Articolo 1 della Legge 9 luglio 1957, n. 601
Versione
14 agosto 1957
Art. 1. Articolo unico.

Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , non e' ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277 , e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.

Entrata in vigore il 14 agosto 1957