TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa EL Lo Nardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 221/2022 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario Tosetto.
- OPPONENTE -
Contro
:
(C.F. P.IVA , con sede in Castelfranco CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV), Via Romagna n. 38, in persona del Consigliere Delegato, CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Frattin e Filippo
Bevilacqua.
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
****
CONCLUSIONI
Parte opponente: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 469/2021 emesso dal Tribunale di
1 Enna a favore dalla . CP_1
Nel merito, in via principale
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a CP_1 procedere a esecuzione forzata.
Con condanna alle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Parte opposta: “Nel merito:
• in via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata: nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannarsi il Signor al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 14.591,60, ovvero a quell'altra maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo;
• in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria, accessori di legge (rimborso forfetario spese generali,
CPA, IVA) compresi.
Si chiedono termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'opponente, ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di Enna - Dott.ssa EL N.V. RN - il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021 nel procedimento iscritto al N. 1268/2021 R.G., con il quale è stato ingiunto al Sig. di pagare senza dilazione l'importo pari ad Euro Parte_1
14.591,60, oltre interessi di mora al tasso e con le decorrenze di cui in domanda.
Il suddetto decreto è stato emesso sulla base di un contratto di finanziamento per acquisto di veicoli n. 2415934/2017 stipulato in data 11/10/2017 con cui Mercedes
2 Benz Financial Services Italia S.p.A. ha concesso un finanziamento in favore dell'opponente, per l'acquisto dell'autovettura Smart Fortwo RI Parte_1
EL Drive Passion.
Con successivo atto di cessione di crediti a titolo definitivo e pro soluto del
13.03.2020, il credito oggetto di causa, stante il persistente inadempimento del
, è stato ceduto da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. a Pt_1 [...]
CP_1
La cessione del credito è stata notificata all'odierno opponente in data 04/06/2020.
Con PEC del 29/04/2021 riconoscendo il proprio debito, ha Parte_1 formulato a una proposta di pagamento rateizzato a saldo e stralcio del CP_1 proprio debito che l'odierna Società opposta ha accettato.
Tuttavia, a seguito della persistente e rilevante inadempienza nei pagamenti,
[...] ha chiesto l'emissione del sopradescritto decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 dell'opponente.
L'ingiunto ha opposto il decreto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione posta in essere dall'opposta per mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha dedotto la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.c. del credito vantato non essendo state prodotte in seno al ricorso per D.I. le fatture e mancando la prova contabile dell'avvenuta ricezione, da parte del , della somma Pt_1 oggetto del finanziamento.
Ha dedotto, infine, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB per grave difetto di forma “stante la mancata stipula o eventuale consegna di copia sottoscritta da parte della al cliente” e dell'art. 124 CP_1 co. 3 TUB per violazione dei doveri di buona fede contrattuale, correttezza e trasparenza avendo la applicato “interessi anatocistici”. CP_1
Indi, ha concluso chiedendo la sospensione inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto. Nel merito ha chiesto dichiararsi “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione
l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione CP_1 forzata”.
Si è costituita la Società ribadendo il proprio credito e contestando tutte CP_1
3 le eccezioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo stante la loro infondatezza.
Al riguardo ha dedotto l'incompatibilità della procedura di mediazione con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, qual è il procedimento monitorio.
Nel merito, ha eccepito l'esistenza di una dichiarazione del 29/04/2021 a firma del ricognitiva del suo debito nei confronti di per l'importo Pt_1 CP_1 ingiunto, già allegata nel procedimento monitorio (All. 6), con la quale il ha Pt_1 riconosciuto l'origine del credito (ovvero il finanziamento n. 2415934/2017 sottoscritto con Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.); ha riconosciuto il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti da detto contratto di finanziamento;
ammesso il proprio debito verso per € 14.591,60 oltre CP_1 accessori e interessi;
dichiarato la mancata contestazione e/o obiezione in relazione al proprio debito, nonchè in ordine ai rapporti giuridici che hanno dato origine a tale debito, così come alla cessione in favore di CP_1
Ha dichiarato, pertanto, di volersi avvalere di detta dichiarazione confessoria anche nel presente giudizio, costituendo essa piena prova contro il sia in punto di Pt_1 an che di quantum debeatur, per cui ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base di tali dirimenti argomentazioni.
Per ulteriormente sconfessare le deduzioni poste a sostegno dell'atto di opposizione, la ha dedotto, ancora, di aver prodotto in seno al ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo tutta la documentazione atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo e precisamente: il contratto di finanziamento sottoscritto dal con il quale lo stesso ha riconosciuto tutte le clausole in esso contenute e Pt_1 fatte valere da per l'emissione del D.I.; la fattura di acquisto del veicolo CP_1
Smart Two RI EL Drive per € 29.400,00; il verbale di consegna e accettazione del 26/10/2017 sottoscritto dal dal quale risulta la consegna del Pt_1 veicolo e l'accettazione dello stesso;
la dichiarazione confessoria di cui sopra;
l'estratto conto analitico ricostruttivo dell'esposizione debitoria del . Pt_1
Ha poi eccepito l'infondatezza dell'atto di opposizione nella parte in cui l'opponente contesta le violazioni di cui agli artt. 117 e 124 co. 3 del TUB precisando di aver dato piena prova della sottoscrizione del contratto di
4 finanziamento da parte del e della sua consegna (documenti 3 e 4 del Pt_1 monitorio) e di aver agito nella massima trasparenza come emerge dal verbale di consegna e accettazione (doc. 4 del monitorio) ove il dichiara Pt_1 espressamente di aver ricevuto tutti i chiarimenti necessari per valutare l'adeguatezza del finanziamento e tutta la documentazione ivi elencata. In merito, ha dedotto che il contratto di finanziamento sottoscritto dal e il piano di Pt_1 ammortamento allo stesso consegnato riportano in maniera chiara e dettagliata l'indicazione dei tassi applicati, come pure le condizioni generali del contratto espressamente sottoscritte dal palesano i maggiori oneri a suo carico in caso Pt_1 di mora.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto non ricorrendo i gravi motivi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'eccezione di improcedibilità e dell'istanza di sospensione perché infondate;
nel merito ha chiesto in via principale respingersi l'opposizione confermando in ogni sua parte il D.I. opposto;
in via subordinata, nel caso di revoca del D.I., ha chiesto la condanna del al pagamento, in favore di della somma di € 14.591,60, oltre Pt_1 CP_1 agli interessi di mora in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Alla successiva udienza, il Giudice Istruttore, dato atto dell'intervenuto vano esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 29/09/2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, anche in considerazione della sua natura documentale, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2024 e successivamente ha rinviato per i medesimi incombenti al 15/07/2025.
Infine, pervenuto il presente fascicolo alla scrivente, la causa è stata nuovamente
5 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/11/2025, in esito alla quale è stata posta in decisione con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
In data 01.12.2025 parte opposta ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale, mentre nessun atto è stato depositato da parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In rito.
Preliminarmente si dà atto dell'esito negativo della procedura di mediazione avviata dalla Società opposta, stante la mancata partecipazione (documentata dalla
[...] con nota di deposito del 6/12/2022) della parte chiamata, Parte_3 Parte_1
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Il Giudice dovrà pertanto valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/20005; Cass.10704/1999; Cass.3319/1996;
Cass.1052/1995).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n.
16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
6 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez.
II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente: "Merita, in primis, di essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
B) IN MERITO ALL'AN DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA DA PARTE
OPPOSTA.
Ritiene questo Giudice che parte opposta ha dato piena prova dell'an della pretesa creditoria, provando con adeguata documentazione agli atti il titolo da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, parte opposta ha allegato nel presente giudizio, ma già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento n. 2415934/2017 stipulato in data
11/10/2017, con cui Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. ha concesso un finanziamento in favore dell'opponente per l'acquisto dell'autovettura Smart
7 RI EL . In calce al presente contratto è stata allegata CP_3 CP_4 la fattura di acquisto dell'autovettura Smart per il prezzo complessivo di €
29.400,00, perfettamente coincidente con l'importo indicato nel contratto di finanziamento.
Il predetto contratto risulta firmato dall'opponente (e con esso tutte le clausole che disciplinano gli aspetti economici in caso di mora e/o inadempimento) e allo stesso consegnato, come si evince dal verbale di consegna e accettazione (doc. 4 del ricorso per D.I.) ove il Sig. tra l'altro dichiara: “che gli sono stati forniti, in Pt_1 data 03/10/2017, i seguenti documenti ai fini della conformità sulla normativa della
“Trasparenza” e dichiara di aver ricevuto adeguati chiarimenti che gli hanno consentito di valutare l'adeguatezza del contratto di credito in esame alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria. In particolare: Carta dei Principali
Diritti; Informazioni Europee di base sul credito al consumo (SECCI), o, in caso di cliente non consumatore, il Documento di Sintesi;
il Foglio Informativo;
il Modello
7A e 7B e documentazione precontrattuale e contrattuale per ciascun servizio assicurativo, solo in caso di adesione a tale servizio […] di aver ricevuto ed accettato il piano di ammortamento relativo al contratto, dal quale risultano le singole scadenze contrattuali, decorrenti dal 30° giorno dalla data di sottoscrizione del detto verbale;
di aver ricevuto copia del contratto di finanziamento;
di aver in data odierna ritirato il veicolo descritto al precedente punto 2; di aver verificato che lo stesso è quello da esso CLIENTE scelto ed indicato alla SOCIETA' e di non sollevare alcuna eccezione riguardo”.
Parte opposta ha, infine, provato la titolarità del credito (peraltro, mai contestata dall'opponente), mediante la produzione dei seguenti documenti: a) il contratto di cessione di crediti a titolo definitivo e pro soluto del 13.03.2020 con cui il credito oggetto di causa, è stato ceduto da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. a
(doc. 1 del monitorio); b) la comunicazione al della cessione CP_1 Pt_1
(doc. 5 del monitorio); c) la dichiarazione di riconoscimento del debito da parte del nei confronti di (doc. 6 del monitorio) con cui l'odierno Pt_1 CP_1 opponente ha riconosciuto la cessione del credito maturato nei suoi confronti e la titolarità del credito oggetto d'ingiunzione in capo alla ha Parte_3 riconosciuto l'origine del credito, ossia il finanziamento n. 2415934/2017
8 sottoscritto con Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.; ha riconosciuto il mancato pagamento del credito maturato nei suoi confronti;
ha riconosciuto ancora la propria esposizione debitoria nei confronti della per l'importo Parte_3 ingiunto di € 14.591,60 oltre accessori e interessi;
ha dichiarato, infine, la mancata contestazione e/o obiezione in relazione al proprio debito, nonché in ordine ai rapporti giuridici che ne hanno dato origine, così come alla cessione del credito in favore di CP_1
Quest'ultimo documento, peraltro, in quanto mai contestato dal nel corso Pt_1 del presente giudizio, costituisce ulteriore prova e conferma della pretesa creditoria azionata dalla sia in punto di an che di quantum debeatur. Parte_3
Ebbene, l'insieme dei predetti documenti, mai espressamente e specificatamente contestati dall'opponente dopo la costituzione nel presente giudizio da parte della
, costituiscono piena prova del titolo azionato dalla società Parte_3 opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito e della sua fondatezza.
