CA
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/12/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 320/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL SI Consigliera Rel. all'udienza dell'1 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 958/2025 (est. , promossa da Pt_1
Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tarquinio e Ambra Ferretto, presso il cui studio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: A. respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, confermando i provvedimenti opposti;
B. in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle nei Pt_2 limiti della prestazione, condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della condanna alle spese in primo grado, oltre a interessi;
Pt_2
C. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellato: “Voglia l'on.le Corte di Appello di Milano, in funzione del Giudica del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
In via preliminare:
a) Dichiarare inammissibile per omessa specificazione dei motivi l'appello presentato dall' avverso la sentenza n. 958/2025 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro;
Pt_2
Nel merito:
b) Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e di conseguenza confermare la sentenza n. 958/2025 emessa dal
Tribunale di Milano sezione lavoro e pubblicata in data 3 marzo 2025.
c) Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 marzo 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 13641/2024 R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara il diritto del CP_1 Pt_2 ricorrente al beneficio richiesto e per l'effetto condanna l' convenuto a CP_2 riconoscere e corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di NASPI a far data dalla domanda per il periodo di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda al saldo effettivo;
condanna la parte al pagamento Pt_2 in favore della parte ricorrente delle spese di lite …”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di aver presentato domanda di NASpI in data 19 luglio 2023, a seguito della cessazione (avvenuta il 22 giugno 2023) del rapporto di lavoro con l'amministrazione penitenziaria presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano, dove era stato impiegato durante la detenzione;
- che, pur avendo maturato tutti i requisiti previsti dalla normativa (tra cui lo stato di disoccupazione e le settimane di contribuzione necessarie), l' aveva Pt_2 respinto la domanda con provvedimento del 27 luglio 2023, sulla base della seguente motivazione: “lavoro svolto presso la casa circondariale non perfeziona diritto naspi”;
- di avere presentato in data 30 ottobre 2023 ricorso amministrativo, che era stato respinto dal Comitato Provinciale Milano Nord con delibera n. 2320517 del 27 novembre 2023, con la motivazione che “il messaggio n. 909/2019
pag. 2/10 prevede che ai soggetti detenuti in istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi…”;
- che il provvedimento di rigetto dell' era illegittimo in quanto, all'epoca Pt_2 della presentazione della domanda di NASpI, il ricorrente era inequivocabilmente in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- che, contrariamente a quanto indicato nel messaggio n. 909/2019, il lavoro Pt_2 prestato presso istituti penitenziari dai detenuti va equiparato al lavoro “libero” in generale, per tutto ciò che non è diversamente disciplinato dalla legge sull'ordinamento penitenziario, così come affermato dalla maggioritaria e costante giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale;
tutto ciò esposto, ha chiesto al Tribunale l'accertamento del CP_1 proprio diritto alla NASpI e la conseguente condanna dell' a corrispondere quanto Pt_2 dovuto a tale titolo a far data dalla domanda o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la Pt_2 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, richiamata la normativa nazionale e sovranazionale in materia, da interpretarsi alla luce dei principi costituzionali, ha concluso che “la volontà del legislatore è nell'ottica di prevedere che il trattamento riconosciuto ai lavoratori in stato di detenzione sia il quanto più possibile equiparabile a quello dei lavoratori in stato di libertà.
Negare il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i detenuti carcerati violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza, di tutela del lavoro in tutte le sue forme (compreso quello svolto in regime di detenzione, non meno meritevole di protezione), non garantirebbe mezzi adeguati di vita in caso di disoccupazione involontaria e prevederebbe una intollerabile ingerenza, a causa dello status personale e della pena applicata, nei diritti azionabili dal lavoratore detenuto riconosciuti dalla legge agli omologhi in stato di libertà, impedendogli di poter usufruire delle medesime tutele che la legge garantisce a questi ultimi”.
Sulla base di tali principi, esaminata la fattispecie concreta e richiamato un condiviso precedente di questa Corte d'Appello, il giudice di prime cure ha riconosciuto
“il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione, cd. NASpI, in quanto ha maturato i requisiti per tale richiesta, soddisfacendo le condizioni ex art. 3, D. lgs.
22/2015”.
Ha evidenziato, in particolare, la sussistenza del requisito della non volontarietà della perdita dell'occupazione, in quanto la fine della detenzione
“impedisce a parte attrice di poter proseguire il rapporto di lavoro precedentemente svolto, dovendosi ritenere la perdita dello status di occupato proveniente da una sfera esterna alla sua volontà”.
pag. 3/10 Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 30 Pt_2 marzo 2025.
