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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/11/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2025 ed iscritta al n. 158
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Tino del foro di Bergamo e con elezione di domicilio in Merate, via Stelvio n. 3, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, avv. Leonida Controparte_1 P.IVA_1
FR del foro di Bergamo, rappresentato e assistito da quest'ultimo ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio in Bergamo, via Matris Domini n. 8, giusta delega agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare
In data 28 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, respinta ogni contraria
richiesta, così provvedere:
Accogliere la presente impugnativa e accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
invalidità della delibera adottata dall'assemblea del Condominio sito in Brivio (LC) alla via Del Controparte_1
pagina 1 di 13 Figino17, in persona dell'amministratore pro tempore avv. Leonida FR, in data 30 luglio 2024 per quanto
ampiamente argomentato in narrativa, qui integralmente richiamata, con ogni pronunzia conseguenziale;
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. per le ragioni di cui alla narrativa capitolo C.;
Accertare e dichiarare la difformità contabile delle operazioni di cui ai capitoli E. per le ragioni ivi CP_2
dettagliate, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
Accertare e dichiarare l'indebita ripartizione dell'acqua per le ragioni di cui al capitolo D. nonché ai capitoli delle
ripartizioni da intendersi qui richiamati e ritrascritti nonché accertare e dichiarare la presenza dei contatori dell'acqua
nelle autorimesse e l'assenza di valorizzazione degli stessi nelle ripartizioni;
Accertare e dichiarare l'interesse dell'attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in
termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla
rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;
per effetto, condannare il “ in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento dei diritti, Controparte_1
onorari e spese generali di giudizio e di mediazione obbligatoria, oltre Iva e Cpa e spese vive e marche/contributi per €
259,00 + € 27,00, oltre alle spese di mediazione pari ad euro 639,28, come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
nonché al pagamento delle spese per l'attività di revisione eseguita dalla , quantificata in € 3.043,00”. CP_3
Per il convenuto: “In via principale nel merito: respingersi, per le ragioni suesposte, le domande formulate dall'attrice
sig.ra poiché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento di una Parte_1
somma equitativamente determinata dal Giudice di Pace adito a titolo punitivo ex art. 96, comma 3 c.p.c. per abuso di
diritto e mancanza totale di interesse ex art. 100 cpc.
In via istruttoria: Si formula riserva di qualunque produzione od istanza rilevante ai fini della decisione.
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.1.2025, nella sua Parte_1
qualità di proprietaria di unità immobiliari (appartamento e autorimessa) all'interno del Condominio
Duegi di Brivio, premesso l'esito negativo del tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, ha impugnato la delibera assembleare del 30.7.2024, chiedendo di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130bis c.c., la difformità contabile di alcuni riparti (anche riguardanti precedenti esercizi condominiali nella misura in cui la delibera impugnata ha avuto per oggetto gli stessi) e le modalità di pagina 2 di 13 riparto delle spese dell'acqua con riferimento a contatori nelle autorimesse. Ha dedotto, in particolare, il proprio interesse all'attivazione del contenzioso, anche al fine di ottenere la refusione dal di mediazione e dell'attività di revisione eseguita da un consulente da lei Controparte_4
incaricato.
2. - Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_1
per infondatezza in fatto e diritto, eccependo il difetto di interesse ad agire e formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto.
3. - Depositate memorie istruttorie dalla sola parte attrice e rigettata la richiesta di ispezione avanzata dalla stessa, alla prima udienza del 19.6.2025 la causa è stata rinviata per la spedizione a sentenza, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
All'esito del deposito delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha depositato istanza di rimessione in termini per il deposito di documenti, che è stata però respinta.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025.
4. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione del di carenza di interesse ad agire CP_1
in capo all'attrice.
Nell'impugnazione di delibere condominiali può dirsi ormai superato quell'orientamento della
Cassazione che sosteneva che la legittimazione ad agire per l'annullamento non deve considerarsi subordinata alla deduzione di uno specifico interesse, diverso rispetto alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire (richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento della delibera ex art. 1137 c.c.) costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sarebbero affette le delibere (Cass. 10.2.2010 n. 2999; Cass. 23.3.2001 n. 4270). La ricerca dell'interesse ad agire deve, invece, sempre essere effettuata in concreto ed impone al condomino attore
– quando impugna, come nello specifico, una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità nella ripartizione delle spese – di prospettare al Giudice un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale, derivante dall'adozione assembleare impugnata (Cass.
9.3.2017 n. 6128). Il condomino deve, quindi, prospettare una lesione individuale di rilevanza patrimoniale correlata alla delibera impugnata e in tal modo rivelare l'utilità concreta che potrebbe ricevere dall'accoglimento della sua domanda.
pagina 3 di 13 Calando questi principi al caso di specie, l' ha documentato, quantomeno in astratto, Pt_1
pregiudizi economici derivanti dalle contestate ripartizioni delle spese, comprensivi di maggiori addebiti per consumi, spese di accertamento e spese legali per oltre 2.800,00 euro: tale pregiudizio, ancorché di entità non elevata, è sufficiente a configurare il presupposto dell'interesse ad agire.
5. - Passando al merito, con il primo motivo l'attrice ha lamentato, “con riguardo alla delibera impugnata” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), la violazione dell'art. 1130bis c.c. in ragione della mancata trasmissione di documenti obbligatori previsti dalla citata disposizione, ossia il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
In realtà, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla corrispondenza con il servizio postale prodotta dal (docc.
3-8 del convenuto) emerge che, con riferimento alla CP_1
delibera impugnata (esercizio 2023/2024), il ha trasmesso ai condòmini il registro di CP_1
contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione. Oltretutto, la stessa convocazione assembleare depositata dall'attrice (relativo doc. 4) dà atto dell'allegazione del
“consuntivo di gestione e relativo riparto 2023/2024”, del “registro contabilità gestione 2023/2024; stato patrimoniale, di cassa e finanziario”, del “preventivo 2024/2025 e relativo riparto;
prospetto rate 2024/2025” e del “consuntivo ripartizione 2018/19; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023”; in tale documento prodotto, poi, effettivamente compaiono i documenti allegati.
La documentazione inviata dall'Amministratore e versata in giudizio dalla CP_5
stessa attrice smentisce la versione attorea: la convocazione assembleare appare prima facie completa di tutti i prospetti richiamati dall'art. 1130bis c.c. e, in ogni caso, ha consentito alla di Pt_1
contestare puntualmente i riparti. Il motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
6. - Con ulteriore motivo di impugnazione, la condomina ha ritenuto l'erroneità della “lettura finale del prospetto consumi [di acqua] consegnato dall'amministratore 2023/2024”, pari a 1920 m3, a fronte di un importo ritenuto corretto di 2290 m3.