Per contro, parte opponente non ha svolto una difesa chiara, precisa e puntuale volta a contrastare la pretesa creditoria fatta valere dalla , limitandosi a Parte_3 delle generiche, oltre che labiali contestazioni (“la non ha allegato al CP_1 decreto ingiuntivo n. 469/2021 le fatture né la prova contabile che il Sig.
[...]
abbia ricevuto le somme oggetto del presunto finanziamento.” […] “Già Pt_1 per la circostanza sopra esposta – ovvero per la mancata stipula o eventuale consegna di copia sottoscritta da parte della al cliente – il contratto CP_1 potrebbe considerarsi nullo per grave difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB.”
[…] “La applicando interessi anatocistici ha tenuto un comportamento CP_1 antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza.”), non supportate da alcun fondamento probatorio ed anzi palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla ed in particolare dal contratto di finanziamento, dalla fattura di Parte_3 acquisto allegata al predetto contratto, dal piano di ammortamento e dalla dichiarazione ricognitiva del debito.
In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da
9 parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha
l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto- attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Per quanto fin qui detto e in applicazione del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 cpc, i fatti posti a fondamento del D.I. azionato da CP_1
devono ritenersi pacifici, sicchè la parte opposta non è nemmeno gravata del
[...] relativo onere probatorio.
Parte opponente non ha nemmeno fornito la prova dei fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata, così non adempiendo all'onere di allegazione, inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. sentenza 27 gennaio
2025 n. 1903)”.
Pertanto, assolutamente infondate e palesemente strumentali appaiono le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata allegazione della fattura al D.I., alla mancanza di prova dell'erogazione del credito, come pure alla mancata stipula o eventuale consegna di copia del contratto o alla nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 117 e 124 c. 3 TUB, risultando al contrario dette circostanze smentite dalla copiosa documentazione prodotta dall'opposta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
C) IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Accertata la fondatezza del credito azionato, occorre adesso passare alla valutazione del quantum debeatur.
Sul tema l'opponente si è limitato ad eccepire con argomentazioni assolutamente generiche l'applicazione di interessi anatocistici da parte di che in CP_1
10 ragione di ciò avrebbe lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti dalla Legge ponendo in essere “un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza”, senza tuttavia fornire e/o richiedere di fornire la benchè minima prova di quanto dedotto ed eccepito.
A tal proposito occorre precisare la condotta processuale dell'opponente che si è sottratto ad ogni onere di prova delle eccezioni e contestazioni dallo stesso formulate, a ben vedere palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla in seno al ricorso per D.I. Parte_3
In particolare, detta documentazione dà piena prova della consapevolezza da parte del del proprio debito e di tutte le clausole contrattuali contenute nel Pt_1 contratto di finanziamento dallo stesso sottoscritto, in particolare di quelle che disciplinano gli interessi moratori e l'addebito di commissioni e spese in caso di mora (artt. 7 e 8 delle condizioni generali di finanziamento), tanto che lo stesso nel verbale di consegna e accettazione del veicolo afferma espressamente di aver ricevuto tutta la documentazione ai fini della normativa sulla “Trasparenza” e di aver ricevuto “adeguati chiarimenti che gli hanno consentito di valutare
l'adeguatezza del contratto di credito in esame alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria”. Anche la successiva dichiarazione ricognitiva del debito del 29/04/2021 dà piena prova della consapevolezza del Tosetto del proprio debito nei confronti di per l'importo ingiunto di € 14.591,60 CP_1
(comprensivo oltre che delle rate scadute ed insolute e del debito residuo al momento dell'estinzione del contratto, anche delle commissioni e spese maturate a causa del suo inadempimento) oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti nel contratto di finanziamento maturati e maturandi in caso di mancato adempimento dell'accordo transattivo.
In ragione di quanto fin qui detto, l'eccezione di violazione dell'art. 117 TUB (che impone precisi requisiti di forma per i contratti bancari e, in particolare al comma 4, la necessità che vengano indicati il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) sollevata dall'opponente è priva di fondamento, atteso che gli interessi, come pure le spese e le commissioni dovute in caso di mora e/o
11 inadempimento, sono stati indicati e determinati chiaramente e con massima trasparenza nel contratto di finanziamento sottoscritto dal (oltre che nel Pt_1 piano di ammortamento allo stesso consegnato e nell'estratto conto, documenti che, si ribadisce, non sono mai stati contestati dall'opponente) e dallo stesso riconosciuti con la dichiarazione ricognitiva del debito del 29/04/2021.
Parimenti, ritiene questo Giudice che non sussiste nel caso in esame nessuna violazione dell'art. 124 co. 3 TUB (che impone precisi oneri informativi nei confronti del consumatore per la valutazione dell'offerta di credito), atteso che il in seno al verbale di consegna e accettazione del 26/10/2017 ha Pt_1 espressamente dichiarato di aver ricevuto tutta la documentazione ai fini della conformità sulla normativa della “Trasparenza” (in particolare la Carta dei principali diritti, le Informazioni Europee di base sul Credito al Consumo e il Foglio
Informativo) e di aver ricevuto tutte le informazioni utili per valutare l'adeguatezza del contratto di credito alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, sicchè lo stesso ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare il finanziamento come prescritto dalle norme di cui il ne eccepisce la Pt_1 violazione.
Per quanto fin qui detto, il credito azionato è documentalmente provato anche in punto di quantum e merita pertanto di essere integralmente riconosciuto e liquidato nella misura risultante dall'estratto conto (doc. 7 del monitorio) mai contestato dall'opponente nel presente giudizio e comunque nella misura riconosciuta dallo stesso opponente con la dichiarazione ricognitiva di debito del 29/04/2021 e pari ad
€ 14.591,60, oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti nel contratto di finanziamento in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo.
