Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
1
Sent. n.
Ruolo Generale n. 5197/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale Delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice Estensore
Dr. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento contrassegnato con il n. 5197/2023 r.g. degli affari civili,
avente ad oggetto “Controversie di competenza del Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche – risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta fissata per l'udienza collegiale del 5.3.2025, e vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
Sarno il 5.9.1949 e residente in [...], elett.te dom.to in
San Gennaro Vesuviano, alla Via Roma n. 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi
Manzi, c.f. , dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di CodiceFiscale_2
mandato in calce all'atto introduttivo. Ai sensi e per gli effetti di legge si dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di telefax 081/5286724,
ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
così indicato ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legge 6 luglio 2011, n.
98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.155 del 06/07/2011 che ha modificato l'art. 16 del D.lgs. 546/92.
RICORRENTE
E
, c.f.: , in persona del Presidente pro - Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Napoli alla via S. Lucia n. 81, con indirizzo di posta elettronica certificata: egione.campania.it. Email_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente , come da ricorso introduttivo, e Parte_1
quindi:
“Voglia l'On. ufficio adito accertare e dichiarare la responsabilità
della per la cattiva manutenzione del fiume Sarno così Controparte_1
come narrati in premessa e la sua condanna al pagamento di un importo non
inferiore ad € 50.000,00 ovvero ad un importo maggiore o minore reputato
congruo dall'On. Giudicante quale risarcimento dei danni occorsi al , Pt_1
in ragione della compromissione del proprio diritto di proprietà, per il danno
produttivo e per la perdita di guadagno derivante dal minor valore e mancata
vendita del restante terreno.
Per l'effetto il Collegio adito condannare la convenuta alla refusione
delle spese legali e competenze del presente giudizio.”
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE 3
Con ricorso notificato in data 27.11.2023 alla , in Controparte_1
persona del legale rapp.te pro tempore, e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 14.5.2024, , premesso di Parte_2
essere proprietario di un terreno agricolo sito nel Comune di Striano, riportato in catasto al foglio 7, particelle nn. 887 e 889, avente natura prevalente di seminativo irriguo, esponeva che lo stesso confinava con il fiume Sarno e che,
a seguito di una deviazione del corso d'acqua, la superficie del terreno di sua proprietà risultava ridotta di circa 1.500 mq
Precisava che tale circostanza determinava una compromissione ingiustificata e indebita del proprio diritto di proprietà, con conseguenti danni attuali e persistenti.
Specificava, inoltre, che la riduzione della superficie del terreno, oltre alla perdita diretta della porzione erosa dal fiume, causava un rilevante deprezzamento dell'area residua, non imputabile a dinamiche di mercato,
bensì riconducibile a un preciso fenomeno erosivo derivante dallo stato manutentivo del fiume Sarno.
Rappresentava inoltre che da anni intendeva alienare il fondo, ma che le offerte di acquisto ricevute risultavano economicamente irrilevanti e non convenienti, proprio a causa delle problematiche che affliggevano il terreno e che erano notoriamente riconosciute nella zona.
Evidenziava, inoltre, che i fenomeni erosivi, di natura continua e progressiva, rendevano il terreno infruttuoso e non più coltivabile,
determinando l'antieconomicità dell'attività agricola.
Deduceva che, nella porzione di terreno erosa, pari a 1.500 mq, egli realizzava coltivazioni di carciofi, cipolle, insalate, finocchi e melograni, dalle 4
quali traeva un reddito annuo non inferiore a € 100.000,00.
Sottolineava che lo stato di degrado dell'alveo fluviale era imputabile a una serie di condotte omissive della protrattesi negli Controparte_1
anni, e che tali omissioni determinavano il pregiudizio subito.
Rappresentava che, con atto di messa in mora del 24.11.2022, inoltrato alla e al , richiedeva il Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni, quantificati in non meno di € 50.000,00, senza ricevere riscontro dalla mentre il si era limitato a dichiarare la CP_1 CP_2
propria estraneità ai fatti.
Precisava, infine, che, ai sensi dell'art. 163, co. 2 n.
3-bis c.p.c., la domanda proposta era soggetta alla condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 del D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, e che tale condizione era stata soddisfatta mediante l'esperimento di un tentativo di mediazione, conclusosi con esito negativo.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente conveniva in giudizio la menzionata resistente innanzi all'intestato Tribunale Regionale delle Acque
Pubbliche, chiedendo la condanna della stessa alla corresponsione di un importo non inferiore a € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante dalla compromissione del diritto di proprietà, dal danno produttivo e dalla perdita di guadagno connessa alla svalutazione e alla mancata alienazione del terreno residuo.
