Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 5152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5152 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5760/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 5760/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), in qualità di difensore di se Parte_1 C.F._1
stesso, elett.te dom.to presso il proprio studio in Napoli (NA) al Centro Direzio- nale Isola E/1.
- Appellante
E
(c.f.: ), in persona del legale rapp.te pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Sta- to di Napoli, presso i cui uffici in via Diaz n. 11, domiciliano per legge.
- Appellata
E in persona del legale rapp.te pro tempore. Controparte_2
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente depositato in data 7.03.2022, l'Avv.
ha impugnato la sentenza n. 3100/22, emessa dal Giudice di Parte_1
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28/01/2022, con cui veniva rigettata la sua opposizione a n. 2 ordinanze in- giunzione Prot. Ord. M_IT PR_NAUTG 00189619 03/06/2020 Area III e Prot.
Ord. M_IT PR_NAUTG 00189620 03/06/2020 Area III.
Tali ordinanze-ingiunzioni traevano origine dai verbali di accertamento di violazione n. ZL19173243060 e n. ZL19173243104 redatti dalla Polizia Locale di
Napoli, che contestava al ricorrente, in qualità di proprietario responsabile in so- lido del veicolo targato EF679NM, la violazione dell'art. 7, comma 9 e comma 14 del C.d.S., per aver circolato in data 02/10/2019, rispettivamente alle ore 16:19 ed alle ore 16:25, nel Comune di Napoli, nella Zona a Traffico Limitato del varco via Toledo altezza via Pellegrini, in violazione del divieto di circolazione, e per- tanto l'Amministrazione irrogava al ricorrente la sanzione amministrativa di Eu- ro 97,50 per ciascuna, per un totale di Euro 195,00.
Avverso tali verbali, l'odierno appellante proponeva ricorso al Prefetto in data 24/12/2019, rigettate con le ordinanze impugnate e con cui era stato in- giunto il pagamento di euro 166,00 per ciascuna delle due sanzioni amministra- tive, oltre alle spese di procedimento e notifica dei verbali, per un totale com- plessivo di euro 390,00.
In diritto, l'appellante ha impugnato la succitata sentenza del Giudice di
Pace, lamentando la nullità della sentenza di primo grado, e sostenendo che nel- la motivazione della stessa non sarebbero stati esaminati i motivi posti a fon- damento del ricorso, quali:
1. la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, sostenendo che la scritta “ZTL attiva” o “ZTL non attiva” non fosse spesso visibile;
2. la violazione delle norme sul cumulo giuridico, rilevando che le due in- frazioni contestate all'opponente erano state consumate entro un intervallo temporale di pochissimi minuti e sullo stesso tratto di strada.
3. la violazione dell'art. 3 comma 1 della L. 241/90 per la carenza di moti- vazione del provvedimento, e dell'art. 3 comma 3 della L.241/1990 per l'assenza
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di motivazione per relationem.
Pur ritualmente evocati in giudizio, la ed il CP_1 Controparte_2
hanno omesso di costituirsi.
La causa è stata rinviata alla data del 08 maggio 2025 per la discussione e decisione, udienza sostituita dal deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
Solo in data 22 aprile 2025, all'esito del predetto rinvio (disposto all'udienza del 10 marzo 2025) si è costituita la , lamentando CP_1
l'infondatezza del ricorso.
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Va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del
[...]
attesa la sua sostanziale estraneità al giudizio di primo grado, CP_3
avendo il giudice di prime cure omesso di considerare (nell'individuare, in sen- tenza, detto quale parte del giudizio) che la documentazione deposita- CP_2
ta dal personale dell'ente in detto giudizio afferisce alla delega pervenuta dalla unico contraddittore nell'ambito dell'impugnative delle or- Controparte_1
dinanze prefettizie adottate all'esito dei ricorsi proposti.
Prima di esaminare i motivi di appello, appare opportuno riportare il te- sto della motivazione a sostegno del rigetto delle opposizioni proposte: “Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato. Si osserva che il verbale di accertamento risulta conforme alle prescrizioni di legge ed adottato nel rispetto dei termini. A ciò va aggiunto che il ha prodotto tutti gli atti Controparte_2
relativi al verbale di accertamento ivi compresa la documentazione fotografica.
Si osserva infine che è pacifico che il sistema meccanizzato è consentito dall'or- dinamento è previsto dall'art. 6 quater L. 80/1991 ed ancora più dall'articolo 385 del Regolamento di attuazione del c.d.s., il quale stabilisce che i verbali redatti con un sistema meccanizzato o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'indicazione dell'ufficio o del comando da cui dipende l'or- gano accertatore, senza alcuna necessità di sottoscrivere ovvero di altre specifi-
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cazioni (Cass. 10015/2002; Cass. Sezione I del 14.09.2006 n. 19780 chiusa). Più precisamente la firma autografa è sostituita a tutti gli effetti “dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile e quindi, nella specie del verbalizzante”.
Orbene, venendo all'esame dei motivi di appello, il sig. ha so- Pt_1
stenuto che i motivi di impugnativa proposti non sarebbe stati in alcun modo va- lutati dal giudice di prime cure, da ciò derivando la necessità di riproporli in sede di gravame.
Ha, in particolare, segnalato come la scarna motivazione adottata sia to- talmente disancorata dai motivi fatti valere.
L'assunto è condivisibile atteso che la lettura della sentenza consente di rilevare la fondatezza della doglianza, ovvero l'adozione di una motivazione to- talmente disancorata dai motivi di opposizione, da ciò derivando il dovere del giudice del gravame di farsi carico dell'onere non assolto dal giudice di primo grado.
Con un primo motivo di ricorso l'appellante ha sostanzialmente lamenta- to l'inadeguatezza della segnaletica finalizzata ad evidenziare il divieto di transi- to in zona ZTL;
si legge, infatti, che “la contemporanea dicitura “varco atti- vo/varco non attivo” offre spazio ad un'interpretazione semantica ambigua in ordine alla vigenza della chiusura dell'area al transito veicolare, ingenerando, in definitiva, incertezze alla guida da parte del conducente. Tale circostanza oltre ad essere non consona ai principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione appare soprattutto in contrasto con le indefetti- bili esigenze di sicurezza della circolazione stradale, cui le disposi-zioni normative devono preminentemente tendere. Sulla scorta delle precedenti considerazioni si segnala, in conformità, la recente adozione da parte della competente Direzione
Generale per la sicurezza stradale presso il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti delle “Linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nelle zone a traffico limitato” con le quali si chiariscono le modalità che le amministrazioni comunali devono seguire per l'istituzione di nuove ZTL e
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per la modifica di quelle preesistenti. In particolare, il riferimento appropriato è alla modifica in senso più chiaro della dicitura del pannello a messaggio variabi- le. D'altro canto, sarà agevole constatare che, proprio con riferimento alla ZTL in questione, nelle more del procedimento azionato, in ottemperanza alle citate di- sposizioni ministeriali ed al concreto rischio confusione che la contemporaneità delle due scritte poteva ingenerare nel malcapitato utente, sono stati completati
i lavori di sostituzione dei suddetti pannelli luminosi i quali, correttamente, ades- so recano la scritta “ZTL attiva” e “ZTL non attiva” per informare circa la vigenza del divieto di circolazione. In precedenza, peraltro, la scritta NON ERA SPESSO
VISIBILE”.
Orbene la Suprema Corte di Cassazione ha, anche di recente, affermato che “in tema di opposizione a verbale di contravvenzione al codice della strada per transito su corsia preferenziale, se l'opponente deduca l'inesistenza della se- gnaletica indicante la presenza della corsia medesima (nella specie, disattivata per un periodo e, poi, riattivata), spetta all'Amministrazione provare il contrario, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata mentre, laddove l'opponente deduca la non ade- guatezza della segnaletica, è sullo stesso - e non sulla P.A. - che grava l'onere della relativa prova (in tal senso Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36275 del
23/11/2021).
Più in generale può affermarsi che, qualora l'opponente deduca non già la mancanza della segnalazione stradale, ma soltanto la sua inadeguatezza, in- combe a lui di dare prova, attraverso la dimostrazione di circostanze concrete, della sussistenza dell'allegata inadeguatezza, per inidoneità od insufficienza del- la segnaletica, e non invece alla P.A. di provare l'adeguatezza della segnaletica stessa.
