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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 04/06/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2056 dell'anno2024, pendente
TRA
Parte_1
DIFENSORE: avv.ti CASTELLI ROBERTO, MUSUMECI TOTI SALVATORE, ALTARA STEFANO;
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
: avv.TASSINARI ALESSANDRO
[...]
- PARTE CONVENUTA -
Sulle seguenti conclusioni: per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, previe le declaratorie del caso;
respinta ogni diversa istanza, domanda, eccezione, deduzione e produzione;
previo rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto che dovesse essere formulata da controparte;
in via preliminare, in rito: dichiarare la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda, essendo invece competente il Tribunale di Torino e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o illegittimo e
P a g . 1 | 3 comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 708/2024 del 20 novembre 2024 (RG 1842/2024) concesso dal Tribunale di Massa – Giudice Giulio Lino Maria Giuntoli in favore della notificato a mezzo posta elettronica Controparte_2 certificata a in data 21 novembre 2024, con ogni consequenziale Parte_1 pronunzia;
nel merito, in via principale: dichiarare in ogni caso nullo e/o illegittimo e comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 708/2024 del 20 novembre 2024 (RG 1842/2024) concesso dal Tribunale di Massa – Giudice Giulio Lino Maria Giuntoli in favore della notificato a mezzo posta elettronica Controparte_2 certificata a in data 21 novembre 2024, per i motivi dedotti e comunque Parte_1 assolvere la società esponente da ogni avversaria domanda;
in ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre a rimborso forfetario 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre CPA e IVA come per legge.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Massa e fissare il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Tribunale di Torino. In subordine, nel merito Condannare cod. fisc. Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. P.IVA_1 CP_3
corrente in Ameglia (SP), Via Armezzone n. 3, pec
[...]
, al pagamento delle somme dovute, pari Email_1 all'importo ingiunto di euro 84.851,00, dedotto quanto già corrisposto per retribuzioni ai dipendenti di di Con compensazione delle spese e CP_2 CP_2 competenze.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione proponeva opposizione avverso il d.i. n. Parte_2
708/2024 del 20 novembre 2024, dispiegando le conclusioni come in epigrafe.
Si costituiva l'opposta aderendo all'eccezione di Controparte_2 incompetenza territoriale sollevata dalla parte attrice.
All'udienza del 3 giugno 2025, il Giudice invitava le parti alla discussione orale e si riservava ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c..
***
Il credito azionato vede la propria fonte nel contratto di appalto tra le parti, le cui condizioni generali, accettate in data 4 maggio 2022 da (doc. 1 parte attrice), CP_2 prevedono all'articolo 28 (specificatamente approvato per iscritto) che “qualunque controversia, anche di carattere tecnico, dovesse insorgere sulla interpretazione del presente capitolato generale d'appalto, sulla esecuzione dei lavori, sui pagamenti, sulle garanzie di qualità e comunque in riferimento all'Accordo d'Appalto, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, con esclusione di ogni foro alternativo o concorrente” (cfr. pagina 19).
Deve innanzitutto osservarsi che il caso esula dall'ambito di applicazione dell'art. 38 comma 2 c.p.c., a mente del quale, a fronte dell'adesione all'eccezione, il Giudice debba provvedere con ordinanza. Infatti, l'art. 38 trova applicazione “fuori dei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.”, tra i quali rientra l'incompetenza ravvisabile nel caso di specie.
P a g . 2 | 3 Conseguentemente, la decisione va adottata con sentenza, con la quale il decreto ingiuntivo va revocato, e va assegnato un termine per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice competente (Tribunale di Torino).
Quanto alle spese di lite, pur in presenza di difforme orientamento (Cass. 17187/2019), in linea generale l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 comma 2 c.p.c., il potere del Giudice adito di decidere sulla competenza, a fronte dell'adesione del convenuto all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dall'attore, e, dunque, della presa d'atto di un accordo formatosi nel processo. Se ne fa conseguire che il Giudice non può nemmeno pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa (Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del 30/07/2024; Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013 ).
La mancanza di un provvedimento a carattere decisorio, con conseguente inconfigurabilità del presupposto della soccombenza, sussiste anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui la dichiarazione di incompetenza, in seguito all'adesione del convenuto, comporta l'ulteriore effetto della caducazione del decreto, evenienza rispetto alla quale non si apprezzano peculiarità tali da suggerire una conclusione che si discosti dal principio generale di cui sopra, verificandosi la translatio iudicii a seguito di riassunzione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 2056 dell'anno 2024, disattesa ogni ulteriore istanza, domanda, eccezione e difesa, sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Massa, essendo competente il Tribunale di Torino e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 708/2024, emesso dal Tribunale di Massa il 20 novembre 2024;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. nulla sulle spese.
Massa, li 03/06/2025
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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