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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 18/02/2026, n. 1066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1066 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1066/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ GI, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 148/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ST P.IVA_1 S.r.l. -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031200828 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7250/2024, depositata in data 3 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 41, accoglieva, compensando le spese, il ricorso proposto dalla
ST srl, esercente l'attività di “commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”
(cod. att. 451101), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK7031200828/2021 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto, per l'anno d'imposta 2017, l'IVA detratta dalla società in relazione alle fatture passive, per complessivi € 337.249,21, emesse dalla Società_1 s.r.l. (anch'essa esercente l'attività di
“commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” - cod. att. 451101) per operazioni di acquisto, ritenute soggettivamente inesistenti, di trentatré autovetture ed aveva conseguentemente accertato una maggiore IVA dovuta pari ad € 74.194,83.
In sostanza, secondo l'Ufficio le fatturazioni della Società_1 avrebbero costituito un'interposizione fittizia tra la società effettivamente fornitrice delle automobili e la
ST.
Il primo giudice perveniva all'accoglimento del ricorso introduttivo ritenendo che la contribuente avesse soddisfatto ampiamente l'onere probatorio a suo carico dimostrando la regolarità delle operazioni effettuate.
Con appello notificato in data 19 dicembre 2024 alla controparte e depositato in data 10 gennaio 2025 ha proposto appello la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Nel gravame si lamenta, in primo luogo, il vizio motivazionale della sentenza appellata, che avrebbe accolto il ricorso introduttivo “in modo piuttosto semplicistico e sulla base di un ragionamento scarno”, peraltro “non negando l'esistenza nella fattispecie di un ben oliato meccanismo elusivo”.
Nel merito, l'Ufficio appellante premette che l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale II di
STRoma aveva segnalato la posizione della quale società che aveva avuto
Società_1rapporti commerciali nel 2017 con la , risultata priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini IVA.
Società_1In particolare, con riferimento alla , nell'atto di appello si rappresentano, richiamando quanto già esposto alla pag. 2 dell'avviso di accertamento controverso, gli elementi che ne facevano ritenere la natura di società cartiera, vale a dire: a) il mancato rinvenimento delle scritture contabili presso la sede legale;
b) la mancata fornitura da parte del rappresentante legale delle generalità del commercialista presso il quale, a suo dire, si sarebbe trovata la documentazione contabile;
c) l'assoluta inidoneità della sede di esercizio, risultata ubicata presso un ufficio postale della UPS dove, tutt'al più, la società avrebbe potuto possedere una casella postale presso cui ricevere la corrispondenza;
d) il mancato riscontro all'invito di produrre in ufficio la documentazione 2 contabile;
e) la cessazione d'ufficio della partita IVA, adottata dalla Direzione Provinciale II di Roma, ai sensi dell'art. 35, c.15-bis D.P.R. 633/1972, con provvedimento rimasto non impugnato;
f) la natura di evasore totale della società, che da interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria è risultata soggetto che negli anni 2017 e 2018 non aveva presentato i modelli dichiarativi ai fini IRES, IRAP ed
IVA e non aveva effettuato versamenti d'imposta di alcun tipo;
g) l'operatività in perdita, come risultante dalla banca dati Spesometro.
STCiò posto, si evidenzia, nel gravame, che le automobili acquistate dalla
Società_1presso la per la successiva commercializzazione sarebbero state oggetto, in precedenza, di diversi passaggi di proprietà tra più società nell'arco di pochi giorni e che tale circostanza, deducibile già dalle mere visure ACI, non potesse essere ignorata dalla ST;
si evidenzia, altresì, che, non essendo la Società_1 il produttore delle automobili, la ST, se fosse stata in buona fede, non avrebbe avuto motivo per non rivolgersi direttamente alla società fornitrice delle automobili così da risparmiare l'ipotetico margine di reddittività che Società_1 avrebbe dovuto conseguire, qualora avesse operato correttamente.
