 mai prodotti di proprietà della escludendo quindi un rischio di impresa. Pt_1
Non vi sono deduzioni in punto altro genere di rischio imprenditoriale in capo al prestatore d'opera.
***
Le resistenti deducono che la ricorrente non aveva un orario preciso di lavoro, ma la stessa resistente in sede di interrogatorio libero all'udienza del 21.1.25, ha Controparte_1 confermato che “di solito la mattina andava da mia sorella e il pomeriggio da me” e quanto all'obbligo di giustificare le assenze la ha riferito prima “venivo avvisata all'ultimo” degli Controparte_1 imprevisti, poi contraddicendosi “o non venivo neanche avvisata” e poi nuovamente contraddicendosi “la ricorrente mi chiamava per dirmi che non veniva per problemi della figlia o del gatto”. I medesimi orari dedotti dalla ricorrente e le necessità di giustificazione delle assenze sono emersi dagli screenshot della conversazione wap prodotte dalle convenute sub doc. 2 della memoria, pag. 14 nel quale avvisa di ritardo di soli 10 minuti con ciò escludendo la libertà oraria riferita e anche il fatto che la resistente non potesse controllarla, infatti risponde “io CP_1 sono a casa”, pag. 11 conferma inizio da alle 15.30 e a pag. 34 CP_1 CP_1 conferma “fai le tue solite 3,5 ore”.
In sede di istruttoria testimoniale sono stati confermati gli orari di lavoro della ricorrente:
- il teste di parte resistente ha addirittura riferito che la ricorrente era da Testimone_1
tra le 14/14.30 la metà delle giornate in cui egli portava la nipote a casa CP_1 della sig.ra CP_1
- il teste di parte resistente (figlio della ha confermato di aver Tes_2 Controparte_1 visto alcuni giorni la ricorrente anche alle 13.30 al ritorno da scuola e che essa si tratteneva ancora “poco o tanto” a finire le pulizie, ma anche che non veniva 2, 3 o 4 giorni alla settimana e che non veniva regolarmente,
- la teste di parte resistente (figlia di ha riferito che “la ricorrente non Tes_1 CP_1 arrivava ad un orario fisso tra le 15 e le 17” e che “quanto si tratteneva dipendeva dalla giornata”
“dipendeva dagli impegni della e lavorava per 2 o 3 ore e che negli ultimi anni 2022-23 Pt_1 lavorava solo 2 o 3 giorni, invece prima veniva 2 o 3 volte alla settimana,
- il teste di parte ricorrente , compagno della sig.ra ha pienamente Tes_3 Pt_1
confermato gli orari di lavoro della ricorrente,
6 - anche la teste di parte ricorrente ha confermato di aver visto quotidianamente la Tes_4
ricorrente passare per la farmacia che poi era connessa all'abitazione della CP_1 la mattina e di non averla mai vista uscire considerata la propria pausa pranzo
[...] della 12.30 alle 15.30.
Quanto alla riduzione formale della prestazione e di un presunto accordo tra le parti, esso non è stato oggetto di deduzione da parte delle resistenti che hanno confermato una presenza quotidiana della ricorrente salvo problemi personali della stessa, che però ben possono rientrare nell'ambito di un rapporto di lavoro nell'ambito dei permessi o delle ferie. Pertanto, le risultanze istruttorie relative ad un asserito e generico assunto di accordo di riduzione della prestazione non possono essere considerate attendibili in quanto sarebbe stato certamente interesse delle resistenti, se fosse stato vero, dedurre tale formale riduzione della prestazione lavorativa sia esso lavoro autonomo o subordinato.