Rileva il Giudicante come, da un lato, sia pacifico che la quantomeno con riferimento Pt_1
all'esercizio condominiale in oggetto, non abbia comunicato la lettura del proprio contatore, attività che avrebbe potuto fare anche in sede assembleare;
dall'altro, è documentato (doc. 10 del convenuto) che pagina 4 di 13 gli altri tre condomini abbiano invece comunicato all'amministratore le rispettive letture ( Per_1
1267m3, 2476m3 e Ripamonti 447m3). Persona_2
In mancanza del preciso dato di consumo dell'attrice, l'amministratore ha dovuto necessariamente inserire il dato di consumo effettuando, alternativamente, una stima oppure, visto che l'attrice è stata l'unica condomina a non fornire la comunicazione, a ottenere il dato mancante dalla differenza tra il consumo totale del Condominio e quello delle letture comunicate.
Il modus procedendi del è stato pertanto corretto, non avendo possibilità né di CP_1
conoscere il consumo effettivo (se non per “differenza”), né di applicare il criterio di ripartizione per millesimi, utilizzabile solo in assenza di contatori singoli. In merito, peraltro, l'odierna attrice non dato prova di avere richiesto copia delle relative bollette, come avvenuto invece per altri esercizi.
Anche questa doglianza, perciò, va rigettata.
7. - I restanti motivi di impugnazione riguardano ripartizioni effettuate nei rendiconti di precedenti esercizi condominiali. La delibera impugnata, difatti, oltre ad approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio condominiale 2023/2024 ed il preventivo per il successivo 2024/2025 (punti
1 e 5 o.d.g.), ha altresì ri-approvato i bilanci consuntivi dei precedenti esercizi da 2028/2019 a
2022/2023 (punto 3 o.d.g.) per effetto dell'annullamento delle precedenti relative delibere da parte di questo Tribunale e del Giudice di Pace di Lecco (cfr. docc. 6, 7, 8 e 16 dell'attrice).
8. - Si esaminano le doglianze relative al rendiconto 2018/2019.
a. “Luci parti comuni 50% € 23,25: La spesa è stata ripartita su 1000/1000, benché, invero,
la spesa dovesse interessare i soli millesimi degli appartamenti. Si realizza di fatto, e ciò per tutti i rendiconti, una duplicazione di attribuzione”; “BOX – luci corsia box € 23,25: La spesa, nonostante
sia riferita ai soli box, è stata erroneamente ripartita sui 1000/1000 anziché sulle sole autorimesse ovvero su 264,37/264,37. L'attrice detiene 69,68/264,37”.
A fronte di una bolletta ENEL di euro 46,50 , l'attrice contesta che l'assemblea abbia ripartito la spesa per le luci delle parti comuni imputando metà del costo tra le autorimesse e metà tra gli appartamenti, operando poi una ripartizione per millesimi.
La doglianza è infondata.
pagina 5 di 13 In merito, si ricorda che le tabelle millesimali separate per appartamenti e box possono essere utilizzate solo laddove si tratti di servizi realmente scindibili tra loro (ossia, ai sensi dell'art. 1123 c.c.,
“se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa”), in guisa tale che vi possa essere un effettivo differente utilizzo della spesa per elettricità nei box rispetto a quella utilizzata negli appartamenti (es: condomino proprietario solo di un box). Il convenuto ha precisato, senza contestazione specifica sul punto, che “l'accesso al corsello box del non è riservato solo CP_1
ai proprietari delle autorimesse ma è consentito anche attraverso un vano scale che conduce alla parte
superiore dello stabile, quindi agli appartamenti, oltre che al giardino e al vialetto che conduce al
cancelletto pedonale. In altri termini il corsello, come il cancello carraio è in uso a tutti, motivo per cui vengono applicate le tabelle generali di proprietà” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
L'area in questione è quindi comune, ma non già a due “condomìni parziali”, bensì alla totalità dei condòmini, proprietari di appartamenti e autorimesse. Ne discende che l'uso dell'illuminazione dell'area box, così come quello dell'area appartamenti, è effettuato indistintamente da tutti i condomini,
tanto proprietari di un appartamento quanto di un box, cosicché la relativa spesa deve essere suddivisa in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
In definitiva, è corretta la ripartizione integrale della spesa per millesimi;
la circostanza che essa sia stata fatta suddividendo il costo integrale a metà e quindi ripartita per millesimi tra i box e per millesimi tra gli appartamenti, pur singolare, non influisce comunque sul risultato finale.
b. “Acqua – IO ET € 1.329,00: la spesa è stata ripartita sui soli consumi degli appartamenti con riferimento al periodo d'esercizio 2018/2019 (…) l'importo totale deve essere corrisposto sulla base dei millesimi dall'intera compagine condominiale tenuto conto anche dei millesimi delle sole autorimesse che utilizzano il servizio dell'acqua”.
Il motivo è parimenti infondato.
Come anzidetto, laddove non vi è un'effettiva discrasia nell'utilizzo del servizio, il tutto va ripartito per millesimi ovvero, come in questo caso di ripartizione di consumi leggibili, per effettivo consumo. La ripartizione è correttamente avvenuta, per i condomini e CP_6 Persona_2
Ripamonti, sulla base delle rispettive letture (cfr. pag. 12 del doc. 10 dell'attrice) e per l'attrice Pt_1
pagina 6 di 13 sulla base del consumo di 123m3, comunicato o meno, ma non contestato nell'ammontare, il tutto per
674m3.
c. Quanto invece alle tre fatture di IO ET (n. 204170/16 di euro 291,00, n. 304939/16 di euro 372,00 e n. 170433/17 di euro 296,00) che sarebbero già state contabilizzate e ripartite nei precedenti esercizi, per ammissione attorea si tratta di fatture non pagate negli esercizi precedenti;
non può essere pertanto condivisa la doglianza secondo cui tali fatture non avrebbero dovuto essere contabilizzate nel bilancio 2018/2019. Il infatti, ha correttamente applicato il “principio di CP_1
cassa”, per cui l'esborso va inserito nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale è
avvenuto il pagamento e non nel bilancio relativo al periodo in cui il debito sarebbe sorto;
in tal modo è
rappresentata ai condomini la giustificazione della causa del pagamento richiesto, circostanza che non potrebbe avvenire in applicazione del principio di competenza.
9. - In merito alle censure sul rendiconto 2019/2020.
a. Per le contestazioni sulla ripartizione del consumo di energia elettrica tra “luci parti comuni” e “luci corsia box” si richiama quanto sopra esposto (cfr. §§.