In sostanza, sostiene l'Ufficio appellante di aver dimostrato come la contribuente, per le modalità di svolgimento delle operazioni e per la tipologia di rapporto instaurato con la società cartiera, fosse pienamente consapevole della fittizietà dell'interposizione della Società_1 nei rapporti con l'effettivo fornitore.
Si chiede, pertanto, l'integrale riforma dell'appellata sentenza.
La società appellata non si è costituita.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1. Preliminarmente, osserva il Collegio che la doglianza con la quale si lamenta il difetto motivazionale della sentenza impugnata non potrebbe mai assumere, di per se stessa, rilievo processuale in questa sede quale autonomo motivo d'impugnazione perché il vizio di motivazione non rientra tra le cause di rimessione della causa in primo grado, tassativamente stabilite dall'art. 59, comma 1 D. lgs. 546/1992, per cui il giudice tributario d'appello che rilevasse un tale vizio non potrebbe dichiarare la nullità della sentenza ma dovrebbe decidere la causa nel merito, a ciò non ostando il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr.
Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 2782; Sez. 5, 30 agosto 2006, n. 18824; Sez. 5, 12 dicembre 2018,
n. 32126).
2. Si tratta, dunque, di valutare il merito della controversia e, nel merito, come anticipato,
l'appello è fondato. 3 In primo luogo, va rilevato che la società contribuente, non costituendosi, non ha riproposto le eccezioni, attinenti all'asserita violazione degli obblighi di allegazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 ed all'asserito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sollevate con il ricorso introduttivo ma non esaminate dalla sentenza appellata.
Tali questioni, dunque, devono ritenersi rinunciate, ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, perché il principio secondo cui si intendono rinunciate le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, “si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione” (Cass., Sez. 5, 24 settembre 2014, n. 20062; conf. Sez. 5, 3 maggio 2025, n. 11594).
Passando, quindi, all'esame sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria controversa, occorre premettere che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, “l'orientamento giurisprudenziale, anche unionale, (cfr. tra le tante, Cass. n. 9851 del 10/04/2018; Cass. n. 5339 del
27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. Cass. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, citata anche dalla ricorrente, e, recentemente, CGUE
11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20) è consolidato nel ritenere che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente.
Sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente (cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8)”
(Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2025, n. 2800).
Fatta questa premessa di carattere generale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, emerga con tutta evidenza, da quanto esposto dall'Ufficio in merito agli accertamenti nei confronti
Società_1della e più sopra riassunto in narrativa, come tale società non avesse un'idonea struttura organizzativa per realizzare la prestazione di volta in volta indicata in fattura.
4 Società_1Può aggiungersi che il ruolo di filtro fittizio della emerge anche da ulteriori elementi evidenziati dall'Ufficio.
Un primo elemento è rappresentato dal fatto che, benché in sede di contraddittorio
ST Società_1endoprocedimentale la abbia affermato che le trattative con la avvenivano per email e per telefono e che gli accordi, una volta presi, venivano formalizzati per iscritto, è rimasta incontestata la circostanza, addotta dall'Ufficio, secondo cui la società non sarebbe stata poi in grado di produrre documentazione attinente alle trattative ed ai contratti asseritamente stipulati per iscritto.
Un altro elemento è ravvisabile nel sistematico passaggio di proprietà delle automobili dal
Società_1fornitore effettivo alla sempre nell'imminenza dell'acquisto da parte della ST (in genere, sei/sette giorni prima, ma ci sono casi di soli due o tre giorni prima).
Si tratta di circostanza analiticamente descritta, per ogni automobile interessata, nell'avviso di accertamento e rimasta anch'essa incontestata.
