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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/09/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1917/2025, promosso con ricorso depositato in data 1/07/2025 da
, con avv. SARA PECCHIARI, e , con avv. PAOLA VALLE. Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle statuizioni economiche in punto mantenimento di figlio maggiorenne, esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - Con decreto di data
8.4.2015 reso dal Tribunale di Trieste, nel procedimento iscritto sub R.G. 3556/2013, veniva disciplinato il collocamento dell'allora figlio minore , nato a [...] il [...]; - Veniva in quella Persona_1 sede previsto, in particolare, che il ragazzo avrebbe trascorso con il padre le giornate di lunedì (con pernotto) e dal venerdì al lunedì mattina. La settimana successiva il ragazzo avrebbe dovuto trascorrere con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. - Con il medesimo decreto veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. - è divenuto Per_1 maggiorenne, frequenta la quinta del Liceo Oberdan di Trieste e non incontra il padre dall'ottobre del 2021.
Inoltre, le condizioni di vita del ragazzo sono radicalmente e fisiologicamente mutate, sicché si impone una modifica di quanto a suo tempo stabilito in tema di condizioni economiche.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Modificando le statuizioni assunte con il decreto 1563/2015 di data 8.4.2015 reso nel procedimento sub R.G.
3556/2013 del Tribunale di Trieste, porre a carico del padre, dal mese di luglio 2025, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente di € 290,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo.
pagina 1 di 3 2) Disporre che il predetto importo sia versato alla madre alle coordinate IBAN note entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
3) Il Sig. presta espressamente il consenso affinché la Sig.ra percepisca il 100% dell'assegno Pt_2 Pt_1 unico erogato dall'INPS. Le parti concordano che i bonus sociali – ivi compresa la dote famiglia- siano tra loro divisi in misura del 50%. A tale fine la Sig.ra si impegna entro e non oltre il 10/12 di ogni anno a Pt_1 documentare i percepiti importi via mail al sig. e le parti effettueranno entro il 31/12 di ogni anno i Pt_2 relativi coniugagli.
4) Le parti si danno reciprocamente atto, mediante la sottoscrizione del presente ricorso, che sono tra di loro definiti tombalmente tutti i rapporti economici pregressi e quindi le stesse parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o azione, anche giudiziaria, in relazione ai fatti antecedenti al deposito del presente ricorso.
5) Le parti, quindi, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assegni famigliari, assegno unico erogato dall'INPS e dote famiglia.
Inoltre, la Sig.ra rinuncia espressamente al residuo credito per spese straordinarie afferenti il figlio Pt_1
relative al periodo 2012/2017 (€ 1.565,39) che in ogni caso sono contestate dal sig. e Per_1 Pt_2 contemporaneamente il Sig. rinuncia, a sua volta, espressamente al credito relativo all'importo per Pt_2 spese legali (€ 1.200,00 oltre accessori di legge) liquidate dal Tribunale di Trieste in data 24.2.2020 nel procedimento iscritto sub R.G. 1082/2019 (cron.1198/2020), liberando quindi la Sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione in tal senso.
6) circa i rapporti genitoriali, la sig.ra si impegna a mensilmente documentare via mail al sig. Pt_1 Pt_2 gli esiti dell'eventuale percorso universitario del figlio e aggiornarlo tempestivamente di ogni sostenuto esame.
Alla stessa stregua, la sig.ra si obbliga a informare il sig. di ogni reperimento da parte del Pt_1 Pt_2 figlio di un lavoro, di qualsivoglia natura o durata.
-Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
dispone modificarsi il decreto dell'8/04/15 nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Francesca AJELLO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 1917/2025, promosso con ricorso depositato in data 1/07/2025 da
, con avv. SARA PECCHIARI, e , con avv. PAOLA VALLE. Parte_1 Parte_2
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno proposto ricorso congiunto per la modifica delle statuizioni economiche in punto mantenimento di figlio maggiorenne, esponendo in particolare quanto segue, in fatto: - Con decreto di data
8.4.2015 reso dal Tribunale di Trieste, nel procedimento iscritto sub R.G. 3556/2013, veniva disciplinato il collocamento dell'allora figlio minore , nato a [...] il [...]; - Veniva in quella Persona_1 sede previsto, in particolare, che il ragazzo avrebbe trascorso con il padre le giornate di lunedì (con pernotto) e dal venerdì al lunedì mattina. La settimana successiva il ragazzo avrebbe dovuto trascorrere con il padre le giornate di mercoledì, giovedì e venerdì. - Con il medesimo decreto veniva posto a carico del padre un contributo al mantenimento di € 100,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. - è divenuto Per_1 maggiorenne, frequenta la quinta del Liceo Oberdan di Trieste e non incontra il padre dall'ottobre del 2021.
Inoltre, le condizioni di vita del ragazzo sono radicalmente e fisiologicamente mutate, sicché si impone una modifica di quanto a suo tempo stabilito in tema di condizioni economiche.
In particolare, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“1) Modificando le statuizioni assunte con il decreto 1563/2015 di data 8.4.2015 reso nel procedimento sub R.G.
3556/2013 del Tribunale di Trieste, porre a carico del padre, dal mese di luglio 2025, un contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente indipendente di € 290,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie come da vigente protocollo.
pagina 1 di 3 2) Disporre che il predetto importo sia versato alla madre alle coordinate IBAN note entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
3) Il Sig. presta espressamente il consenso affinché la Sig.ra percepisca il 100% dell'assegno Pt_2 Pt_1 unico erogato dall'INPS. Le parti concordano che i bonus sociali – ivi compresa la dote famiglia- siano tra loro divisi in misura del 50%. A tale fine la Sig.ra si impegna entro e non oltre il 10/12 di ogni anno a Pt_1 documentare i percepiti importi via mail al sig. e le parti effettueranno entro il 31/12 di ogni anno i Pt_2 relativi coniugagli.
4) Le parti si danno reciprocamente atto, mediante la sottoscrizione del presente ricorso, che sono tra di loro definiti tombalmente tutti i rapporti economici pregressi e quindi le stesse parti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa e/o azione, anche giudiziaria, in relazione ai fatti antecedenti al deposito del presente ricorso.
5) Le parti, quindi, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra a nessun titolo, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, assegni famigliari, assegno unico erogato dall'INPS e dote famiglia.
Inoltre, la Sig.ra rinuncia espressamente al residuo credito per spese straordinarie afferenti il figlio Pt_1
relative al periodo 2012/2017 (€ 1.565,39) che in ogni caso sono contestate dal sig. e Per_1 Pt_2 contemporaneamente il Sig. rinuncia, a sua volta, espressamente al credito relativo all'importo per Pt_2 spese legali (€ 1.200,00 oltre accessori di legge) liquidate dal Tribunale di Trieste in data 24.2.2020 nel procedimento iscritto sub R.G. 1082/2019 (cron.1198/2020), liberando quindi la Sig.ra da ogni Pt_1 obbligazione in tal senso.
6) circa i rapporti genitoriali, la sig.ra si impegna a mensilmente documentare via mail al sig. Pt_1 Pt_2 gli esiti dell'eventuale percorso universitario del figlio e aggiornarlo tempestivamente di ogni sostenuto esame.
Alla stessa stregua, la sig.ra si obbliga a informare il sig. di ogni reperimento da parte del Pt_1 Pt_2 figlio di un lavoro, di qualsivoglia natura o durata.
-Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, come pure concordato.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
dispone modificarsi il decreto dell'8/04/15 nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Trieste, il 17/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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