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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/12/2025, n. 3370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3370 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5194/2018 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 20.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5194/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Ottaviano alla via Pasquale Parte_1
Cappuccio 12, presso lo studio dell'Avv. BRAVACCIO ARISTIDE ed Avv. DE
IN AO, dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
elett.te dom.to alla Napoli, alla via Villari 44, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. TUCCILLO GENNARO, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù
di procura in atti
- CONVENUTA
1
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, la ha convenuto Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la esponendo di intrattenere Controparte_1
presso la convenuta il rapporto di conto corrente n. 1258041, con affidamento an-
ticipi sconti commerciali.
Esponeva l'attrice che, nell'ambito del rapporto negoziale afferente al suddetto conto, la convenuta banca aveva preteso ed imposto l'applicazione a proprio esclusivo vantaggio, di tassi di interesse debitori usurari;
contestava, altresì, la il-
legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in palese violazione del divieto dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.. Per tali motivi, l'attrice in-
traprendeva il presente giudizio volto ad accertare l'illegittima condotta contrat-
2
tuale del convenuto istituto bancario per tutta la durata del rapporto e, quindi,
l'assenza di un debito della nei confronti dello stesso. Pt_1
Dal canto suo, la ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare ecce- CP_1
pendo la prescrizione dell'azionata domanda di restituzione.
Occorre preliminarmente evidenziare che, come espressamente dedotto dalla convenuta, circostanza non contestata dalla alla data della domanda giudi- Pt_1
ziale il conto corrente oggetto di causa era ancora “aperto”, cioè in corso e non estinto.
Sennonché, deve rilevarsi come “Nel contratto di conto corrente assistito da
apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebi-
tamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad
affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, sen-
za che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute pre-
scritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di
produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o
solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la
domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di
prescrizione” (cfr, Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21225).
Orbene, nel presente giudizio, la banca ha fin da subito contestato la carenza del-
la documentazione prodotta da parte attrice, essendosi questa limitata al deposito degli estratti conto relativi agli anni 2011-2017, benché il rapporto per cui è cau-
sa risalga all'anno 2005. Stante le incertezze giurisprudenziali sul punto – ovvero sulla esigenza, o meno, della documentazione attestante l'andamento del rapporto per tutta la durata dello stesso, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripeti-
3
zione avanzata dal cliente – la scrivente ha ritenuto di dover comunque disporre lo svolgimento di una consulenza contabile, all'esito della quale, in ogni caso,
parrebbe emersa la sussistenza di un credito invero marginale a favore della so-
cietà attrice.
Sennonché, deve rilevarsi come, nelle more del presente giudizio, la giurispru-
denza della Suprema Corte di legittimità si è ormai definitivamente espressa nel senso della necessaria produzione della serie completa degli estratti conto atte-
stanti l'andamento del rapporto, ciò che non può non influire ai fini della deci-
sione della odierna controversia. A fini meramente esemplificativi, si richiamano,
ex multis, i seguenti decisum: “Nell'azione di ripetizione di indebito bancario il
correntista deve produrre gli estratti conto che documentano l'andamento del
rapporto fino alla sua cessazione: in mancanza non è possibile ricostruire l'an-
damento del conto e determinare l'entità dei saldi” (cfr, Cassazione civile sez. I,
29/04/2025, n.11236); “Nel caso di azione di ripetizione di indebito bancario, il
correntista deve produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto o, in alterna-
tiva, idonea documentazione comprovante i movimenti dare-avere sul conto. Se il
correntista allega solo alcuni e/c, il mancato assolvimento dell'onere probatorio
ricadrà su di lui, posto che diventa impossibile ricalcolare le somme indebita-
mente corrisposte alla chiusura del rapporto” (cfr, Cassazione civile sez. I,
28/03/2025, n.8175); “Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione
dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di
una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero
andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la do-
manda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole
4
rimesse suscettibili di ripetizione” (cfr, Cassazione civile sez. III, 20/09/2022,
n.27477).
