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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/11/2025, n. 1753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1753 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1433 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ZAGARESE ETTORE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. MADEO ANTONIO;
Parte resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, premesso di essere stata assunta in data 21.5.2021 presso la CP 1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di operaio mansione di manovale all'assemblaggio; che con raccomandata del 17.9.2024, solo successivamente pervenuta al ricorrente, la società aveva notificato formale provvedimento di licenziamento per giusta causa;
che con missiva del
11.11.2024 aveva impugnato il licenziamento comminatogli;
di non conoscere le motivazioni del licenziamento;
ha chiesto di: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 17.9.2024; ordinare alla società
Controparte 1 in p.l.r.p.t. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dalla legge dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
in subordine, condannare la società Controparte 1 in p.l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dalla legge nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
La società datrice di lavoro si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§
È emerso dagli atti di causa che, con lettera del 17.9.2024 la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue: "Gentile sig. Parte 1
quale di dipendente della società Controparte 1 a far data dal 21maggio 2021 con qualifica di manovale all'assemblaggio elettrico. Con la presente le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritta, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articola 2119 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art. 3:1.1 lettera a, b, e, e ed f del C.C.N.L del settore Metalmeccanico - Installazione d'impianti - Odontotecnico rinnovato il 30/11/2022 e valevole fino al 30/11/2025 applicato al suo contratto di lavoro. Tale decisione in quanto si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha effetto immediato, La invitiamo pertanto a ritirane i Suoi effetti personali".
Parte ricorrente ha impugnato il summenzionato licenziamento, deducendo l'insussistenza del fatto contestato e l'assenza di giusta causa.
La disciplina applicabile al caso di specie.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2015,
n. 23 (c.d. Jobs Act), emanato in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183
e con la quale il legislatore ha modificato il previgente regime sanzionatorio in tema di licenziamenti ingiustificati, introducendo il c.d. "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti".
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo e di giusta causa, essa è contenuta nell'art. 3, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 23/2015, per il quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità".1
In deroga alla regola generale della tutela risarcitoria, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione...".
La formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non risulta perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 atteso che in un caso, la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente nel posto di lavoro è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato"
(D.Lgs. n. 23 del 2015), mentre, nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato"
(art. 18 St. Lav.).
La giurisprudenza.
Come noto, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cfr. Cass. n. 10019 del 2016).
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha affermato che "pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L.
n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente".
(Cfr. Cass. n. 12174/2019). Per tale via, si ravvisa una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo.
"Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso". A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale "qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”
(Cfr. Cass. n. 12174/2019 cit.).
L'onere probatorio.
In punto di diritto, va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Ebbene la disciplina sopra richiamata va interpretata in combinato disposto con le regole attinenti, appunto, l'onere probatorio delle parti in giudizio.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e consolidato, ha affermato, in molteplici pronunce, che il datore di lavoro ha l'onere di provare i fatti costituenti la giusta causa posti a base del licenziamento;
deve, pertanto, dimostrare che i fatti addebitati al lavoratore sussistano, nel senso che siano effettivamente accaduti, e che configurino un inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro di tale intensità da impedire la prosecuzione del rapporto (in tal senso, ex multis, Cass., sez. lav., 16 novembre
2020, n. 25977; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20700; Cass., sez. lav., 9
settembre 2003, n. 13188; Cass., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9590).
È, dunque, la parte datoriale a dover dimostrare il fatto ascritto al dipendente, sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (in tal senso, Cass., sez. lav., 7 ottobre 2016, n.
20211). Pertanto, in mancanza di prova, il datore di lavoro convenuto in sede di impugnativa di licenziamento rimane soccombente, poiché deve considerarsi non provata in giudizio la sussistenza del fatto materiale contestato e, di converso, emersa in giudizio l'insussistenza dello stesso.
La mancata prova da parte del datore di lavoro delle condotte ascritte al dipendente non può, dunque, allo stato, che condurre alla declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso per insussistenza del fatto contestato con conseguente applicazione del regime sanzionatorio della disciplina di cui D.Lgs.
4 marzo 2015, n. 23. Non può dubitarsi, infatti, che la nozione di "insussistenza del fatto materiale contestato" di cui alla disposizione normativa su citata, includa l'ipotesi della mancata prova della sussistenza del fatto ovvero della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 15 ottobre 2018,
n. 25717).
Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, visto l'art. 3, comma 2, D.lvo 23/15, il licenziamento va annullato ed il datore di lavoro condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La società va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato licenziamento e per l'effetto ordina alla Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condanna la Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari, 09/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. ZAGARESE ETTORE Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1 con l'Avv. MADEO ANTONIO;
Parte resistente
OGGETTO: Impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, premesso di essere stata assunta in data 21.5.2021 presso la CP 1 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica di operaio mansione di manovale all'assemblaggio; che con raccomandata del 17.9.2024, solo successivamente pervenuta al ricorrente, la società aveva notificato formale provvedimento di licenziamento per giusta causa;
che con missiva del
11.11.2024 aveva impugnato il licenziamento comminatogli;
di non conoscere le motivazioni del licenziamento;
ha chiesto di: dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 17.9.2024; ordinare alla società
Controparte 1 in p.l.r.p.t. di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dalla legge dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione;
in subordine, condannare la società Controparte 1 in p.l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente l'indennità prevista dalla legge nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
La società datrice di lavoro si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti.
