Sentenza 27 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4414 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
RERUBBLICA ITALIANA044 14/0 1 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ангийнудена th сашние Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONE Presidente Dott. Mario R.G.N. 17299/98 3489 Rel. Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. Rep. 1477 IACUBINO - Consigliere Dott. Matteo Consigliere Ud. 08/01/01Dott. Roberto Michele TRIOLA -Consigliere Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SE NTENZ A sul ricorso proposto da: ER JO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO 50, presso lo studio CORNELIO TACITO, difeso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dagli avvocati RAINER FRANZ, MIGLIUCCI BENIAMINO, ST. UFFICIO COPIE CORNELIO TACITO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. --IL SOLE 24 ORE ricorrente 3000 per diritti از 127 MAR 2001
contro
IL CANCELLIERE FREI JO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI CANCELLERIA LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato PICHLER RUDOLF, giusta delega in atti;
00663363 controricorrente *2001 nonchè
contro
-6 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ELLER ANNELIES, ELLER JOHANN, WIESER RAIMUND;
Richiesta copia esecutiva dal Sig. MANZ1 intimati 24000+6 perdiri MAG. 2001 avversO la sentenza n. 415/98 del BU di IL CANCELLIERE BOLZANO, depositata il 09/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/01 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI, per delega e dell'Avv.L.MANZI, depositata in udienza, difensore del v A resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
LIRE 5000 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore CANCELLERIA Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. AT959480 CORTE S PADICASSAZIONE UFFICIO COPIE AT959497 copia studioRichies dal Sig. HEN RI per diritti L. 30.03 ☑2 GIU, 2001 IL CANCELLIERE LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA BE127986 BE127987 BE127988 BE127989 BE127990 A I R E L L E C N A C SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 31 marzo 1992 NN e AN EL e AI ER e SE RE,comproprietari dell' alpe Seitenberg, convennero,davanti al PR di Bolzano, sezione distaccata di Vipite- no,l'altro comproprietario, SE AN,per la condanna al pagamento della somma di 2.289.368 lire, oltre agli interessi legali e alla rivaluta= zione monetaria, assumendo che il medesimo era obbligato a corri= spondere tale importo per quota di spese dell'anno 1991. Il convenuto, costituitosi in giudizio,eccepì l'illegalità del rendiconto in base al quale gli era stato chiesto il pagamento,perché approvato in sua assenza, e contestò l'importo delle spese, con particolare riguardo al compenso versato per il servizio di pastorizia, giudicato esagerato,e dal quale si sarebbe dovuto detrarre quanto dovuto dal pastore per il pascolo delle sue capre. Con domanda riconvenzionale chiese la con' danna degli attori al risarcimento del danno causato dalle capre del " " pastore al tetto della propria malga e dal pascolo di esse su terreni di sua proprietà esclusiva. Con sentenza del 2 febbraio 1993 il PR, ritenuto che l'unico legit' timato a chiedere il pagamento fosse SE RE,per la sua qualità di amministratore dell'alpe,accolse la domanda condannando il convenu- to a pagargli la somma di 2.219.542 lire con gli interessi e la rivaluta= zione monetaria,e respinse la domanda riconvenzionale. Il convenuto propose appello insistendo nelle sue pretese. In particola- re affermò che al RE era stato riconosciuto il diritto al rimborso del' l'intera quota di spese, come amministratore dell'alpe, pur essendo sta= to il pagamento richiesto dal medesimo e dagli altri istanti per la loro qualità di comproprietari. Gli appellati resistettero al gravame eccependone l'infondatezza. Il BU di Bolzano, con sentenza del 9 giugno 1998, in parziale ri= forma della decisione di primo grado, ha condannato il convenuto a pa- gare all'attore SE RE, la somma di 1.878.048 lire, oltre agli interessi al tasso legale,ma con esclusione,per mancanza di prova, del maggiore importo per la svalutazione della moneta. Il BU ha ritenuto che: a)- il compenso al pastore era una spesanecessaria per il godimento della cosa comune e ciascun partecipe era obbligato a contribuire al suo pagamento, ai sensi dell'art. 1104 del codice civile,senza che fosse necessaria una deliberazione della maggioranza;
pertanto, anche il Gan- der era obbligato al pagamento della sua quota, avendo confessato in via stragiudiziale di avere usufruito del servizio di pastorizia,e tale ob- bligo egli aveva nei confronti del RE che risultava avere corriposto il il compenso al pastore,quale comproprietario della cosa comune e non come suo amministratore;
b)- il compenso spettante al pastore era di 1.878.048 lire,essendo ec' 2 cessivo quello determinato dal PR;
c)-non essendosi provato che il pastore aveva fatto pascolare sulla co= sa comune un numero di capre maggiore di quello stabilito, il suo com- penso non doveva subire alcuna riduzione;