Tanto premesso, pur consapevole della esistenza di un contrario, ma del tutto mi-
noritario orientamento della giurisprudenza di merito (cfr, Corte appello Firenze
sez. II, 11/09/2024, n.1545), il Tribunale ritiene di dover aderire alla opinione as-
solutamente maggioritaria che richiede la produzione integrale degli estratti con-
to, atteso che, diversamente, non si potrebbero ricostruire con certezza i rapporti di dare ed avere tra le parti, in assenza di una verifica riguardante l'intero rappor-
to. Per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'indivi-
duazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielabora-
zione analitica dell'intera movimentazione di conto, è necessaria dunque la pro-
duzione dell'intera serie di estratti conto, continuativi tra loro, dovendosi in difet-
to ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi.
Pertanto, il Tribunale conclude che la domanda di accertamento proposta dall'at-
trice debba essere respinta, non avendo la stessa correttamente adempiuto agli oneri probatori su di essa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c. Ed, infatti, si ribadisce, solo la produ-
zione integrale degli estratti conto analitici (e neppure dei soli estratti conto sca-
lari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre alla de-
terminazione delle eventuali somme da sottrarre al saldo finale.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente domanda deve essere rigetta-
ta.
5
Cionondimeno, attesa la riferita sussistenza di permanenti contrasti giurispruden-
ziali sul punto, le spese di giudizio, ad eccezione di quelle di CTU, devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio;
c) pone le spese di giudizio definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 14 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, nella persona della dott. Valeria
Ferraro, ha emesso la seguente sentenza, all'udienza del 20.11.2025, trattata nelle forme del processo cartolare telematico, viste le conclusioni come precisate dalle parti e la discussione della causa di cui alle note depositate dalle parti, letto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5194/2018
r.g.a.c.
TRA
elett.te dom.to in Ottaviano alla via Pasquale Parte_1
Cappuccio 12, presso lo studio dell'Avv. BRAVACCIO ARISTIDE ed Avv. DE
IN AO, dai quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura in atti
- ATTRICE
E
elett.te dom.to alla Napoli, alla via Villari 44, presso lo Controparte_1
studio dell'Avv. TUCCILLO GENNARO, dal quale è rappr.ta e difesa in virtù
di procura in atti
- CONVENUTA
1
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note depositate
-============
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4)
dell'art. 132, 2° comma c.p.c. (è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa espo-
sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”), come sostituito ex art. 45, 17° comma L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009 ma applica-
bile, ex art. 58, 2° comma L. n. 69/09 cit., anche ai giudizi pendenti in primo gra-
do a tale data.
Con la proposizione dell'odierno giudizio, la ha convenuto Parte_1
dinanzi all'intestato Tribunale la esponendo di intrattenere Controparte_1
presso la convenuta il rapporto di conto corrente n. 1258041, con affidamento an-
ticipi sconti commerciali.
Esponeva l'attrice che, nell'ambito del rapporto negoziale afferente al suddetto conto, la convenuta banca aveva preteso ed imposto l'applicazione a proprio esclusivo vantaggio, di tassi di interesse debitori usurari;
contestava, altresì, la il-
legittima capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, in palese violazione del divieto dell'anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c.. Per tali motivi, l'attrice in-
traprendeva il presente giudizio volto ad accertare l'illegittima condotta contrat-
2
tuale del convenuto istituto bancario per tutta la durata del rapporto e, quindi,
l'assenza di un debito della nei confronti dello stesso. Pt_1
Dal canto suo, la ha chiesto il rigetto della domanda, in particolare ecce- CP_1
pendo la prescrizione dell'azionata domanda di restituzione.
Occorre preliminarmente evidenziare che, come espressamente dedotto dalla convenuta, circostanza non contestata dalla alla data della domanda giudi- Pt_1
ziale il conto corrente oggetto di causa era ancora “aperto”, cioè in corso e non estinto.
Sennonché, deve rilevarsi come “Nel contratto di conto corrente assistito da
apertura di credito, ove il cliente agisca per la ripetizione degli importi indebi-
tamente versati, la banca che sollevi l'eccezione di prescrizione può limitarsi ad
affermare l'inerzia del titolare del diritto, dichiarando di volerne profittare, sen-
za che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute pre-
scritte; al contrario il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l'onere di
produrre in giudizio gli estratti conto dai quali emerge la natura ripristinatoria o
solutoria dei singoli versamenti, di modo che ove non assolva a tale onere la
domanda attrice deve essere respinta, senza necessità di esaminare l'eccezione di
prescrizione” (cfr, Cassazione civile sez. VI, 05/07/2022, n.21225).