*****
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge in tutta evidenza che parte opposta ha fornito piena prova documentale dell'an relativo alla pretesa creditoria vantata, attraverso: 1) il contratto di finanziamento da cui scaturisce il credito vantato, stipulato dall'opponente in data 11/10/2017 con
Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.; 2) la cessione di crediti a titolo
12 definitivo e pro soluto effettuata da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. in favore di nel 2020; 3) la dichiarazione ricognitiva del debito del CP_5
29/04/2021.
Parte opposta ha, altresì, fornito prova documentale del quantum relativo alla pretesa creditoria vantata attraverso la produzione dell'estratto conto analitico attestante tutte le voci del debito dovuto dal del piano di Parte_1 ammortamento e della dichiarazione ricognitiva del debito.
Per contro, parte opponente non ha fornito alcuna allegazione relativa a fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale credito, limitandosi ad eccepire in modo assai generico la mancanza di prova scritta del credito e la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 117 e 123 co. 3 TUB, eccezioni tutte, come sopra detto, smentite dalla documentazione prodotta in seno al ricorso per D.I. da
CP_1
Per quanto sopra motivato, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso dal Tribunale di Enna - Dott.ssa EL N.V. RN - il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021, dell'importo di Euro 14.591,60, oltre interessi di mora al tasso e con le decorrenze di cui alla domanda d'ingiunzione e sino all'effettivo pagamento e oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 145,50 per spese vive ed
Euro 540,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in aggiunta alle spese liquidate in fase monitoria, che si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase istruttoria stante la natura documentale della causa, medi per le rimanenti fasi, in complessivi € 4.237,00, oltre accessori di legge.
L'opponente va, altresì, condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, avendo abusato dello strumento processuale con la proposizione di una domanda che sapeva essere manifestamente infondata alla luce della chiara ed inequivoca documentazione prodotta già in seno al ricorso per decreto ingiuntivo,
13 avuto particolare riguardo alla dichiarazione di riconoscimento del debito dallo stesso sottoscritta in favore di e rimasta incontestata nel corso del CP_1 presente giudizio.
Peraltro, va precisato che l'opponente con il presente giudizio di opposizione ha formulato eccezioni generiche e non provate, palesemente smentite dalla documentazione probatoria già prodotta dalla società opposta in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche le conclusioni riportate nell'atto di opposizione contenenti richieste assolutamente scollegate con l'oggetto del presente giudizio “in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere a CP_1 esecuzione forzata”, come pure la carente attività difensiva di parte opponente la cui ultima attività processuale risale al 25/09/2023 (deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/09/2023), unitamente all'inesistente attività istruttoria, danno il senso e la misura del chiaro intento defatigatorio dell'opposizione proposta.
Si ritiene, pertanto, di condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
3, cpc, in € 1.412,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa EL Lo Nardo, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 221/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara valido ed efficace e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso dal Tribunale di Enna - Dott.ssa
EL N.V. RN – il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021.
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima voce se ed in quanto dovuta.
- CONDANNA ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc, al pagamento in Parte_1
14 favore di della somma di € 1.412,00 equitativamente CP_1 determinata a titolo di responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale.
Così deciso in Enna, 27/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EL Lo Nardo
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Enna, nella persona del Giudice Dott.ssa EL Lo Nardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 221/2022 promossa da:
(C.F. ), nato ad [...], il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rapp.to e difeso dall'Avv.to Mario Tosetto.
- OPPONENTE -
Contro
:
(C.F. P.IVA , con sede in Castelfranco CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Veneto (TV), Via Romagna n. 38, in persona del Consigliere Delegato, CP_2 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Francesco Frattin e Filippo
Bevilacqua.
- OPPOSTA -
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
****
CONCLUSIONI
Parte opponente: “In via preliminare: Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 469/2021 emesso dal Tribunale di
1 Enna a favore dalla . CP_1
Nel merito, in via principale
In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a CP_1 procedere a esecuzione forzata.
Con condanna alle spese da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario”.
Parte opposta: “Nel merito:
• in via principale: respingersi l'opposizione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermarsi in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
• in via subordinata: nell'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo fosse revocato, condannarsi il Signor al pagamento, in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 14.591,60, ovvero a quell'altra maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di mora in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo;
• in ogni caso: con integrale rifusione di spese e compensi professionali, anche della fase monitoria, accessori di legge (rimborso forfetario spese generali,
CPA, IVA) compresi.
Si chiedono termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato,
l'opponente, ha impugnato il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso Parte_1 dal Tribunale di Enna - Dott.ssa EL N.V. RN - il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021 nel procedimento iscritto al N. 1268/2021 R.G., con il quale è stato ingiunto al Sig. di pagare senza dilazione l'importo pari ad Euro Parte_1
14.591,60, oltre interessi di mora al tasso e con le decorrenze di cui in domanda.
Il suddetto decreto è stato emesso sulla base di un contratto di finanziamento per acquisto di veicoli n. 2415934/2017 stipulato in data 11/10/2017 con cui Mercedes
2 Benz Financial Services Italia S.p.A. ha concesso un finanziamento in favore dell'opponente, per l'acquisto dell'autovettura Smart Fortwo RI Parte_1
EL Drive Passion.
Con successivo atto di cessione di crediti a titolo definitivo e pro soluto del
13.03.2020, il credito oggetto di causa, stante il persistente inadempimento del
, è stato ceduto da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. a Pt_1 [...]
CP_1
La cessione del credito è stata notificata all'odierno opponente in data 04/06/2020.
Con PEC del 29/04/2021 riconoscendo il proprio debito, ha Parte_1 formulato a una proposta di pagamento rateizzato a saldo e stralcio del CP_1 proprio debito che l'odierna Società opposta ha accettato.
