Articolo 23 della Legge 22 aprile 2021, n. 53
Articolo 22Articolo 24
Versione
8 maggio 2021
Art. 23.

Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019 , il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' articolo 32 della legge n. 234 del 2012 , anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformita' alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937 , la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato e dei soggetti indicati dall'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera a), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all' articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937 , che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni piu' favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti.
Note all' art. 23:
- La direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio , riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, e' pubblicata nella G.U.U.E. 26 novembre 2019, n. L 305.
- Per il testo dell'articolo 32 della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234 , si veda nelle note all'articolo 1.
Entrata in vigore il 8 maggio 2021
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