8.a e 8.b).
b. Quanto invece alla doglianza circa “Acqua – consumo € 342,00: La spesa è stata ripartita sugli stessi consumi applicati all'esercizio 2018/2019 e sui soli consumi degli appartamenti” va rimarcato come non risulto agli atti la fattura in esame (n. 271306 del 7.12.2017 – movimento G4 sub doc. 14 dell'attrice) e pertanto non è possibile verificare se essa comprenda consumi o solo spese di gestione del servizio.
Inoltre, la fattura in discorso, fermo il principio di cassa sopra citato, non risulta “già contabilizzata nell'esercizio 2017/2018” (cfr. doc. 13 dell'attrice).
10. - In relazione al rendiconto condominiale 2020/2021.
a. L'attrice ha contestato la circostanza per la quale la spesa di euro 545,15 relativa alla voce di spesa “imprevisti” (pag. 2 del doc. 15 dell'attrice) è stata ripartita anche a suo carico, nonostante fosse ricollegabile ad attività legale per la difesa del nell'ambito di procedimenti promossi CP_1
proprio dalla Pt_1
Questa censura è fondata.
pagina 7 di 13 Il costituito, pur in assenza di copia delle fatture e dei versamenti a titolo di CP_1
ritenuta d'acconto richiamati nella posta del bilancio condominiale in esame, non ha contestato la riferibilità di tali spese alla difesa tecnica del Condominio stesso nell'ambito dei processi richiamati dalla e da ella promossi. E' evidente, allora, che si tratta di spesa per prestazioni rese a tutela di Pt_1
un interesse opposto alle ragioni personali della condomina e pertanto non può porsi a carico della stessa.
Infatti, nel giudizio che vede contrapposti il e uno o più singoli condomini, la CP_1
compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, senza che possano trovare applicazione,
nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c. – che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo – e neppure la disposizione dell'art. 1101
c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.. Ne consegue che le anticipazioni fatte dal al proprio CP_1
difensore non possono essere poste a carico di quel condomino che è giudizialmente contrapposto al se la sentenza che definisce il grado di giudizio condanna il condomino a rifondere le CP_1
spese alla controparte questi può agire per l'ottenimento della somma;
viceversa può fare CP_1
il condomino in caso di condanna del a rifondergli le spese di lite;
in ipotesi di CP_1
compensazione delle spese processuali, le spese legali affrontate dal non potranno gravare CP_1
a carico del condomino che ha intentato il giudizio, il quale dovrà rifondere le spese al suo difensore
(cfr. Cass. 23.1.2018 n. 1629; Cass. 18.6.2014 n. 13885; Cass. 25.3.1970 n. 801).
b. Per quanto riguarda le doglianze circa la ripartizione delle “Spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box”, il motivo è ancora una volta infondato per le ragioni richiamate sopra (cfr. §§.
8.a e 8.b).
c. L'attrice lamenta poi che, con riferimento all'“Acqua – consumo € 1.510,50 + spese fisse €
361,50”, il primo importo sarebbe stato erroneamente ripartito sui soli consumi degli appartamenti,
senza contare le autorimesse, mentre il secondo sarebbe stato ripartito per i millesimi degli appartamenti, sempre senza contare le autorimesse;
in secondo luogo, l'attrice censura l'attribuzione arbitraria dei consumi attribuitile (per 155m3), sia per mancanza di lettura del contatore, sia per il pagina 8 di 13 contrasto tra i complessivi 459m3 consumati e quanto indicato nelle fatture IO ET (prodotte al doc.
17 dell'attrice).
Va nuovamente rimarcato che, come gli altri condomini hanno comunicato in più occasioni all'amministratore le rispettive letture (docc. 9 e 10 del convenuto), così avrebbe potuto fare anche l'attrice, a maggior ragione in epoca (2020/2021) in cui erano pendenti controversie giudiziali con il anche in merito alle spese per consumo idrico (cfr. doc. 6 dell'attrice). CP_1
In secondo luogo, deve rilevarsi come la fattura di IO ET prodotta dalla stessa attrice (doc.
17 cit., pag. 2) riporta esattamente la lettura “rilevata” (e non quindi solo “stimata”) di 459m3 alla data del 13.10.2020, sicché il dato di consumo è corretto.
Ma anche la ripartizione delle spese tra i condòmini appare corretta: da un lato, non è stato allegato dall'attrice se e in che misura vi sia stato, per l'esercizio condominiale in esame, un consumo idrico nelle autorimesse;
dall'altro e assorbente lato, il ha precisato, senza contestazione CP_1
specifica sul punto da parte dell'attrice, che la “presenza di un rubinetto nell'autorimessa non è associato ad una autonoma fornitura idrica che, per contro, è sempre collegata all'appartamento”
(cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione). Ne consegue che la ripartizione delle spese, in mancanza di altro criterio, può correttamente avvenire sulla base dei consumi oggetto di lettura, per quanto riguarda le spese variabili, e per millesimi per le spese fisse, sopportate da ciascun condomino in ragione del valore della rispettiva proprietà.
d. L'attrice mette in evidenza che le voci di spesa sotto la dicitura “ insoluti”, per Per_3
complessivi euro 2.266,34, “integrano debiti risalenti del condominio (…) che non sono mai stati
notiziati nella situazione patrimoniale e di cassa degli anni precedenti predisposti dallo stesso amministratore”.
In proposito l'attrice richiama il “prospetto IO ET e pagamenti pregressi in bilanci” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione) che non si rinviene però agli atti di causa: non è dato comprendere, perciò, a quali “pagamenti pregressi” faccia riferimento e da ciò consegue l'impossibilità per il
Giudice di esaminare la fondatezza ella ragione, che rimane oscura.
e. Da ultimo, l'attrice contesta l'attribuzione a suo esclusivo carico di spese cd. “personali”,
per euro 15,65 in luogo di una ripartizione per millesimi tra tutti i condòmini.
pagina 9 di 13 Si tratta, come detto dalla stessa attrice, di due raccomandate dirette a lei, una per sollecitare il pagamento di oneri scaduti e l'altra per accludere documentazione condominiale richiesta (rendiconto condominiale del 2019/2020). E' allora evidente che si verte in spese correttamente addebitate alla sola condomina, perché provocate dal suo inadempimento nel versamento delle spese ripartite o collegate alla spedizione di documentazione condominiale, i cui oneri restano a carico della richiedente.
11. - Sulle censure al rendiconto 2021/2022.
a. Quelle riguardanti le “Spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box”, nonché “Acqua – consumo” ricalcano, mutatis mutandis, quelle già svolte relativamente agli esercizi precedenti e pertanto, per le medesime ragioni, devono essere nuovamente rigettate.
b. La contestazione riguardante l'inserimento in bilancio di “due spese non indicate nei debiti verso terzi del precedente esercizio 2020/2021” si sostanzia nella doglianza secondo la quale “il caricamento retroattivo di costi non dichiarati nei bilanci precedenti (…) determina una palese alterazione dell'attendibilità del rendiconto”.