Tuttavia, a seguito della persistente e rilevante inadempienza nei pagamenti,
[...] ha chiesto l'emissione del sopradescritto decreto ingiuntivo nei confronti CP_1 dell'opponente.
L'ingiunto ha opposto il decreto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità dell'azione posta in essere dall'opposta per mancata attivazione della mediazione obbligatoria.
Nel merito, ha dedotto la mancanza di prova scritta ex art. 634 c.c. del credito vantato non essendo state prodotte in seno al ricorso per D.I. le fatture e mancando la prova contabile dell'avvenuta ricezione, da parte del , della somma Pt_1 oggetto del finanziamento.
Ha dedotto, infine, la nullità del contratto di finanziamento per violazione dell'art. 117 TUB per grave difetto di forma “stante la mancata stipula o eventuale consegna di copia sottoscritta da parte della al cliente” e dell'art. 124 CP_1 co. 3 TUB per violazione dei doveri di buona fede contrattuale, correttezza e trasparenza avendo la applicato “interessi anatocistici”. CP_1
Indi, ha concluso chiedendo la sospensione inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto. Nel merito ha chiesto dichiararsi “In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione
l'inesistenza del diritto da parte della a procedere ad esecuzione CP_1 forzata”.
Si è costituita la Società ribadendo il proprio credito e contestando tutte CP_1
3 le eccezioni contenute nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo stante la loro infondatezza.
Al riguardo ha dedotto l'incompatibilità della procedura di mediazione con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito, qual è il procedimento monitorio.
Nel merito, ha eccepito l'esistenza di una dichiarazione del 29/04/2021 a firma del ricognitiva del suo debito nei confronti di per l'importo Pt_1 CP_1 ingiunto, già allegata nel procedimento monitorio (All. 6), con la quale il ha Pt_1 riconosciuto l'origine del credito (ovvero il finanziamento n. 2415934/2017 sottoscritto con Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.); ha riconosciuto il mancato adempimento delle obbligazioni nascenti da detto contratto di finanziamento;
ammesso il proprio debito verso per € 14.591,60 oltre CP_1 accessori e interessi;
dichiarato la mancata contestazione e/o obiezione in relazione al proprio debito, nonchè in ordine ai rapporti giuridici che hanno dato origine a tale debito, così come alla cessione in favore di CP_1
Ha dichiarato, pertanto, di volersi avvalere di detta dichiarazione confessoria anche nel presente giudizio, costituendo essa piena prova contro il sia in punto di Pt_1 an che di quantum debeatur, per cui ha chiesto il rigetto dell'opposizione sulla base di tali dirimenti argomentazioni.
Per ulteriormente sconfessare le deduzioni poste a sostegno dell'atto di opposizione, la ha dedotto, ancora, di aver prodotto in seno al ricorso Parte_2 per decreto ingiuntivo tutta la documentazione atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo e precisamente: il contratto di finanziamento sottoscritto dal con il quale lo stesso ha riconosciuto tutte le clausole in esso contenute e Pt_1 fatte valere da per l'emissione del D.I.; la fattura di acquisto del veicolo CP_1
Smart Two RI EL Drive per € 29.400,00; il verbale di consegna e accettazione del 26/10/2017 sottoscritto dal dal quale risulta la consegna del Pt_1 veicolo e l'accettazione dello stesso;
la dichiarazione confessoria di cui sopra;
l'estratto conto analitico ricostruttivo dell'esposizione debitoria del . Pt_1
Ha poi eccepito l'infondatezza dell'atto di opposizione nella parte in cui l'opponente contesta le violazioni di cui agli artt. 117 e 124 co. 3 del TUB precisando di aver dato piena prova della sottoscrizione del contratto di
4 finanziamento da parte del e della sua consegna (documenti 3 e 4 del Pt_1 monitorio) e di aver agito nella massima trasparenza come emerge dal verbale di consegna e accettazione (doc. 4 del monitorio) ove il dichiara Pt_1 espressamente di aver ricevuto tutti i chiarimenti necessari per valutare l'adeguatezza del finanziamento e tutta la documentazione ivi elencata. In merito, ha dedotto che il contratto di finanziamento sottoscritto dal e il piano di Pt_1 ammortamento allo stesso consegnato riportano in maniera chiara e dettagliata l'indicazione dei tassi applicati, come pure le condizioni generali del contratto espressamente sottoscritte dal palesano i maggiori oneri a suo carico in caso Pt_1 di mora.
Ha dedotto, infine, l'infondatezza della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del D.I. opposto non ricorrendo i gravi motivi.
Ha concluso, pertanto, chiedendo preliminarmente il rigetto dell'eccezione di improcedibilità e dell'istanza di sospensione perché infondate;
nel merito ha chiesto in via principale respingersi l'opposizione confermando in ogni sua parte il D.I. opposto;
in via subordinata, nel caso di revoca del D.I., ha chiesto la condanna del al pagamento, in favore di della somma di € 14.591,60, oltre Pt_1 CP_1 agli interessi di mora in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo.
Alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare, il G.I. ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concesso a parte opposta il termine di 15 giorni per l'avvio della domanda di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Alla successiva udienza, il Giudice Istruttore, dato atto dell'intervenuto vano esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha concesso i termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c.
Con ordinanza del 29/09/2023 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, anche in considerazione della sua natura documentale, ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10/09/2024 e successivamente ha rinviato per i medesimi incombenti al 15/07/2025.
Infine, pervenuto il presente fascicolo alla scrivente, la causa è stata nuovamente
5 rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/11/2025, in esito alla quale è stata posta in decisione con concessione del termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali e successivi 20 giorni per il deposito di memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
In data 01.12.2025 parte opposta ha provveduto al deposito di comparsa conclusionale, mentre nessun atto è stato depositato da parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) In rito.
