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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2802/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005461319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219005461319000, notificata l'11/03/2022, recante la richiesta di pagamento di euro
949,63 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza della notifica dell'intimazione per violazione delle norme del codice di rito, l'assenza di elementi essenziali dell'atto, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, evidenziando che la cartella sottesa, presuntivamente notificata nel 2014, non poteva legittimare una richiesta avanzata a distanza di anni a prescrizione ormai maturata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 875/2024, dichiarava il ricorso inammissibile. I primi giudici motivavano la decisione ritenendo che la proposizione del ricorso avesse sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.. Inoltre, rilevavano che l'eccezione di decadenza e prescrizione relativa alla cartella del 2014, non essendo stata quest'ultima impugnata tempestivamente a suo tempo, fosse preclusa e non potesse essere fatta valere avverso l'atto successivo. Nulla veniva disposto sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione nel primo grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando error in procedendo per violazione dell'art. 27 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'inammissibilità non poteva essere dichiarata con sentenza senza un previo esame preliminare o la possibilità di reclamo. Nel merito, l'appellante ha ribadito l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato e ha insistito sull'intervenuta prescrizione della pretesa, sostenendo che l'intimazione di pagamento è il veicolo corretto per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella. Ha altresì eccepito, nelle memorie difensive, l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per vizio della procura alle liti conferita a un avvocato del libero foro e per difetto di ius postulandi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. L'Ente ha dedotto la validità della notifica sanata dall'impugnazione e ha prodotto documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione intermedi, segnatamente un preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/06/2015 e una precedente intimazione notificata il
10/01/2018, invocando l'inammissibilità delle doglianze relative ad atti prodromici non impugnati.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la Corte osserva che il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario basandosi sull'assunto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento (notificata nel 2014) precludesse l'esame dell'eccezione di prescrizione. Come correttamente rilevato dall'appellante richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è lo strumento tipico per far valere fatti estintivi del credito, quale la prescrizione, maturati successivamente alla notifica della cartella esattoriale, anche qualora quest'ultima sia divenuta definitiva. Passando all'esame del merito, che assorbe le questioni procedurali sollevate circa la regolarità della costituzione dell'appellata e la validità formale della notifica dell'atto introduttivo (comunque sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. come correttamente ravvisato in primo grado), risulta decisiva l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente grado di giudizio, emerge che la cartella di pagamento presupposta n. 03420140030628565000 risulta notificata il
27/09/2014. Successivamente, l'Agente della Riscossione ha documentato la notifica di un Preavviso di
Fermo Amministrativo in data 25/06/2015 e di una precedente intimazione di pagamento in data 10/01/2018.
Tuttavia, il tributo oggetto di causa è la tassa automobilistica relativa all'anno 2010, soggetta per legge al termine di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Ebbene, calcolando il tempo trascorso tra l'ultimo atto interruttivo valido prodotto dall'appellata, ossia l'intimazione notificata il 10/01/2018, e l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, notificata l'11/03/2022, emerge con evidenza che
è intercorso un lasso di tempo superiore ai tre anni.
Specificamente, tra il gennaio 2018 e il marzo 2022 sono trascorsi oltre quattro anni, periodo durante il quale l'inerzia dell'Ente riscossore non è stata interrotta da alcun atto validamente notificato e prodotto in giudizio.
Ne consegue che, a prescindere dalla validità degli atti antecedenti al 2018, il diritto alla riscossione del credito si è inesorabilmente estinto per intervenuta prescrizione triennale maturata medio tempore prima della notifica dell'atto impugnato. Tale circostanza rende illegittima l'intimazione di pagamento opposta e impone la riforma della sentenza di primo grado che non ha rilevato tale fatto estintivo sopravvenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante. Tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, questa Corte liquida le spese di lite nella misura di Euro
150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori di legge se dovuti. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. spese come in motivazione
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2802/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez.