Quanto alla prima voce (“Compenso amministratore (G41) compenso Controparte_7
gestione esercizio 2020/21” per euro 550,00), l'attrice non ha specificato il motivo per cui tale spesa avrebbe dovuto essere imputata al precedente esercizio 2020/2021, laddove era stata invece inserita la voce corrispondente al compenso per l'annualità “ottobre 2019-marzo 2020” (cfr. doc. 15 dell'attrice,
a pag. 1); appare in ogni caso rispettato il principio di cassa nella misura in cui la spesa in oggetto ha riguardato l'esercizio 2021/2022.
Analogamente, per quanto riguarda le spese di manutenzione cancello, le fatture riportate (nn.
224/2019 e 183ftc/2021), non oggetto di duplicazione rispetto alle precedenti annualità, ben possono essere inserite nell'esercizio in esame laddove il loro pagamento sia avvenuto nella stessa annualità, per il richiamato “principio di cassa”.
12. - A conclusioni conformi si addiviene anche per quanto riguarda il rendiconto 2022/2023.
a. Si richiamano, ancora una volta, le considerazioni svolte sopra relativamente alle censure sul riparto delle “spese generali – luci parti comuni 50%”, “BOX – luci corsia box € 278,50” e
“Acqua – consumo € 1.692,00”.
pagina 10 di 13 b. La contestazione relativa alle fatture per “manutenzione cancello” (nn. 175/2015,
178M/2016 e 179M/2017) è infondata per motivazioni analoghe a quelle appena sopra svolte: se è vero che trattasi di fatture risalenti nel tempo, è altrettanto documentato (e nemmeno contestato dall'attrice)
che tali fatture non siano state inserite nei bilanci degli esercizi precedenti;
la poi, non ha Pt_1
negato la debenza della somma. In tal modo, non risulta alcun concreto pregiudizio che sarebbe stato conseguito all'attrice da tale ripartizione;
la stessa, peraltro, nemmeno ha indicato quale sarebbe stato il modo corretto di imputare la somma.
13. - Quanto alle censure sul rendiconto 2023/2024.
a. In prima battuta, l'attrice contesta la ripartizione per millesimi totali, comprensivi delle autorimesse, delle spese di manutenzione dell'impianto TV che, secondo la sua prospettazione,
avrebbero dovuto essere imputate ai soli millesimi degli appartamenti, non potendo i box usufruire di servizio TV.
Il motivo è infondato. Esso avrebbe potuto avere qualche pregio solo nel caso in cui il
Condominio in esame avesse incluso proprietari di sole autorimesse;
nel caso di specie, tuttavia, è
emersa la coincidenza tra tutti e quattro i proprietari di appartamenti e box. Ne consegue che l'attrice è priva di concreto e giuridicamente apprezzabile interesse all'annullamento della delibera;
ella infatti,
anche in caso di addebito, si troverebbe comunque responsabile del pagamento della medesima somma al medesimo titolo per la medesima annualità.
b. Sono ancora una volta richiamate le considerazioni sopra svolte a confutazione del motivo di impugnazione riguardante le “spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box €
245,50” e “Acqua – IO reti € 1.368,00”.
14. - Da ultimo, restano da esaminare le doglianze al preventivo 2024/2025.
a. La contestazione riguardante il riparto delle “spese generali – salubrità acqua € 180,00”, che avrebbe dovuto avvenire “in base all'uso evidenziando che 3 autorimesse dispongono del servizio”, è generica e comunque infondata.
Si evidenzia, ancora una volta, che, come precisato dal convenuto, la “presenza di un rubinetto nell'autorimessa non è associato ad una autonoma fornitura idrica che, per contro, è sempre collegata all'appartamento”. Ne discende l'irrilevanza di una pretesa differenziazione pagina 11 di 13 dell'imputazione “in base all'uso”, modalità da cui non deriverebbe mutamento (a favore o contro) della posizione patrimoniale dell'odierna attrice.
b. Solita sorte per le lamentele afferenti le “spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX
– luci corsia box” (cfr. §§.
8.a e 8.b).
c. La censura dell'attrice al preventivo in esame rispetto alla voce di riparto “manutenzione cancello € 425,00” – secondo cui “la spesa riferita ai soli box è stata erroneamente ripartita sui
1000/1000 anziché sulle sole autorimesse” – non è fondata, atteso che, come allegato dal CP_1
e non contestato ex adverso, dal corsello box comune è consentito l'accesso diretto anche agli appartamenti, con la conseguenza che anche ai proprietari di questi ultimi devono essere attribuiti i costi di tale passaggio.
d. Infine, per la doglianza “Acqua – IO reti € 1.650,00” si fa richiamo alle precedenti motivazioni su identico punto.
15. - In conclusione, delle molteplici contestazioni mosse – non sempre in modo chiaro – dall'attrice ai rendiconti condominiali nei periodi compresi fra il 2018/2019 ed il 2024/2025, solamente quella riguardante l'imputazione anche a lei della spesa di euro 545,15 relativa alla voce “imprevisti” nel rendiconto 2020/2021 ha trovato accoglimento. Per quanto, allora, l'attrice non possa affermarsi soccombente, all'evidenza, però, ha affastellato una pluralità di censure per vederne accolta una soltanto. Nella valutazione d'insieme ciò impone di compensare integralmente fra le parti le spese processuali e di mediazione.
Per analoghi motivi, non può predicarsi un contegno di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. in capo a ciascuna delle due parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione di per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera Parte_2
assembleare del 30.7.2024 limitatamente all'inclusione a suo carico, nel rendiconto 2020/2021, nella voce “imprevisti” dell'importo di euro 134,10.
