TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 28/11/2025, n. 3707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3707 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 27/11/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4228/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA BARBARULO, 71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CASALINO GUIDO (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
, (C.F. ) CP_1 C.F._3
, (C.F. Parte_2 C.F._4
(C.F. Parte_3
); C.F._5
(C.F. Parte_4
) C.F._6
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. PASCALE FRANCESCO (C.F.
, presso il cui studio in VIA TRAMONTANO C.F._7
54 PAGANI sono elettivamente domiciliati OPPOSTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.880/2018, del 27/4/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , , CP_1 Parte_2 Parte_4
e , della complessiva
[...] Parte_3 somma di € 120.000,00, ripartita in € 30.000,00 cadauno, a seguito del mancato adempimento, da parte di , Parte_1 del legato stabilito in loro favore dal signor con Controparte_2 testamento olografo del 02/08/2005, pubblicato il 07/05/2007 con atto per Notaio REP. 125881 - RACC. Persona_1
19565, con cui era stato istituito erede universale Parte_1 ed era stato disposto a suo carico, ed in favore dei ricorrenti, odierni opposti, un legato di € 30.000,00 per ognuno di essi, da liquidarsi entro cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 07/04/2007.
Parte opponente eccepiva:
1) l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Salerno, in applicazione del foro esclusivo di cui all'art. 22 c.p.c;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) la prescrizione del diritto dei legatari ex art. 2946 c.c., che decorre dall'apertura della successione;
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 4) di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che, essendo oggetto dell'eredità un unico immobile, con vincolo di inalienabilità per 10 anni ed essendo impossibile la vendita per la presenza di gravi difformità urbanistico edilizie, non aveva la possibilità di soddisfare gli eventuali beneficiari dei lasciti testamentari.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale,
1) di dichiarare la nullità del decreto monitorio opposto e di revocarlo, perché emesso da un giudice territorialmente incompetente, con condanna degli opposti al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza;
sempre in via pregiudiziale,
2) di dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in quanto non preceduta dall'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione e pertanto, onerare gli opposti o, comunque, le parti, ad avviare presso un Organismo di Mediazione la procedura de qua o, comunque, di fissare un termine per consentire alle parti di esperire la mediazione;
nel merito,
3) di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e gravatorio e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di dichiarare che l'opponente nulla deve ai signori , , CP_1 Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
4) di condannare gli opposti al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
In data 5/12/2018, si costituivano gli opposti evidenziando quanto segue:
- in ordine all'eccepita incompetenza territoriale, precisavano che l'art. 22 c.p.c., al n. 3 stabilisce che è competente a conoscere le cause relative a crediti o a legati dovuti dall'erede il Giudice del luogo in cui si è aperta la successione, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione, con la conseguenza che, nel caso di specie, in mancanza dei presupposti previsti per legge, opererebbe il criterio
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 previsto dall'art. 20 c.p.c.;
- in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda, chiedevano al giudice di fissare un termine per la mediazione;
- in ordine all'eccezione di prescrizione, evidenziavano che nel testamento era indicato che il legato doveva essere eseguito entro 5 anni, decorrendo da quest'ultimo termine il dies a quo della prescrizione;
- con riguardo all'abusività dell'immobile, l'erede aveva richiesto il rilascio del permesso in sanatoria.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di fissare un termine per la mediazione;
2) di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo;
3) di rigettare l'opposizione;
4) in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, di condannare comunque al pagamento Parte_1 della somma complessiva di € 120.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese, con attribuzione.
All'udienza del 26/06/2019, il giudice assegnava termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda a seguito dell'instaurazione della mediazione non rilevando, ai fini della procedibilità, la mancata partecipazione. Dalla mancata partecipazione delle parti al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio successivo. Con riguardo all'eccezione di incompetenza, va rilevato che l'articolo 22 c.p.c., in tema di competenza territoriale, individua un foro speciale per le cause ereditarie e in particolare prevede che tali cause «è competente il giudice del luogo dell'aperta successione» (cd. “forum hereditatis”).
