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8 maggio 2021
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1 febbraio 2022
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Art. 23. Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937 , la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all' articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 , che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu' favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
Note all' art. 23:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
a) modificare, in conformita' alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937 , la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all' articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 , che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu' favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
Note all' art. 23:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
Giurisprudenza • 4
- 1. TAR Milano, sez. V, sentenza 10/03/2025, n. 817Provvedimento: Pubblicato il 10/03/2025 N. 00817/2025 REG.PROV.COLL. N. 01340/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1340 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marta Longoni e Annabella Gaia Rosati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio ex lege in Milano, via Freguglia, 1; Istituto …Leggi di più...
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