pagina 12 di 13 RIGETTA per il resto.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco, giovedì 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 20 gennaio 2025 ed iscritta al n. 158
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Daniele Parte_1 C.F._1
Tino del foro di Bergamo e con elezione di domicilio in Merate, via Stelvio n. 3, presso e nello studio del difensore, giusta delega agli atti telematici
ATTRICE
contro
- (C.F. ), in persona dell'Amministratore pro tempore, avv. Leonida Controparte_1 P.IVA_1
FR del foro di Bergamo, rappresentato e assistito da quest'ultimo ex art. 86 c.p.c., con elezione di domicilio in Bergamo, via Matris Domini n. 8, giusta delega agli atti telematici
CONVENUTO
Oggetto: impugnazione di delibera assembleare
In data 28 ottobre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'attrice: “Voglia il Tribunale adito, per tutte le ragioni in fatto e in diritto sopra esposte, respinta ogni contraria
richiesta, così provvedere:
Accogliere la presente impugnativa e accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o
invalidità della delibera adottata dall'assemblea del Condominio sito in Brivio (LC) alla via Del Controparte_1
pagina 1 di 13 Figino17, in persona dell'amministratore pro tempore avv. Leonida FR, in data 30 luglio 2024 per quanto
ampiamente argomentato in narrativa, qui integralmente richiamata, con ogni pronunzia conseguenziale;
Accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130 bis c.c. per le ragioni di cui alla narrativa capitolo C.;
Accertare e dichiarare la difformità contabile delle operazioni di cui ai capitoli E. per le ragioni ivi CP_2
dettagliate, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte;
Accertare e dichiarare l'indebita ripartizione dell'acqua per le ragioni di cui al capitolo D. nonché ai capitoli delle
ripartizioni da intendersi qui richiamati e ritrascritti nonché accertare e dichiarare la presenza dei contatori dell'acqua
nelle autorimesse e l'assenza di valorizzazione degli stessi nelle ripartizioni;
Accertare e dichiarare l'interesse dell'attrice all'attivazione del presente contenzioso, suscettibile di valutazione sia in
termini economici, puntualmente dettagliati in narrativa, sia da un punto di vista formale, nei termini di un interesse alla
rimozione dei vizi, violazioni di legge e difformità contabili che affliggono la gestione della cosa comune;
per effetto, condannare il “ in persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento dei diritti, Controparte_1
onorari e spese generali di giudizio e di mediazione obbligatoria, oltre Iva e Cpa e spese vive e marche/contributi per €
259,00 + € 27,00, oltre alle spese di mediazione pari ad euro 639,28, come per legge, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,
nonché al pagamento delle spese per l'attività di revisione eseguita dalla , quantificata in € 3.043,00”. CP_3
Per il convenuto: “In via principale nel merito: respingersi, per le ragioni suesposte, le domande formulate dall'attrice
sig.ra poiché infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, condannare la medesima al pagamento di una Parte_1
somma equitativamente determinata dal Giudice di Pace adito a titolo punitivo ex art. 96, comma 3 c.p.c. per abuso di
diritto e mancanza totale di interesse ex art. 100 cpc.
In via istruttoria: Si formula riserva di qualunque produzione od istanza rilevante ai fini della decisione.
In ogni caso: spese e competenze di causa interamente rifuse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.1.2025, nella sua Parte_1
qualità di proprietaria di unità immobiliari (appartamento e autorimessa) all'interno del Condominio
Duegi di Brivio, premesso l'esito negativo del tentativo di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, ha impugnato la delibera assembleare del 30.7.2024, chiedendo di accertare e dichiarare la violazione dell'art. 1130bis c.c., la difformità contabile di alcuni riparti (anche riguardanti precedenti esercizi condominiali nella misura in cui la delibera impugnata ha avuto per oggetto gli stessi) e le modalità di pagina 2 di 13 riparto delle spese dell'acqua con riferimento a contatori nelle autorimesse. Ha dedotto, in particolare, il proprio interesse all'attivazione del contenzioso, anche al fine di ottenere la refusione dal di mediazione e dell'attività di revisione eseguita da un consulente da lei Controparte_4
incaricato.
2. - Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_1
per infondatezza in fatto e diritto, eccependo il difetto di interesse ad agire e formulando domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del diritto.
3. - Depositate memorie istruttorie dalla sola parte attrice e rigettata la richiesta di ispezione avanzata dalla stessa, alla prima udienza del 19.6.2025 la causa è stata rinviata per la spedizione a sentenza, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
All'esito del deposito delle rispettive note di precisazione delle conclusioni, il convenuto ha depositato istanza di rimessione in termini per il deposito di documenti, che è stata però respinta.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione con ordinanza del 28.10.2025.
4. - Va preliminarmente rigettata l'eccezione del di carenza di interesse ad agire CP_1
in capo all'attrice.
Nell'impugnazione di delibere condominiali può dirsi ormai superato quell'orientamento della
Cassazione che sosteneva che la legittimazione ad agire per l'annullamento non deve considerarsi subordinata alla deduzione di uno specifico interesse, diverso rispetto alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire (richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento della delibera ex art. 1137 c.c.) costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sarebbero affette le delibere (Cass. 10.2.2010 n. 2999; Cass. 23.3.2001 n. 4270). La ricerca dell'interesse ad agire deve, invece, sempre essere effettuata in concreto ed impone al condomino attore
– quando impugna, come nello specifico, una delibera dell'assemblea per l'assunta erroneità nella ripartizione delle spese – di prospettare al Giudice un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale, derivante dall'adozione assembleare impugnata (Cass.
9.3.2017 n. 6128). Il condomino deve, quindi, prospettare una lesione individuale di rilevanza patrimoniale correlata alla delibera impugnata e in tal modo rivelare l'utilità concreta che potrebbe ricevere dall'accoglimento della sua domanda.
pagina 3 di 13 Calando questi principi al caso di specie, l' ha documentato, quantomeno in astratto, Pt_1
pregiudizi economici derivanti dalle contestate ripartizioni delle spese, comprensivi di maggiori addebiti per consumi, spese di accertamento e spese legali per oltre 2.800,00 euro: tale pregiudizio, ancorché di entità non elevata, è sufficiente a configurare il presupposto dell'interesse ad agire.
5. - Passando al merito, con il primo motivo l'attrice ha lamentato, “con riguardo alla delibera impugnata” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione), la violazione dell'art. 1130bis c.c. in ragione della mancata trasmissione di documenti obbligatori previsti dalla citata disposizione, ossia il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione.
In realtà, dalla documentazione versata in atti e, segnatamente, dalla corrispondenza con il servizio postale prodotta dal (docc.
3-8 del convenuto) emerge che, con riferimento alla CP_1
delibera impugnata (esercizio 2023/2024), il ha trasmesso ai condòmini il registro di CP_1
contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa della gestione. Oltretutto, la stessa convocazione assembleare depositata dall'attrice (relativo doc. 4) dà atto dell'allegazione del
“consuntivo di gestione e relativo riparto 2023/2024”, del “registro contabilità gestione 2023/2024; stato patrimoniale, di cassa e finanziario”, del “preventivo 2024/2025 e relativo riparto;
prospetto rate 2024/2025” e del “consuntivo ripartizione 2018/19; 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023”; in tale documento prodotto, poi, effettivamente compaiono i documenti allegati.
La documentazione inviata dall'Amministratore e versata in giudizio dalla CP_5
stessa attrice smentisce la versione attorea: la convocazione assembleare appare prima facie completa di tutti i prospetti richiamati dall'art. 1130bis c.c. e, in ogni caso, ha consentito alla di Pt_1
contestare puntualmente i riparti. Il motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto.