Preliminarmente si dà atto dell'esito negativo della procedura di mediazione avviata dalla Società opposta, stante la mancata partecipazione (documentata dalla
[...] con nota di deposito del 6/12/2022) della parte chiamata, Parte_3 Parte_1
Risulta, pertanto, soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Ciò posto, occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il Giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione. Il Giudice dovrà pertanto valutare l'an ed il quantum della pretesa del creditore, entrando così nel merito della controversia. (Cass.4974/20005; Cass.10704/1999; Cass.3319/1996;
Cass.1052/1995).
In particolare, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi (cfr. Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n.
16340; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n. 12765; Cass. civile, sez. I, 3 febbraio
6 2006, n. 2421; Cass. civile, sez. III, 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. civile, sez.
II, 30 luglio 2004, n. 14556).
Quindi è l'opposto che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale, poiché quest'ultimo ha instaurato il procedimento, mediante la richiesta di emissione di un provvedimento monitorio, e l'opponente, in qualità di destinatario del provvedimento di natura sommaria, si trova nella posizione sostanziale di convenuto. Tale distinzione è rilevante poiché l'onere di provare i fatti, ovvero del credito, incomberà in capo all'opposto e non all'opponente: "Merita, in primis, di essere rilevato che è onere di chi intende far valere un diritto in giudizio provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. In particolare, nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, in quanto attore sostanziale, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. La giurisprudenza di legittimità è, d'altronde, costante nel ricordare che l'opposizione
a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o
l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (Cass. Civ., Sez. II, 16 maggio 2019, n. 13240).
B) IN MERITO ALL'AN DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA DA PARTE
OPPOSTA.
Ritiene questo Giudice che parte opposta ha dato piena prova dell'an della pretesa creditoria, provando con adeguata documentazione agli atti il titolo da cui è scaturito il rapporto obbligatorio.
In particolare, parte opposta ha allegato nel presente giudizio, ma già nella fase monitoria, il contratto di finanziamento n. 2415934/2017 stipulato in data
11/10/2017, con cui Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. ha concesso un finanziamento in favore dell'opponente per l'acquisto dell'autovettura Smart
7 RI EL . In calce al presente contratto è stata allegata CP_3 CP_4 la fattura di acquisto dell'autovettura Smart per il prezzo complessivo di €
29.400,00, perfettamente coincidente con l'importo indicato nel contratto di finanziamento.
Il predetto contratto risulta firmato dall'opponente (e con esso tutte le clausole che disciplinano gli aspetti economici in caso di mora e/o inadempimento) e allo stesso consegnato, come si evince dal verbale di consegna e accettazione (doc. 4 del ricorso per D.I.) ove il Sig. tra l'altro dichiara: “che gli sono stati forniti, in Pt_1 data 03/10/2017, i seguenti documenti ai fini della conformità sulla normativa della
“Trasparenza” e dichiara di aver ricevuto adeguati chiarimenti che gli hanno consentito di valutare l'adeguatezza del contratto di credito in esame alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria. In particolare: Carta dei Principali
Diritti; Informazioni Europee di base sul credito al consumo (SECCI), o, in caso di cliente non consumatore, il Documento di Sintesi;
il Foglio Informativo;
il Modello
7A e 7B e documentazione precontrattuale e contrattuale per ciascun servizio assicurativo, solo in caso di adesione a tale servizio […] di aver ricevuto ed accettato il piano di ammortamento relativo al contratto, dal quale risultano le singole scadenze contrattuali, decorrenti dal 30° giorno dalla data di sottoscrizione del detto verbale;
di aver ricevuto copia del contratto di finanziamento;
di aver in data odierna ritirato il veicolo descritto al precedente punto 2; di aver verificato che lo stesso è quello da esso CLIENTE scelto ed indicato alla SOCIETA' e di non sollevare alcuna eccezione riguardo”.
Parte opposta ha, infine, provato la titolarità del credito (peraltro, mai contestata dall'opponente), mediante la produzione dei seguenti documenti: a) il contratto di cessione di crediti a titolo definitivo e pro soluto del 13.03.2020 con cui il credito oggetto di causa, è stato ceduto da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. a
(doc. 1 del monitorio); b) la comunicazione al della cessione CP_1 Pt_1
(doc. 5 del monitorio); c) la dichiarazione di riconoscimento del debito da parte del nei confronti di (doc. 6 del monitorio) con cui l'odierno Pt_1 CP_1 opponente ha riconosciuto la cessione del credito maturato nei suoi confronti e la titolarità del credito oggetto d'ingiunzione in capo alla ha Parte_3 riconosciuto l'origine del credito, ossia il finanziamento n. 2415934/2017
8 sottoscritto con Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.; ha riconosciuto il mancato pagamento del credito maturato nei suoi confronti;
ha riconosciuto ancora la propria esposizione debitoria nei confronti della per l'importo Parte_3 ingiunto di € 14.591,60 oltre accessori e interessi;
ha dichiarato, infine, la mancata contestazione e/o obiezione in relazione al proprio debito, nonché in ordine ai rapporti giuridici che ne hanno dato origine, così come alla cessione del credito in favore di CP_1
Quest'ultimo documento, peraltro, in quanto mai contestato dal nel corso Pt_1 del presente giudizio, costituisce ulteriore prova e conferma della pretesa creditoria azionata dalla sia in punto di an che di quantum debeatur. Parte_3
Ebbene, l'insieme dei predetti documenti, mai espressamente e specificatamente contestati dall'opponente dopo la costituzione nel presente giudizio da parte della
, costituiscono piena prova del titolo azionato dalla società Parte_3 opposta, quindi dell'esistenza dell'an del credito e della sua fondatezza.
