TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/01/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1850/2018 R.A.C.L., promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
e ,, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo Parte_24 Parte_25 Parte_26 studio dell'avv. Nicola Norfo, che con l'avv. Elisabetta Mameli li rappresenta e difende per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia,
[...]
dipendente dello stesso , giusta delega in atti, domiciliato in Cagliari, presso la CP_1
Direzione generale regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2018, i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di essere dipendenti del convenuto, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente – hanno adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando:
- taluni di essi, l'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità corrispondente all'intero servizio pre-ruolo prestato, in forza di plurimi contratti di lavoro a termine, sia presso scuole statali che presso istituti paritari,
pagina 1 di 4 anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;
- gli altri, non aver ottenuto alcun provvedimento di ricostruzione di carriera del servizio pre- ruolo presso istituti statali e parificati, nonostante la domanda amministrativa.
I ricorrenti hanno così chiesto al Tribunale di accertare la corretta ricostruzione di carriera, con piena valorizzazione del servizio reso sia presso istituti statali che presso istituti parificati.
Hanno conseguentemente domandato la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute in forza della corretta ricostruzione di carriera.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
In corso di causa l'Amministrazione ha spontaneamente provveduto alla ricostruzione di carriera dei docenti, considerando soltanto gli anni di lavoro prestati presso istituti e scuole statali, escludendo invece i periodi di servizio presso le scuole paritarie (cfr. verbale del 17 gennaio 2024).
Sulla domanda di ricostruzione di carriera con pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo presso scuole statali deve, conseguentemente, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La questione litigiosa è limitata oramai ad accertare se i ricorrenti abbiano diritto alla valorizzazione, ai fini della ricostruzione di carriera, anche del servizio pre-ruolo presso istituti paritari.
2. La domanda volta al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie deve essere rigettata.
Su un caso analogo a quello qui in esame si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza della
Sezione Lavoro 11 dicembre 2019, n. 32386.
I giudici di legittimità, dopo aver proceduto mediante una approfondita ricognizione della disciplina di legge applicabile, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., hanno enunciato il principio di diritto riassunto nella seguente massima: “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (principio ribadito poi nella giurisprudenza successiva, tra cui Cass. civ., Sez. L, 8 marzo 2022, n. 7583, e Cass. civ., Sez. L,
12 marzo 2024, n. 6514).
pagina 2 di 4 Anche più recentemente, i giudici di legittimità hanno confermato il proprio orientamento con ordinanza n. 16708 del 17 giugno 2024, sottolineando che:
- “la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che
«l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria»”;
- “non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte”;
- “allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di
pagina 3 di 4 trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-177/18, Persona_1
EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-
550/19 punto 42)”.
3. In considerazione dell'esito della lite, con riguardo alla domanda rispetto alla quale la materia del contendere è cessata, e tenuto conto della assoluta novità e complessità della questione giuridica relativa al servizio pre-ruolo reso presso istituti paritari, rispetto alla data di introduzione del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di ricostruzione di carriera con piena valorizzazione del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici statali;
- rigetta la domanda di ricostruzione di carriera con valorizzazione del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici paritari;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1850/2018 R.A.C.L., promossa da
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Pt_9
, , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , , , Parte_14 Parte_15 Parte_16 Parte_17 Parte_18
, , , , Parte_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22 Parte_23 [...]
e ,, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso lo Parte_24 Parte_25 Parte_26 studio dell'avv. Nicola Norfo, che con l'avv. Elisabetta Mameli li rappresenta e difende per procure speciali agli atti del fascicolo informatico, ricorrenti contro
(già Controparte_1 Controparte_2
), rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal dott. Antonio Cardia,
[...]
dipendente dello stesso , giusta delega in atti, domiciliato in Cagliari, presso la CP_1
Direzione generale regionale, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2018, i ricorrenti in epigrafe indicati – premesso di essere dipendenti del convenuto, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato CP_1 nell'area del personale docente – hanno adito il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, lamentando:
- taluni di essi, l'erroneo e illegittimo conteggio, da parte dell'Amministrazione, in sede di ricostruzione di carriera, dell'anzianità corrispondente all'intero servizio pre-ruolo prestato, in forza di plurimi contratti di lavoro a termine, sia presso scuole statali che presso istituti paritari,
pagina 1 di 4 anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999;
- gli altri, non aver ottenuto alcun provvedimento di ricostruzione di carriera del servizio pre- ruolo presso istituti statali e parificati, nonostante la domanda amministrativa.
I ricorrenti hanno così chiesto al Tribunale di accertare la corretta ricostruzione di carriera, con piena valorizzazione del servizio reso sia presso istituti statali che presso istituti parificati.
Hanno conseguentemente domandato la condanna del convenuto al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute in forza della corretta ricostruzione di carriera.