6. - Con ulteriore motivo di impugnazione, la condomina ha ritenuto l'erroneità della “lettura finale del prospetto consumi [di acqua] consegnato dall'amministratore 2023/2024”, pari a 1920 m3, a fronte di un importo ritenuto corretto di 2290 m3.
Rileva il Giudicante come, da un lato, sia pacifico che la quantomeno con riferimento Pt_1
all'esercizio condominiale in oggetto, non abbia comunicato la lettura del proprio contatore, attività che avrebbe potuto fare anche in sede assembleare;
dall'altro, è documentato (doc. 10 del convenuto) che pagina 4 di 13 gli altri tre condomini abbiano invece comunicato all'amministratore le rispettive letture ( Per_1
1267m3, 2476m3 e Ripamonti 447m3). Persona_2
In mancanza del preciso dato di consumo dell'attrice, l'amministratore ha dovuto necessariamente inserire il dato di consumo effettuando, alternativamente, una stima oppure, visto che l'attrice è stata l'unica condomina a non fornire la comunicazione, a ottenere il dato mancante dalla differenza tra il consumo totale del Condominio e quello delle letture comunicate.
Il modus procedendi del è stato pertanto corretto, non avendo possibilità né di CP_1
conoscere il consumo effettivo (se non per “differenza”), né di applicare il criterio di ripartizione per millesimi, utilizzabile solo in assenza di contatori singoli. In merito, peraltro, l'odierna attrice non dato prova di avere richiesto copia delle relative bollette, come avvenuto invece per altri esercizi.
Anche questa doglianza, perciò, va rigettata.
7. - I restanti motivi di impugnazione riguardano ripartizioni effettuate nei rendiconti di precedenti esercizi condominiali. La delibera impugnata, difatti, oltre ad approvare il bilancio consuntivo per l'esercizio condominiale 2023/2024 ed il preventivo per il successivo 2024/2025 (punti
1 e 5 o.d.g.), ha altresì ri-approvato i bilanci consuntivi dei precedenti esercizi da 2028/2019 a
2022/2023 (punto 3 o.d.g.) per effetto dell'annullamento delle precedenti relative delibere da parte di questo Tribunale e del Giudice di Pace di Lecco (cfr. docc. 6, 7, 8 e 16 dell'attrice).
8. - Si esaminano le doglianze relative al rendiconto 2018/2019.
a. “Luci parti comuni 50% € 23,25: La spesa è stata ripartita su 1000/1000, benché, invero,
la spesa dovesse interessare i soli millesimi degli appartamenti. Si realizza di fatto, e ciò per tutti i rendiconti, una duplicazione di attribuzione”; “BOX – luci corsia box € 23,25: La spesa, nonostante
sia riferita ai soli box, è stata erroneamente ripartita sui 1000/1000 anziché sulle sole autorimesse ovvero su 264,37/264,37. L'attrice detiene 69,68/264,37”.
A fronte di una bolletta ENEL di euro 46,50 , l'attrice contesta che l'assemblea abbia ripartito la spesa per le luci delle parti comuni imputando metà del costo tra le autorimesse e metà tra gli appartamenti, operando poi una ripartizione per millesimi.
La doglianza è infondata.
pagina 5 di 13 In merito, si ricorda che le tabelle millesimali separate per appartamenti e box possono essere utilizzate solo laddove si tratti di servizi realmente scindibili tra loro (ossia, ai sensi dell'art. 1123 c.c.,
“se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa”), in guisa tale che vi possa essere un effettivo differente utilizzo della spesa per elettricità nei box rispetto a quella utilizzata negli appartamenti (es: condomino proprietario solo di un box). Il convenuto ha precisato, senza contestazione specifica sul punto, che “l'accesso al corsello box del non è riservato solo CP_1
ai proprietari delle autorimesse ma è consentito anche attraverso un vano scale che conduce alla parte
superiore dello stabile, quindi agli appartamenti, oltre che al giardino e al vialetto che conduce al
cancelletto pedonale. In altri termini il corsello, come il cancello carraio è in uso a tutti, motivo per cui vengono applicate le tabelle generali di proprietà” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione).
L'area in questione è quindi comune, ma non già a due “condomìni parziali”, bensì alla totalità dei condòmini, proprietari di appartamenti e autorimesse. Ne discende che l'uso dell'illuminazione dell'area box, così come quello dell'area appartamenti, è effettuato indistintamente da tutti i condomini,
tanto proprietari di un appartamento quanto di un box, cosicché la relativa spesa deve essere suddivisa in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno.
In definitiva, è corretta la ripartizione integrale della spesa per millesimi;
la circostanza che essa sia stata fatta suddividendo il costo integrale a metà e quindi ripartita per millesimi tra i box e per millesimi tra gli appartamenti, pur singolare, non influisce comunque sul risultato finale.
b. “Acqua – IO ET € 1.329,00: la spesa è stata ripartita sui soli consumi degli appartamenti con riferimento al periodo d'esercizio 2018/2019 (…) l'importo totale deve essere corrisposto sulla base dei millesimi dall'intera compagine condominiale tenuto conto anche dei millesimi delle sole autorimesse che utilizzano il servizio dell'acqua”.
Il motivo è parimenti infondato.
Come anzidetto, laddove non vi è un'effettiva discrasia nell'utilizzo del servizio, il tutto va ripartito per millesimi ovvero, come in questo caso di ripartizione di consumi leggibili, per effettivo consumo. La ripartizione è correttamente avvenuta, per i condomini e CP_6 Persona_2
Ripamonti, sulla base delle rispettive letture (cfr. pag. 12 del doc. 10 dell'attrice) e per l'attrice Pt_1
pagina 6 di 13 sulla base del consumo di 123m3, comunicato o meno, ma non contestato nell'ammontare, il tutto per
674m3.
c. Quanto invece alle tre fatture di IO ET (n. 204170/16 di euro 291,00, n. 304939/16 di euro 372,00 e n. 170433/17 di euro 296,00) che sarebbero già state contabilizzate e ripartite nei precedenti esercizi, per ammissione attorea si tratta di fatture non pagate negli esercizi precedenti;
non può essere pertanto condivisa la doglianza secondo cui tali fatture non avrebbero dovuto essere contabilizzate nel bilancio 2018/2019. Il infatti, ha correttamente applicato il “principio di CP_1
cassa”, per cui l'esborso va inserito nel consuntivo relativo all'esercizio in pendenza del quale è
avvenuto il pagamento e non nel bilancio relativo al periodo in cui il debito sarebbe sorto;
in tal modo è
rappresentata ai condomini la giustificazione della causa del pagamento richiesto, circostanza che non potrebbe avvenire in applicazione del principio di competenza.