Per contro, parte opponente non ha svolto una difesa chiara, precisa e puntuale volta a contrastare la pretesa creditoria fatta valere dalla , limitandosi a Parte_3 delle generiche, oltre che labiali contestazioni (“la non ha allegato al CP_1 decreto ingiuntivo n. 469/2021 le fatture né la prova contabile che il Sig.
[...]
abbia ricevuto le somme oggetto del presunto finanziamento.” […] “Già Pt_1 per la circostanza sopra esposta – ovvero per la mancata stipula o eventuale consegna di copia sottoscritta da parte della al cliente – il contratto CP_1 potrebbe considerarsi nullo per grave difetto di forma, ai sensi dell'art. 117 TUB.”
[…] “La applicando interessi anatocistici ha tenuto un comportamento CP_1 antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza.”), non supportate da alcun fondamento probatorio ed anzi palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla ed in particolare dal contratto di finanziamento, dalla fattura di Parte_3 acquisto allegata al predetto contratto, dal piano di ammortamento e dalla dichiarazione ricognitiva del debito.
In merito al principio di non contestazione, disciplinato all'art. 115 c.p.c., la Corte di Cassazione ha evidenziato che “Nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente (sostanziale convenuto), a fronte di una allegazione da
9 parte dell'opposto (attore sostanziale) chiara e articolata in punto di fatto, ha
l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto- attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.”
(Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Per quanto fin qui detto e in applicazione del principio di non contestazione disciplinato dall'art. 115 cpc, i fatti posti a fondamento del D.I. azionato da CP_1
devono ritenersi pacifici, sicchè la parte opposta non è nemmeno gravata del
[...] relativo onere probatorio.
Parte opponente non ha nemmeno fornito la prova dei fatti impeditivi, estintivi e/o modificativi della pretesa creditoria azionata, così non adempiendo all'onere di allegazione, inteso quale: “situazione giuridica soggettiva processuale consistente nel dovere, gravante sull'attore e sul convenuto, di allegare ritualmente (in modo chiaro, completo e nelle forme previste) e tempestivamente (prima della maturazione delle preclusioni assertive, generalmente cadenti, nella tempistica processuale, prima di quelle istruttorie), rispettivamente, i fatti costitutivi del diritto azionato e i fatti impeditivi, modificativi od estintivi di tale diritto, in funzione dell'interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della domanda proposta e delle eccezioni in senso proprio eventualmente sollevate” (Cass. sentenza 27 gennaio
2025 n. 1903)”.
Pertanto, assolutamente infondate e palesemente strumentali appaiono le eccezioni sollevate dall'opponente in merito alla mancata allegazione della fattura al D.I., alla mancanza di prova dell'erogazione del credito, come pure alla mancata stipula o eventuale consegna di copia del contratto o alla nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 117 e 124 c. 3 TUB, risultando al contrario dette circostanze smentite dalla copiosa documentazione prodotta dall'opposta.
Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
C) IN MERITO AL QUANTUM DELLA PRETESA CREDITORIA AZIONATA.
Accertata la fondatezza del credito azionato, occorre adesso passare alla valutazione del quantum debeatur.
Sul tema l'opponente si è limitato ad eccepire con argomentazioni assolutamente generiche l'applicazione di interessi anatocistici da parte di che in CP_1
10 ragione di ciò avrebbe lucrato interessi ben maggiori di quelli consentiti dalla Legge ponendo in essere “un comportamento antigiuridico che contrasta con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, nonché di trasparenza”, senza tuttavia fornire e/o richiedere di fornire la benchè minima prova di quanto dedotto ed eccepito.
A tal proposito occorre precisare la condotta processuale dell'opponente che si è sottratto ad ogni onere di prova delle eccezioni e contestazioni dallo stesso formulate, a ben vedere palesemente smentite dalla documentazione prodotta dalla in seno al ricorso per D.I. Parte_3
In particolare, detta documentazione dà piena prova della consapevolezza da parte del del proprio debito e di tutte le clausole contrattuali contenute nel Pt_1 contratto di finanziamento dallo stesso sottoscritto, in particolare di quelle che disciplinano gli interessi moratori e l'addebito di commissioni e spese in caso di mora (artt. 7 e 8 delle condizioni generali di finanziamento), tanto che lo stesso nel verbale di consegna e accettazione del veicolo afferma espressamente di aver ricevuto tutta la documentazione ai fini della normativa sulla “Trasparenza” e di aver ricevuto “adeguati chiarimenti che gli hanno consentito di valutare
l'adeguatezza del contratto di credito in esame alle proprie esigenze ed alla propria situazione finanziaria”. Anche la successiva dichiarazione ricognitiva del debito del 29/04/2021 dà piena prova della consapevolezza del Tosetto del proprio debito nei confronti di per l'importo ingiunto di € 14.591,60 CP_1
(comprensivo oltre che delle rate scadute ed insolute e del debito residuo al momento dell'estinzione del contratto, anche delle commissioni e spese maturate a causa del suo inadempimento) oltre agli interessi di mora convenzionalmente pattuiti nel contratto di finanziamento maturati e maturandi in caso di mancato adempimento dell'accordo transattivo.
In ragione di quanto fin qui detto, l'eccezione di violazione dell'art. 117 TUB (che impone precisi requisiti di forma per i contratti bancari e, in particolare al comma 4, la necessità che vengano indicati il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora) sollevata dall'opponente è priva di fondamento, atteso che gli interessi, come pure le spese e le commissioni dovute in caso di mora e/o
11 inadempimento, sono stati indicati e determinati chiaramente e con massima trasparenza nel contratto di finanziamento sottoscritto dal (oltre che nel Pt_1 piano di ammortamento allo stesso consegnato e nell'estratto conto, documenti che, si ribadisce, non sono mai stati contestati dall'opponente) e dallo stesso riconosciuti con la dichiarazione ricognitiva del debito del 29/04/2021.
