Art. 1. Articolo unico.
Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , non e' ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277 , e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.
Nei contratti di affitto di fondi rustici delle Province della Campania, in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge e in cui i canoni, composti in canapa o in danaro con riferimento al prezzo della stessa, siano ridotti del 30 per cento a termini della legge 20 dicembre 1956, n. 1422 , non e' ammesso il ricorso di perequazione del canone previsto dall' art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 277 , e successive modifiche e integrazioni, qualunque sia la coltivazione del fondo.