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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/10/2025, n. 1820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1820 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza, del 17/10/2025, ha pronunciato la seguente, SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1202/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...], il [...], residente a S. Agata di Militello, in Contrada Parte_1
Cavarretta n. 114, C.F.: , , nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
25.11.1966 ivi residente in [...], C.F.: , , nata C.F._2 Parte_2
a S. Agata di Militello (ME), il 13.05.1946, ivi residente in [...]n. 114, C.F.:
, tutti elettivamente domiciliati in Via G. Medici 228, a S. Agata Militello (ME) C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Antonella Amata, dalla quale sono rappresentati e difesi per procura in atti;
- ricorrenti -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14/04/2021, le parti ricorrenti, esponevano che:
-I ricorrenti incoavano azione giudiziaria, tramite ricorso per accertamento tecnico preventivo, per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore del de cuius , nato a [...], il [...], Persona_1
c.f.: ivi residente in [...]114, deceduto in data 22.12.2019. C.F._4
La causa recante il n. di R.G. 2897/2018, si concludeva con il decreto di omologa del 10.11.2020, con cui il Giudice del Lavoro, Dottor Giovanni Piccolo, omologava il requisito sanitario, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per l'indennità di accompagnamento in favore del decuius con decorrenza dal 28.03.2019 al 22.12.2019. Persona_1
Il decreto veniva ritualmente notificato a mezzo posta e venivano trasmessi tutti i documenti amministrativi richiesti ai fini della liquidazione della chiesta prestazione in favore dei ricorrenti quali eredi del signor , e che si allegano al presente atto. Persona_1
Concludevano per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' depositando documentazione dalla quale risulta essere avvenuto il pagamento della prestazione di cui al decreto dio omologa. La causa veniva istruita documentalmente, ed a seguito dell'odierna udienza, veniva discussa e decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non via siano ragioni ostative alla pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse dei ricorrenti alla naturale prosecuzione del giudizio con una sentenza di accertamento di un fatto già ottenuto, avendo l' provveduto al CP_2 pagamento delle somme di cui al decreto di omologa, e per converso non risultando alcun interesse da parte dell' . CP_2
Alla luce di quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). Le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione. CP_ Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese, mentre l con la comparsa di costituzione evidenzia il mancato assolvimento delle parti ricorrenti della domanda di rate maturate e non riscosse. Orbene facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che entrambi le parti non si siano adoperate affinchè il pagamento venisse effettuato prima del presente giudizio. Pertanto le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Patti, 17/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia
, nato a [...], il [...], residente a S. Agata di Militello, in Contrada Parte_1
Cavarretta n. 114, C.F.: , , nata a [...], il C.F._1 Controparte_1
25.11.1966 ivi residente in [...], C.F.: , , nata C.F._2 Parte_2
a S. Agata di Militello (ME), il 13.05.1946, ivi residente in [...]n. 114, C.F.:
, tutti elettivamente domiciliati in Via G. Medici 228, a S. Agata Militello (ME) C.F._3 presso lo studio dell'Avv. Antonella Amata, dalla quale sono rappresentati e difesi per procura in atti;
- ricorrenti -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
-resistente- OGGETTO: mancato pagamento decreto di omologa. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 14/04/2021, le parti ricorrenti, esponevano che:
-I ricorrenti incoavano azione giudiziaria, tramite ricorso per accertamento tecnico preventivo, per il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento in favore del de cuius , nato a [...], il [...], Persona_1
c.f.: ivi residente in [...]114, deceduto in data 22.12.2019. C.F._4
La causa recante il n. di R.G. 2897/2018, si concludeva con il decreto di omologa del 10.11.2020, con cui il Giudice del Lavoro, Dottor Giovanni Piccolo, omologava il requisito sanitario, in conformità alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, per l'indennità di accompagnamento in favore del decuius con decorrenza dal 28.03.2019 al 22.12.2019. Persona_1
Il decreto veniva ritualmente notificato a mezzo posta e venivano trasmessi tutti i documenti amministrativi richiesti ai fini della liquidazione della chiesta prestazione in favore dei ricorrenti quali eredi del signor , e che si allegano al presente atto. Persona_1
Concludevano per l'accoglimento del ricorso. CP_ Si costituiva l' depositando documentazione dalla quale risulta essere avvenuto il pagamento della prestazione di cui al decreto dio omologa. La causa veniva istruita documentalmente, ed a seguito dell'odierna udienza, veniva discussa e decisa con la presente sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante. Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non via siano ragioni ostative alla pronunzia di cessazione della materia del contendere, essendo palesemente venuto meno ogni interesse dei ricorrenti alla naturale prosecuzione del giudizio con una sentenza di accertamento di un fatto già ottenuto, avendo l' provveduto al CP_2 pagamento delle somme di cui al decreto di omologa, e per converso non risultando alcun interesse da parte dell' . CP_2
Alla luce di quanto sopra va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Infatti, quando sia accertata, come nel caso in esame, la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire e a contraddire, facendo venire meno la necessità di una pronuncia del Giudice, la materia del contendere deve ritenersi cessata, e va dichiarata anche d'ufficio. (Cass. Civ. sez. unite 21/04/1982, n.2463). Le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza, salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione. CP_ Nel caso che occupa, parte ricorrente insiste nella condanna alle spese, mentre l con la comparsa di costituzione evidenzia il mancato assolvimento delle parti ricorrenti della domanda di rate maturate e non riscosse. Orbene facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che entrambi le parti non si siano adoperate affinchè il pagamento venisse effettuato prima del presente giudizio. Pertanto le spese vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Patti, 17/10/2025. Il Giudice on. Antonino Casdia