Parimenti, ritiene questo Giudice che non sussiste nel caso in esame nessuna violazione dell'art. 124 co. 3 TUB (che impone precisi oneri informativi nei confronti del consumatore per la valutazione dell'offerta di credito), atteso che il in seno al verbale di consegna e accettazione del 26/10/2017 ha Pt_1 espressamente dichiarato di aver ricevuto tutta la documentazione ai fini della conformità sulla normativa della “Trasparenza” (in particolare la Carta dei principali diritti, le Informazioni Europee di base sul Credito al Consumo e il Foglio
Informativo) e di aver ricevuto tutte le informazioni utili per valutare l'adeguatezza del contratto di credito alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, sicchè lo stesso ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per valutare il finanziamento come prescritto dalle norme di cui il ne eccepisce la Pt_1 violazione.
Per quanto fin qui detto, il credito azionato è documentalmente provato anche in punto di quantum e merita pertanto di essere integralmente riconosciuto e liquidato nella misura risultante dall'estratto conto (doc. 7 del monitorio) mai contestato dall'opponente nel presente giudizio e comunque nella misura riconosciuta dallo stesso opponente con la dichiarazione ricognitiva di debito del 29/04/2021 e pari ad
€ 14.591,60, oltre agli interessi di mora contrattualmente pattuiti nel contratto di finanziamento in misura pari al tasso Euribor Tre Mesi dell'ultimo giorno lavorativo del mese precedente al verificarsi della mora, maggiorato di 9 (nove) punti percentuali, quindi al tasso del 8,679 % sino al saldo.
*****
Tanto premesso, dall'analisi della documentazione prodotta in atti, emerge in tutta evidenza che parte opposta ha fornito piena prova documentale dell'an relativo alla pretesa creditoria vantata, attraverso: 1) il contratto di finanziamento da cui scaturisce il credito vantato, stipulato dall'opponente in data 11/10/2017 con
Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A.; 2) la cessione di crediti a titolo
12 definitivo e pro soluto effettuata da Mercedes Benz Financial Services Italia S.p.A. in favore di nel 2020; 3) la dichiarazione ricognitiva del debito del CP_5
29/04/2021.
Parte opposta ha, altresì, fornito prova documentale del quantum relativo alla pretesa creditoria vantata attraverso la produzione dell'estratto conto analitico attestante tutte le voci del debito dovuto dal del piano di Parte_1 ammortamento e della dichiarazione ricognitiva del debito.
Per contro, parte opponente non ha fornito alcuna allegazione relativa a fatti estintivi, impeditivi o modificativi di tale credito, limitandosi ad eccepire in modo assai generico la mancanza di prova scritta del credito e la nullità del contratto di finanziamento per violazione degli artt. 117 e 123 co. 3 TUB, eccezioni tutte, come sopra detto, smentite dalla documentazione prodotta in seno al ricorso per D.I. da
CP_1
Per quanto sopra motivato, l'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso dal Tribunale di Enna - Dott.ssa EL N.V. RN - il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021, dell'importo di Euro 14.591,60, oltre interessi di mora al tasso e con le decorrenze di cui alla domanda d'ingiunzione e sino all'effettivo pagamento e oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 145,50 per spese vive ed
Euro 540,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c., pertanto si condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, in aggiunta alle spese liquidate in fase monitoria, che si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex D.M. 147/2022), avuto riguardo allo scaglione di riferimento (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00), con applicazione dei valori minimi relativamente alla fase istruttoria stante la natura documentale della causa, medi per le rimanenti fasi, in complessivi € 4.237,00, oltre accessori di legge.
L'opponente va, altresì, condannato per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 co. 3 cpc, avendo abusato dello strumento processuale con la proposizione di una domanda che sapeva essere manifestamente infondata alla luce della chiara ed inequivoca documentazione prodotta già in seno al ricorso per decreto ingiuntivo,
13 avuto particolare riguardo alla dichiarazione di riconoscimento del debito dallo stesso sottoscritta in favore di e rimasta incontestata nel corso del CP_1 presente giudizio.
Peraltro, va precisato che l'opponente con il presente giudizio di opposizione ha formulato eccezioni generiche e non provate, palesemente smentite dalla documentazione probatoria già prodotta dalla società opposta in seno al ricorso per decreto ingiuntivo.
Anche le conclusioni riportate nell'atto di opposizione contenenti richieste assolutamente scollegate con l'oggetto del presente giudizio “in accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare
e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della a procedere a CP_1 esecuzione forzata”, come pure la carente attività difensiva di parte opponente la cui ultima attività processuale risale al 25/09/2023 (deposito di note a trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 26/09/2023), unitamente all'inesistente attività istruttoria, danno il senso e la misura del chiaro intento defatigatorio dell'opposizione proposta.
Si ritiene, pertanto, di condannare il Sig. al pagamento in favore di Parte_1 di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma CP_1
3, cpc, in € 1.412,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Enna, nella persona della Dott.ssa EL Lo Nardo, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 221/2022 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e, Parte_1 per l'effetto, dichiara valido ed efficace e definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 469/2021, emesso dal Tribunale di Enna - Dott.ssa
EL N.V. RN – il 22/11/2021, depositato in data 23/11/2021.
- CONDANNA al pagamento delle spese processuali del presente Parte_1 giudizio, che liquida in complessivi euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge, quest'ultima voce se ed in quanto dovuta.
- CONDANNA ai sensi dell'art. 96, co. 3, cpc, al pagamento in Parte_1
14 favore di della somma di € 1.412,00 equitativamente CP_1 determinata a titolo di responsabilità aggravata per abuso dello strumento processuale.
Così deciso in Enna, 27/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa EL Lo Nardo
15