***
In relazione alla prestazione alle dipendenze della la ricorrente ha dedotto Controparte_1 lo svolgimento di 4 ore giornaliere dalle 8.30 alle 12.30, la teste di parte ricorrente con Tes_4 orario di lavoro 8.30-12.30 e 15.30-19.30 ha riferito che la ricorrente quotidianamente iniziava a lavorare dopo di lei e che non la vedeva uscire, il teste di parte resistente (marito Testimone_5 di ha riferito che alle 10.00 del mattino a volte trovava al lavoro la ricorrente Controparte_1
e a volte no. La ha riferito che la sorella si Controparte_1 Controparte_1 interfacciava per conto suo con la ricorrente con Whatsapp, infatti quando le sorelle facevano scambio di orario (pag. 34 del doc. 2 della memoria) l'orario era dalle 8.30 alle 12.00
Alla luce di tali risultanze risulta provato lo svolgimento di almeno 3 ore di lavoro quotidiano da parte della ricorrente in favore della considerato l'ingresso Controparte_1 dopo la MA e l'uscita dal lavoro tra le 12.30 e le 15.30, nonché la presenza certamente tra le 10 e le 11 e lo sostituzione degli orari della prestazione tra sorelle.
In relazione alla prestazione alle dipendenze della la ricorrente ha Controparte_1 dedotto lo svolgimento di 3 ore poi aumentate a 3.5 ore giornaliere dalle 15.00 alle 18.00, in primo luogo nella documentazione versata in atti risulta (doc. 2 della memoria) un messaggio della sig.ra ove si conferma “fai le tue solite 3,5 ore”, inoltre il teste CP_1 Testimone_1 ha riferito di aver trovato spesso la ricorrente 14.30 al lavoro e la figlia conferma Persona_1
7 lo svolgimento di 2 o 3 ore quotidiane. Va dato primario rilievo alla documentazione prodotta dalla convenuta che conferma le 3.5 ore quotidiane.
***
Le mansioni svolte dalla ricorrente e il loro inquadramento non sono state contestate e anche l'entità del pagamento orario della ricorrente, per come prospettato dalle convenute, non è stato contestato dalla Pt_1
Le convenute in punto di conteggi hanno eccepito che essi sono stati svolti sulla base di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, l'eccezione sulla scorta della piana lettura dei conteggi allegati al ricorso introduttivo non è fondata considerate le ore di lavoro computate mensilmente.
Le convenute hanno poi eccepito il principio di assorbimento nella retribuzione ben superiore ai minimi contrattuali dalla quale esula solo il TFR per come calcolato dalla stessa parte ricorrente in € 3.708,62 a carico della sig.ra e € 5.609,77 a Controparte_1 carico della sig.ra . Le convenute non hanno contestato Controparte_1
l'ammontare del TFR per come calcolato dalla ricorrente.
***
Il “principio dell'assorbimento” prevede che il compenso pattuito dalle parti in relazione ad un rapporto qualificato dalle stesse come autonomo e non subordinato si presume destinato a compensare integralmente l'opera prestata dal lavoratore.
Per tale motivo, nel caso di specie in cui è riconosciuto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti come subordinato, eventuali differenze retribuite a vantaggio del lavoratore vanno calcolate tenendo conto dell'intero trattamento retributivo corrispostogli dal datore di lavoro.
Nel caso di specie il trattamento è più favorevole rispetto a quello che spetterebbe al lavoratore in base ai minimi tabellari previsti dal contratto collettivo di riferimento, gli importi eccedenti vanno quindi imputati agli istituti retributivi indiretti, quali tredicesima mensilità.
Da ultimo, la Cassazione ha ribadito che “In tema di determinazione del trattamento retributivo spettante al lavoratore subordinato, è stato più volte condivisibilmente affermato da questa Corte, …, che una volta che sia accertata in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato in contrasto con la qualificazione del rapporto come autonoma operata dalle parti, ai fini della determinazione del trattamento economico dovuto, si deve considerare nel suo complesso quanto in concreto sia stato già corrisposto al lavoratore e porlo a raffronto con il trattamento minimo dipendente dalla corretta qualificazione del rapporto, con la
8 conseguenza che, ove quest'ultimo sia stato già integralmente corrisposto, non possono essere liquidate mensilità aggiuntive commisurate ai compensi periodicamente erogati” (Cass. 7.2.2013, n. 2937).