A ciò può, inoltre, aggiungersi che è rimasta, altresì, incontestata l'ulteriore circostanza, anch'essa analiticamente descritta nell'avviso d'accertamento, secondo cui i rapporti con l'effettivo fornitore, assai significativi negli anni precedenti (anno 2015, acquisti per € 2.392.035,00; anno 2016, acquisti per € 730.414,00), risultavano improvvisamente affievoliti e successivamente interrotti nel biennio 2017-2018 (anno 2017, acquisti per € 14.613,18; anno 2018, nessun acquisto), in concomitanza con l'inizio e con l'intensificarsi dei rapporti commerciali tra la ST e la Società_1, per poi riprendere a crescere nel biennio successivo 2019-2020 (anno 2019, acquisti per € 215.892,57; anno 2020 acquisti per € 414.464,37), registrando, in sostanza, un trend inverso all'andamento dei rapporti commerciali tra la ST e la Società_1 (scesi ad €
378.594,20 nel 2019 e pari a zero nel 2020).
Oltretutto, tale sviluppo dei rapporti commerciali tra le società interessate si pone in contrasto con quanto dichiarato dal rappresentante legale della ST in sede di contraddittorio endoprocedimentale (P.V. dell'8 ottobre 2021), laddove ha affermato che la ST avrebbe contattato le società che fornivano le auto alla Società_1 solo dopo aver chiuso i rapporti con quest'ultima.
Sotto altro profilo, poi, non può dubitarsi del fatto che, nel quadro sopra delineato, la
ST avesse piena consapevolezza della circostanza che la realizzazione
Società_1dell'operazione commerciale tramite il passaggio formale con la s'inserisse in una evasione dell'imposta.
5 A tale proposito, oltretutto, è pienamente condivisibile il rilievo dell'Ufficio secondo cui da una mera visura delle risultanze ACI afferenti alle autovetture commercializzate (visura evidentemente doverosa, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, per una società operante nel mercato delle automobili) sarebbe stata facilmente evincibile la già richiamata circostanza, obiettivamente anomala e inequivocabilmente sintomatica di un'interposizione fittizia, dei sistematici passaggi di proprietà pochi giorni prima degli acquisti delle automobili.
D'altra parte, e come è stato precisato in giurisprudenza, la consapevolezza della riconducibilità dell'operazione ad un'evasione d'imposta “non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale». In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell'esistenza della frode ma l'osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”)” (Cass., n. 2800/2025, cit.).
Si è, dunque, in presenza di plurimi elementi che supportano la fondatezza dell'avviso di accertamento controverso, tanto più considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, gli indizi devono essere valutati “in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento” (Sez. 5, 4 agosto 2017, n. 19576 nonché Sez. 5, 19 gennaio 2023, n. 1579/2023, la quale ha ribadito che “è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”).
A fronte delle suesposte, convergenti emergenze, poi, la società non ha fornito alcun elemento probatorio tale da smentire la ricostruzione dell'Ufficio avendo, nella sostanza, soltanto evidenziato, da un lato, che la documentazione prodotta dimostrerebbe la regolarità del rapporto commerciale intrattenuto con la Società_1 CAR e, dall'altro, che i verificatori non avrebbero rilevato violazioni formali.
Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del
6 contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, 16 marzo 2021, n. 7300 nonché, tra le altre, Sez. 5, sent. 33915/19, cit., secondo la quale l'onere, a carico del contribuente, di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate “non può consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”); in questo quadro, poi, è stato evidenziato che è priva di rilievo anche la prova “sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio perché i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato” in quanto si tratta di circostanza “riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode” (Sez. 5,
31 luglio 2019, n. 20587; cfr., altresì, Sez. 5, n. 2800/2025, cit., che ha sottolineato come, una volta accertata l'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali, “non assume carattere decisivo che
l'acquisto delle merci sia avvenuto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, che può costituire soltanto un ulteriore indice del carattere fraudolento dell'operazione commerciale, in quanto il guadagno si concretizza nel risparmio d'imposta a monte delle operazioni di cessione”).
In definitiva, s'impone l'accoglimento del gravame.
