Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 776
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti

    La Corte rileva che il ricorrente non ha contestato la rituale ricezione delle notifiche degli atti presupposti e che l'eccezione di prescrizione è generica. Inoltre, anche qualora le cartelle fossero state notificate oltre il termine prescrizionale, la mancata impugnazione le renderebbe irretraibili, con decorrenza di nuovi termini dal successivo atto interruttivo.

  • Rigettato
    Omessa motivazione sugli importi delle somme aggiuntive

    La Corte ritiene che il ricorso sia privo di pregio anche su questo punto, data la genericità dei motivi e la mancata proposizione di motivi afferenti alla ritualità delle notifiche.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in riferimento alla cartella emessa dal Comune di Nicosia per violazione al Codice della Strada, poiché la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario (Giudice di Pace).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 776
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 776
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo