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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/11/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE di MESSINA VERBALE di UDIENZA (art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di NA, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1282/19 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Vito ZUMBO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata al frazionamento e all'individuazione della porzione immobiliare oggetto della domanda e ciò in conseguenza degli esiti istruttori espletati.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Salvatore CUSCINÀ il quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nel rigetto della domanda e nella richiesta istruttoria (consulenza tecnica) che si è resa necessaria a seguito dell'espletamento della prova orale in relazione allo stato di fatto dell'immobile in questione che risulta fatiscente, senza alcuna copertura e sempre stato privo di allacci di utenze di energia elettrica e acqua corrente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di NA, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1282 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
245/A, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio C.F._1
in NA, via Ducezio, 12, nello studio dell'avv. Vito ZUMBO dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con sede in NA, Piazza Controparte_2 CP_3
Unione Europea, p.i. elettivamente domiciliato in NA alla via P.IVA_1
Romagnosi, n. 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore CUSCINÀ che lo rappresenta e difende
E
, cod. fisc. in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 con sede in Palermo, Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, c.f. presso i C.F._2 cui di NA, in Via dei Mille, is. 221, è domiciliata ex lege CONVENUTI
E
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti del e della e
[...] Controparte_2 Controparte_4 dell' , Controparte_5
finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ultraventennale, del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di NA, via Don Blasco, adiacente al tratto di viabilità sopraelevata su cui insiste un fabbricato avente superficie di circa mq. 380, in catasto costituente parte della particella 17 del foglio di mappa n. 126, intestato al
, nonché di altra porzione di terreno libero, avente superficie di Controparte_2 circa mq. 240, privo di numerazione, attraverso la quale si accede al fabbricato.
L'attore ha affermato che tale complesso immobiliare, che oggi risulta catastalmente intestato al , era stato sempre posseduto uti dominus, senza Controparte_2 soluzione di continuità e senza che fosse stata mai rivendicata la proprietà o interrotto il possesso da alcuno.
Costituitosi in giudizio, il ha affermato che l'area per cui è Controparte_2
causa è inquadrata come strada pubblica (viabilità urbana parallela alla via Don Blasco), trattandosi di un terreno e di una porzione di area di circolazione veicolare e pedonale tra la via Don Blasco e l'area ferroviaria, riportata in Catasto al foglio 126 particella 17 (già storicamente in Ditta del Comune di NA), come risulta dal certificato catastale in cui il bene è allibrato come demaniale;
pertanto, la sua natura demaniale ex artt. 823 e 824 c.c. non consente che possa essere usucapita.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, evidenziando che questa spetta all'Assessorato regionale competente per materia;
ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza della domanda del
Parte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA Integrato il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e istruita la controversia, la causa è stata Controparte_5 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
il quale, pur ritualmente citato, non si è Controparte_5 costituito in giudizio.
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto, dalla lettura della relazione di parte attrice emerge che “Dal certificato storico mod. 16 carico e scarico, rilasciata dall'Agenzia del Territorio di
NA (vedi all. 4), si evince l'accertamento del fabbricato esistente alla data del
19/09/1960 (verificazione) e il passaggio dell'area dal catasto terreni al catasto fabbricati effettuato il 23.06.1961; a quella data la proprietà dell'area identificata dalla particella catastale 17 del foglio 126 risulta essere del Comune di NA… L'area individuata dalla particella 17 del foglio 126 risulta oggi censita al catasto fabbricati quale Ente Urbano per la consistenza di mq. 1040, e ciò dal 1977 (vedi all. 5)…Quanto posseduto dal sig. ricade nel foglio 126 ed occupa porzione della particella 17 e porzione Parte_1 di area priva di numerazione.”.
In ordine alla legittimazione passiva si evidenzia che, mentre della particella 17 del fg. 126 può affermarsi la titolarità in capo al , dell'area priva di Controparte_2 numerazione deve affermarsi la titolarità, quale res nullius, in capo alla CP_5
, con conseguente legittimazione dell'
[...] [...]
, giusta ordinanza resa in data 29.12.2021 Controparte_5
che va in questa sede integralmente confermata.
Ciò acclarato, affermata dal la demanialità della particella Controparte_2
17 del fg. 126 sulla base della documentazione in atti, l'attore non ha contestato questa affermazione limitandosi, nella prima memoria istruttoria, a sostenerne l'avvenuta sdemanializzazione tacita.
Orbene, la Corte di Cassazione ha affermato che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale 4 TRIBUNALE di MESSINA conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione.” (v.
Cass. Civ., ord. n. 22569/20; conf. Cass. Civ., ord. n. 9457/24); inoltre, “La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.” (v. Cass. Civ., sent. n.
14269/23).
Premesso che l'onere della prova dell'avvenuta sdemanializzazione – così come anche della non appartenenza al patrimonio indisponibile – grava sull'attore afferendo ad una condizione dell'azione di usucapione, osserva il Tribunale che il non ha Parte_1
adempiuto a tale onere probatorio, non avendo fornito alcuna prova degli elementi fattuali dal quale dovrebbe discendere il giudizio di sdemanializzazione tacita dell'area, non potendo tale valutazione basarsi esclusivamente sulla condizione di abbandono dell'area che, per la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ex sé, in mancanza di ulteriori elementi, a fondare tale giudizio.
Questa valutazione è già sufficiente a determinare il rigetto della domanda di usucapione in relazione alla particella 17 del fg. 126; vi è, inoltre, una seconda ratio decidendi che depone per il rigetto della domanda avanzata dal Parte_1
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un 5 TRIBUNALE di MESSINA certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa. 6 TRIBUNALE di MESSINA Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, deve evidenziarsi che la documentazione fotografica prodotta dall'attore è talmente eloquente da smentire qualsiasi affermazione in merito alla sussistenza di un possesso continuato ed ultraventennale.
Invero, la documentazione fotografica prodotta dall'attore in seno alla relazione di parte rappresenta non solo un'area esterna al capannone ma anche il capannone del quale l'attore invoca l'usucapione; questo capannone appare in condizioni a dir poco fatiscenti, in stato di assoluto abbandono, con ampie aperture nel tetto di copertura, senza finestre e senza protezioni dall'ingresso non autorizzato: affermare che in queste condizioni l'immobile sia stato utilizzato per l'attività commerciale dell'attore appare, prima facie, assolutamente non credibile.
Inoltre, è evidente che già alla data del Marzo 2019, momento di introduzione del giudizio e di deposito della relazione di parte, il capannone non fosse nelle condizioni di poter ospitare alcuna attività artigianale e che, d'altra parte, semmai un'attività artigianale sia stata esercitata all'interno del capannone in passato, doveva essere cessata già da molto tempo, atteso che le condizioni di degrado e abbandono raffigurate nelle fotografie palesano una totale mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi nel tempo.
Inoltre, l'attore non ha fornito la prova né dell'esistenza attuale dell'allaccio del capannone a utenze di energia elettrica e acqua corrente – indispensabili per l'esercizio dell'attività artigianale – né che in passato tali utenze siano state attiviate e che l'attore abbia corrisposto somme per il pagamento delle fatture relative alle predette forniture.
Ebbene, considerato che l'attore non ha neppure indicato in citazione la data di inizio del suo possesso e che sicuramente, alla luce della documentazione in atti, non può ritenersi acquisita la prova che l'attore si sia occupato in tempi recenti della pulizia e manutenzione dei luoghi – tipica attività attraverso la quale si estrinseca il potere dominicale – non si può affermare che sia stata raggiunta la prova che un eventuale possesso dell'attore si sia
7 TRIBUNALE di MESSINA manifestato e si sia protratto per la durata minima del ventennio essenziale per il maturare dell'usucapione.
Passando all'esame delle altre prove documentali allegate alla memoria istruttoria dell'attore del 23.12.2020 si osserva quanto segue.
Il registro infortuni è inconducente in quanto testimonia l'esercizio dell'attività artigianale da parte della ditta ma non indica il luogo in cui questa attività è stata Parte_1
esercitata, né se sia stata esercitata nel capannone oggetto di causa e sempre nello stesso luogo per la durata di oltre un ventennio.
La relazione tecnica, datata 09.12.1998, è inconducente in quanto individua i luoghi ove è stata esercitata l'attività artigianale ma nulla dice sulla sua durata e, dunque, sulla durata del possesso dell'attore; dall'esame degli allegati di questa relazione si trae, però, un elemento di conoscenza utile in quanto si evince che l'area in contestazione è quella indicata con la lett. B), limitrofa al torrente Portalegni ed al cui interno si trova la cabina Enel.
Passando all'esame delle prove orali, osserva il Tribunale che il teste Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato per l'attore dal 1990 sino all'incirca al 2004 e di non essersi recato sul posto dal 2004-2005, cioè da quando aveva cessato di lavorare per il
CRESCENTI; il fatto che la conoscenza del CRESCENTI sia limitata ad un periodo di tempo inferiore al ventennio implica che la sua testimonianza non può essere utilizzata per dimostrare il possesso ultraventennale.
Il teste ha dichiarato di essere stato dipendente della ditta allora intestata a Tes_2
dal 1997, senza però precisare la data di cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro;
ha dichiarato che l'immobile per cui è causa è ubicato in via Don Blasco a NA
e confina tra l'altro con un torrente.
In relazione a questa deposizione non è possibile effettuarne l'inquadramento temporale, ovvero se il periodo di durata del rapporto di lavoro sia stato pari o superiore al ventennio utile all'usucapione posto che soltanto una durata del rapporto sino all'anno
2017/18 avrebbe potuto comprovare quella conoscenza qualificata del testimone idonea ad avvalorare l'esistenza del corpus possessionis protrattosi, senza interruzione, per il tempo richiesto dalla legge.
8 TRIBUNALE di MESSINA Questa carenza, apparentemente trascurabile, è invece di fondamentale rilievo se contestualizzata nel quadro di totale abbandono dell'immobile perché, accertato che quel capannone è rimasto privo di alcuna manutenzione per molti anni, sarebbe stato necessario dimostrare sino a quando questa manutenzione era stata posta in essere dall'attore al fine di esercitare l'attività artigianale e quando era venuta a cessare l'attività artigianale e, conseguentemente, anche la manutenzione: prova rigorosa che l'attore non ha fornito.
Infine, in merito all'uso dell'area, nessuno dei testimoni ha riferito alcunché anche se si può ipotizzare che l'uso dell'area fosse accessorio rispetto all'utilizzo del capannone, talché la mancanza di prova del possesso ad usucapionem del capannone implica l'assenza di prova del possesso dell'area limitrofa che a quello consentiva di accedere.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali è possibile dichiarare l'usucapione; posizione rigorosa a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (v. Cass. Civ., sent. n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del , della e Controparte_2 Controparte_4
dell' Controparte_5 deve essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e liquidate, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso, in favore di ciascuno dei convenuti e Controparte_2 [...]
in complessivi € 3.809,00 Controparte_5
per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase 9 TRIBUNALE di MESSINA introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa le spese di lite tra la . Parte_1 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del , della Parte_1 Controparte_2
e dell' Controparte_4 Controparte_5
[...]
1. rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1
, della e dell Controparte_2 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
e dell' Controparte_2 Controparte_5
che liquida, per ciascuno, in complessivi € 3.809,00 per
[...]
compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
. CP_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in NA, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
10
Il giorno 26 del mese di Novembre dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.U. presso il Tribunale di NA, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1282/19 R.G..
È comparso, per l'attore, l'avv. Vito ZUMBO il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nella richiesta di consulenza tecnica d'ufficio finalizzata al frazionamento e all'individuazione della porzione immobiliare oggetto della domanda e ciò in conseguenza degli esiti istruttori espletati.
È comparso, per il convenuto, l'avv. Salvatore CUSCINÀ il quale precisa le CP_1
conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Insiste nel rigetto della domanda e nella richiesta istruttoria (consulenza tecnica) che si è resa necessaria a seguito dell'espletamento della prova orale in relazione allo stato di fatto dell'immobile in questione che risulta fatiscente, senza alcuna copertura e sempre stato privo di allacci di utenze di energia elettrica e acqua corrente.
IL G.U. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
IL G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 TRIBUNALE di MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MESSINA Prima sezione civile
Il giudice del Tribunale di NA, prima sezione civile, dott. Francesco Catanese, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1282 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
245/A, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio C.F._1
in NA, via Ducezio, 12, nello studio dell'avv. Vito ZUMBO dal quale è rappresentato e difeso ATTORE
CONTRO
, in persona del pro tempore, con sede in NA, Piazza Controparte_2 CP_3
Unione Europea, p.i. elettivamente domiciliato in NA alla via P.IVA_1
Romagnosi, n. 5 presso lo studio dell'avv. Salvatore CUSCINÀ che lo rappresenta e difende
E
, cod. fisc. in persona del Presidente pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 con sede in Palermo, Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di NA, c.f. presso i C.F._2 cui di NA, in Via dei Mille, is. 221, è domiciliata ex lege CONVENUTI
E
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE avente per OGGETTO: domanda di usucapione.
2 TRIBUNALE di MESSINA CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Oggetto del presente procedimento è la domanda, formulata da Parte_1 nei confronti del e della e
[...] Controparte_2 Controparte_4 dell' , Controparte_5
finalizzata ad ottenere la declaratoria di acquisto, per maturata usucapione ultraventennale, del diritto di proprietà del terreno sito nel Comune di NA, via Don Blasco, adiacente al tratto di viabilità sopraelevata su cui insiste un fabbricato avente superficie di circa mq. 380, in catasto costituente parte della particella 17 del foglio di mappa n. 126, intestato al
, nonché di altra porzione di terreno libero, avente superficie di Controparte_2 circa mq. 240, privo di numerazione, attraverso la quale si accede al fabbricato.
L'attore ha affermato che tale complesso immobiliare, che oggi risulta catastalmente intestato al , era stato sempre posseduto uti dominus, senza Controparte_2 soluzione di continuità e senza che fosse stata mai rivendicata la proprietà o interrotto il possesso da alcuno.
Costituitosi in giudizio, il ha affermato che l'area per cui è Controparte_2
causa è inquadrata come strada pubblica (viabilità urbana parallela alla via Don Blasco), trattandosi di un terreno e di una porzione di area di circolazione veicolare e pedonale tra la via Don Blasco e l'area ferroviaria, riportata in Catasto al foglio 126 particella 17 (già storicamente in Ditta del Comune di NA), come risulta dal certificato catastale in cui il bene è allibrato come demaniale;
pertanto, la sua natura demaniale ex artt. 823 e 824 c.c. non consente che possa essere usucapita.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Costituitasi in giudizio, la ha eccepito il difetto di Controparte_4 legittimazione passiva, evidenziando che questa spetta all'Assessorato regionale competente per materia;
ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza della domanda del
Parte_1
3 TRIBUNALE di MESSINA Integrato il contraddittorio nei confronti dell'
[...]
e istruita la controversia, la causa è stata Controparte_5 rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'
[...]
il quale, pur ritualmente citato, non si è Controparte_5 costituito in giudizio.
La domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
In punto di fatto, dalla lettura della relazione di parte attrice emerge che “Dal certificato storico mod. 16 carico e scarico, rilasciata dall'Agenzia del Territorio di
NA (vedi all. 4), si evince l'accertamento del fabbricato esistente alla data del
19/09/1960 (verificazione) e il passaggio dell'area dal catasto terreni al catasto fabbricati effettuato il 23.06.1961; a quella data la proprietà dell'area identificata dalla particella catastale 17 del foglio 126 risulta essere del Comune di NA… L'area individuata dalla particella 17 del foglio 126 risulta oggi censita al catasto fabbricati quale Ente Urbano per la consistenza di mq. 1040, e ciò dal 1977 (vedi all. 5)…Quanto posseduto dal sig. ricade nel foglio 126 ed occupa porzione della particella 17 e porzione Parte_1 di area priva di numerazione.”.
In ordine alla legittimazione passiva si evidenzia che, mentre della particella 17 del fg. 126 può affermarsi la titolarità in capo al , dell'area priva di Controparte_2 numerazione deve affermarsi la titolarità, quale res nullius, in capo alla CP_5
, con conseguente legittimazione dell'
[...] [...]
, giusta ordinanza resa in data 29.12.2021 Controparte_5
che va in questa sede integralmente confermata.
Ciò acclarato, affermata dal la demanialità della particella Controparte_2
17 del fg. 126 sulla base della documentazione in atti, l'attore non ha contestato questa affermazione limitandosi, nella prima memoria istruttoria, a sostenerne l'avvenuta sdemanializzazione tacita.
Orbene, la Corte di Cassazione ha affermato che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un atto formale di sclassificazione o di inclusione o meno nell'elenco comunale delle strade, quale 4 TRIBUNALE di MESSINA conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti o fatti, univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione.” (v.
Cass. Civ., ord. n. 22569/20; conf. Cass. Civ., ord. n. 9457/24); inoltre, “La sdemanializzazione può verificarsi anche senza l'adempimento delle formalità previste dalla legge, purché risulti da atti univoci, concludenti e positivi della P.A., incompatibili con la volontà di conservare la destinazione del bene all'uso pubblico;
né il disuso da tempo immemorabile o l'inerzia dell'ente possono essere invocati come elementi indiziari dell'intenzione di far cessare tale destinazione, poiché, per la prova di ciò, è necessario che essi siano accompagnati da fatti concludenti e da circostanze così significative da rendere impossibile formulare altra ipotesi se non quella che la P.A. abbia definitivamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene medesimo.” (v. Cass. Civ., sent. n.
14269/23).
Premesso che l'onere della prova dell'avvenuta sdemanializzazione – così come anche della non appartenenza al patrimonio indisponibile – grava sull'attore afferendo ad una condizione dell'azione di usucapione, osserva il Tribunale che il non ha Parte_1
adempiuto a tale onere probatorio, non avendo fornito alcuna prova degli elementi fattuali dal quale dovrebbe discendere il giudizio di sdemanializzazione tacita dell'area, non potendo tale valutazione basarsi esclusivamente sulla condizione di abbandono dell'area che, per la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente, ex sé, in mancanza di ulteriori elementi, a fondare tale giudizio.
Questa valutazione è già sufficiente a determinare il rigetto della domanda di usucapione in relazione alla particella 17 del fg. 126; vi è, inoltre, una seconda ratio decidendi che depone per il rigetto della domanda avanzata dal Parte_1
Appare, al riguardo, opportuno ricordare che l'usucapione è il modo di acquisto a titolo originario della proprietà e di altri diritti reali di godimento su cosa altrui, fondato essenzialmente sul possesso continuato di un bene immobile per un determinato periodo di tempo (v. Cass. Civ., sent. del 26.03.73, n. 837).
Affinché si compia l'usucapione sono necessari due requisiti: il possesso, cioè il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di cui si reclama l'usucapione, e la durata dello stesso per un 5 TRIBUNALE di MESSINA certo periodo di tempo stabilito dalla legge, entrambi accompagnati dall'animus rem sibi habendi, la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza del possessore di non essere il titolare del diritto che si vuole usucapire (v. Cass. Civ., sentenza del 18.2.1980, n. 1176).
Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel ritenere che, ai fini del compimento dell'usucapione, questo potere deve estrinsecarsi in un comportamento continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico ed inequivoco;
al riguardo è stato affermato che “Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessario che sussista un comportamento continuo e non interrotto, finalizzato in modo inequivoco all'esercizio sulla cosa per tutto il tempo previsto dalla legge di un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena” (v. Cass. Civ., sent. del 02/09/2015, n. 17459).
L'animus possidendi, necessario all'acquisto della proprietà per usucapione da parte di chi esercita il potere di fatto sulla cosa, non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di altro diritto reale sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà, mentre la buona fede non è requisito del possesso utile ai fini dell'usucapione. Di conseguenza, la consapevolezza di possedere senza titolo, ed il compimento di attività negoziali o di altra natura, finalizzate a ottenere il trasferimento della proprietà del bene posseduto o la stabilità sul piano formale della situazione giuridica rispetto ad esso non esclude che il possesso sia utile ai fini dell'usucapione.
È stato, altresì, affermato dalla Corte di legittimità (v., ex multis, Cass. Civ. n.
9062/2012; n. 8662/2010; 10652/1994) che ai fini della configurabilità di un possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena, e quindi, una signoria sulla cosa che permanga, senza interruzione, per tutto il tempo indispensabile per usucapirla, sia per quanto riguarda l'animus che il corpus.
Per quanto concerne l'animus possidendi – elemento indispensabile del possesso ad usucapionem per costante giurisprudenza della Corte di legittimità (v. Cass. Civ., sent. n.
14092 del 11.06.2010; n. 15446 del 10.07.2007; sent. n. 15145 del 06-08-04) – questo può essere desunto dalle concrete circostanze che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa. 6 TRIBUNALE di MESSINA Nel ricordare l'applicabilità, in materia di animus del possesso, della presunzione relativa sancita dall'art. 1141 c.c. in virtù della quale il possesso si presume in capo a chi esercita un potere di fatto su un bene a meno che non venga offerta la prova contraria del fatto che la relazione materiale con il bene è riconducibile ad una diversa posizione sostanziale quale, ad esempio, quella di detentore, deve evidenziarsi che la documentazione fotografica prodotta dall'attore è talmente eloquente da smentire qualsiasi affermazione in merito alla sussistenza di un possesso continuato ed ultraventennale.
Invero, la documentazione fotografica prodotta dall'attore in seno alla relazione di parte rappresenta non solo un'area esterna al capannone ma anche il capannone del quale l'attore invoca l'usucapione; questo capannone appare in condizioni a dir poco fatiscenti, in stato di assoluto abbandono, con ampie aperture nel tetto di copertura, senza finestre e senza protezioni dall'ingresso non autorizzato: affermare che in queste condizioni l'immobile sia stato utilizzato per l'attività commerciale dell'attore appare, prima facie, assolutamente non credibile.
Inoltre, è evidente che già alla data del Marzo 2019, momento di introduzione del giudizio e di deposito della relazione di parte, il capannone non fosse nelle condizioni di poter ospitare alcuna attività artigianale e che, d'altra parte, semmai un'attività artigianale sia stata esercitata all'interno del capannone in passato, doveva essere cessata già da molto tempo, atteso che le condizioni di degrado e abbandono raffigurate nelle fotografie palesano una totale mancanza di manutenzione ordinaria e straordinaria protrattasi nel tempo.
Inoltre, l'attore non ha fornito la prova né dell'esistenza attuale dell'allaccio del capannone a utenze di energia elettrica e acqua corrente – indispensabili per l'esercizio dell'attività artigianale – né che in passato tali utenze siano state attiviate e che l'attore abbia corrisposto somme per il pagamento delle fatture relative alle predette forniture.
Ebbene, considerato che l'attore non ha neppure indicato in citazione la data di inizio del suo possesso e che sicuramente, alla luce della documentazione in atti, non può ritenersi acquisita la prova che l'attore si sia occupato in tempi recenti della pulizia e manutenzione dei luoghi – tipica attività attraverso la quale si estrinseca il potere dominicale – non si può affermare che sia stata raggiunta la prova che un eventuale possesso dell'attore si sia
7 TRIBUNALE di MESSINA manifestato e si sia protratto per la durata minima del ventennio essenziale per il maturare dell'usucapione.
Passando all'esame delle altre prove documentali allegate alla memoria istruttoria dell'attore del 23.12.2020 si osserva quanto segue.
Il registro infortuni è inconducente in quanto testimonia l'esercizio dell'attività artigianale da parte della ditta ma non indica il luogo in cui questa attività è stata Parte_1
esercitata, né se sia stata esercitata nel capannone oggetto di causa e sempre nello stesso luogo per la durata di oltre un ventennio.
La relazione tecnica, datata 09.12.1998, è inconducente in quanto individua i luoghi ove è stata esercitata l'attività artigianale ma nulla dice sulla sua durata e, dunque, sulla durata del possesso dell'attore; dall'esame degli allegati di questa relazione si trae, però, un elemento di conoscenza utile in quanto si evince che l'area in contestazione è quella indicata con la lett. B), limitrofa al torrente Portalegni ed al cui interno si trova la cabina Enel.
Passando all'esame delle prove orali, osserva il Tribunale che il teste Testimone_1 ha dichiarato di aver lavorato per l'attore dal 1990 sino all'incirca al 2004 e di non essersi recato sul posto dal 2004-2005, cioè da quando aveva cessato di lavorare per il
CRESCENTI; il fatto che la conoscenza del CRESCENTI sia limitata ad un periodo di tempo inferiore al ventennio implica che la sua testimonianza non può essere utilizzata per dimostrare il possesso ultraventennale.
Il teste ha dichiarato di essere stato dipendente della ditta allora intestata a Tes_2
dal 1997, senza però precisare la data di cessazione del rapporto di Parte_1 lavoro;
ha dichiarato che l'immobile per cui è causa è ubicato in via Don Blasco a NA
e confina tra l'altro con un torrente.
In relazione a questa deposizione non è possibile effettuarne l'inquadramento temporale, ovvero se il periodo di durata del rapporto di lavoro sia stato pari o superiore al ventennio utile all'usucapione posto che soltanto una durata del rapporto sino all'anno
2017/18 avrebbe potuto comprovare quella conoscenza qualificata del testimone idonea ad avvalorare l'esistenza del corpus possessionis protrattosi, senza interruzione, per il tempo richiesto dalla legge.
8 TRIBUNALE di MESSINA Questa carenza, apparentemente trascurabile, è invece di fondamentale rilievo se contestualizzata nel quadro di totale abbandono dell'immobile perché, accertato che quel capannone è rimasto privo di alcuna manutenzione per molti anni, sarebbe stato necessario dimostrare sino a quando questa manutenzione era stata posta in essere dall'attore al fine di esercitare l'attività artigianale e quando era venuta a cessare l'attività artigianale e, conseguentemente, anche la manutenzione: prova rigorosa che l'attore non ha fornito.
Infine, in merito all'uso dell'area, nessuno dei testimoni ha riferito alcunché anche se si può ipotizzare che l'uso dell'area fosse accessorio rispetto all'utilizzo del capannone, talché la mancanza di prova del possesso ad usucapionem del capannone implica l'assenza di prova del possesso dell'area limitrofa che a quello consentiva di accedere.
Un simile rigore probatorio trova la sua ratio nella posizione assunta dalla Corte di legittimità in punto di verifica dei requisiti soggettivi e oggettivi in presenza dei quali è possibile dichiarare l'usucapione; posizione rigorosa a sua volta mutuata dalla giurisprudenza della Corte EDU volta all'interpretazione dell'art. 1 del Protocollo
Addizionale n. 1 alla CEDU che “…impone al giudice nazionale l'impiego di un particolare rigore nell'apprezzamento - anche sul piano probatorio – della sussistenza dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale.” (v. Cass. Civ., sent. n. 20539 del 30.08.2017).
Con il suddetto principio l'odierno Giudicante non può che concordare, derivando dalle considerazioni sopra svolte un giudizio di infondatezza della domanda attorea.
Per le ragioni sopra esposte, la domanda avanzata da nei Parte_1 confronti del , della e Controparte_2 Controparte_4
dell' Controparte_5 deve essere rigettata.
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
devono, pertanto, essere poste a carico dell'attore e liquidate, sulla base dello scaglione di valore indeterminabile basso, in favore di ciascuno dei convenuti e Controparte_2 [...]
in complessivi € 3.809,00 Controparte_5
per compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase 9 TRIBUNALE di MESSINA introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Compensa le spese di lite tra la . Parte_1 Controparte_5
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti del , della Parte_1 Controparte_2
e dell' Controparte_4 Controparte_5
[...]
1. rigetta la domanda formulata da nei confronti del Parte_1
, della e dell Controparte_2 Controparte_4 [...]
; Controparte_5
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del Parte_1
e dell' Controparte_2 Controparte_5
che liquida, per ciascuno, in complessivi € 3.809,00 per
[...]
compensi di avvocato di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva,
€ 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. compensa le spese di lite tra e la Parte_1 [...]
. CP_4
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in NA, lì 26.11.2025.
Il Giudice
(dott. Francesco CATANESE)
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