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 Alla competenza del giudice dell'aperta successione sono demandate inoltre le controversie «relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti all'erede», nonché le cause contro l'esecutore testamentario, purché promosse prima che intervenga la divisione ereditaria e comunque non oltre due anni dall'apertura della successione. Secondo la Cassazione, perché operi il forum hereditatis occorre
“l'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione” (Cass. 10097/2014). Decorso il biennio, come nel caso di specie, tornano ad operare i criteri ordinari di competenza. Va, pertanto, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al Tribunale di Nocera Inferiore quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette. Va, altresì, disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione, dal momento che, nel legato sottoposto a termine iniziale (nel caso di specie cinque anni), la prescrizione del diritto del legatario decorre dal momento in cui il termine arriva a scadenza, cioè dal giorno in cui il legato diventa esigibile. Secondo l'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nei legati, se è apposto un termine iniziale, il legatario non può chiedere nulla prima della scadenza;
quindi, la prescrizione inizia a decorrere solo alla scadenza del termine.
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 Né può ritenersi tardivamente depositato il fascicolo monitorio, dal momento che il fascicolo di parte del monitorio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardi, può essere depositato con la comparsa conclusionale, non essendo soggetto alla disciplina in tema di preclusioni istruttorie bensì a quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte. Secondo la Cassazione, “Il fatto che il fascicolo dei documenti sia stata tardivamente depositato nel giudizio di opposizione non comporta l'inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto ingiuntivo. La Corte esamina nella citata sentenza l'ipotesi in cui mancavano del tutto nel primo grado i documenti ed erano stato prodotti in grado di appello e conclude affermando che “appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al Giudice dell'opposizione di esaminarli, non significa che quei documenti non fossero presente giudizialmente. Di qui l'ulteriore conseguenza che i documenti di cui i dice non sono nuovi e come tale la loro produzione non è soggetta al limite di cui all'art. 345 c.p.c..” (Cass, civ. sez. II del 27.05.2011, n. 11817) Ed ancora, Cass. civ. SU del 10.07.2015, n. 14475: “L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”. Pertanto, se i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio non sono da qualificare come nuovi documenti, deve coerentemente affermarsi che non soggiacciono, proprio per la natura giuridica evidenziata, alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado.
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 Nel caso di specie, tra l'altro, il fascicolo era telematico e visibile al giudice. In altri termini, i documenti che fondavano la domanda monitoria ed allegati al fascicolo di parte, erano già nel processo quando veniva proposta l'opposizione. La mancata produzione del fascicolo nel procedimento di opposizione costituisce una mancanza materiale, con la conseguenza che la disciplina applicabile non sarà quella in tema di preclusioni istruttorie bensì quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga;
ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione, trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato l'esistenza del testamento contenente il legato a favore degli opposti e l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece, non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Una volta accettata l'eredità, l'erede diventa responsabile delle passività e dei debiti del defunto, con l'eccezione di quelli che eccedono il valore dei beni ereditati, in caso di accettazione con beneficio d'inventario. La responsabilità dell'erede è limitata ai beni ereditati, ma la questione della capienza rileva solo nella fase dell'esecuzione. I legatari (come gli altri creditori del defunto) in caso di accettazione beneficiata possono promuovere contro l'erede, tanto in sede ordinaria che in sede monitoria, per i debiti ereditari, un'azione di condanna o un'azione di semplice accertamento della esistenza e della entità del proprio credito, anche se il titolo giudiziale di accertamento e di condanna, così ottenuto nei confronti degli eredi beneficiari, può essere fatto valere nei confronti di questi ultimi e dell'eredità beneficiata, nella quale il credito così accertato può in ogni caso trovare
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 soddisfazione sul residuo. La limitazione (peraltro prevista nell'interesse dei creditori concorrenti e non già dell'erede beneficiato), della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari entro il valore del patrimonio del de cuius determinata dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, infatti, non produce anche una limitazione oggettiva ed assoluta della entità dei crediti ereditari, indipendentemente dalla entità delle attività ereditarie e, di conseguenza, viene meno ove le attività ereditarie (che, all'occorrenza, vanno liquidate per intero), siano tali da consentire la realizzazione dei crediti ereditari nella loro integrale entità oggettiva risultante incontestabilmente accertata nell'"an" e nel "quantum", senza che al riguardo l'erede beneficiato possa opporre alcunché. Il divieto di cui all'art. 506 c.c., come ripetutamente affermato (Cass.: 3^, 14 marzo 2003 n. 3791; 2^, 30 marzo 2001 n. 4704; 3^, 16 novembre 1994 n. 9690), siccome riferibile alle sole procedure esecutive, non esclude, quindi, che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni sia di accertamento che di condanna: qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può comunque trovare soddisfazione sull'eventuale residuo ex art. 502 e 506 c.c.. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4228 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed , Parte_1 CP_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_4 provvede:
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 1. rigetta l'opposizione;
2.conferma il decreto ingiuntivo n. n.880/2018, del 27/4/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € Parte_4
8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 28/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 27/11/2025 OGGETTO……………....