9. - In merito alle censure sul rendiconto 2019/2020.
a. Per le contestazioni sulla ripartizione del consumo di energia elettrica tra “luci parti comuni” e “luci corsia box” si richiama quanto sopra esposto (cfr. §§.
8.a e 8.b).
b. Quanto invece alla doglianza circa “Acqua – consumo € 342,00: La spesa è stata ripartita sugli stessi consumi applicati all'esercizio 2018/2019 e sui soli consumi degli appartamenti” va rimarcato come non risulto agli atti la fattura in esame (n. 271306 del 7.12.2017 – movimento G4 sub doc. 14 dell'attrice) e pertanto non è possibile verificare se essa comprenda consumi o solo spese di gestione del servizio.
Inoltre, la fattura in discorso, fermo il principio di cassa sopra citato, non risulta “già contabilizzata nell'esercizio 2017/2018” (cfr. doc. 13 dell'attrice).
10. - In relazione al rendiconto condominiale 2020/2021.
a. L'attrice ha contestato la circostanza per la quale la spesa di euro 545,15 relativa alla voce di spesa “imprevisti” (pag. 2 del doc. 15 dell'attrice) è stata ripartita anche a suo carico, nonostante fosse ricollegabile ad attività legale per la difesa del nell'ambito di procedimenti promossi CP_1
proprio dalla Pt_1
Questa censura è fondata.
pagina 7 di 13 Il costituito, pur in assenza di copia delle fatture e dei versamenti a titolo di CP_1
ritenuta d'acconto richiamati nella posta del bilancio condominiale in esame, non ha contestato la riferibilità di tali spese alla difesa tecnica del Condominio stesso nell'ambito dei processi richiamati dalla e da ella promossi. E' evidente, allora, che si tratta di spesa per prestazioni rese a tutela di Pt_1
un interesse opposto alle ragioni personali della condomina e pertanto non può porsi a carico della stessa.
Infatti, nel giudizio che vede contrapposti il e uno o più singoli condomini, la CP_1
compagine condominiale viene a scindersi di fronte al particolare oggetto della lite per dare vita a due gruppi di partecipanti al condominio in contrasto tra loro, senza che possano trovare applicazione,
nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c. – che disciplina la materia delle spese processuali del condomino che abbia ritualmente dissentito dalla deliberazione di promuovere una lite o di resistere ad una domanda rispetto ad un terzo estraneo – e neppure la disposizione dell'art. 1101
c.c., richiamato dall'art. 1139 c.c.. Ne consegue che le anticipazioni fatte dal al proprio CP_1
difensore non possono essere poste a carico di quel condomino che è giudizialmente contrapposto al se la sentenza che definisce il grado di giudizio condanna il condomino a rifondere le CP_1
spese alla controparte questi può agire per l'ottenimento della somma;
viceversa può fare CP_1
il condomino in caso di condanna del a rifondergli le spese di lite;
in ipotesi di CP_1
compensazione delle spese processuali, le spese legali affrontate dal non potranno gravare CP_1
a carico del condomino che ha intentato il giudizio, il quale dovrà rifondere le spese al suo difensore
(cfr. Cass. 23.1.2018 n. 1629; Cass. 18.6.2014 n. 13885; Cass. 25.3.1970 n. 801).
b. Per quanto riguarda le doglianze circa la ripartizione delle “Spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box”, il motivo è ancora una volta infondato per le ragioni richiamate sopra (cfr. §§.
8.a e 8.b).
c. L'attrice lamenta poi che, con riferimento all'“Acqua – consumo € 1.510,50 + spese fisse €
361,50”, il primo importo sarebbe stato erroneamente ripartito sui soli consumi degli appartamenti,
senza contare le autorimesse, mentre il secondo sarebbe stato ripartito per i millesimi degli appartamenti, sempre senza contare le autorimesse;
in secondo luogo, l'attrice censura l'attribuzione arbitraria dei consumi attribuitile (per 155m3), sia per mancanza di lettura del contatore, sia per il pagina 8 di 13 contrasto tra i complessivi 459m3 consumati e quanto indicato nelle fatture IO ET (prodotte al doc.
17 dell'attrice).
Va nuovamente rimarcato che, come gli altri condomini hanno comunicato in più occasioni all'amministratore le rispettive letture (docc. 9 e 10 del convenuto), così avrebbe potuto fare anche l'attrice, a maggior ragione in epoca (2020/2021) in cui erano pendenti controversie giudiziali con il anche in merito alle spese per consumo idrico (cfr. doc. 6 dell'attrice). CP_1
In secondo luogo, deve rilevarsi come la fattura di IO ET prodotta dalla stessa attrice (doc.
17 cit., pag. 2) riporta esattamente la lettura “rilevata” (e non quindi solo “stimata”) di 459m3 alla data del 13.10.2020, sicché il dato di consumo è corretto.
Ma anche la ripartizione delle spese tra i condòmini appare corretta: da un lato, non è stato allegato dall'attrice se e in che misura vi sia stato, per l'esercizio condominiale in esame, un consumo idrico nelle autorimesse;
dall'altro e assorbente lato, il ha precisato, senza contestazione CP_1
specifica sul punto da parte dell'attrice, che la “presenza di un rubinetto nell'autorimessa non è associato ad una autonoma fornitura idrica che, per contro, è sempre collegata all'appartamento”
(cfr. pag. 8 della comparsa di costituzione). Ne consegue che la ripartizione delle spese, in mancanza di altro criterio, può correttamente avvenire sulla base dei consumi oggetto di lettura, per quanto riguarda le spese variabili, e per millesimi per le spese fisse, sopportate da ciascun condomino in ragione del valore della rispettiva proprietà.
d. L'attrice mette in evidenza che le voci di spesa sotto la dicitura “ insoluti”, per Per_3
complessivi euro 2.266,34, “integrano debiti risalenti del condominio (…) che non sono mai stati
notiziati nella situazione patrimoniale e di cassa degli anni precedenti predisposti dallo stesso amministratore”.
In proposito l'attrice richiama il “prospetto IO ET e pagamenti pregressi in bilanci” (cfr. pag. 10 dell'atto di citazione) che non si rinviene però agli atti di causa: non è dato comprendere, perciò, a quali “pagamenti pregressi” faccia riferimento e da ciò consegue l'impossibilità per il
Giudice di esaminare la fondatezza ella ragione, che rimane oscura.
e. Da ultimo, l'attrice contesta l'attribuzione a suo esclusivo carico di spese cd. “personali”,
per euro 15,65 in luogo di una ripartizione per millesimi tra tutti i condòmini.
pagina 9 di 13 Si tratta, come detto dalla stessa attrice, di due raccomandate dirette a lei, una per sollecitare il pagamento di oneri scaduti e l'altra per accludere documentazione condominiale richiesta (rendiconto condominiale del 2019/2020). E' allora evidente che si verte in spese correttamente addebitate alla sola condomina, perché provocate dal suo inadempimento nel versamento delle spese ripartite o collegate alla spedizione di documentazione condominiale, i cui oneri restano a carico della richiedente.