Orbene, nel presente giudizio, la banca ha fin da subito contestato la carenza del-
la documentazione prodotta da parte attrice, essendosi questa limitata al deposito degli estratti conto relativi agli anni 2011-2017, benché il rapporto per cui è cau-
sa risalga all'anno 2005. Stante le incertezze giurisprudenziali sul punto – ovvero sulla esigenza, o meno, della documentazione attestante l'andamento del rapporto per tutta la durata dello stesso, ai fini dell'accoglimento della domanda di ripeti-
3
zione avanzata dal cliente – la scrivente ha ritenuto di dover comunque disporre lo svolgimento di una consulenza contabile, all'esito della quale, in ogni caso,
parrebbe emersa la sussistenza di un credito invero marginale a favore della so-
cietà attrice.
Sennonché, deve rilevarsi come, nelle more del presente giudizio, la giurispru-
denza della Suprema Corte di legittimità si è ormai definitivamente espressa nel senso della necessaria produzione della serie completa degli estratti conto atte-
stanti l'andamento del rapporto, ciò che non può non influire ai fini della deci-
sione della odierna controversia. A fini meramente esemplificativi, si richiamano,
ex multis, i seguenti decisum: “Nell'azione di ripetizione di indebito bancario il
correntista deve produrre gli estratti conto che documentano l'andamento del
rapporto fino alla sua cessazione: in mancanza non è possibile ricostruire l'an-
damento del conto e determinare l'entità dei saldi” (cfr, Cassazione civile sez. I,
29/04/2025, n.11236); “Nel caso di azione di ripetizione di indebito bancario, il
correntista deve produrre tutti gli estratti conto relativi al rapporto o, in alterna-
tiva, idonea documentazione comprovante i movimenti dare-avere sul conto. Se il
correntista allega solo alcuni e/c, il mancato assolvimento dell'onere probatorio
ricadrà su di lui, posto che diventa impossibile ricalcolare le somme indebita-
mente corrisposte alla chiusura del rapporto” (cfr, Cassazione civile sez. I,
28/03/2025, n.8175); “Il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione
dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di
una valida causa debendi essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero
andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la do-
manda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole
4
rimesse suscettibili di ripetizione” (cfr, Cassazione civile sez. III, 20/09/2022,
n.27477).
Tanto premesso, pur consapevole della esistenza di un contrario, ma del tutto mi-
noritario orientamento della giurisprudenza di merito (cfr, Corte appello Firenze
sez. II, 11/09/2024, n.1545), il Tribunale ritiene di dover aderire alla opinione as-
solutamente maggioritaria che richiede la produzione integrale degli estratti con-
to, atteso che, diversamente, non si potrebbero ricostruire con certezza i rapporti di dare ed avere tra le parti, in assenza di una verifica riguardante l'intero rappor-
to. Per l'accertamento giudiziale dell'esatto dare/avere tra le parti e per l'indivi-
duazione e l'eliminazione degli indebiti contestati, che presuppone una rielabora-
zione analitica dell'intera movimentazione di conto, è necessaria dunque la pro-
duzione dell'intera serie di estratti conto, continuativi tra loro, dovendosi in difet-
to ricorrere a criteri di ricostruzione approssimativi e induttivi.
Pertanto, il Tribunale conclude che la domanda di accertamento proposta dall'at-
trice debba essere respinta, non avendo la stessa correttamente adempiuto agli oneri probatori su di essa gravanti in applicazione degli ordinari principi vigenti in materia e desumibili dall'art. 2697 c.c. Ed, infatti, si ribadisce, solo la produ-
zione integrale degli estratti conto analitici (e neppure dei soli estratti conto sca-
lari) a partire dalla data di apertura del contratto è in grado di condurre alla de-
terminazione delle eventuali somme da sottrarre al saldo finale.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, la presente domanda deve essere rigetta-
ta.
5
Cionondimeno, attesa la riferita sussistenza di permanenti contrasti giurispruden-
ziali sul punto, le spese di giudizio, ad eccezione di quelle di CTU, devono essere integralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte, così:
a) rigetta la domanda;
b) compensa le spese di giudizio;
c) pone le spese di giudizio definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Nola, 14 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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