G.M. Dott.ssa Lucia Esposito
………………………….
Il Giudice
………………………….
- invitate le parti a precisare le conclusioni;
NOTIF. SENTENZA
- letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ.;
………………………….
- disposta la discussione della causa con note di trattazione NOTIF. APPELLO scritta,
…………………………. decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4228/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
, (C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in VIA BARBARULO, 71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. CASALINO GUIDO (C.F.
), che lo rappresenta e difende giusta C.F._2 procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
, (C.F. ) CP_1 C.F._3
, (C.F. Parte_2 C.F._4
(C.F. Parte_3
); C.F._5
(C.F. Parte_4
) C.F._6
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1 rappresentati e difesi, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. PASCALE FRANCESCO (C.F.
, presso il cui studio in VIA TRAMONTANO C.F._7
54 PAGANI sono elettivamente domiciliati OPPOSTI
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 27/11/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.880/2018, del 27/4/2018, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore di , , CP_1 Parte_2 Parte_4
e , della complessiva
[...] Parte_3 somma di € 120.000,00, ripartita in € 30.000,00 cadauno, a seguito del mancato adempimento, da parte di , Parte_1 del legato stabilito in loro favore dal signor con Controparte_2 testamento olografo del 02/08/2005, pubblicato il 07/05/2007 con atto per Notaio REP. 125881 - RACC. Persona_1
19565, con cui era stato istituito erede universale Parte_1 ed era stato disposto a suo carico, ed in favore dei ricorrenti, odierni opposti, un legato di € 30.000,00 per ognuno di essi, da liquidarsi entro cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 07/04/2007.
Parte opponente eccepiva:
1) l'incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Salerno, in applicazione del foro esclusivo di cui all'art. 22 c.p.c;
2) l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
3) la prescrizione del diritto dei legatari ex art. 2946 c.c., che decorre dall'apertura della successione;
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 4) di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, con la conseguenza che, essendo oggetto dell'eredità un unico immobile, con vincolo di inalienabilità per 10 anni ed essendo impossibile la vendita per la presenza di gravi difformità urbanistico edilizie, non aveva la possibilità di soddisfare gli eventuali beneficiari dei lasciti testamentari.
Parte opponente concludeva, pertanto, chiedendo: in via pregiudiziale,
1) di dichiarare la nullità del decreto monitorio opposto e di revocarlo, perché emesso da un giudice territorialmente incompetente, con condanna degli opposti al pagamento delle spese processuali in virtù del principio della soccombenza;
sempre in via pregiudiziale,
2) di dichiarare improcedibile la domanda monitoria, in quanto non preceduta dall'obbligatorio esperimento della procedura di mediazione e pertanto, onerare gli opposti o, comunque, le parti, ad avviare presso un Organismo di Mediazione la procedura de qua o, comunque, di fissare un termine per consentire alle parti di esperire la mediazione;
nel merito,
3) di revocare il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo e gravatorio e, comunque, infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, di dichiarare che l'opponente nulla deve ai signori , , CP_1 Parte_2 [...]
e ; Parte_3 Parte_4
4) di condannare gli opposti al pagamento delle spese e delle competenze di causa.