Il ha resistito in giudizio. CP_1
In corso di causa l'Amministrazione ha spontaneamente provveduto alla ricostruzione di carriera dei docenti, considerando soltanto gli anni di lavoro prestati presso istituti e scuole statali, escludendo invece i periodi di servizio presso le scuole paritarie (cfr. verbale del 17 gennaio 2024).
Sulla domanda di ricostruzione di carriera con pieno riconoscimento del servizio pre-ruolo presso scuole statali deve, conseguentemente, dichiararsi cessata la materia del contendere.
La questione litigiosa è limitata oramai ad accertare se i ricorrenti abbiano diritto alla valorizzazione, ai fini della ricostruzione di carriera, anche del servizio pre-ruolo presso istituti paritari.
2. La domanda volta al riconoscimento, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie deve essere rigettata.
Su un caso analogo a quello qui in esame si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza della
Sezione Lavoro 11 dicembre 2019, n. 32386.
I giudici di legittimità, dopo aver proceduto mediante una approfondita ricognizione della disciplina di legge applicabile, alla quale si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., hanno enunciato il principio di diritto riassunto nella seguente massima: “Ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre- ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (principio ribadito poi nella giurisprudenza successiva, tra cui Cass. civ., Sez. L, 8 marzo 2022, n. 7583, e Cass. civ., Sez. L,
12 marzo 2024, n. 6514).
pagina 2 di 4 Anche più recentemente, i giudici di legittimità hanno confermato il proprio orientamento con ordinanza n. 16708 del 17 giugno 2024, sottolineando che:
- “la Corte Costituzionale con sentenza n. 180/2021 ha escluso il denunciato profilo di irragionevolezza dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, come interpretato da questa Corte e dalla giurisprudenza amministrativa, e, ribadito il carattere eccezionale delle norme che attribuiscono un beneficio solo a determinate categorie di soggetti, ha richiamato principi già affermati in precedenti decisioni (ordinanze n. 89 del 2001 e n. 753 del 1988) ed ha evidenziato che
«l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare diversamente il servizio pregresso dei docenti della scuola secondaria»”;
- “non è ravvisabile, poi, alcun contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché la comparabilità fra lavoratore a termine e dipendente assunto a tempo indeterminato deve essere esclusa nei casi in cui vengano in rilievo rapporti che risultino svolti alle dipendenze di datori di lavoro diversi e siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione dei rapporti medesimi;
è utile rammentare al riguardo che, ai sensi della clausola 3 del citato Accordo Quadro, “il termine «lavoratore a tempo indeterminato comparabile» indica un lavoratore con un contratto o un rapporto di lavoro di durata indeterminata appartenente allo stesso stabilimento e addetto a lavoro/occupazione identico o simile, tenuto conto delle qualifiche/competenze”; si deve, cioè, trattare di un lavoratore a tempo indeterminato assegnato alla medesima azienda o allo stesso ufficio ove presta servizio il dipendente a termine e che svolga le medesime mansioni, sicché la comparabilità va esclusa alla radice qualora le prestazioni, seppure qualitativamente sovrapponibili, vengano rese alle dipendenze di datori di lavoro diversi e nell'ambito di strutture aziendali distinte”;
- “allegando l'equiparazione della scuola paritaria a quella statale, ciò che in realtà parte ricorrente rivendica è il medesimo trattamento riservato ai dipendenti a termine della scuola statale, i quali possono ottenere, una volta assunti da quest'ultima, il riconoscimento del servizio pre-ruolo; questa equiparazione, che il legislatore ha escluso dettando una disciplina ritenuta dalla Corte Costituzionale non in contrasto con l'art. 3 Cost., non può essere invocata facendo leva sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro, giacché è consolidato nella giurisprudenza della
Corte di Giustizia l'orientamento secondo cui «poiché il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall'accordo quadro solo per quanto riguarda le differenze di
pagina 3 di 4 trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili, le eventuali differenze di trattamento tra alcune categorie di personale a tempo determinato non rientrano nell'ambito del principio di non discriminazione sancito da tale accordo quadro (sentenza del 22 gennaio 2020, , C-177/18, Persona_1
EU:C:2020:26, punto 52 e giurisprudenza ivi citata)» ( Corte UE 24 giugno 2021 in causa c-
550/19 punto 42)”.
3. In considerazione dell'esito della lite, con riguardo alla domanda rispetto alla quale la materia del contendere è cessata, e tenuto conto della assoluta novità e complessità della questione giuridica relativa al servizio pre-ruolo reso presso istituti paritari, rispetto alla data di introduzione del giudizio, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di ricostruzione di carriera con piena valorizzazione del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici statali;
- rigetta la domanda di ricostruzione di carriera con valorizzazione del servizio pre-ruolo presso istituti scolastici paritari;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 4 di 4