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 7.5.2024, non essendo costituita la convenuta, il Giudice Designato disponeva la CP_1
rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 R.D. n. 1775/33, rinviando all'udienza del 10.9.2024. In tale sede - verificata la rinotifica dell'atto 5
introduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data
14.5.2024 - il G.D. dichiarava la contumacia della e Controparte_1
concedeva i termini delle memorie ex art.183 co. VI c.p.c. rinviando per la successiva trattazione all'udienza del 4.2.2025.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale richiesta dal ricorrente,
previa delega al Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi degli artt. 203 c.p.c. e
170 R.D. 1775/33, e precisate le conclusioni, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza collegiale del 5.3.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 13.2.2025,secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., acquisite le relative note di parte, il
Tribunale, all'udienza collegiale del 5.3.2025, riservava la causa in decisione.
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La domanda è infondata e va quindi rigettata.
Preliminarmente va preso atto della circostanza che il ricorrente ha dato prova della propria legittimazione attiva, depositando copia dell'atto di acquisto del fondo di cui al ricorso.
Nel merito, tuttavia, non ha dato alcuna dimostrazione Parte_1
dei presupposti della sua domanda risarcitoria, con riferimento ad una responsabilità della convenuta Controparte_1
Ed invero, l'istante ha dedotto che il corso del fiume Sarno avrebbe deviato rispetto al suo alveo naturale, causando un ridimensionamento del fondo di sua proprietà per un'estensione di mq. 1.500; lo stesso ha dedotto che detto alveo si trovava in pessimo stato manutentivo, essendo il predetto pregiudizio ricollegato al verificarsi di una pluralità di fenomeni ed eventi ripetuti negli anni e quindi riconducibili a condotte omissive della CP_3 [...]
protrattesi negli anni.
[...]
Appare del tutto evidente, già dalla semplice lettura dell'atto introduttivo, l'assoluta genericità della pretesa dell'istante, il quale non solo non colloca in alcun modo temporalmente il verificarsi del fenomeno erosivo ma, soprattutto, non fornisce alcun elemento chiaro, atto a determinare quali sarebbero i comportamenti omissivi dell'ente convenuto in giudizio.
La stessa perizia di parte depositata fa riferimento ad una presunta
“deviazione del canale avvenuta in epoca remota”, della quale si sarebbe venuti a conoscenza a seguito dell'atto di acquisto del 26.10.2005, in occasione di alcuni lavori di sistemazione del terreno;
nessun elemento viene fornito dal c.t.p. atto a determinare quando ed in che modo si sarebbe verificato l'evento erosivo, non consentendo in alcun modo la ricostruzione di eventuali responsabilità della Controparte_1
D'altra parte, il tecnico di parte, Arch. , escusso Testimone_1
innanzi al Tribunale di Nocera Inferiore, allo scopo delegato, nel confermare la propria relazione di parte, si è limitato a mere affermazioni generiche,
dichiarando semplicemente che il fiume Sarno, versava da sempre in uno stato di abbandono, con conseguente determinarsi del fenomeno erosivo lamentato dall'istante; allo stesso modo, del tutto generiche sono state le dichiarazioni rese degli altri testi indicati, non consentendo in alcun modo di ricostruire la
CP_ dedotta responsabilità dell' convenuto.
Va da ultimo osservato che l'istante non ha nenache prodotto eventuali aerofotogrammetrie atte a dimostrare il cambiamento nel tempo del corso del fiume, rimanendo quindi le sue affermazioni del tutto prive di riscontro oggettivo. 7
Sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente va quindi rigettata, in quanto infondata, stante il rilevato difetto di prova relativo ai presupposti della proposta domanda risarcitoria.
Nulla va disposto quanto alle spese e competenze di lite, non essendosi costituita la convenuta Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta - con ricorso notificato in data 27.11.2023 e rinotificato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 R.D. 1775/1933, in data 14.5.2024 - da nei confronti della Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
disattesa ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:
1) Rigetta la domanda;
2) Nulla per le spese.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Antonio Mungo
IL PRESIDENTE
Fulvio Dacomo