In data 5/12/2018, si costituivano gli opposti evidenziando quanto segue:
- in ordine all'eccepita incompetenza territoriale, precisavano che l'art. 22 c.p.c., al n. 3 stabilisce che è competente a conoscere le cause relative a crediti o a legati dovuti dall'erede il Giudice del luogo in cui si è aperta la successione, purché proposte prima della divisione e in ogni caso entro un biennio dall'apertura della successione, con la conseguenza che, nel caso di specie, in mancanza dei presupposti previsti per legge, opererebbe il criterio
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 previsto dall'art. 20 c.p.c.;
- in ordine all'eccezione di improcedibilità della domanda, chiedevano al giudice di fissare un termine per la mediazione;
- in ordine all'eccezione di prescrizione, evidenziavano che nel testamento era indicato che il legato doveva essere eseguito entro 5 anni, decorrendo da quest'ultimo termine il dies a quo della prescrizione;
- con riguardo all'abusività dell'immobile, l'erede aveva richiesto il rilascio del permesso in sanatoria.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo:
1) in via preliminare, di fissare un termine per la mediazione;
2) di concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo;
3) di rigettare l'opposizione;
4) in via subordinata, in caso di revoca del decreto ingiuntivo, di condannare comunque al pagamento Parte_1 della somma complessiva di € 120.000,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, con vittoria di spese, con attribuzione.
All'udienza del 26/06/2019, il giudice assegnava termine per la mediazione, che aveva esito negativo.
La causa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda a seguito dell'instaurazione della mediazione non rilevando, ai fini della procedibilità, la mancata partecipazione. Dalla mancata partecipazione delle parti al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio successivo. Con riguardo all'eccezione di incompetenza, va rilevato che l'articolo 22 c.p.c., in tema di competenza territoriale, individua un foro speciale per le cause ereditarie e in particolare prevede che tali cause «è competente il giudice del luogo dell'aperta successione» (cd. “forum hereditatis”).
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 Alla competenza del giudice dell'aperta successione sono demandate inoltre le controversie «relative a crediti verso il defunto o a legati dovuti all'erede», nonché le cause contro l'esecutore testamentario, purché promosse prima che intervenga la divisione ereditaria e comunque non oltre due anni dall'apertura della successione. Secondo la Cassazione, perché operi il forum hereditatis occorre
“l'imprescindibile condizione che non sia ancora decorso un biennio dall'apertura della successione” (Cass. 10097/2014). Decorso il biennio, come nel caso di specie, tornano ad operare i criteri ordinari di competenza. Va, pertanto, disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza, trattandosi nel caso di specie di obbligazione pecuniaria, in quanto liquida ed esigibile, da adempiere ex art. 1182, comma 3, c.c. al domicilio del creditore al tempo della scadenza. Pertanto, l'obbligazione, consistendo nella prestazione di una somma di denaro di ammontare certo e determinato, deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. Si osserva, inoltre, che la competenza territoriale per qualsiasi controversia si determina in base alla domanda proposta dall'attore, mentre l'eccezione del convenuto diretta a far valere l'inesistenza o l'invalidità del rapporto può avere rilievo solo ai fini della decisione del merito, ma non incide sulla individuazione del giudice competente. La facoltà di scelta tra giudici parimenti competenti spetta a chi inizia la causa. Nella vicenda in esame, la società, con il ricorso per ingiunzione, ha scelto di agire davanti al Tribunale di Nocera Inferiore quale forum destinatae solutionis, avuto riguardo al luogo del domicilio del creditore, e ciò nel rispetto delle regole anzidette. Va, altresì, disattesa l'eccezione preliminare di prescrizione, dal momento che, nel legato sottoposto a termine iniziale (nel caso di specie cinque anni), la prescrizione del diritto del legatario decorre dal momento in cui il termine arriva a scadenza, cioè dal giorno in cui il legato diventa esigibile. Secondo l'art. 2935 c.c. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nei legati, se è apposto un termine iniziale, il legatario non può chiedere nulla prima della scadenza;
quindi, la prescrizione inizia a decorrere solo alla scadenza del termine.
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5 Né può ritenersi tardivamente depositato il fascicolo monitorio, dal momento che il fascicolo di parte del monitorio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardi, può essere depositato con la comparsa conclusionale, non essendo soggetto alla disciplina in tema di preclusioni istruttorie bensì a quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte. Secondo la Cassazione, “Il fatto che il fascicolo dei documenti sia stata tardivamente depositato nel giudizio di opposizione non comporta l'inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto ingiuntivo. La Corte esamina nella citata sentenza l'ipotesi in cui mancavano del tutto nel primo grado i documenti ed erano stato prodotti in grado di appello e conclude affermando che “appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al Giudice dell'opposizione di esaminarli, non significa che quei documenti non fossero presente giudizialmente. Di qui l'ulteriore conseguenza che i documenti di cui i dice non sono nuovi e come tale la loro produzione non è soggetta al limite di cui all'art. 345 c.p.c..” (Cass, civ. sez. II del 27.05.2011, n. 11817) Ed ancora, Cass. civ. SU del 10.07.2015, n. 14475: “L'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili”. Pertanto, se i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio non sono da qualificare come nuovi documenti, deve coerentemente affermarsi che non soggiacciono, proprio per la natura giuridica evidenziata, alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado.