Tale concreta dimostrazione, nel caso di specie, non è avvenuta, in assen- za di deposito di rilievi fotografici o di espletamento di ulteriore attività proba- toria, idonea a supportare quanto riferito dall'appellante.
Il primo motivo di ricorso va, pertanto, rigettato.
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Il terzo ed il quarto motivo di opposizione vanno parimenti rigettati alla luce della corretta applicazione dell'art. 3, commi 1 e 3, della Legge n. 241/1990, ed alla legittimità della motivazione per relationem, poichè nel caso di specie l'ordinanza ingiunzione fa pacificamente rinvio ad atti di accertamento e conte- stazione degli illeciti amministrativi di cui l'appellante ha avuto rituale cono- scenza.
Inoltre i motivi vanno rigettati in conformità ai principi affermati dalla
Suprema Corte di Cassazione Corte di cassazione Sezioni unite civili con la Sen- tenza 28 gennaio 2010, n. 1786, secondo cui i vizi motivazionali dell'ordinanza- ingiunzione non comportano la nullità del provvedimento, e quindi l'insussisten- za del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudi- zio susseguente investe il rapporto e non l'atto e, quindi sussiste la cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa e in ipotesi non esaminate o non motivatamente respinte, se riproposte nei motivi di opposizione e decidere su di esse con pienezza di po- teri,sia che le stesse investano questioni di diritto o questioni di fatto.
Va, invece, accolto il secondo motivo di ricorso, afferente alla mancata applicazione delle norme sul cumulo giuridico, per essere state le due infrazioni commesse entro un intervallo temporale di pochissimi minuti e sullo stesso trat- to di strada.
Invero, la Cassazione Civile n. 22028 del 11/09/2018 si è pronunciata sul punto, affermando che: “ad ogni accertamento non deve necessariamente corri- spondere una contravvenzione, in particolare ove trattasi di condotte poste in essere sulla stessa strada entro un brevissimo lasso temporale, stante il caratte- re di durata e quindi unitario, delle predette condotte illecite”.
Infatti, tale pronuncia ha configurato un'eccezione rispetto a quanto di- sposto dell'art. 198 c.d.s. comma 1, secondo cui “salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla pena prevista per la violazione più grave
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aumentata fino al triplo”, nonché dal comma 2 del suddetto articolo, che esclu- de l'applicabilità del cumulo delle sanzioni per le violazioni commesse mediante il passaggio nelle ztl.
La Corte di Cassazione, con la succitata pronuncia, ha infatti ritenuto che “non può escludersi aprioristicamente la configurabilità di un'unica condotta
e di una sola violazione, ma occorre valutare se il tempo intercorso tra le singole condotte illecite fosse sufficiente per dar luogo a più azioni autonome, dovendosi altrimenti applicare una sola sanzione e non più sanzioni autonome, tra di esse cumulate”.
Alla luce delle circostanze del caso di specie, quali l'identico luogo, ossia il varco di via Toledo all'altezza di via Pellegrini, ed il brevissimo di lasso di tempo intercorso tra le violazioni, la prima commessa alle 16:19 e la seconda alle 16:25, la condotta può considerarsi unica.
Pertanto, l'infrazione commessa risulta essere singola e l'ordinanza- ingiunzione Prot. Ord. M_IT PR_NAUTG 00189620 03/06/2020 Area III va annul- lata, in considerazione dell'esistenza della precedente identica ingiunzione Prot.
Ord. M_IT PR_NAUTG 00189619 03/06/2020 Area III, emessa nei confronti dell'appellante.
Alla luce della parziale reciproca soccombenza, la spese di lite sono com- pensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia del Controparte_2
• accoglie parzialmente l'appello proposto dal sig. avverso la sen- Pt_1
tenza n. 3100/22, emessa dal Giudice di Pace di Napoli, sez. IX, in perso- na della dott.ssa Agata Borzelli, in data 28/01/2022, e, per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'ordinanza-ingiunzione Prot.
Ord. 00189620 03/06/2020 Area III;
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• compensa le spese di lite.
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Si comunichi ai difensori a norma dell'art. 430 c.p.c.
Così deciso in Napoli il 23 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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