d)- il convenuto aveva rinunciato alla domanda riconvenzionale di ri= sarcimento del danno perché non l'aveva riproposta in appello;
e)-in ogni caso del danno sofferto dal AN doveva rispondere even- tualmente soltanto colui che lo aveva causato e non i comproprietari della cosa comune;
né era ravvisabile la responsabilità di costoro co= me committenti ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.,perché non era stato provato il fatto illecito del dipendente pastore. Il AN ricorre per cassazione con tre motivi. SE RE resiste con controricorso. NN e AN EL e ER AI non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia la violazione dell'art. 112 del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 nn.1 e 3 dello stesso codice e si sostiene che Il PR e il BU sono incorsi nel vizio di estrapetizione,perché hanno riconosciuto il diritto al rimborso dell'in' tera somma di denaro pretesa con la citazione introduttiva del giudizio al solo RE,per la sua qualità di amministratore (PR) o di compro= prietario BU), sebbene ad agire in giudizio per il rimborso fosse- и NO ro stati quattro comproprietari,tra i quali era compreso il RE,e non so- tanto quest'ultimo. Il motivo è infondato. Con l'atto di citazione il rimborso della quota di spese per l'anno 1991 fu chiesta effettivamente, in base al rendiconto,dai quattro comproprie- tari,mentre il PR e poi il BU con le loro sentenze hanno condannato il convenuto a pagare il relativo importo soltanto al RE (il PR per la sua qualità di amministratore e il BU per la sua 2014 veste di comproprietario). Tuttavia di tale errore si sarebbero potuti la- Mamentare soltanto gli altri comproprietari, che avevano agito in giudi= zio per il rimborso e non il AN il quale era, comunque, obbligato a pagare come sua quota di spese la somma di denaro che è stata liquidata dai Giudici del merito a favore del solo RE. Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata adducendosi che la Corte d'appello è incorsa nei seguenti errori: A.-ha ritenuta legittima l' assunzione del pastore senza una preventiva deliberazione della maggioranza dei comproprietari richiesta dall'art. 1105 del codice civile;
B.-ha omesso di detrarre dal compenso al pastore l'importo dal mede= simo dovuto per il pascolo delle sue capre, rilevando che tale pascolo era stato contrattualmente stabilito, senza considerare,però, che l'accor- do non era vincolante per il AN che ad esso non era stato posto hi in condizione di partecipare;
C.-non ha tenuto presente che dagli elementi probatori era risultato che il pastore aveva fatto pascolare un numero di capre maggiore di quello concordato e che, quindi, dal compenso spettantegli doveva es' sere detratto l'importo dal medesimo dovuto per tale pascolo esorbi= tante. Il motivo è infondato. Come correttamente ha rilevato il BU il compenso al pastore co- stituiva una spesa necessaria per il godimento della cosa comune ed il AN era,quindi,obbligato a contribuire al pagamento di esso,nei li= miti della propria quota, ai sensi dell'art. 1104 del codice civile senza che fosse necessaria una deliberazione della maggioranza dei compro= prietari. Insindacabili sono poi in questa sede i legittimità la ritenuta conclusione dell' accordo di assunzione del pastore per l'anno 1991 e l'adesione ad esso da parte del AN per aver il medesimo usu= fruito del relativo servizio, risolvendosi questi motivati giudizi in ap= prezzamenti di fatto riservati istituzionalmente al giudice del merito. Con il terzo e ultimo motivo si censura la sentenza impugnata per ave- re la Corte d'appello respinto,con motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria, la domanda di condanna degli attori al risarcimento del danno,ai sensi dell'art. 2049 cod.civ.(responsabilità da fatto illecito del proprio commesso) causato dalle capre "al tetto della malga❞del Gan' 5. der e dal pascolo abusivo sui terreni di sua proprietà esclusiva. Nemmeno questo motivo è fondato in quanto anche con esso si criti= ca il giudizio di merito espresso dal BU (esclusione della re= sponsabilità del pastore) in base a una valutazione degli elementi pro= batori acquisiti al processo, che è insindacabile da questa Corte,essen' do sorretta da una motivazione, adeguata ed esente da vizi logici e da errori di diritto. Pertanto deve rigettarsi il ricorso e condannarsi il ricorrente a rimbor= sare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione. h0000 P. T. M. 290000 La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso a favo= re del controricorente, delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in lire 1172900 di cui un milione di onorari di avvocato. Roma 8 gennaio 2001. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.A. Vella) (dott.M.Spadone) Алтайбся Shinston IL CANCELLITRE C1 Pacio LA zico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 27 MAR. 2001. IL CANCELLIERECT UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gt3 MAG. 2004erie 4. versate S. 290.000 al no IL (lire p. II Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia PPO) Il Responsabile Servizio i udiziari (Dr. M. RACECHINI) ROMA