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 6 Nel caso di specie, tra l'altro, il fascicolo era telematico e visibile al giudice. In altri termini, i documenti che fondavano la domanda monitoria ed allegati al fascicolo di parte, erano già nel processo quando veniva proposta l'opposizione. La mancata produzione del fascicolo nel procedimento di opposizione costituisce una mancanza materiale, con la conseguenza che la disciplina applicabile non sarà quella in tema di preclusioni istruttorie bensì quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria;
ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga;
ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione, trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 7 tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato l'esistenza del testamento contenente il legato a favore degli opposti e l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario ed ha allegato l'inadempimento del debitore, che, invece, non ha assolto l'onere probatorio posto a suo carico, non avendo provato né l'adempimento, né altro fatto estintivo e/o impeditivo dello stesso. Una volta accettata l'eredità, l'erede diventa responsabile delle passività e dei debiti del defunto, con l'eccezione di quelli che eccedono il valore dei beni ereditati, in caso di accettazione con beneficio d'inventario. La responsabilità dell'erede è limitata ai beni ereditati, ma la questione della capienza rileva solo nella fase dell'esecuzione. I legatari (come gli altri creditori del defunto) in caso di accettazione beneficiata possono promuovere contro l'erede, tanto in sede ordinaria che in sede monitoria, per i debiti ereditari, un'azione di condanna o un'azione di semplice accertamento della esistenza e della entità del proprio credito, anche se il titolo giudiziale di accertamento e di condanna, così ottenuto nei confronti degli eredi beneficiari, può essere fatto valere nei confronti di questi ultimi e dell'eredità beneficiata, nella quale il credito così accertato può in ogni caso trovare
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 8 soddisfazione sul residuo. La limitazione (peraltro prevista nell'interesse dei creditori concorrenti e non già dell'erede beneficiato), della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari entro il valore del patrimonio del de cuius determinata dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, infatti, non produce anche una limitazione oggettiva ed assoluta della entità dei crediti ereditari, indipendentemente dalla entità delle attività ereditarie e, di conseguenza, viene meno ove le attività ereditarie (che, all'occorrenza, vanno liquidate per intero), siano tali da consentire la realizzazione dei crediti ereditari nella loro integrale entità oggettiva risultante incontestabilmente accertata nell'"an" e nel "quantum", senza che al riguardo l'erede beneficiato possa opporre alcunché. Il divieto di cui all'art. 506 c.c., come ripetutamente affermato (Cass.: 3^, 14 marzo 2003 n. 3791; 2^, 30 marzo 2001 n. 4704; 3^, 16 novembre 1994 n. 9690), siccome riferibile alle sole procedure esecutive, non esclude, quindi, che i creditori, potendo avere sempre interesse a procurarsi un titolo giudiziale accertativo o esecutivo, possano promuovere nei confronti dell'erede le opportune azioni sia di accertamento che di condanna: qualora una simile evenienza si verifichi, il titolo giudiziale così ottenuto può essere fatto valere nella procedura di liquidazione dell'eredità beneficiata e il relativo credito può comunque trovare soddisfazione sull'eventuale residuo ex art. 502 e 506 c.c.. L'opposizione va, pertanto, rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 4228 /2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra ed , Parte_1 CP_1 Pt_2
, ,
[...] Parte_3 [...]
, ogni contraria istanza disattesa così Parte_4 provvede:
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 9 1. rigetta l'opposizione;
2.conferma il decreto ingiuntivo n. n.880/2018, del 27/4/2018, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3.condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
, , ,
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € Parte_4
8433,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, come per legge, con attribuzione al difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 28/11/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 4228/2018 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 10