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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 776 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 776/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4714/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4714/25, Ricorrente_1 che si difende da sola, impugna, nei confronti di AdeR, preavviso di fermo amministrativo n. 295780202500011046/000 sull'autovettura Mercedes CLA 220 tg. Targa_1, relativo al mancato pagamento LL complessiva somma di € 3.513,25 . In esso sono contemplate diverse cartelle di cui una ( n. 29520150007660203000) per una contravvenzione al C. LL S. ( elevata dal Comune di Nicosia) ed altre inerenti il bollo auto degli anni
2013/2014/2016/2017/2018/2019 e 2021. A sostegno eccepisce la prescrizione dei crediti. Con ulteriore motivo contesta l'omessa motivazione dell'atto relativamente agli importi delle “somme aggiuntive” di cui non è indicata la quota-parte a titolo di sanzione;
da tale difetto consegue, a suo dire, l'impossibilità di verificare l'esattezza delle somme. Rammenta che in materia si registra la modifica apportata dalla L.
Finanziaria 388 del 23-12-2000 con cui sono state ridotti gli importi delle sanzioni rispetto alla precedente disciplina. Conclude per l'annullamento del preavviso e del connesso ruolo.
Si è costituita Agenzia LL Riscossione eccependo difetto di giurisdizione per la somma pretesa a titolo di violazione del Codice Stradale;
deduce, altresì, che il contraddittorio non è integro per non essere stato chiamato in giudizio l'Ente impositore ex art. 14 c. VI bis del D.lvo 546/1992 . Rileva ancora l'inammissibilità
o improcedibilità del ricorso perché non vengono dedotti vizi del preavviso laddove, inoltre, le cartelle sono state notificate e non impugnate. Contesta, ancora, essere maturato il termine prescrizionale in virtù LL notifica, dopo le cartelle, di due intimazioni di pagamento sotto le date del 4-10-21 ( notificata per posta, a mani proprie, che riguarda, oltre la contravvenzione al C. LL S. , il bollo 2013 - e ulteriori due imposte di bollo auto, per il 2009 e 2010 non considerati però nel preavviso) e 5-2-25 (notificato per posta a mani proprie e relativo al bollo 2013). Infine evidenzia la piena regolarità LL procedura di riscossione e, nel caso di esito negativo del giudizio, chiede di essere tenuta indenne da costi per spese di lite avendo essa solo notificato la cartella, in seguito alla iscrizione a ruolo, ed essendo stati notificati gli atti prodromici. Conclude per declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento alla suindicata cartella emessa dal Comune di Nicosia per violazione al Codice LL Strada. Per tale titolo la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ( G. di P.).
Quanto alle cartelle su cui si fondano le ulteriori pretese deve rilevarsi, in primo luogo, che dalla produzione documentale prodotta dalla resistente restano provate le varie notifiche. Ma va subito soggiunto e sottolineato che la ricorrente non oppone la mancata rituale ricezione delle stesse, ma solo un genericissimo argomento fondato sulla prescrizione dei crediti posti a fondamento del preavviso di fermo. Tanto vale a reputare infondata l'eccezione ex art. 14 comma VI bis del D.lvo 546/1992 poiché non sono stati qui impugnati atti presupposti nè la loro notifica. E dunque, vuoi per la genericità del motivo (con cui si sarebbe dovuto puntualizzare, per ciascun anno d' imposta, la decorrenza del termine prescrizionale e fissare il momento LL sua maturazione), vuoi per la mancata proposizione di motivi afferenti alla ritualità delle notifiche, il ricorso risulta privo di pregio - se non ai limiti LL inammissibilità. E tanto si afferma anche nel caso in cui le cartelle (come qui avvenuto per talune annualità) siano state notificate oltre il periodo in cui maturava il rispettivo termine prescrizionale. E' ben noto che in siffatta ipotesi si determina la c.d. irrettrattabilità del credito per mancata impugnazione, nei termini perentori, di tale atto. In tale ipotesi iniziano a decorrere nuovi termini, con le sospensioni per la legislazione emergenziale in riguardo agli anni 2018 e 2019, dal successivo atto interruttivo (nel caso di specie costituiti dalle intimazioni di pagamento sopra citate e dal preavviso di fermo amministrativo), mentre resta precluso muovere doglianze all'atto pregresso potendosi solo dedurre vizi dell'atto finale. Ma questo, il ricorso, non fa.
Il ricorso pertanto va rigettato. Segue, alla soccombenza, la condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessivi euri 750,00 (settecentocinquanta//00) oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, decidendo sul ricorso proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso preavviso di fermo amministrativo n. 295780202500011046/000, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in riguardo al credito portato dalla cartella n.
29520150007660203000 poiché l'azione andava esperita davanti al Giudice di Pace davanti al quale la causa va riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato LL presente.
Conferma nel resto.