3. All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società appellata al pagamento, in favore dell'Ufficio appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono liquidate, per ciascun grado, in complessivi € 5.000.00, ridotti ad € 4.000,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per ciascun grado, in € 4.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI RI LA PP ZZ
7
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
ZZ GI, Presidente LA LUIGI MARIA, Relatore DI GIOACCHINO ROSANNA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 148/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ricorrente_1 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
ST P.IVA_1 S.r.l. -
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 41 e pubblicata il 03/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7031200828 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: La Funzionaria dell'Ufficio si riporta agli atti depositati.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 7250/2024, depositata in data 3 giugno 2024, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sez. 41, accoglieva, compensando le spese, il ricorso proposto dalla
ST srl, esercente l'attività di “commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri”
(cod. att. 451101), nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TK7031200828/2021 con il quale l'Ufficio aveva disconosciuto, per l'anno d'imposta 2017, l'IVA detratta dalla società in relazione alle fatture passive, per complessivi € 337.249,21, emesse dalla Società_1 s.r.l. (anch'essa esercente l'attività di
“commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” - cod. att. 451101) per operazioni di acquisto, ritenute soggettivamente inesistenti, di trentatré autovetture ed aveva conseguentemente accertato una maggiore IVA dovuta pari ad € 74.194,83.
In sostanza, secondo l'Ufficio le fatturazioni della Società_1 avrebbero costituito un'interposizione fittizia tra la società effettivamente fornitrice delle automobili e la
ST.
Il primo giudice perveniva all'accoglimento del ricorso introduttivo ritenendo che la contribuente avesse soddisfatto ampiamente l'onere probatorio a suo carico dimostrando la regolarità delle operazioni effettuate.
Con appello notificato in data 19 dicembre 2024 alla controparte e depositato in data 10 gennaio 2025 ha proposto appello la Direzione Provinciale III di Roma dell'Agenzia delle Entrate.
Nel gravame si lamenta, in primo luogo, il vizio motivazionale della sentenza appellata, che avrebbe accolto il ricorso introduttivo “in modo piuttosto semplicistico e sulla base di un ragionamento scarno”, peraltro “non negando l'esistenza nella fattispecie di un ben oliato meccanismo elusivo”.
Nel merito, l'Ufficio appellante premette che l'Ufficio Controlli della Direzione Provinciale II di
STRoma aveva segnalato la posizione della quale società che aveva avuto
Società_1rapporti commerciali nel 2017 con la , risultata priva dei requisiti soggettivi ed oggettivi ai fini IVA.
Società_1In particolare, con riferimento alla , nell'atto di appello si rappresentano, richiamando quanto già esposto alla pag. 2 dell'avviso di accertamento controverso, gli elementi che ne facevano ritenere la natura di società cartiera, vale a dire: a) il mancato rinvenimento delle scritture contabili presso la sede legale;
b) la mancata fornitura da parte del rappresentante legale delle generalità del commercialista presso il quale, a suo dire, si sarebbe trovata la documentazione contabile;
c) l'assoluta inidoneità della sede di esercizio, risultata ubicata presso un ufficio postale della UPS dove, tutt'al più, la società avrebbe potuto possedere una casella postale presso cui ricevere la corrispondenza;
d) il mancato riscontro all'invito di produrre in ufficio la documentazione 2 contabile;
e) la cessazione d'ufficio della partita IVA, adottata dalla Direzione Provinciale II di Roma, ai sensi dell'art. 35, c.15-bis D.P.R. 633/1972, con provvedimento rimasto non impugnato;
f) la natura di evasore totale della società, che da interrogazioni effettuate in Anagrafe Tributaria è risultata soggetto che negli anni 2017 e 2018 non aveva presentato i modelli dichiarativi ai fini IRES, IRAP ed
IVA e non aveva effettuato versamenti d'imposta di alcun tipo;
g) l'operatività in perdita, come risultante dalla banca dati Spesometro.