Con un unico, articolato, motivo deduce che la pronuncia “si limita a una petizione di principio (la Naspi va riconosciuta ai detenuti lavoratori perché altrimenti ne risulterebbe violato il principio di eguaglianza se comparati a lavoratori non detenuti)”, senza considerare che il principio di eguaglianza non implica che tutte le situazioni siano trattate allo stesso modo, ma che situazioni uguali siano trattate nello stesso modo e situazioni diverse siano trattate in modo differente.
Evidenzia come, con riferimento alla NASpI e alla sua ratio, la situazione del lavoratore detenuto non sia uguale alla situazione del lavoratore non detenuto e richiama in proposito il messaggio n. 909/2019 dell' , che chiarisce, alla luce CP_2 della normativa vigente, della giurisprudenza e dei pareri ministeriali, che i detenuti che lavorano all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione carceraria non hanno diritto alla NASpI nei periodi di inattività.
Evidenzia che la NASpI è destinata ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, come in caso di licenziamento o scadenza di contratto, e in alcune ipotesi di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale: anche ipotizzando che il lavoro svolto in carcere possa rientrare tra quelli che danno diritto alla NASpI, nel caso (quale quello di cui si controverte) di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione mancherebbe comunque il presupposto fondamentale della perdita involontaria del lavoro. Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto l'integrale Pt_2 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per mancanza di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione pag. 4/10 totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione delle disposizioni richiamate, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e dal successivo d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, secondo cui l'appello “deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che il gravame proposto dall' Pt_2 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si critica la decisione del primo giudice per aver assimilato “in modo assoluto ed aprioristico” il lavoro in carcere al lavoro prestato in stato di libertà; si censura, inoltre, la pronuncia per avere ritenuto sussistente, nel caso di specie, il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, l'appello si ritiene nel merito infondato.
I fatti di causa sono pacifici ed incontestati tra le parti e, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati nei seguenti termini: ha prestato CP_1 attività lavorativa mentre era detenuto presso la Casa Circondariale “San Vittore” di
Milano dal 7 aprile 2021 al 22 giugno 2023; il 19 luglio 2023 ha presentato domanda di accesso alla NASpI;
tale domanda è stata respinta dall' al pari del susseguente Pt_2 ricorso amministrativo, con la motivazione che la prestazione in esame non può essere riconosciuta in favore dei soggetti detenuti in istituti penitenziari che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con pronunce rese in fattispecie analoghe alla presente, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 568/2022, est. CA, pres. Picciau;
sentenza n. 374/2023, est. Pattumelli, pres. Ravazzoni).
In particolare, la sentenza n. 568/2022 (richiamata anche dal giudice di prime cure) ha statuito quanto segue: “Il Collegio, consapevole dell'esistenza nella materia in esame di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene di aderire alla tesi secondo cui la perdita di impiego alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per sopravvenuta fine del periodo di detenzione integri lo stato di pag. 5/10 disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per l'accesso al trattamento di disoccupazione, oggi disciplinato dal D. Lgs. 2015, n. 22, c.d. «NASpI» (vedi, ex plurimis,
C.d.A. Torino, n. 886/2019). Secondo questa Corte, quindi, al lavoratore che sia stato impiegato durante la detenzione, sia scarcerato e, in libertà, si trovi privo di impiego, spetta il trattamento di NASpI, a condizione che ricorrano anche gli altri requisiti di legge (che in questa sede non sono in contestazione) e, cioè, avere prestato trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta del trattamento previdenziale nonché avere versato la contribuzione previdenziale per almeno dodici settimane nei quattro anni antecedenti. La riforma di cui al D. Lgs. 22/2015 ha operato una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati. Tale riduzione, intesa al fine di allargare la platea dei beneficiari, ha avuto l'effetto di consentire che anche i lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, possano maturare i requisiti richiesti. Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex detenuti discende, da un lato, dall'assenza di un'espressa previsione di segno contrario, e, dall'altro, da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame. Se, infatti, si negasse al lavoratore il trattamento di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza. Il detenuto si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione involontaria propri o nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficolta di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva. Ad avviso di questa Corte, già la mera interpretazione della norma di legge appare difficilmente compatibile con la negazione del diritto in esame. Tuttavia, quand'anche si volesse cogliere un'ambiguità interpretativa sul punto, il parametro della coerenza costituzionale dell'interpretazione sarebbe decisivo per far propendere verso il riconoscimento del diritto. Non si può, invero, non rilevare come l'intera legislazione, sia in tema di reclusione, sia in tema di lavoro in costanza di detenzione, sia notoriamente preordinata allo scopo del reinserimento sociale (ex art. 27 Cost.). Pertanto, appare coerente con questo obiettivo di reinserimento sociale il riconoscimento, molto più che il disconoscimento, del trattamento di disoccupazione a favore dell'ex-detenuto che tenti di rientrare nel mondo del lavoro libero. Più in generale, la questione centrale sottesa alla questione in esame attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione penitenziaria. La tesi seguita dalla sentenza impugnata nega tale diritto alla luce di una supposta impossibile «equiparazione tra lavoro carcerario e quello libero». In sostanza, se il lavoro del detenuto non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, inevitabilmente, neppure i diritti ad esso conseguenti possono dirsi sussistenti. Tali tesi non è condivisibile. Al contrario, il rapporto punitivo e il rapporto di pag. 6/10 lavoro sono autonomi e si affiancano, e l'esecuzione della prestazione del detenuto è attuativa di un normale contratto di lavoro subordinato, mentre in nessun caso essa costituisce attuazione del trattamento punitivo. Il rapporto di lavoro, infatti, si affianca e coesiste autonomamente con quello punitivo. Nel rapporto di detenzione si innesta la nascita e l'attuazione di un rapporto di lavoro al servizio dell'amministrazione il quale, pur differenziandosi per la natura del datore di lavoro e gli obiettivi perseguiti, assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato, per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alle particolarità del rapporto. Le regole di sicurezza e di disciplina che vigono nel luogo di svolgimento della prestazione comportano una sensibile riduzione della tutela del detenuto lavoratore, nel senso che la normativa comune risulta applicabile solo nei limiti della sua compatibilità con dette regole carcerarie. Tale impostazione ha ricevuto l'avallo decisivo da parte della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente affermato che «alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi»
(Corte Cost. 22.5.2001, n. 158). In particolare, la Consulta ha fissato i seguenti principi in tema di lavoro carcerario: «Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo. Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R.
29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame). Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante pag. 7/10 da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193). Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti, la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento spetta al giudice,
e che, peraltro, non può identificarsi in una qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato». Nello stesso senso già Corte Cost. 30.11.1988, n. 1087, secondo cui, seppure il lavoro intramurario del detenuto presenta talune
«peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ed è, pertanto, «possibile che la regolamentazione del rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro generale», tuttavia «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende all'esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato». Pertanto, l'esistenza di indiscutibili profili di specialità quanto alla disciplina del lavoro in carcere non può incidere né sulla qualificazione del rapporto né sull'apparato di diritti che da esso ne derivano, finché non si versi in profili di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, il che certamente non è per quanto concerne l'erogazione del trattamento di disoccupazione. Con l'art. 20 della legge 26.7.1975 n.
354 il legislatore ha previsto l'estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti … la tutela assicurativa e previdenziale» senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l'assicurazione contro la disoccupazione. La previsione dell'art. 20 citato ha contenuto generale e implica quindi l'obbligo in capo all'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria;
la previsione dell'obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela. L'idea per cui, nonostante il chiaro disposto di legge,
pag. 8/10 l'esistenza di un obbligo alla contribuzione potrebbe coesistere con l'assenza delle conseguenti prestazioni viene giustificata sostenendo che «detta contribuzione sarà utile nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori diversi dall'Istituto penitenziario - ai fini della prestazione Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione». Tale affermazione è priva di fondamento. Sul punto si deve infatti osservare che la corrispettività tra la contribuzione e la prestazione previdenziale è un principio generale della materia ed è difficile poter ammettere che l'una possa esistere in assenza dell'altra: appare assolutamente incerto nell'an e nel quando che un detenuto lavoratore possa essere assunto da un soggetto diverso dall'amministrazione penitenziaria e poi da questi licenziato, potendo così fruire dei contributi versati solo in questo caso. L'ulteriore requisito in discussione per beneficiare del trattamento indennitario già di disoccupazione e oggi di NASpI attiene all'involontarietà dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, D. Lgs. 22/2015). Il primo Giudice ha escluso la sussistenza di tale presupposto poiché, a suo avviso, la sopravvenuta assenza di lavoro non conseguirebbe in realtà alla sopravvenuta impossibilità a proseguire il rapporto per intervenuta fine della pena, quanto piuttosto dall'originario fatto di reato, a cui si associano la detenzione e la data di fine di questa. Tale impostazione non coglie nel segno. Ritiene, invero, questo Collegio che la sopravvenuta indisponibilità dell'impiego per fine della pena integri a tutti gli effetti la predetta situazione di disoccupazione involontaria, non potendo tale ipotesi essere assimilabile alla situazione di chi, volontariamente, si dimetta e scelga di rimanere senza occupazione: l'assenza di lavoro, infatti, per l'ex - detenuto, non dipende da una sua libera scelta, ma consegue all'impossibilità materiale di proseguire l'impiego nel penitenziario, una volta sopravvenuta la scarcerazione. La tesi contraria considera unicamente la dimensione punitiva. Così facendo, non tiene in considerazione il punto fondamentale della materia ossia che il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro si affiancano. Anzi, come già detto, la finalità rieducativa si realizza proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Con la fine della detenzione, pertanto, non viene meno solo il rapporto punitivo ma anche quello di lavoro, determinando, quindi, la sopravvenuta
“disoccupazione” nel periodo successivo”.
Le argomentazioni svolte nel richiamato precedente di questa Corte si attagliano perfettamente al caso di cui si controverte. Esse hanno trovato altresì autorevole avallo in recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI” (così Cass., 5 gennaio 2024 n. 396; in termini cfr.
Cass., 22 maggio 2025 n. 13721).
pag. 9/10 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto dall' dev'essere respinto, con integrale Pt_2 conferma della sentenza di primo grado.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 958/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 1 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
UL SI NI CA
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 320/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. NI CA Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa UL SI Consigliera Rel. all'udienza dell'1 ottobre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 958/2025 (est. , promossa da Pt_1
Pt_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Peco, con il quale è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'ente, in Milano, via M. e G. Savaré n. 1,
- APPELLANTE - contro
CP_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Tarquinio e Ambra Ferretto, presso il cui studio in Monza, via Vittorio Emanuele II n. 1, è elettivamente domiciliato,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “Voglia la Corte d'appello, in totale riforma della sentenza impugnata accogliere le seguenti conclusioni: A. respingere il ricorso in primo grado e le domande ivi proposte e quelle riproposte in secondo grado, confermando i provvedimenti opposti;
B. in ogni caso, annullare la sentenza impugnata, quanto alla statuizione sulle spese di lite e, in caso di soccombenza dell' dichiararne la compensazione o ridurle nei Pt_2 limiti della prestazione, condannare parte appellata a restituire quanto percepito dall' in esecuzione della condanna alle spese in primo grado, oltre a interessi;
Pt_2
C. con vittoria di spese e onorari di causa, del primo e secondo grado”.
Appellato: “Voglia l'on.le Corte di Appello di Milano, in funzione del Giudica del Lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
In via preliminare:
a) Dichiarare inammissibile per omessa specificazione dei motivi l'appello presentato dall' avverso la sentenza n. 958/2025 del Tribunale di Milano, Sezione lavoro;
Pt_2
Nel merito:
b) Rigettare integralmente l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti e di conseguenza confermare la sentenza n. 958/2025 emessa dal
Tribunale di Milano sezione lavoro e pubblicata in data 3 marzo 2025.
c) Con vittoria di spese ed onorari”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 3 marzo 2025 il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 13641/2024 R.G. promossa da contro l' ha così deciso: “accerta e dichiara il diritto del CP_1 Pt_2 ricorrente al beneficio richiesto e per l'effetto condanna l' convenuto a CP_2 riconoscere e corrispondere al ricorrente quanto dovuto a titolo di NASPI a far data dalla domanda per il periodo di legge, oltre interessi e rivalutazione dalla data di presentazione della domanda al saldo effettivo;
condanna la parte al pagamento Pt_2 in favore della parte ricorrente delle spese di lite …”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellato ha esposto:
- di aver presentato domanda di NASpI in data 19 luglio 2023, a seguito della cessazione (avvenuta il 22 giugno 2023) del rapporto di lavoro con l'amministrazione penitenziaria presso la Casa Circondariale “San Vittore” di Milano, dove era stato impiegato durante la detenzione;
- che, pur avendo maturato tutti i requisiti previsti dalla normativa (tra cui lo stato di disoccupazione e le settimane di contribuzione necessarie), l' aveva Pt_2 respinto la domanda con provvedimento del 27 luglio 2023, sulla base della seguente motivazione: “lavoro svolto presso la casa circondariale non perfeziona diritto naspi”;
- di avere presentato in data 30 ottobre 2023 ricorso amministrativo, che era stato respinto dal Comitato Provinciale Milano Nord con delibera n. 2320517 del 27 novembre 2023, con la motivazione che “il messaggio n. 909/2019
pag. 2/10 prevede che ai soggetti detenuti in istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi…”;
- che il provvedimento di rigetto dell' era illegittimo in quanto, all'epoca Pt_2 della presentazione della domanda di NASpI, il ricorrente era inequivocabilmente in possesso dei requisiti richiesti per la concessione del beneficio di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22;
- che, contrariamente a quanto indicato nel messaggio n. 909/2019, il lavoro Pt_2 prestato presso istituti penitenziari dai detenuti va equiparato al lavoro “libero” in generale, per tutto ciò che non è diversamente disciplinato dalla legge sull'ordinamento penitenziario, così come affermato dalla maggioritaria e costante giurisprudenza di merito, di legittimità e costituzionale;
tutto ciò esposto, ha chiesto al Tribunale l'accertamento del CP_1 proprio diritto alla NASpI e la conseguente condanna dell' a corrispondere quanto Pt_2 dovuto a tale titolo a far data dalla domanda o dalla diversa data ritenuta di giustizia.
Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la Pt_2 fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.
Il Tribunale, richiamata la normativa nazionale e sovranazionale in materia, da interpretarsi alla luce dei principi costituzionali, ha concluso che “la volontà del legislatore è nell'ottica di prevedere che il trattamento riconosciuto ai lavoratori in stato di detenzione sia il quanto più possibile equiparabile a quello dei lavoratori in stato di libertà.
Negare il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i detenuti carcerati violerebbe i principi costituzionali di eguaglianza, di tutela del lavoro in tutte le sue forme (compreso quello svolto in regime di detenzione, non meno meritevole di protezione), non garantirebbe mezzi adeguati di vita in caso di disoccupazione involontaria e prevederebbe una intollerabile ingerenza, a causa dello status personale e della pena applicata, nei diritti azionabili dal lavoratore detenuto riconosciuti dalla legge agli omologhi in stato di libertà, impedendogli di poter usufruire delle medesime tutele che la legge garantisce a questi ultimi”.
Sulla base di tali principi, esaminata la fattispecie concreta e richiamato un condiviso precedente di questa Corte d'Appello, il giudice di prime cure ha riconosciuto
“il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione, cd. NASpI, in quanto ha maturato i requisiti per tale richiesta, soddisfacendo le condizioni ex art. 3, D. lgs.
22/2015”.
Ha evidenziato, in particolare, la sussistenza del requisito della non volontarietà della perdita dell'occupazione, in quanto la fine della detenzione
“impedisce a parte attrice di poter proseguire il rapporto di lavoro precedentemente svolto, dovendosi ritenere la perdita dello status di occupato proveniente da una sfera esterna alla sua volontà”.
pag. 3/10 Avverso la sentenza ha proposto appello l' con ricorso depositato il 30 Pt_2 marzo 2025.
Con un unico, articolato, motivo deduce che la pronuncia “si limita a una petizione di principio (la Naspi va riconosciuta ai detenuti lavoratori perché altrimenti ne risulterebbe violato il principio di eguaglianza se comparati a lavoratori non detenuti)”, senza considerare che il principio di eguaglianza non implica che tutte le situazioni siano trattate allo stesso modo, ma che situazioni uguali siano trattate nello stesso modo e situazioni diverse siano trattate in modo differente.
Evidenzia come, con riferimento alla NASpI e alla sua ratio, la situazione del lavoratore detenuto non sia uguale alla situazione del lavoratore non detenuto e richiama in proposito il messaggio n. 909/2019 dell' , che chiarisce, alla luce CP_2 della normativa vigente, della giurisprudenza e dei pareri ministeriali, che i detenuti che lavorano all'interno degli istituti penitenziari alle dipendenze dell'amministrazione carceraria non hanno diritto alla NASpI nei periodi di inattività.
Evidenzia che la NASpI è destinata ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, come in caso di licenziamento o scadenza di contratto, e in alcune ipotesi di dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale: anche ipotizzando che il lavoro svolto in carcere possa rientrare tra quelli che danno diritto alla NASpI, nel caso (quale quello di cui si controverte) di cessazione del rapporto di lavoro per scarcerazione mancherebbe comunque il presupposto fondamentale della perdita involontaria del lavoro. Sulla base delle argomentazioni esposte l'appellante ha chiesto l'integrale Pt_2 riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha eccepito CP_1 preliminarmente l'inammissibilità del gravame avversario per mancanza di specificità dei motivi, in violazione dell'art. 434 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza dell'1 ottobre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita carenza dei requisiti di cui all'art. 434 c.p.c..
Come chiarito dalla Suprema Corte, “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione pag. 4/10 totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 30 maggio 2018, n.
13535).
I principi sopra enunciati valgono anche a fronte della nuova formulazione delle disposizioni richiamate, introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 e dal successivo d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, secondo cui l'appello “deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità,
l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Ciò posto in diritto, si rileva in punto di fatto che il gravame proposto dall' Pt_2 indica in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile le doglianze proposte ed i capi della pronuncia impugnati: in particolare, in esso si critica la decisione del primo giudice per aver assimilato “in modo assoluto ed aprioristico” il lavoro in carcere al lavoro prestato in stato di libertà; si censura, inoltre, la pronuncia per avere ritenuto sussistente, nel caso di specie, il requisito dell'involontarietà dello stato di disoccupazione.
Indipendentemente dalla loro fondatezza, le doglianze appaiono sufficientemente chiare e, pertanto, su di esse la Corte è tenuta a pronunciarsi. Tanto premesso, l'appello si ritiene nel merito infondato.
I fatti di causa sono pacifici ed incontestati tra le parti e, per quanto di interesse, possono essere sintetizzati nei seguenti termini: ha prestato CP_1 attività lavorativa mentre era detenuto presso la Casa Circondariale “San Vittore” di
Milano dal 7 aprile 2021 al 22 giugno 2023; il 19 luglio 2023 ha presentato domanda di accesso alla NASpI;
tale domanda è stata respinta dall' al pari del susseguente Pt_2 ricorso amministrativo, con la motivazione che la prestazione in esame non può essere riconosciuta in favore dei soggetti detenuti in istituti penitenziari che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con pronunce rese in fattispecie analoghe alla presente, le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (cfr. sentenza n. 568/2022, est. CA, pres. Picciau;
sentenza n. 374/2023, est. Pattumelli, pres. Ravazzoni).
In particolare, la sentenza n. 568/2022 (richiamata anche dal giudice di prime cure) ha statuito quanto segue: “Il Collegio, consapevole dell'esistenza nella materia in esame di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, ritiene di aderire alla tesi secondo cui la perdita di impiego alle dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria per sopravvenuta fine del periodo di detenzione integri lo stato di pag. 5/10 disoccupazione involontaria richiesto dalla legge per l'accesso al trattamento di disoccupazione, oggi disciplinato dal D. Lgs. 2015, n. 22, c.d. «NASpI» (vedi, ex plurimis,
C.d.A. Torino, n. 886/2019). Secondo questa Corte, quindi, al lavoratore che sia stato impiegato durante la detenzione, sia scarcerato e, in libertà, si trovi privo di impiego, spetta il trattamento di NASpI, a condizione che ricorrano anche gli altri requisiti di legge (che in questa sede non sono in contestazione) e, cioè, avere prestato trenta giornate lavorative nei dodici mesi antecedenti la data di richiesta del trattamento previdenziale nonché avere versato la contribuzione previdenziale per almeno dodici settimane nei quattro anni antecedenti. La riforma di cui al D. Lgs. 22/2015 ha operato una significativa riduzione dei requisiti in tema di accesso al trattamento di disoccupazione, in termini di giornate lavorate e di contributi versati. Tale riduzione, intesa al fine di allargare la platea dei beneficiari, ha avuto l'effetto di consentire che anche i lavoratori detenuti, notoriamente beneficiari di minori retribuzioni e soggetti ad una significativa discontinuità di impiego, possano maturare i requisiti richiesti. Il riconoscimento del trattamento di disoccupazione ai lavoratori ex detenuti discende, da un lato, dall'assenza di un'espressa previsione di segno contrario, e, dall'altro, da una lettura costituzionalmente orientata della disciplina in esame. Se, infatti, si negasse al lavoratore il trattamento di disoccupazione, si impedirebbe proprio al lavoro penitenziario di espletare, con efficacia duratura nel tempo, quella finalità rieducativa e di reinserimento sociale che ne costituiscono invece l'essenza. Il detenuto si vedrebbe privato della prestazione assicurativa contro la disoccupazione involontaria propri o nel momento più delicato del progetto di reinserimento sociale, caratterizzato dalla difficolta di trovare una nuova occupazione lavorativa tanto più elevata in chi vanta una pregressa esperienza detentiva. Ad avviso di questa Corte, già la mera interpretazione della norma di legge appare difficilmente compatibile con la negazione del diritto in esame. Tuttavia, quand'anche si volesse cogliere un'ambiguità interpretativa sul punto, il parametro della coerenza costituzionale dell'interpretazione sarebbe decisivo per far propendere verso il riconoscimento del diritto. Non si può, invero, non rilevare come l'intera legislazione, sia in tema di reclusione, sia in tema di lavoro in costanza di detenzione, sia notoriamente preordinata allo scopo del reinserimento sociale (ex art. 27 Cost.). Pertanto, appare coerente con questo obiettivo di reinserimento sociale il riconoscimento, molto più che il disconoscimento, del trattamento di disoccupazione a favore dell'ex-detenuto che tenti di rientrare nel mondo del lavoro libero. Più in generale, la questione centrale sottesa alla questione in esame attiene alla qualificazione del rapporto di lavoro del detenuto con l'amministrazione penitenziaria. La tesi seguita dalla sentenza impugnata nega tale diritto alla luce di una supposta impossibile «equiparazione tra lavoro carcerario e quello libero». In sostanza, se il lavoro del detenuto non dà luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro, inevitabilmente, neppure i diritti ad esso conseguenti possono dirsi sussistenti. Tali tesi non è condivisibile. Al contrario, il rapporto punitivo e il rapporto di pag. 6/10 lavoro sono autonomi e si affiancano, e l'esecuzione della prestazione del detenuto è attuativa di un normale contratto di lavoro subordinato, mentre in nessun caso essa costituisce attuazione del trattamento punitivo. Il rapporto di lavoro, infatti, si affianca e coesiste autonomamente con quello punitivo. Nel rapporto di detenzione si innesta la nascita e l'attuazione di un rapporto di lavoro al servizio dell'amministrazione il quale, pur differenziandosi per la natura del datore di lavoro e gli obiettivi perseguiti, assume la fisionomia e soggiace alla disciplina del lavoro subordinato, per quanto attiene al regime fondamentale della tutela del lavoratore, pure adeguato alle particolarità del rapporto. Le regole di sicurezza e di disciplina che vigono nel luogo di svolgimento della prestazione comportano una sensibile riduzione della tutela del detenuto lavoratore, nel senso che la normativa comune risulta applicabile solo nei limiti della sua compatibilità con dette regole carcerarie. Tale impostazione ha ricevuto l'avallo decisivo da parte della Corte Costituzionale, la quale ha espressamente affermato che «alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti e di obblighi»
(Corte Cost. 22.5.2001, n. 158). In particolare, la Consulta ha fissato i seguenti principi in tema di lavoro carcerario: «Il lavoro dei detenuti, che nella concezione giuridica posta alla base del regolamento carcerario del 1931 si poneva come un fattore di aggravata afflizione, cui dovevano sottostare quanti erano stati privati della libertà, è oggi divenuto, a séguito delle innovazioni dell'ordinamento penitenziario ispirate all'evoluzione della sensibilità politico-sociale, un elemento del trattamento rieducativo. Lo stesso carattere obbligatorio del lavoro penitenziario dei condannati e degli internati si pone come uno dei mezzi al fine del recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità lavorative del singolo. La legge prevede, perciò, che al condannato sia assicurato un lavoro, nella forma consentita più idonea, ivi comprese quella dell'esercizio in proprio di attività intellettuali, artigianali ed artistiche (art. 49 del d.P.R.
29 aprile 1976, n. 431) o quella del tirocinio retribuito (quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 20 in esame). Il crescente favore del legislatore nei confronti dell'impegno lavorativo dei detenuti si è via via manifestato attraverso l'introduzione di nuove opportunità, in linea anche con le indicazioni espresse nella Raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987, relativa alle regole penitenziarie europee, secondo cui il lavoro carcerario dovrebbe, per organizzazione e regole giuridiche, avvicinarsi il più possibile alle normali condizioni del lavoro libero. Accanto alle sperimentate figure del lavoro esterno e di quello "a domicilio" carcerario, si è così prevista la possibilità per imprenditori pubblici e privati di organizzare e gestire direttamente le lavorazioni all'interno degli istituti, fino a promuovere forme di autorganizzazione, mediante cooperative sociali che consentono il superamento del divieto di assunzione della qualità di socio per l'incapacità derivante pag. 7/10 da condanne penali e civili (v. legge 22 giugno 2000, n. 193). Nell'ambito delle diverse tipologie di lavoro dei detenuti, la norma in esame (art. 20 dell'ordinamento penitenziario) contempla quindi l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la stessa amministrazione penitenziaria: rapporto il cui rigoroso accertamento spetta al giudice,
e che, peraltro, non può identificarsi in una qualsiasi attività che comporti un impegno psicofisico all'interno delle carceri. Ove ne sussistano le caratteristiche, alla soggezione derivante dallo stato di detenzione si affianca, distinguendosene, uno specifico rapporto di lavoro subordinato, con il suo contenuto di diritti (tra cui quelli previsti dall'art. 2109 del codice civile) e di obblighi. Vero è che il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario;
per cui è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato». Nello stesso senso già Corte Cost. 30.11.1988, n. 1087, secondo cui, seppure il lavoro intramurario del detenuto presenta talune
«peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra profili del rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza, propri dell'ambiente carcerario», ed è, pertanto, «possibile che la regolamentazione del rapporto conosca delle varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro generale», tuttavia «né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende all'esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato». Pertanto, l'esistenza di indiscutibili profili di specialità quanto alla disciplina del lavoro in carcere non può incidere né sulla qualificazione del rapporto né sull'apparato di diritti che da esso ne derivano, finché non si versi in profili di disciplina del rapporto che siano strettamente connessi con ragioni di sicurezza o con l'esecuzione della prestazione nel contesto carcerario, il che certamente non è per quanto concerne l'erogazione del trattamento di disoccupazione. Con l'art. 20 della legge 26.7.1975 n.
354 il legislatore ha previsto l'estensione al lavoro penitenziario di tutta la disciplina previdenziale e assicurativa: ai detenuti lavoratori «sono garantiti … la tutela assicurativa e previdenziale» senza alcuna limitazione e quindi inclusa anche l'assicurazione contro la disoccupazione. La previsione dell'art. 20 citato ha contenuto generale e implica quindi l'obbligo in capo all'Amministrazione Penitenziaria, in qualità di datrice di lavoro, di versare tutti i contributi previdenziali, inclusi quelli per la disoccupazione involontaria;
la previsione dell'obbligo contributivo comporta tuttavia il corrispettivo diritto dei lavoratori detenuti, conseguente al versamento dei contributi, alla fruizione della relativa tutela. L'idea per cui, nonostante il chiaro disposto di legge,
pag. 8/10 l'esistenza di un obbligo alla contribuzione potrebbe coesistere con l'assenza delle conseguenti prestazioni viene giustificata sostenendo che «detta contribuzione sarà utile nel caso di cessazione involontaria da un rapporto di lavoro con datori diversi dall'Istituto penitenziario - ai fini della prestazione Naspi, qualora rientrante nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione». Tale affermazione è priva di fondamento. Sul punto si deve infatti osservare che la corrispettività tra la contribuzione e la prestazione previdenziale è un principio generale della materia ed è difficile poter ammettere che l'una possa esistere in assenza dell'altra: appare assolutamente incerto nell'an e nel quando che un detenuto lavoratore possa essere assunto da un soggetto diverso dall'amministrazione penitenziaria e poi da questi licenziato, potendo così fruire dei contributi versati solo in questo caso. L'ulteriore requisito in discussione per beneficiare del trattamento indennitario già di disoccupazione e oggi di NASpI attiene all'involontarietà dello stato di disoccupazione (cfr. art. 3, D. Lgs. 22/2015). Il primo Giudice ha escluso la sussistenza di tale presupposto poiché, a suo avviso, la sopravvenuta assenza di lavoro non conseguirebbe in realtà alla sopravvenuta impossibilità a proseguire il rapporto per intervenuta fine della pena, quanto piuttosto dall'originario fatto di reato, a cui si associano la detenzione e la data di fine di questa. Tale impostazione non coglie nel segno. Ritiene, invero, questo Collegio che la sopravvenuta indisponibilità dell'impiego per fine della pena integri a tutti gli effetti la predetta situazione di disoccupazione involontaria, non potendo tale ipotesi essere assimilabile alla situazione di chi, volontariamente, si dimetta e scelga di rimanere senza occupazione: l'assenza di lavoro, infatti, per l'ex - detenuto, non dipende da una sua libera scelta, ma consegue all'impossibilità materiale di proseguire l'impiego nel penitenziario, una volta sopravvenuta la scarcerazione. La tesi contraria considera unicamente la dimensione punitiva. Così facendo, non tiene in considerazione il punto fondamentale della materia ossia che il rapporto punitivo e il rapporto di lavoro si affiancano. Anzi, come già detto, la finalità rieducativa si realizza proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Con la fine della detenzione, pertanto, non viene meno solo il rapporto punitivo ma anche quello di lavoro, determinando, quindi, la sopravvenuta
“disoccupazione” nel periodo successivo”.
Le argomentazioni svolte nel richiamato precedente di questa Corte si attagliano perfettamente al caso di cui si controverte. Esse hanno trovato altresì autorevole avallo in recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la cessazione per fine pena del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASPI” (così Cass., 5 gennaio 2024 n. 396; in termini cfr.
Cass., 22 maggio 2025 n. 13721).
pag. 9/10 Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto dall' dev'essere respinto, con integrale Pt_2 conferma della sentenza di primo grado.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022 n. 147.
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 958/2025 del Tribunale di Milano;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 1 ottobre 2025
Consigliera est. Presidente
UL SI NI CA
pag. 10/10