11. - Sulle censure al rendiconto 2021/2022.
a. Quelle riguardanti le “Spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box”, nonché “Acqua – consumo” ricalcano, mutatis mutandis, quelle già svolte relativamente agli esercizi precedenti e pertanto, per le medesime ragioni, devono essere nuovamente rigettate.
b. La contestazione riguardante l'inserimento in bilancio di “due spese non indicate nei debiti verso terzi del precedente esercizio 2020/2021” si sostanzia nella doglianza secondo la quale “il caricamento retroattivo di costi non dichiarati nei bilanci precedenti (…) determina una palese alterazione dell'attendibilità del rendiconto”.
Quanto alla prima voce (“Compenso amministratore (G41) compenso Controparte_7
gestione esercizio 2020/21” per euro 550,00), l'attrice non ha specificato il motivo per cui tale spesa avrebbe dovuto essere imputata al precedente esercizio 2020/2021, laddove era stata invece inserita la voce corrispondente al compenso per l'annualità “ottobre 2019-marzo 2020” (cfr. doc. 15 dell'attrice,
a pag. 1); appare in ogni caso rispettato il principio di cassa nella misura in cui la spesa in oggetto ha riguardato l'esercizio 2021/2022.
Analogamente, per quanto riguarda le spese di manutenzione cancello, le fatture riportate (nn.
224/2019 e 183ftc/2021), non oggetto di duplicazione rispetto alle precedenti annualità, ben possono essere inserite nell'esercizio in esame laddove il loro pagamento sia avvenuto nella stessa annualità, per il richiamato “principio di cassa”.
12. - A conclusioni conformi si addiviene anche per quanto riguarda il rendiconto 2022/2023.
a. Si richiamano, ancora una volta, le considerazioni svolte sopra relativamente alle censure sul riparto delle “spese generali – luci parti comuni 50%”, “BOX – luci corsia box € 278,50” e
“Acqua – consumo € 1.692,00”.
pagina 10 di 13 b. La contestazione relativa alle fatture per “manutenzione cancello” (nn. 175/2015,
178M/2016 e 179M/2017) è infondata per motivazioni analoghe a quelle appena sopra svolte: se è vero che trattasi di fatture risalenti nel tempo, è altrettanto documentato (e nemmeno contestato dall'attrice)
che tali fatture non siano state inserite nei bilanci degli esercizi precedenti;
la poi, non ha Pt_1
negato la debenza della somma. In tal modo, non risulta alcun concreto pregiudizio che sarebbe stato conseguito all'attrice da tale ripartizione;
la stessa, peraltro, nemmeno ha indicato quale sarebbe stato il modo corretto di imputare la somma.
13. - Quanto alle censure sul rendiconto 2023/2024.
a. In prima battuta, l'attrice contesta la ripartizione per millesimi totali, comprensivi delle autorimesse, delle spese di manutenzione dell'impianto TV che, secondo la sua prospettazione,
avrebbero dovuto essere imputate ai soli millesimi degli appartamenti, non potendo i box usufruire di servizio TV.
Il motivo è infondato. Esso avrebbe potuto avere qualche pregio solo nel caso in cui il
Condominio in esame avesse incluso proprietari di sole autorimesse;
nel caso di specie, tuttavia, è
emersa la coincidenza tra tutti e quattro i proprietari di appartamenti e box. Ne consegue che l'attrice è priva di concreto e giuridicamente apprezzabile interesse all'annullamento della delibera;
ella infatti,
anche in caso di addebito, si troverebbe comunque responsabile del pagamento della medesima somma al medesimo titolo per la medesima annualità.
b. Sono ancora una volta richiamate le considerazioni sopra svolte a confutazione del motivo di impugnazione riguardante le “spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX – luci corsia box €
245,50” e “Acqua – IO reti € 1.368,00”.
14. - Da ultimo, restano da esaminare le doglianze al preventivo 2024/2025.
a. La contestazione riguardante il riparto delle “spese generali – salubrità acqua € 180,00”, che avrebbe dovuto avvenire “in base all'uso evidenziando che 3 autorimesse dispongono del servizio”, è generica e comunque infondata.
Si evidenzia, ancora una volta, che, come precisato dal convenuto, la “presenza di un rubinetto nell'autorimessa non è associato ad una autonoma fornitura idrica che, per contro, è sempre collegata all'appartamento”. Ne discende l'irrilevanza di una pretesa differenziazione pagina 11 di 13 dell'imputazione “in base all'uso”, modalità da cui non deriverebbe mutamento (a favore o contro) della posizione patrimoniale dell'odierna attrice.
b. Solita sorte per le lamentele afferenti le “spese generali – luci parti comuni 50%” e “BOX
– luci corsia box” (cfr. §§.
8.a e 8.b).
c. La censura dell'attrice al preventivo in esame rispetto alla voce di riparto “manutenzione cancello € 425,00” – secondo cui “la spesa riferita ai soli box è stata erroneamente ripartita sui
1000/1000 anziché sulle sole autorimesse” – non è fondata, atteso che, come allegato dal CP_1
e non contestato ex adverso, dal corsello box comune è consentito l'accesso diretto anche agli appartamenti, con la conseguenza che anche ai proprietari di questi ultimi devono essere attribuiti i costi di tale passaggio.
d. Infine, per la doglianza “Acqua – IO reti € 1.650,00” si fa richiamo alle precedenti motivazioni su identico punto.
15. - In conclusione, delle molteplici contestazioni mosse – non sempre in modo chiaro – dall'attrice ai rendiconti condominiali nei periodi compresi fra il 2018/2019 ed il 2024/2025, solamente quella riguardante l'imputazione anche a lei della spesa di euro 545,15 relativa alla voce “imprevisti” nel rendiconto 2020/2021 ha trovato accoglimento. Per quanto, allora, l'attrice non possa affermarsi soccombente, all'evidenza, però, ha affastellato una pluralità di censure per vederne accolta una soltanto. Nella valutazione d'insieme ciò impone di compensare integralmente fra le parti le spese processuali e di mediazione.
Per analoghi motivi, non può predicarsi un contegno di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c. in capo a ciascuna delle due parti.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
ACCOGLIE
l'opposizione di per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara la nullità della delibera Parte_2
assembleare del 30.7.2024 limitatamente all'inclusione a suo carico, nel rendiconto 2020/2021, nella voce “imprevisti” dell'importo di euro 134,10.
pagina 12 di 13 RIGETTA per il resto.
COMPENSA
integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lecco, giovedì 27 novembre 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
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