STCiò posto, si evidenzia, nel gravame, che le automobili acquistate dalla
Società_1presso la per la successiva commercializzazione sarebbero state oggetto, in precedenza, di diversi passaggi di proprietà tra più società nell'arco di pochi giorni e che tale circostanza, deducibile già dalle mere visure ACI, non potesse essere ignorata dalla ST;
si evidenzia, altresì, che, non essendo la Società_1 il produttore delle automobili, la ST, se fosse stata in buona fede, non avrebbe avuto motivo per non rivolgersi direttamente alla società fornitrice delle automobili così da risparmiare l'ipotetico margine di reddittività che Società_1 avrebbe dovuto conseguire, qualora avesse operato correttamente.
In sostanza, sostiene l'Ufficio appellante di aver dimostrato come la contribuente, per le modalità di svolgimento delle operazioni e per la tipologia di rapporto instaurato con la società cartiera, fosse pienamente consapevole della fittizietà dell'interposizione della Società_1 nei rapporti con l'effettivo fornitore.
Si chiede, pertanto, l'integrale riforma dell'appellata sentenza.
La società appellata non si è costituita.
La causa è stata trattata il 15 gennaio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello merita accoglimento.
1. Preliminarmente, osserva il Collegio che la doglianza con la quale si lamenta il difetto motivazionale della sentenza impugnata non potrebbe mai assumere, di per se stessa, rilievo processuale in questa sede quale autonomo motivo d'impugnazione perché il vizio di motivazione non rientra tra le cause di rimessione della causa in primo grado, tassativamente stabilite dall'art. 59, comma 1 D. lgs. 546/1992, per cui il giudice tributario d'appello che rilevasse un tale vizio non potrebbe dichiarare la nullità della sentenza ma dovrebbe decidere la causa nel merito, a ciò non ostando il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale (cfr.
Cass., Sez. 5, 8 febbraio 2006, n. 2782; Sez. 5, 30 agosto 2006, n. 18824; Sez. 5, 12 dicembre 2018,
n. 32126).
2. Si tratta, dunque, di valutare il merito della controversia e, nel merito, come anticipato,
l'appello è fondato. 3 In primo luogo, va rilevato che la società contribuente, non costituendosi, non ha riproposto le eccezioni, attinenti all'asserita violazione degli obblighi di allegazione di cui all'art. 7 L. 212/2000 ed all'asserito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, sollevate con il ricorso introduttivo ma non esaminate dalla sentenza appellata.
Tali questioni, dunque, devono ritenersi rinunciate, ai sensi dell'art. 56 D.lgs. 546/1992, perché il principio secondo cui si intendono rinunciate le questioni ed eccezioni dell'appellato non accolte dalla sentenza di primo grado e non espressamente riproposte in appello, “si applica anche quando il contribuente non si sia costituito in giudizio, restando contumace, e va riferita a qualsiasi questione proposta dal ricorrente, a condizione che sia suscettibile di essere dedotta come autonomo motivo di ricorso o di impugnazione” (Cass., Sez. 5, 24 settembre 2014, n. 20062; conf. Sez. 5, 3 maggio 2025, n. 11594).
Passando, quindi, all'esame sulla fondatezza o meno della pretesa tributaria controversa, occorre premettere che, in materia di operazioni soggettivamente inesistenti, “l'orientamento giurisprudenziale, anche unionale, (cfr. tra le tante, Cass. n. 9851 del 10/04/2018; Cass. n. 5339 del
27/02/2020; Cass. n. 15369 del 20/07/2020; da ultimo Cass. n. Cass. 25891/2023; in linea con Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14, citata anche dalla ricorrente, e, recentemente, CGUE
11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20) è consolidato nel ritenere che ricade sull'amministrazione finanziaria l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura è stata posta in essere da soggetto diverso dall'emittente della fattura (senza necessità di individuazione del diverso soggetto), indicando gli elementi presuntivi o anche solo indiziari sui quali fonda la contestazione;
elementi che devono condurre a ritenere, mediante procedimento inferenziale, che l'operazione non sia stata posta in essere dal soggetto che risulta documentalmente.
