Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 191
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Accolto
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, poiché tra l'intimazione di pagamento del 10/01/2018 e l'avviso di intimazione oggetto del giudizio (11/03/2022) sono trascorsi oltre quattro anni, periodo durante il quale l'inerzia dell'Ente riscossore non è stata interrotta da alcun atto validamente notificato. Pertanto, il diritto alla riscossione si è estinto.

  • Altro
    Vizio di notifica dell'atto impositivo

    La Corte ha ritenuto assorbite le questioni procedurali relative alla validità formale della notifica dell'atto introduttivo, in quanto la prescrizione ha reso illegittima l'intimazione indipendentemente da tali vizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 191
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
    Numero : 191
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo