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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/12/2025, n. 2811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2811 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA- SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico DR DE VO ex art. 281-sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente: SENTENZA Tra le parti:
Avv. Annamaria Costa Parte_1
e e Avv. Stefano Betti Controparte_1 Controparte_2
Arch Insurance (Eu) Dac Avv. Giancarlo Lombardi MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame fa riferimento alle attività dell'ingegnere in favore dei Parte_1 coniugi e per la ristrutturazione dell'edificio, formato da immobili di loro CP_1 CP_2 proprietà esclusiva (v. visure catastali da 40bis a 45 dei convenuti) di Via Giacinto Macciò 2 a Masone. In particolare, secondo la ricostruzione operata dall'attore, nel mese di ottobre 2020 lo stesso riceveva incarico dalla di eseguire uno studio di fattibilità preliminare per valutare l'applicabilità del CP_1 super bonus 110 ai predetti lavori di ristrutturazione. Nello stesso mese la committente conferiva all'Arch. l'incarico di svolgere la verifica CP_3 di fattibilità urbanistica presso il Comune di Masone e di produrre un progetto architettonico al fine di ottenere il relativo titolo edilizio abilitativo. Per quanto riguarda invece le necessarie progettazioni strutturali antisismiche e di efficientamento energetico, la proprietà conferiva incarico all'Ing. il quale trasmetteva all'Arch. il Pt_1 CP_3 progetto strutturale in data 11/5/2021, e il progetto di efficientamento energetico in data 8/6/2021. In data 17/12/2021 i committenti ricevevano un'offerta dal con Controparte_4 sconto in fattura per i lavori edilizi ed impiantistici nonché per le spese professionali. Al fine di stipulare un contratto definitivo ed iniziare i lavori, la richiedeva il titolo edilizio, CP_4 che si scopriva non ancora depositato dall'Arch. il quale lo trasmetteva nel marzo del 2022 a CP_3 seguito di solleciti in data 14/04/2022. Di conseguenza i progetti di miglioramento sismico e di efficientamento energetico realizzati dall'Ing. diventavano inutilizzabili e l'offerta del non più accettabile, Pt_1 CP_5 venendo meno il requisito richiesto della presenza del titolo edilizio. In data 8/8/2022 l'attore inviava ai committenti gli incarichi per la progettazione sismica e la riqualificazione energetica del secondo progetto (quello assentibile), ricevendoli firmati da entrambi (doc. 15, 16 e 17). L'ing. riceveva, inoltre, l'incarico di coordinatore delle attività relative agli interventi e gli Pt_1 incarichi di Direzione dei Lavori delle opere strutturali e di efficientamento energetico (doc. 17a e 17b). I committenti ricevevano dall'Arch. la SCIA n° 2975/2022 in data 23/12/2022 (doc.31), con la CP_3 precisazione che la stessa fosse completa in ogni sua parte e definita, avendo lo stesso depositato l'ultima integrazione urbanistica richiesta dal il 12/12/2022. Parte_2
L'Ing. da ottobre 2020 ad aprile 2023 ha sostenuto di aver svolto le seguenti attività: Pt_1 • progetti strutturali di miglioramento sismico, progetto con variante ascensore, progetto di efficientamento energetico, capitolati, tutti relativi al primo progetto architettonico dell'arch. CP_3
(ancorché resi poi inutilizzabili), nonché tutto il set documentale per il General TO (nel 2021);
• i progetti strutturali di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e i computi metrici, le asseverazioni nonché tutto il set documentale per il General TO (nel 2022), relativi al secondo progetto architettonico dell'Arch. tutti assentiti dal con la SCIA CP_3 Parte_2
2975/2022;
• la relazione sullo stato dell'edificio;
• la relazione sulla valutazione della ditta Dossetti;
• le memorie e valutazioni per e per i legali nei confronti delle richieste dell'Arch. CP_2 CP_3
• le memorie e valutazioni per e per i legali nei confronti di . CP_2 CP_4
I lavori non venivano poi eseguiti, nonostante i committenti avessero ricevuto, da luglio 2021 a settembre 2023, sei proposte con lo sconto in fattura da parte delle seguenti Ditte: EdilEffe, CP_4
Dossetti, Consorzio Icaro, Ditta Cesino. CP_4
I medesimi erano inoltre in possesso dell'attestazione della di acquisto del credito CP_6
d'imposta emergente, se avessero deciso di pagare direttamente i lavori. L'ing. a suo dire a seguito del comportamento tenuto dai committenti, non concludeva gli Pt_1 incarichi di cui ai doc. 17a e 17b, asserendo di avere diritto, in caso di sospensione dell'incarico, alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali, e in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria. Alla luce di quanto sopra, l'Ing. lamenta in questa sede il mancato pagamento del proprio Pt_1 compenso per l'attività svolta, che quantifica nella somma di 106.305,09 euro, oltre interessi, al netto dei pagamenti già ricevuti per complessivi 48.240,00 euro per il saldo del primo progetto. I convenuti chiedono il rigetto della pretesa creditoria avversaria, sul presupposto che i professionisti sopra citati abbiano agito in qualità di team unico e che l'incarico conferito all'ing. fosse Pt_1 sottoposto alla condizione, mai verificatasi, di realizzare la ristrutturazione dell'immobile di via Macciò 2, a Masone, a costo zero, grazie all'ottenimento dei benefici fiscali del superbonus 110 e all'applicazione dello sconto in fattura, richiamando a tal proposito anche l'istituto della presupposizione. I convenuti eccepiscono comunque l'invalidità del negozio a fondamento del pagamento dei 48.240,40 euro e/o comunque la non debenza di tale somma, chiedendone in via riconvenzionale la restituzione e/o il risarcimento, oltre ai danni morali, agli interessi e alla rivalutazione. I coniugi - chiedono inoltre l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 CP_1 patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per le seguenti motivazioni:
- non aver potuto realizzare l'intervento edile in questione a costo zero, col beneficio del superbonus 110 e lo sconto in fattura ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
- aver perso la chance di realizzarlo, a causa dell'inadempimento dell'Ing. che non Pt_1 avrebbe adempiuto all'incarico con la dovuta diligenza, per non aver vigilato e\o verificato l'operato dell'Arch. per la non idonea e\o errata progettazione da questo realizzata e CP_3 comunque mai depositata, e\o per non avere realizzato in tempo utile la progettazione commissionatagli con l'Arch stante l'incarico congiunto e\o complessivo CP_3 commissionatogli. In subordine, i convenuti chiedono di porre in compensazione il loro credito con quanto in esito al giudizio risultasse ancora dovuto in favore dell'attore. Alla luce delle domande riconvenzionali sopra formulate dai convenuti, l'ing. chiamava in Pt_1 causa la propria Compagnia assicurativa, la , chiedendo di essere Controparte_7 manlevato e tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese creditorie avversarie. La mediazione tra le parti il 29/10/24 aveva esito negativo. Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria dei danni patrimoniali, la sua definitiva quantificazione in 949.887,25 euro è stata effettuata con la memoria integrativa dei convenuti del 19/10/25. La Arch Insurance, nel chiedere il rigetto della domanda formulata dall'ing. sostiene in Pt_1 particolare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze “ Controparte_8
– n. PI-62015420M0 e “ Bonus” n. PI-6628452443,
[...] Controparte_9 atteso che la richiesta di restituzione dell'importo di 48.240,00 euro si sostanzierebbe in una richiesta restitutoria del compenso professionale e non in una richiesta di risarcimento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di assicurazione sopra citate. La Compagnia eccepisce inoltre l'intervenuta decadenza dell'ing. dal diritto al Pt_1 riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale
“Dual Professioni - Ingegneri” – n. PI-62015420M0, con decorrenza dal 06.12.2020 al 06.12.2021 e soggetta a tacito rinnovo, sul presupposto di non avere trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalle condizioni generali di assicurazione, alcuna comunicazione riguardante le contestazioni avanzate dall'attrice nei suoi confronti, oggetto del presente giudizio. Risulterebbe infatti documentalmente provato che l'ing. fosse già a conoscenza dal gennaio Pt_1
2024 delle contestazioni relative al pagamento dei compensi professionali dallo stesso maturati. La Arch Insurance sostiene infine l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “DUAL Professioni - SuperEcoSisma Bonus” n. PI-6628452443 con decorrenza dal 23.03.2024 al 23.05.2025 e soggetta a tacito rinnovo, dal momento che l'ing.
al momento della stipula della polizza, era a conoscenza di una potenziale situazione di Pt_1 rischio che avrebbe dovuto comunicare, e che, ai sensi delle disposizioni contrattuali (art.
4.3 delle CGA), era idonea ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa. A tal proposito, secondo la difesa della Compagnia, l'assicurato, in ragione delle sue competenze professionali, avendo preso contezza del fatto che i signori – avevano perso, già CP_1 CP_2 nel dicembre 2022, la possibilità di ottenere il bonus fiscale in esame, avrebbe ben potuto maturare la percezione di poter essere destinatario di contestazioni sul suo operato professionale, come in effetti è avvenuto. Ciò posto, la Compagnia chiede, in via di mero subordine, di limitare l'eventuale condanna nei limiti del massimale e della franchigia di polizza. Con la loro citata memoria del 19/10/25 i convenuti hanno chiesto la sospensione di questo processo ex art. 295 c.p.c., con riferimento al procedimento penale, attualmente pendente di fronte al G.i.p. di questo Tribunale, con udienza al 2/3/26, avviato con la loro querela del 10/1/25 contro il Pt_1 per il reato di consulenza infedele di cui all'art. 380 c.p.. Con l'ulteriore memoria del 6/11/25 gli stessi hanno chiesto la riunione per connessione di questo processo con quello pendente con n. 8155/23 r.g. di fronte ad altro Giudice di questa Sezione tra gli stessi e l'arch. , dei cui compensi ed eventuali inadempimenti si discute in tale sede. CP_3
Hanno inoltre formulato domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il processo può essere definito come segue, solo sulla base delle produzioni documentali, muovendo dalle due eccezioni procedurali proposte dai convenuti.
1) Sospensione ex art. 295 c.p.c.. La denuncia dei convenuti per il reato di cui all'art. 380 c.p. non comporta comunque la sospensione, in quanto:
- la maggior parte degli addebiti al è a titolo di colpa, precisamente in vigilando, Pt_1 mentre il reato è solo doloso.
- l'unico aspetto potenzialmente doloso della vicenda (i presunti raggiri relativi al pagamento dell'acconto) ha una finalità privatistica (ottenere l'annullamento di quest'ultimo accordo), e non la finalità di tutela dell'amministrazione della giustizia, che è il valore tutelato dalla norma penale.
2) Connessione con il processo n. 8155/23 r.g... Non sussiste connessione né soggettiva e neppure oggettiva tra questo e l'altro processo. Da un punto di vista soggettivo, l'altra causa non coinvolge l'odierno attore, mentre da un punto di vista oggettivo si tratta di controversia avente ad oggetto una parcella diversa da quella in esame in questa sede.
3) Presupposizione. Nella loro comparsa di risposta i convenuti hanno invocato il noto istituto della presupposizione, oggetto tra l'altro del recente intervento dell'ordinanza n.1995/25 della Cassazione, in cui è stato ribadito il precedente insegnamento della decisione n. 12235/07, per cui la presupposizione, “non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso
“esterna” che, pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse – ma con riconoscimento da parte dell'altra – valore determinante ai fini del “mantenimento” del vincolo contrattuale…”. Tale istituto è stato menzionato dai resistenti sotto due profili, che si esaminano separatamente.
1a) Superbonus ex artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/20. Sostengono i convenuti a pg. 11 della loro comparsa che il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato oralmente con il era sottoposto alla condizione che le ristrutturazioni Pt_1 dei loro immobili fossero “a costo zero”, grazie ai benefici del Superbonus. Tale condizione, che è in realtà a loro dire una presupposizione, non può però essere inquadrata in quest'ultimo istituto. L'ordinanza sopra citata della Cassazione ha ribadito che la situazione a fondamento della presupposizione deve essere caratterizzata da “il suo verificarsi indipendente dalla loro (Ndr delle parti) … attività”. Nel caso in esame tuttavia il conseguimento del Superbonus dipendeva dall'attività di una delle parti, e cioè da quella del anche se in concorso con gli altri tecnici menzionati. Pt_1
Non sussiste inoltre comunque un recesso effettuato prima della causa dai convenuti, che hanno invece pagato in parte l'attore anche dopo il venir meno delle condizioni per ottenere il superbonus. Come già spiegato nella decisione del 2007 della Cassazione, in conformità peraltro alla definizione di presupposizione della Suprema Corte, non attinendo tale istituto alla causa contrattuale, non si può configurare una nullità del negozio giuridico, ma solo la possibilità per le parti di recedere dallo stesso.
1b) Onorari dovuti dal General TO a lavori terminati. Ritengono poi i convenuti che i compensi del vrebbero dovuto essere sostenuti dal General Pt_1
TO che sarebbe stato reperito da quest'ultimo, e solo dopo la realizzazione delle opere. Invocano a sostegno della loro tesi l'incarico all'arch. del 16/10/20, prodotto come All.A, che CP_3 conterrebbe tali condizioni/presupposizioni. In realtà tale accordo non vincola giuridicamente l'odierno attore, ma solo l'arch. che ne è CP_3
l'unico firmatario. Per il resto si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1-b) in ordine alla dipendenza anche in questo caso della verificazione dall'attività di una delle parti (il che doveva cercare il Pt_1
General TO), e al mancato esercizio del recesso. 4) Inadempimenti dell'attore. I convenuti riepilogano i presunti inadempimenti del a pg. 32 della loro comparsa. Pt_1
Il primo di essi si fonda sul non aver “vigilato e/o verificato” l'operato dell'arch. CP_3
Questa contestazione presuppone la prova che l'incarico professionale fosse stato conferito congiuntamente ai due professionisti. L'assunto risulta però smentito innanzitutto dall'inefficacia nei riguardi dell'odierno attore dell'incarico del 16/10/20, già evidenziata al paragrafo 1). Assume poi rilevanza decisiva quanto sostenuto dai convenuti nella causa n. 8155/23 r.g., pendente davanti ad altra Giudice di questa Sezione, di cui sono stati depositati gli atti processuali. Opponendo il decreto ingiuntivo ottenuto dall'arch. in loro danno, nella citazione gli odierni CP_3 convenuti non hanno sostenuto l'esistenza di un team con prestazioni interscambiabili e sottoposte a vigilanza reciproca tra il ed il CP_3 Pt_1
Hanno poi mutato impostazione difensiva solo con il subentro anche in tale causa del loro attuale difensore, il quale ha peraltro fondato la nuova difesa sull'incarico del 16/10/20, inefficace però verso il per le ragioni già esposte. Pt_1
Le difese svolte nell'altro processo costituiscono a parere di chi scrive un'ammissione implicita dell'inesistenza di un incarico unitario, che è anche smentito dagli incarichi solo al firmati Pt_1 dai convenuti, di cui alle produzioni 1) e da 15) a 17b) allegati alla citazione, dove non vengono menzionati né il né il presunto team costituito dai due professionisti. CP_3
5) Contestazioni sulle voci richieste nella parcella. Si deve doverosamente premettere che i convenuti non hanno svolto contestazioni sulla quantificazione dei corrispettivi chiesti dal che quindi appare corretta, alla luce Pt_1 dell'applicazione per gli importi non concordati del D.m. 17/6/16. Le contestazioni specifiche sono state riassunte alle pagine 29 e 30 della comparsa dei convenuti. In ordine innanzitutto ai progetti del 2021, si fa rinvio a quanto sarà esposto nel paragrafo 6) in ordine all'assenza di cause di invalidità del pagamento di tali progetti. Non sussistono poi in relazione ai punti da a) a g) la presupposizione invocata, per le ragioni esposte al paragrafo 3) di questa sentenza, e neppure i ritardi e gli inadempimenti del per i motivi Pt_1 analizzati al paragrafo 4). Chi scrive ritiene, con specifico riferimento ai punti b) e d), che gli studi di fattibilità Sisma e Eco del 19/7/22 non possono considerarsi compresi nell'oggetto dell'incarico del 16/10/20. Gli stessi presupponevano una situazione, che è però mutata quando, per ammissione degli stessi convenuti, contenuta a pg. 5 nel paragrafo XXVIII della loro comparsa di risposta, venne scoperta la mancanza di diligenza professionale del (mancato deposito di un progetto assentibile in CP_3
Comune). Poiché dal mutamento della situazione sorse inevitabilmente l'esigenza di predisporre nuovi studi di fattibilità, gli stessi non possono considerarsi in alcun modo ricollegabili all'incarico del 2020, anche con riferimento al corrispettivo concordato all'epoca. Venendo poi alle voci h), i) e l), chi scrive prende atto che la loro effettuazione non è stata contestata da parte dei convenuti, che la riconducono al fallimento del reperimento del general contractor, dimenticando la natura di obbligazione di mezzo delle prestazioni professionali di tipo intellettuale, che ne comporta il pagamento, a prescindere dal loro esito. Le voci m) e n) riguardano attività pacificamente effettuate in favore dei resistenti, che adombrano per esse un conflitto di interessi di cui tuttavia non hanno fornito alcuna prova concreta. Per ciò che concerne la voce o) infine, si tratta di una comunicazione obbligatoria, provata documentalmente e quindi da remunerare. Si evidenzia infine come, secondo la Cassazione (sentenza n. 451/20 del 14/1/20), “in caso di sospensione dell'incarico conferito a un …ingegnere, il compenso per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa del mancato completamento dell'incarico, inclusa la revoca da parte del committente”.
6) Restituzione dell'acconto di cui alla produzione 48 dell'attore. Questa domanda si fonda sulla presunta invalidità di tale pagamento, dedotta a vari titoli. Oltre ad una generica, e pertanto inammissibile, censura di invalidità, anche la doglianza di nullità risulta priva di riferimenti normativi, con conseguente rigetto della stessa. L'annullabilità di tale accordo è invece riferito a titolo di errore ex art. 1427 c.c. e/o a dolo del ex art. 1439 c.c.. Pt_1
Chi scrive ritiene innanzitutto che nel documento in esame non sussista alcuna falsa rappresentazione della realtà riferibile alla dinamica dei rapporti tra le parti all'epoca della sua sottoscrizione (27/7/23). In esso si richiamano i progetti del del 2021, pacificamente esistenti, e il dato altrettanto Pt_1 pacifico della non realizzazione degli interventi edilizi che sarebbero dovuti seguire a tali progetti. Pertanto non sussiste alcun errore, dato che consente di prescindere dalle altre caratteristiche che la legge (art. 1428 c.c.) richiede per la sua rilevanza contrattuale (essenzialità e riconoscibilità). Quanto al dolo, i convenuti erano onerati dal provare gli artifici e i raggiri che avrebbero subito ad opera del per indurli a sottoscrivere il documento n. 48 e pagarne il corrispettivo. Pt_1
Per artifici e raggiri si intendono però falsità anche documentali prospettate ad una parte per ottenerne il consenso alla stipula. Di tali falsità però non è stata fornita alcuna prova, anche perché il ha solo prospettato una Pt_1 valutazione delle colpe nello svolgimento della vicenda, che allo stato appare peraltro ragionevole, alla luce dei ritardi e dei possibili errori del valutazione che i convenuti potevano rifiutare CP_3 senza problemi. Si rileva infine che, anche se fossero dimostrati, gli artifici e i raggiri devono comunque provocare un errore di percezione per i soggetti che li subiscono, errore però inesistente per le ragioni sopra esposte.
7) Risarcimento danni patrimoniali. Questo risarcimento non risulta riconoscibile, per l'assenza di colpe del per i motivi sopra Pt_1 esposti.
8) Risarcimento danni non patrimoniali. Anche questo risarcimento, oltre a non essere dovuto per le ragioni già esposte, risulta comunque non provato in mancanza di certificati medici attestanti le ansie dei convenuti.
9) Compensazione e lite temeraria. Non sussistendo inadempimenti dell'attore, né l'accoglimento delle loro riconvenzionali, la soccombenza totale dei resistenti impedisce l'accoglimento sia della loro eccezione di compensazione, e sia della loro domanda di lite temeraria.
8) Le spese di lite. Con riguardo alle spese di lite dell'attore si deve applicare lo scaglione risultante dalla somma della domanda attrice accolta e dall'importo definitivo delle riconvenzionali dei convenuti. Ne consegue l'applicazione dei valori dello scaglione da 1.000.000 a 2.000.000 di euro, peraltro negli importi minimi dello stesso, considerando il superamento esiguo del primo importo di tale scaglione. Ai compensi così determinati si devono aggiungere quelli della fase di mediazione, applicando però i valori del primo scaglione di valore indeterminabile, escluso quello della conciliazione, e gli esborsi per la citazione. Le spese della terza chiamata restano a carico dei convenuti in ragione della loro soccombenza sulle riconvenzionali, domande che hanno costretto il a chiamarla in garanzia, e ciò in forza del Pt_1 costante orientamento della Cassazione (v. la recente ordinanza n. 6144/24). Tutte le spese indicate in questo paragrafo restano a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali ed ex art. 96 c.p.c. dei convenuti. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore:
- 106.305,09 euro, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, per le causali indicate nella motivazione.
- le spese di lite, che liquida in 786,00 euro per esborsi e in 22.000,01 euro per compensi, oltre accessori di legge. CONDANNA i convenuti solidalmente a rimborsare anche le spese di lite della terza chiamata, che liquida in 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 19/12/25 Il Giudice Unico Civile
DR DE VO
Avv. Annamaria Costa Parte_1
e e Avv. Stefano Betti Controparte_1 Controparte_2
Arch Insurance (Eu) Dac Avv. Giancarlo Lombardi MOTIVI DELLA DECISIONE La controversia in esame fa riferimento alle attività dell'ingegnere in favore dei Parte_1 coniugi e per la ristrutturazione dell'edificio, formato da immobili di loro CP_1 CP_2 proprietà esclusiva (v. visure catastali da 40bis a 45 dei convenuti) di Via Giacinto Macciò 2 a Masone. In particolare, secondo la ricostruzione operata dall'attore, nel mese di ottobre 2020 lo stesso riceveva incarico dalla di eseguire uno studio di fattibilità preliminare per valutare l'applicabilità del CP_1 super bonus 110 ai predetti lavori di ristrutturazione. Nello stesso mese la committente conferiva all'Arch. l'incarico di svolgere la verifica CP_3 di fattibilità urbanistica presso il Comune di Masone e di produrre un progetto architettonico al fine di ottenere il relativo titolo edilizio abilitativo. Per quanto riguarda invece le necessarie progettazioni strutturali antisismiche e di efficientamento energetico, la proprietà conferiva incarico all'Ing. il quale trasmetteva all'Arch. il Pt_1 CP_3 progetto strutturale in data 11/5/2021, e il progetto di efficientamento energetico in data 8/6/2021. In data 17/12/2021 i committenti ricevevano un'offerta dal con Controparte_4 sconto in fattura per i lavori edilizi ed impiantistici nonché per le spese professionali. Al fine di stipulare un contratto definitivo ed iniziare i lavori, la richiedeva il titolo edilizio, CP_4 che si scopriva non ancora depositato dall'Arch. il quale lo trasmetteva nel marzo del 2022 a CP_3 seguito di solleciti in data 14/04/2022. Di conseguenza i progetti di miglioramento sismico e di efficientamento energetico realizzati dall'Ing. diventavano inutilizzabili e l'offerta del non più accettabile, Pt_1 CP_5 venendo meno il requisito richiesto della presenza del titolo edilizio. In data 8/8/2022 l'attore inviava ai committenti gli incarichi per la progettazione sismica e la riqualificazione energetica del secondo progetto (quello assentibile), ricevendoli firmati da entrambi (doc. 15, 16 e 17). L'ing. riceveva, inoltre, l'incarico di coordinatore delle attività relative agli interventi e gli Pt_1 incarichi di Direzione dei Lavori delle opere strutturali e di efficientamento energetico (doc. 17a e 17b). I committenti ricevevano dall'Arch. la SCIA n° 2975/2022 in data 23/12/2022 (doc.31), con la CP_3 precisazione che la stessa fosse completa in ogni sua parte e definita, avendo lo stesso depositato l'ultima integrazione urbanistica richiesta dal il 12/12/2022. Parte_2
L'Ing. da ottobre 2020 ad aprile 2023 ha sostenuto di aver svolto le seguenti attività: Pt_1 • progetti strutturali di miglioramento sismico, progetto con variante ascensore, progetto di efficientamento energetico, capitolati, tutti relativi al primo progetto architettonico dell'arch. CP_3
(ancorché resi poi inutilizzabili), nonché tutto il set documentale per il General TO (nel 2021);
• i progetti strutturali di miglioramento sismico, di efficientamento energetico e i computi metrici, le asseverazioni nonché tutto il set documentale per il General TO (nel 2022), relativi al secondo progetto architettonico dell'Arch. tutti assentiti dal con la SCIA CP_3 Parte_2
2975/2022;
• la relazione sullo stato dell'edificio;
• la relazione sulla valutazione della ditta Dossetti;
• le memorie e valutazioni per e per i legali nei confronti delle richieste dell'Arch. CP_2 CP_3
• le memorie e valutazioni per e per i legali nei confronti di . CP_2 CP_4
I lavori non venivano poi eseguiti, nonostante i committenti avessero ricevuto, da luglio 2021 a settembre 2023, sei proposte con lo sconto in fattura da parte delle seguenti Ditte: EdilEffe, CP_4
Dossetti, Consorzio Icaro, Ditta Cesino. CP_4
I medesimi erano inoltre in possesso dell'attestazione della di acquisto del credito CP_6
d'imposta emergente, se avessero deciso di pagare direttamente i lavori. L'ing. a suo dire a seguito del comportamento tenuto dai committenti, non concludeva gli Pt_1 incarichi di cui ai doc. 17a e 17b, asserendo di avere diritto, in caso di sospensione dell'incarico, alla maggiorazione del 25% prevista per le prestazioni parziali, e in caso di colpa del committente anche alla tutela risarcitoria. Alla luce di quanto sopra, l'Ing. lamenta in questa sede il mancato pagamento del proprio Pt_1 compenso per l'attività svolta, che quantifica nella somma di 106.305,09 euro, oltre interessi, al netto dei pagamenti già ricevuti per complessivi 48.240,00 euro per il saldo del primo progetto. I convenuti chiedono il rigetto della pretesa creditoria avversaria, sul presupposto che i professionisti sopra citati abbiano agito in qualità di team unico e che l'incarico conferito all'ing. fosse Pt_1 sottoposto alla condizione, mai verificatasi, di realizzare la ristrutturazione dell'immobile di via Macciò 2, a Masone, a costo zero, grazie all'ottenimento dei benefici fiscali del superbonus 110 e all'applicazione dello sconto in fattura, richiamando a tal proposito anche l'istituto della presupposizione. I convenuti eccepiscono comunque l'invalidità del negozio a fondamento del pagamento dei 48.240,40 euro e/o comunque la non debenza di tale somma, chiedendone in via riconvenzionale la restituzione e/o il risarcimento, oltre ai danni morali, agli interessi e alla rivalutazione. I coniugi - chiedono inoltre l'ulteriore risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_2 CP_1 patrimoniali subiti, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per le seguenti motivazioni:
- non aver potuto realizzare l'intervento edile in questione a costo zero, col beneficio del superbonus 110 e lo sconto in fattura ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020;
- aver perso la chance di realizzarlo, a causa dell'inadempimento dell'Ing. che non Pt_1 avrebbe adempiuto all'incarico con la dovuta diligenza, per non aver vigilato e\o verificato l'operato dell'Arch. per la non idonea e\o errata progettazione da questo realizzata e CP_3 comunque mai depositata, e\o per non avere realizzato in tempo utile la progettazione commissionatagli con l'Arch stante l'incarico congiunto e\o complessivo CP_3 commissionatogli. In subordine, i convenuti chiedono di porre in compensazione il loro credito con quanto in esito al giudizio risultasse ancora dovuto in favore dell'attore. Alla luce delle domande riconvenzionali sopra formulate dai convenuti, l'ing. chiamava in Pt_1 causa la propria Compagnia assicurativa, la , chiedendo di essere Controparte_7 manlevato e tenuto indenne in caso di accoglimento delle pretese creditorie avversarie. La mediazione tra le parti il 29/10/24 aveva esito negativo. Con particolare riferimento alla domanda risarcitoria dei danni patrimoniali, la sua definitiva quantificazione in 949.887,25 euro è stata effettuata con la memoria integrativa dei convenuti del 19/10/25. La Arch Insurance, nel chiedere il rigetto della domanda formulata dall'ing. sostiene in Pt_1 particolare l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alle polizze “ Controparte_8
– n. PI-62015420M0 e “ Bonus” n. PI-6628452443,
[...] Controparte_9 atteso che la richiesta di restituzione dell'importo di 48.240,00 euro si sostanzierebbe in una richiesta restitutoria del compenso professionale e non in una richiesta di risarcimento, secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali di assicurazione sopra citate. La Compagnia eccepisce inoltre l'intervenuta decadenza dell'ing. dal diritto al Pt_1 riconoscimento dell'indennizzo assicurativo di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale
“Dual Professioni - Ingegneri” – n. PI-62015420M0, con decorrenza dal 06.12.2020 al 06.12.2021 e soggetta a tacito rinnovo, sul presupposto di non avere trasmesso, nei modi e nei termini previsti dalle condizioni generali di assicurazione, alcuna comunicazione riguardante le contestazioni avanzate dall'attrice nei suoi confronti, oggetto del presente giudizio. Risulterebbe infatti documentalmente provato che l'ing. fosse già a conoscenza dal gennaio Pt_1
2024 delle contestazioni relative al pagamento dei compensi professionali dallo stesso maturati. La Arch Insurance sostiene infine l'inoperatività della garanzia assicurativa di cui alla polizza di Responsabilità Civile Professionale “DUAL Professioni - SuperEcoSisma Bonus” n. PI-6628452443 con decorrenza dal 23.03.2024 al 23.05.2025 e soggetta a tacito rinnovo, dal momento che l'ing.
al momento della stipula della polizza, era a conoscenza di una potenziale situazione di Pt_1 rischio che avrebbe dovuto comunicare, e che, ai sensi delle disposizioni contrattuali (art.
4.3 delle CGA), era idonea ad escludere l'operatività della garanzia assicurativa. A tal proposito, secondo la difesa della Compagnia, l'assicurato, in ragione delle sue competenze professionali, avendo preso contezza del fatto che i signori – avevano perso, già CP_1 CP_2 nel dicembre 2022, la possibilità di ottenere il bonus fiscale in esame, avrebbe ben potuto maturare la percezione di poter essere destinatario di contestazioni sul suo operato professionale, come in effetti è avvenuto. Ciò posto, la Compagnia chiede, in via di mero subordine, di limitare l'eventuale condanna nei limiti del massimale e della franchigia di polizza. Con la loro citata memoria del 19/10/25 i convenuti hanno chiesto la sospensione di questo processo ex art. 295 c.p.c., con riferimento al procedimento penale, attualmente pendente di fronte al G.i.p. di questo Tribunale, con udienza al 2/3/26, avviato con la loro querela del 10/1/25 contro il Pt_1 per il reato di consulenza infedele di cui all'art. 380 c.p.. Con l'ulteriore memoria del 6/11/25 gli stessi hanno chiesto la riunione per connessione di questo processo con quello pendente con n. 8155/23 r.g. di fronte ad altro Giudice di questa Sezione tra gli stessi e l'arch. , dei cui compensi ed eventuali inadempimenti si discute in tale sede. CP_3
Hanno inoltre formulato domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.. Il processo può essere definito come segue, solo sulla base delle produzioni documentali, muovendo dalle due eccezioni procedurali proposte dai convenuti.
1) Sospensione ex art. 295 c.p.c.. La denuncia dei convenuti per il reato di cui all'art. 380 c.p. non comporta comunque la sospensione, in quanto:
- la maggior parte degli addebiti al è a titolo di colpa, precisamente in vigilando, Pt_1 mentre il reato è solo doloso.
- l'unico aspetto potenzialmente doloso della vicenda (i presunti raggiri relativi al pagamento dell'acconto) ha una finalità privatistica (ottenere l'annullamento di quest'ultimo accordo), e non la finalità di tutela dell'amministrazione della giustizia, che è il valore tutelato dalla norma penale.
2) Connessione con il processo n. 8155/23 r.g... Non sussiste connessione né soggettiva e neppure oggettiva tra questo e l'altro processo. Da un punto di vista soggettivo, l'altra causa non coinvolge l'odierno attore, mentre da un punto di vista oggettivo si tratta di controversia avente ad oggetto una parcella diversa da quella in esame in questa sede.
3) Presupposizione. Nella loro comparsa di risposta i convenuti hanno invocato il noto istituto della presupposizione, oggetto tra l'altro del recente intervento dell'ordinanza n.1995/25 della Cassazione, in cui è stato ribadito il precedente insegnamento della decisione n. 12235/07, per cui la presupposizione, “non attenendo né all'oggetto né alla causa né ai motivi del contratto, consiste in una circostanza ad esso
“esterna” che, pur se non specificamente dedotta come condizione, ne costituisce specifico ed oggettivo presupposto di efficacia in base al significato proprio del medesimo, assumendo per entrambe le parti, o anche per una sola di esse – ma con riconoscimento da parte dell'altra – valore determinante ai fini del “mantenimento” del vincolo contrattuale…”. Tale istituto è stato menzionato dai resistenti sotto due profili, che si esaminano separatamente.
1a) Superbonus ex artt. 119 e 121 del D.l. n. 34/20. Sostengono i convenuti a pg. 11 della loro comparsa che il contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato oralmente con il era sottoposto alla condizione che le ristrutturazioni Pt_1 dei loro immobili fossero “a costo zero”, grazie ai benefici del Superbonus. Tale condizione, che è in realtà a loro dire una presupposizione, non può però essere inquadrata in quest'ultimo istituto. L'ordinanza sopra citata della Cassazione ha ribadito che la situazione a fondamento della presupposizione deve essere caratterizzata da “il suo verificarsi indipendente dalla loro (Ndr delle parti) … attività”. Nel caso in esame tuttavia il conseguimento del Superbonus dipendeva dall'attività di una delle parti, e cioè da quella del anche se in concorso con gli altri tecnici menzionati. Pt_1
Non sussiste inoltre comunque un recesso effettuato prima della causa dai convenuti, che hanno invece pagato in parte l'attore anche dopo il venir meno delle condizioni per ottenere il superbonus. Come già spiegato nella decisione del 2007 della Cassazione, in conformità peraltro alla definizione di presupposizione della Suprema Corte, non attinendo tale istituto alla causa contrattuale, non si può configurare una nullità del negozio giuridico, ma solo la possibilità per le parti di recedere dallo stesso.
1b) Onorari dovuti dal General TO a lavori terminati. Ritengono poi i convenuti che i compensi del vrebbero dovuto essere sostenuti dal General Pt_1
TO che sarebbe stato reperito da quest'ultimo, e solo dopo la realizzazione delle opere. Invocano a sostegno della loro tesi l'incarico all'arch. del 16/10/20, prodotto come All.A, che CP_3 conterrebbe tali condizioni/presupposizioni. In realtà tale accordo non vincola giuridicamente l'odierno attore, ma solo l'arch. che ne è CP_3
l'unico firmatario. Per il resto si richiamano le considerazioni svolte al paragrafo 1-b) in ordine alla dipendenza anche in questo caso della verificazione dall'attività di una delle parti (il che doveva cercare il Pt_1
General TO), e al mancato esercizio del recesso. 4) Inadempimenti dell'attore. I convenuti riepilogano i presunti inadempimenti del a pg. 32 della loro comparsa. Pt_1
Il primo di essi si fonda sul non aver “vigilato e/o verificato” l'operato dell'arch. CP_3
Questa contestazione presuppone la prova che l'incarico professionale fosse stato conferito congiuntamente ai due professionisti. L'assunto risulta però smentito innanzitutto dall'inefficacia nei riguardi dell'odierno attore dell'incarico del 16/10/20, già evidenziata al paragrafo 1). Assume poi rilevanza decisiva quanto sostenuto dai convenuti nella causa n. 8155/23 r.g., pendente davanti ad altra Giudice di questa Sezione, di cui sono stati depositati gli atti processuali. Opponendo il decreto ingiuntivo ottenuto dall'arch. in loro danno, nella citazione gli odierni CP_3 convenuti non hanno sostenuto l'esistenza di un team con prestazioni interscambiabili e sottoposte a vigilanza reciproca tra il ed il CP_3 Pt_1
Hanno poi mutato impostazione difensiva solo con il subentro anche in tale causa del loro attuale difensore, il quale ha peraltro fondato la nuova difesa sull'incarico del 16/10/20, inefficace però verso il per le ragioni già esposte. Pt_1
Le difese svolte nell'altro processo costituiscono a parere di chi scrive un'ammissione implicita dell'inesistenza di un incarico unitario, che è anche smentito dagli incarichi solo al firmati Pt_1 dai convenuti, di cui alle produzioni 1) e da 15) a 17b) allegati alla citazione, dove non vengono menzionati né il né il presunto team costituito dai due professionisti. CP_3
5) Contestazioni sulle voci richieste nella parcella. Si deve doverosamente premettere che i convenuti non hanno svolto contestazioni sulla quantificazione dei corrispettivi chiesti dal che quindi appare corretta, alla luce Pt_1 dell'applicazione per gli importi non concordati del D.m. 17/6/16. Le contestazioni specifiche sono state riassunte alle pagine 29 e 30 della comparsa dei convenuti. In ordine innanzitutto ai progetti del 2021, si fa rinvio a quanto sarà esposto nel paragrafo 6) in ordine all'assenza di cause di invalidità del pagamento di tali progetti. Non sussistono poi in relazione ai punti da a) a g) la presupposizione invocata, per le ragioni esposte al paragrafo 3) di questa sentenza, e neppure i ritardi e gli inadempimenti del per i motivi Pt_1 analizzati al paragrafo 4). Chi scrive ritiene, con specifico riferimento ai punti b) e d), che gli studi di fattibilità Sisma e Eco del 19/7/22 non possono considerarsi compresi nell'oggetto dell'incarico del 16/10/20. Gli stessi presupponevano una situazione, che è però mutata quando, per ammissione degli stessi convenuti, contenuta a pg. 5 nel paragrafo XXVIII della loro comparsa di risposta, venne scoperta la mancanza di diligenza professionale del (mancato deposito di un progetto assentibile in CP_3
Comune). Poiché dal mutamento della situazione sorse inevitabilmente l'esigenza di predisporre nuovi studi di fattibilità, gli stessi non possono considerarsi in alcun modo ricollegabili all'incarico del 2020, anche con riferimento al corrispettivo concordato all'epoca. Venendo poi alle voci h), i) e l), chi scrive prende atto che la loro effettuazione non è stata contestata da parte dei convenuti, che la riconducono al fallimento del reperimento del general contractor, dimenticando la natura di obbligazione di mezzo delle prestazioni professionali di tipo intellettuale, che ne comporta il pagamento, a prescindere dal loro esito. Le voci m) e n) riguardano attività pacificamente effettuate in favore dei resistenti, che adombrano per esse un conflitto di interessi di cui tuttavia non hanno fornito alcuna prova concreta. Per ciò che concerne la voce o) infine, si tratta di una comunicazione obbligatoria, provata documentalmente e quindi da remunerare. Si evidenzia infine come, secondo la Cassazione (sentenza n. 451/20 del 14/1/20), “in caso di sospensione dell'incarico conferito a un …ingegnere, il compenso per le prestazioni parziali rese deve essere aumentato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 143 del 1949, indipendentemente dalla causa del mancato completamento dell'incarico, inclusa la revoca da parte del committente”.
6) Restituzione dell'acconto di cui alla produzione 48 dell'attore. Questa domanda si fonda sulla presunta invalidità di tale pagamento, dedotta a vari titoli. Oltre ad una generica, e pertanto inammissibile, censura di invalidità, anche la doglianza di nullità risulta priva di riferimenti normativi, con conseguente rigetto della stessa. L'annullabilità di tale accordo è invece riferito a titolo di errore ex art. 1427 c.c. e/o a dolo del ex art. 1439 c.c.. Pt_1
Chi scrive ritiene innanzitutto che nel documento in esame non sussista alcuna falsa rappresentazione della realtà riferibile alla dinamica dei rapporti tra le parti all'epoca della sua sottoscrizione (27/7/23). In esso si richiamano i progetti del del 2021, pacificamente esistenti, e il dato altrettanto Pt_1 pacifico della non realizzazione degli interventi edilizi che sarebbero dovuti seguire a tali progetti. Pertanto non sussiste alcun errore, dato che consente di prescindere dalle altre caratteristiche che la legge (art. 1428 c.c.) richiede per la sua rilevanza contrattuale (essenzialità e riconoscibilità). Quanto al dolo, i convenuti erano onerati dal provare gli artifici e i raggiri che avrebbero subito ad opera del per indurli a sottoscrivere il documento n. 48 e pagarne il corrispettivo. Pt_1
Per artifici e raggiri si intendono però falsità anche documentali prospettate ad una parte per ottenerne il consenso alla stipula. Di tali falsità però non è stata fornita alcuna prova, anche perché il ha solo prospettato una Pt_1 valutazione delle colpe nello svolgimento della vicenda, che allo stato appare peraltro ragionevole, alla luce dei ritardi e dei possibili errori del valutazione che i convenuti potevano rifiutare CP_3 senza problemi. Si rileva infine che, anche se fossero dimostrati, gli artifici e i raggiri devono comunque provocare un errore di percezione per i soggetti che li subiscono, errore però inesistente per le ragioni sopra esposte.
7) Risarcimento danni patrimoniali. Questo risarcimento non risulta riconoscibile, per l'assenza di colpe del per i motivi sopra Pt_1 esposti.
8) Risarcimento danni non patrimoniali. Anche questo risarcimento, oltre a non essere dovuto per le ragioni già esposte, risulta comunque non provato in mancanza di certificati medici attestanti le ansie dei convenuti.
9) Compensazione e lite temeraria. Non sussistendo inadempimenti dell'attore, né l'accoglimento delle loro riconvenzionali, la soccombenza totale dei resistenti impedisce l'accoglimento sia della loro eccezione di compensazione, e sia della loro domanda di lite temeraria.
8) Le spese di lite. Con riguardo alle spese di lite dell'attore si deve applicare lo scaglione risultante dalla somma della domanda attrice accolta e dall'importo definitivo delle riconvenzionali dei convenuti. Ne consegue l'applicazione dei valori dello scaglione da 1.000.000 a 2.000.000 di euro, peraltro negli importi minimi dello stesso, considerando il superamento esiguo del primo importo di tale scaglione. Ai compensi così determinati si devono aggiungere quelli della fase di mediazione, applicando però i valori del primo scaglione di valore indeterminabile, escluso quello della conciliazione, e gli esborsi per la citazione. Le spese della terza chiamata restano a carico dei convenuti in ragione della loro soccombenza sulle riconvenzionali, domande che hanno costretto il a chiamarla in garanzia, e ciò in forza del Pt_1 costante orientamento della Cassazione (v. la recente ordinanza n. 6144/24). Tutte le spese indicate in questo paragrafo restano a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
RIGETTA tutte le domande riconvenzionali ed ex art. 96 c.p.c. dei convenuti. CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore dell'attore:
- 106.305,09 euro, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo, per le causali indicate nella motivazione.
- le spese di lite, che liquida in 786,00 euro per esborsi e in 22.000,01 euro per compensi, oltre accessori di legge. CONDANNA i convenuti solidalmente a rimborsare anche le spese di lite della terza chiamata, che liquida in 7.616,00 euro per compensi, oltre accessori di legge. Genova, 19/12/25 Il Giudice Unico Civile
DR DE VO