Sotto tale profilo, costituisce valido elemento indiziario la circostanza che il cedente o prestatore del servizio, che ha emesso la fattura, sia privo di idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), posto che è ragionevole inferire che dalla suddetta mancanza degli elementi essenziali per potere operare quale operatore commerciale possa farsi discendere la considerazione conclusiva della mancata realizzazione dell'operazione indicata in fattura da parte del soggetto emittente (cfr., in materia di prova della natura di società cartiera, Cass. civ., 20 aprile 2018, n. 9851, punto 6.8)”
(Cass., Sez. 5, 5 febbraio 2025, n. 2800).
Fatta questa premessa di carattere generale, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, emerga con tutta evidenza, da quanto esposto dall'Ufficio in merito agli accertamenti nei confronti
Società_1della e più sopra riassunto in narrativa, come tale società non avesse un'idonea struttura organizzativa per realizzare la prestazione di volta in volta indicata in fattura.
4 Società_1Può aggiungersi che il ruolo di filtro fittizio della emerge anche da ulteriori elementi evidenziati dall'Ufficio.
Un primo elemento è rappresentato dal fatto che, benché in sede di contraddittorio
ST Società_1endoprocedimentale la abbia affermato che le trattative con la avvenivano per email e per telefono e che gli accordi, una volta presi, venivano formalizzati per iscritto, è rimasta incontestata la circostanza, addotta dall'Ufficio, secondo cui la società non sarebbe stata poi in grado di produrre documentazione attinente alle trattative ed ai contratti asseritamente stipulati per iscritto.
Un altro elemento è ravvisabile nel sistematico passaggio di proprietà delle automobili dal
Società_1fornitore effettivo alla sempre nell'imminenza dell'acquisto da parte della ST (in genere, sei/sette giorni prima, ma ci sono casi di soli due o tre giorni prima).
Si tratta di circostanza analiticamente descritta, per ogni automobile interessata, nell'avviso di accertamento e rimasta anch'essa incontestata.
A ciò può, inoltre, aggiungersi che è rimasta, altresì, incontestata l'ulteriore circostanza, anch'essa analiticamente descritta nell'avviso d'accertamento, secondo cui i rapporti con l'effettivo fornitore, assai significativi negli anni precedenti (anno 2015, acquisti per € 2.392.035,00; anno 2016, acquisti per € 730.414,00), risultavano improvvisamente affievoliti e successivamente interrotti nel biennio 2017-2018 (anno 2017, acquisti per € 14.613,18; anno 2018, nessun acquisto), in concomitanza con l'inizio e con l'intensificarsi dei rapporti commerciali tra la ST e la Società_1, per poi riprendere a crescere nel biennio successivo 2019-2020 (anno 2019, acquisti per € 215.892,57; anno 2020 acquisti per € 414.464,37), registrando, in sostanza, un trend inverso all'andamento dei rapporti commerciali tra la ST e la Società_1 (scesi ad €
378.594,20 nel 2019 e pari a zero nel 2020).
Oltretutto, tale sviluppo dei rapporti commerciali tra le società interessate si pone in contrasto con quanto dichiarato dal rappresentante legale della ST in sede di contraddittorio endoprocedimentale (P.V. dell'8 ottobre 2021), laddove ha affermato che la ST avrebbe contattato le società che fornivano le auto alla Società_1 solo dopo aver chiuso i rapporti con quest'ultima.
Sotto altro profilo, poi, non può dubitarsi del fatto che, nel quadro sopra delineato, la
ST avesse piena consapevolezza della circostanza che la realizzazione
Società_1dell'operazione commerciale tramite il passaggio formale con la s'inserisse in una evasione dell'imposta.