7 e pubblicata il 05/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420219005461319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 123/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dal ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219005461319000, notificata l'11/03/2022, recante la richiesta di pagamento di euro
949,63 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2010. Il contribuente eccepiva in primo grado l'inesistenza della notifica dell'intimazione per violazione delle norme del codice di rito, l'assenza di elementi essenziali dell'atto, nonché l'intervenuta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria, evidenziando che la cartella sottesa, presuntivamente notificata nel 2014, non poteva legittimare una richiesta avanzata a distanza di anni a prescrizione ormai maturata.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, con la sentenza n. 875/2024, dichiarava il ricorso inammissibile. I primi giudici motivavano la decisione ritenendo che la proposizione del ricorso avesse sanato ogni eventuale vizio di notifica dell'intimazione per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.. Inoltre, rilevavano che l'eccezione di decadenza e prescrizione relativa alla cartella del 2014, non essendo stata quest'ultima impugnata tempestivamente a suo tempo, fosse preclusa e non potesse essere fatta valere avverso l'atto successivo. Nulla veniva disposto sulle spese di lite stante la mancata costituzione dell'Agente della Riscossione nel primo grado di giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il contribuente, lamentando error in procedendo per violazione dell'art. 27 del D.Lgs. 546/1992, sostenendo che l'inammissibilità non poteva essere dichiarata con sentenza senza un previo esame preliminare o la possibilità di reclamo. Nel merito, l'appellante ha ribadito l'inesistenza giuridica della notifica dell'atto impugnato e ha insistito sull'intervenuta prescrizione della pretesa, sostenendo che l'intimazione di pagamento è il veicolo corretto per far valere la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella. Ha altresì eccepito, nelle memorie difensive, l'irregolarità della costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione per vizio della procura alle liti conferita a un avvocato del libero foro e per difetto di ius postulandi.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. L'Ente ha dedotto la validità della notifica sanata dall'impugnazione e ha prodotto documentazione attestante l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione intermedi, segnatamente un preavviso di fermo amministrativo notificato il 25/06/2015 e una precedente intimazione notificata il
10/01/2018, invocando l'inammissibilità delle doglianze relative ad atti prodromici non impugnati.
La causa è stata posta in decisione sulla base degli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, la Corte osserva che il giudice di prime cure ha errato nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso originario basandosi sull'assunto che la mancata impugnazione della cartella di pagamento (notificata nel 2014) precludesse l'esame dell'eccezione di prescrizione. Come correttamente rilevato dall'appellante richiamando la giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione dell'intimazione di pagamento è lo strumento tipico per far valere fatti estintivi del credito, quale la prescrizione, maturati successivamente alla notifica della cartella esattoriale, anche qualora quest'ultima sia divenuta definitiva. Passando all'esame del merito, che assorbe le questioni procedurali sollevate circa la regolarità della costituzione dell'appellata e la validità formale della notifica dell'atto introduttivo (comunque sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. come correttamente ravvisato in primo grado), risulta decisiva l'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel presente grado di giudizio, emerge che la cartella di pagamento presupposta n. 03420140030628565000 risulta notificata il
27/09/2014. Successivamente, l'Agente della Riscossione ha documentato la notifica di un Preavviso di
Fermo Amministrativo in data 25/06/2015 e di una precedente intimazione di pagamento in data 10/01/2018.
Tuttavia, il tributo oggetto di causa è la tassa automobilistica relativa all'anno 2010, soggetta per legge al termine di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982. Ebbene, calcolando il tempo trascorso tra l'ultimo atto interruttivo valido prodotto dall'appellata, ossia l'intimazione notificata il 10/01/2018, e l'intimazione di pagamento oggetto dell'odierno giudizio, notificata l'11/03/2022, emerge con evidenza che
è intercorso un lasso di tempo superiore ai tre anni.
Specificamente, tra il gennaio 2018 e il marzo 2022 sono trascorsi oltre quattro anni, periodo durante il quale l'inerzia dell'Ente riscossore non è stata interrotta da alcun atto validamente notificato e prodotto in giudizio.
Ne consegue che, a prescindere dalla validità degli atti antecedenti al 2018, il diritto alla riscossione del credito si è inesorabilmente estinto per intervenuta prescrizione triennale maturata medio tempore prima della notifica dell'atto impugnato. Tale circostanza rende illegittima l'intimazione di pagamento opposta e impone la riforma della sentenza di primo grado che non ha rilevato tale fatto estintivo sopravvenuto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in favore dell'appellante. Tenuto conto del valore della lite e dell'attività difensiva svolta, questa Corte liquida le spese di lite nella misura di Euro
150,00 (centocinquanta/00), oltre accessori di legge se dovuti. Si dispone la distrazione delle spese in favore del difensore dell'appellante, Dott. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nell'atto di appello ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata. spese come in motivazione