Condanna la ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessive € 750,00, oltre
IVA ed accessori come per Legge, se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SALAMONE MAURIZIO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4714/2025 depositato il 14/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 98123 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2013
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500011046000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 518/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso ritualmente notificato, iscritto al n. 4714/25, Ricorrente_1 che si difende da sola, impugna, nei confronti di AdeR, preavviso di fermo amministrativo n. 295780202500011046/000 sull'autovettura Mercedes CLA 220 tg. Targa_1, relativo al mancato pagamento LL complessiva somma di € 3.513,25 . In esso sono contemplate diverse cartelle di cui una ( n. 29520150007660203000) per una contravvenzione al C. LL S. ( elevata dal Comune di Nicosia) ed altre inerenti il bollo auto degli anni
2013/2014/2016/2017/2018/2019 e 2021. A sostegno eccepisce la prescrizione dei crediti. Con ulteriore motivo contesta l'omessa motivazione dell'atto relativamente agli importi delle “somme aggiuntive” di cui non è indicata la quota-parte a titolo di sanzione;
da tale difetto consegue, a suo dire, l'impossibilità di verificare l'esattezza delle somme. Rammenta che in materia si registra la modifica apportata dalla L.
Finanziaria 388 del 23-12-2000 con cui sono state ridotti gli importi delle sanzioni rispetto alla precedente disciplina. Conclude per l'annullamento del preavviso e del connesso ruolo.
Si è costituita Agenzia LL Riscossione eccependo difetto di giurisdizione per la somma pretesa a titolo di violazione del Codice Stradale;
deduce, altresì, che il contraddittorio non è integro per non essere stato chiamato in giudizio l'Ente impositore ex art. 14 c. VI bis del D.lvo 546/1992 . Rileva ancora l'inammissibilità
o improcedibilità del ricorso perché non vengono dedotti vizi del preavviso laddove, inoltre, le cartelle sono state notificate e non impugnate. Contesta, ancora, essere maturato il termine prescrizionale in virtù LL notifica, dopo le cartelle, di due intimazioni di pagamento sotto le date del 4-10-21 ( notificata per posta, a mani proprie, che riguarda, oltre la contravvenzione al C. LL S. , il bollo 2013 - e ulteriori due imposte di bollo auto, per il 2009 e 2010 non considerati però nel preavviso) e 5-2-25 (notificato per posta a mani proprie e relativo al bollo 2013). Infine evidenzia la piena regolarità LL procedura di riscossione e, nel caso di esito negativo del giudizio, chiede di essere tenuta indenne da costi per spese di lite avendo essa solo notificato la cartella, in seguito alla iscrizione a ruolo, ed essendo stati notificati gli atti prodromici. Conclude per declaratoria di inammissibilità del ricorso o per il suo rigetto, con vittoria di spese.
All'odierna udienza in camera di consiglio la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione di questa Corte in riferimento alla suindicata cartella emessa dal Comune di Nicosia per violazione al Codice LL Strada. Per tale titolo la giurisdizione appartiene al giudice ordinario ( G. di P.).
Quanto alle cartelle su cui si fondano le ulteriori pretese deve rilevarsi, in primo luogo, che dalla produzione documentale prodotta dalla resistente restano provate le varie notifiche. Ma va subito soggiunto e sottolineato che la ricorrente non oppone la mancata rituale ricezione delle stesse, ma solo un genericissimo argomento fondato sulla prescrizione dei crediti posti a fondamento del preavviso di fermo. Tanto vale a reputare infondata l'eccezione ex art. 14 comma VI bis del D.lvo 546/1992 poiché non sono stati qui impugnati atti presupposti nè la loro notifica. E dunque, vuoi per la genericità del motivo (con cui si sarebbe dovuto puntualizzare, per ciascun anno d' imposta, la decorrenza del termine prescrizionale e fissare il momento LL sua maturazione), vuoi per la mancata proposizione di motivi afferenti alla ritualità delle notifiche, il ricorso risulta privo di pregio - se non ai limiti LL inammissibilità. E tanto si afferma anche nel caso in cui le cartelle (come qui avvenuto per talune annualità) siano state notificate oltre il periodo in cui maturava il rispettivo termine prescrizionale. E' ben noto che in siffatta ipotesi si determina la c.d. irrettrattabilità del credito per mancata impugnazione, nei termini perentori, di tale atto. In tale ipotesi iniziano a decorrere nuovi termini, con le sospensioni per la legislazione emergenziale in riguardo agli anni 2018 e 2019, dal successivo atto interruttivo (nel caso di specie costituiti dalle intimazioni di pagamento sopra citate e dal preavviso di fermo amministrativo), mentre resta precluso muovere doglianze all'atto pregresso potendosi solo dedurre vizi dell'atto finale. Ma questo, il ricorso, non fa.
Il ricorso pertanto va rigettato. Segue, alla soccombenza, la condanna al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessivi euri 750,00 (settecentocinquanta//00) oltre IVA ed accessori, come per Legge, se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione V^, decidendo sul ricorso proposto da
Ricorrente_1 Ricorrente_1 avverso preavviso di fermo amministrativo n. 295780202500011046/000, così decide:
dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in riguardo al credito portato dalla cartella n.
29520150007660203000 poiché l'azione andava esperita davanti al Giudice di Pace davanti al quale la causa va riassunta entro tre mesi dal passaggio in giudicato LL presente.
Conferma nel resto.
Condanna la ricorrente alle spese ed onorari di giudizio che si liquidano in complessive € 750,00, oltre
IVA ed accessori come per Legge, se dovuti.