5 A tale proposito, oltretutto, è pienamente condivisibile il rilievo dell'Ufficio secondo cui da una mera visura delle risultanze ACI afferenti alle autovetture commercializzate (visura evidentemente doverosa, secondo i canoni dell'ordinaria diligenza, per una società operante nel mercato delle automobili) sarebbe stata facilmente evincibile la già richiamata circostanza, obiettivamente anomala e inequivocabilmente sintomatica di un'interposizione fittizia, dei sistematici passaggi di proprietà pochi giorni prima degli acquisti delle automobili.
D'altra parte, e come è stato precisato in giurisprudenza, la consapevolezza della riconducibilità dell'operazione ad un'evasione d'imposta “non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente «sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale». In altri termini, non è richiesta la dimostrazione di un puntuale elemento volitivo o, anche, la coscienza e volontà della partecipazione e/o dell'esistenza della frode ma l'osservanza di un parametro di diligenza rapportato alla professionalità richiesta per l'attività svolta e al contesto (in linea con la Corte di giustizia si precisa che egli “disponeva di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente”)” (Cass., n. 2800/2025, cit.).
Si è, dunque, in presenza di plurimi elementi che supportano la fondatezza dell'avviso di accertamento controverso, tanto più considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, gli indizi devono essere valutati “in un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza e ad un tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento” (Sez. 5, 4 agosto 2017, n. 19576 nonché Sez. 5, 19 gennaio 2023, n. 1579/2023, la quale ha ribadito che “è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi”).
A fronte delle suesposte, convergenti emergenze, poi, la società non ha fornito alcun elemento probatorio tale da smentire la ricostruzione dell'Ufficio avendo, nella sostanza, soltanto evidenziato, da un lato, che la documentazione prodotta dimostrerebbe la regolarità del rapporto commerciale intrattenuto con la Società_1 CAR e, dall'altro, che i verificatori non avrebbero rilevato violazioni formali.
Va, infatti, richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui “qualora l'Amministrazione contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture, in quanto relative ad operazioni inesistenti, e fornisca attendibili riscontri indiziari sulla inesistenza delle operazioni fatturate, è onere del
6 contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili, non essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili” (Sez. 5, 16 marzo 2021, n. 7300 nonché, tra le altre, Sez. 5, sent. 33915/19, cit., secondo la quale l'onere, a carico del contribuente, di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate “non può consistere nella esibizione della fattura, né nella sola dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, i quali vengono normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia”); in questo quadro, poi, è stato evidenziato che è priva di rilievo anche la prova “sull'inesistenza di un dimostrato vantaggio perché i prezzi di vendita erano conformi o superiori alla media di mercato” in quanto si tratta di circostanza “riferita ad un dato di fatto esterno alla fattispecie tipica ed inidoneo di per sé a dimostrare l'estraneità alla frode” (Sez. 5,
31 luglio 2019, n. 20587; cfr., altresì, Sez. 5, n. 2800/2025, cit., che ha sottolineato come, una volta accertata l'inesistenza soggettiva delle operazioni commerciali, “non assume carattere decisivo che
l'acquisto delle merci sia avvenuto ad un prezzo inferiore a quello di mercato, che può costituire soltanto un ulteriore indice del carattere fraudolento dell'operazione commerciale, in quanto il guadagno si concretizza nel risparmio d'imposta a monte delle operazioni di cessione”).
In definitiva, s'impone l'accoglimento del gravame.
3. All'accoglimento dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna della società appellata al pagamento, in favore dell'Ufficio appellante, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147), vengono liquidate, per ciascun grado, in complessivi € 5.000.00, ridotti ad € 4.000,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992, oltre oneri accessori se dovuti.
P.Q.M.
Accoglie l'appello dell'Ufficio e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate, per ciascun grado, in € 4.000,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 15 gennaio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
GI RI LA PP ZZ
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