Residua, pertanto, esclusivamente il TFR, sul punto, infatti, secondo il costante indirizzo della Suprema Corte (Cassazione civile , sez. lav. , 22/01/2020 , n. 1387) “Rispetto alla domanda relativa al TFR non può essere invocato il criterio dell'assorbimento, basato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello che spetta sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti i primi, perché tale principio, che si fonda sulla diversa conversione di un rapporto qualificato ab origine come autonomo in un contratto di prestazione d'opera subordinata, non risulta applicabile ad ipotesi diverse da quelle in cui si pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazioni delle voci di compenso, fra il percepito ed il dovuto, considerato che il trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina contenuta nel novellato art. 2120 c.c. , spetta al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto, per cui non può presumersi in nessun caso che esso sia già stato erogato in corso di rapporto, nell'ambito di un trattamento economico più favorevole.”. E ancora in punto di assorbimento anche dell'indennità ferie maturate e non godute “Passando al ricorso incidentale, è infondato il primo motivo, con cui si contesta la dichiarazione di assorbimento della tredicesima, quattordicesima, r.o.l., ferie e permessi non goduti.
Deve precisarsi preliminarmente che nell'ipotesi di prestazione di attività lavorativa nell'ambito di un rapporto qualificato dalle parti come autonomo, che risulti poi in realtà di natura subordinata, opera il principio del c.d. assorbimento, per il quale il corrispettivo pattuito deve ritenersi di regola destinato nella intenzione delle parti a compensare interamente l'opera prestata, di modo che, ai fini della verifica del rispetto nel caso concreto dei minimi retributivi dovuti in dipendenza dell'accertata natura subordinata del rapporto, deve aversi riguardo all'importo complessivo che risulti corrisposto al lavoratore. Il criterio, in altre parole, è imperniato sul trattamento globale più favorevole tra quello di fatto goduto e quello spettante sulla base dei minimi contrattuali con conseguente imputazione alle competenze indirette degli emolumenti eccedenti e pone la necessità di operare un raffronto, per la differente qualificazione delle voci di compenso, fra il percepito e il dovuto (Cass.
7.4.10 n.
8255, nonchè Cass. 23.1.06 n. 1261, Cass. 16.4.92 n. 4651 e 26.6.91 n. 7172).” (Cassazione civile sez. lav., 31/05/2011, (ud. 12/04/2011, dep. 31/05/2011), n.12051).
Alla luce della condivisa giurisprudenza dominante, la parte ricorrente, assorbiti gli altri emolumenti e alla luce del monte orario accertato, ha diritto solo alla corresponsione del TFR.
Il TFR, richiesto dalla parte ricorrente e confermato nel conteggio matematico dalle convenute in sede di costituzione, ammonta
9 - a € 5.609,77 a carico della sig.ra ed è stato calcolato su 4 Controparte_1
ore quotidiane, ma dall'istruttoria sono emerse lo svolgimento di 3 ore quotidiane, pertanto il TFR richiesto deve essere ridotto di ¼ ed è quindi pari a € 4.207,33.
- a € 3.708,62 a carico della sig.ra calcolato su 3 ore di Controparte_1
lavoro e poi 3.5, dall'istruttoria sono emerse le 3,5 ore giornaliere e pertanto il TFR è stato correttamente calcolato.
***
Compensa per la metà le spese di lite, stante il parziale accoglimento del ricorso, le residue seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c. disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione,
- accerta e dichiara che tra la ricorrente e la sig.ra è Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time a 15 ore settimanali dal 1.9.16 al 12.6.23 con inquadramento al livello B del CCNL Colf e per l'effetto
- condanna la convenuta sig.ra a corrispondere € 4.207,33 a Controparte_1
titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo,
- accerta e dichiara che tra la ricorrente e la sig.ra è Controparte_1
intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time a 17,5 ore settimanali dal 22.9.16 al 31.7.23 con inquadramento al livello B del CCNL Colf e per l'effetto
- condanna la convenuta sig.ra a corrispondere € 3.708,62 a Controparte_1 titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto al saldo,
- rigetta per il resto,
- compensa per la metà le spese di lite,
- condanna le resistenti alla rifusione delle spese processuali in favore della ricorrente;
spese liquidate in complessivi euro 2.694,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e c.p..a, contributo unificato se versato.
Bergamo. 19 novembre 2025
10 Il Giudice del Lavoro
LI LI
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