§§§§
È emerso dagli atti di causa che, con lettera del 17.9.2024 la società convenuta ha contestato al ricorrente quanto segue: "Gentile sig. Parte 1
quale di dipendente della società Controparte 1 a far data dal 21maggio 2021 con qualifica di manovale all'assemblaggio elettrico. Con la presente le comunico ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro, intercorrente con il sottoscritta, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'articola 2119 del Codice Civile e secondo quanto previsto dall'art. 3:1.1 lettera a, b, e, e ed f del C.C.N.L del settore Metalmeccanico - Installazione d'impianti - Odontotecnico rinnovato il 30/11/2022 e valevole fino al 30/11/2025 applicato al suo contratto di lavoro. Tale decisione in quanto si è interrotto il rapporto fiduciario in essere in maniera tale da non consentire, la prosecuzione del rapporto, neanche in termini provvisori. Il licenziamento ha effetto immediato, La invitiamo pertanto a ritirane i Suoi effetti personali".
Parte ricorrente ha impugnato il summenzionato licenziamento, deducendo l'insussistenza del fatto contestato e l'assenza di giusta causa.
La disciplina applicabile al caso di specie.
La fattispecie in esame ricade nell'ambito di disciplina del D.Lgs. 4 marzo 2015,
n. 23 (c.d. Jobs Act), emanato in attuazione della L. 10 dicembre 2014, n. 183
e con la quale il legislatore ha modificato il previgente regime sanzionatorio in tema di licenziamenti ingiustificati, introducendo il c.d. "contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti".
Per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria del licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo e di giusta causa, essa è contenuta nell'art. 3, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 23/2015, per il quale “Salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità".1
In deroga alla regola generale della tutela risarcitoria, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che "Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione...".
La formulazione del D.Lgs. n. 23 del 2015, art. 3, comma 2, non risulta perfettamente coincidente con quella di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300/1970 atteso che in un caso, la reintegrazione del lavoratore licenziato ingiustamente nel posto di lavoro è collegata all'insussistenza del "fatto materiale contestato"
(D.Lgs. n. 23 del 2015), mentre, nell'altro, all'insussistenza del "fatto contestato"
(art. 18 St. Lav.).
La giurisprudenza.
Come noto, le pronunce più recenti della Corte di Cassazione hanno elaborato una nozione di insussistenza del "fatto contestato" che comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente (Cfr. Cass. n. 10019 del 2016).
Ebbene, la Corte di Cassazione, nella sua funzione nomofilattica, ha affermato che "pur dovendosi valutare il tenore letterale della nuova disposizione, nondimeno sia parimenti indubitabile che le espressioni utilizzate (id est: fatto materiale contestato) non possano che riferirsi alla stessa nozione di "fatto contestato" come elaborata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla L.
n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 e che costituisce, all'attualità, diritto vivente".
(Cfr. Cass. n. 12174/2019). Per tale via, si ravvisa una sostanziale equivalenza tra la irrilevanza giuridica del fatto e l'insussistenza materiale del medesimo.
"Invero, al fatto accaduto ma disciplinarmente irrilevante non può logicamente riservarsi un trattamento sanzionatorio diverso da quello previsto per le ipotesi in cui il fatto non sia stato commesso". A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale "qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità”
(Cfr. Cass. n. 12174/2019 cit.).
L'onere probatorio.
In punto di diritto, va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere della prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento. Ebbene la disciplina sopra richiamata va interpretata in combinato disposto con le regole attinenti, appunto, l'onere probatorio delle parti in giudizio.
Ebbene, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento pacifico e consolidato, ha affermato, in molteplici pronunce, che il datore di lavoro ha l'onere di provare i fatti costituenti la giusta causa posti a base del licenziamento;
deve, pertanto, dimostrare che i fatti addebitati al lavoratore sussistano, nel senso che siano effettivamente accaduti, e che configurino un inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro di tale intensità da impedire la prosecuzione del rapporto (in tal senso, ex multis, Cass., sez. lav., 16 novembre
2020, n. 25977; Cass., sez. lav., 25 ottobre 2004, n. 20700; Cass., sez. lav., 9
settembre 2003, n. 13188; Cass., sez. lav., 14 luglio 2001, n. 9590).
È, dunque, la parte datoriale a dover dimostrare il fatto ascritto al dipendente, sia con riferimento all'elemento materiale che con riferimento a quello psicologico del lavoratore (in tal senso, Cass., sez. lav., 7 ottobre 2016, n.
20211). Pertanto, in mancanza di prova, il datore di lavoro convenuto in sede di impugnativa di licenziamento rimane soccombente, poiché deve considerarsi non provata in giudizio la sussistenza del fatto materiale contestato e, di converso, emersa in giudizio l'insussistenza dello stesso.
La mancata prova da parte del datore di lavoro delle condotte ascritte al dipendente non può, dunque, allo stato, che condurre alla declaratoria di illegittimità dell'atto di recesso per insussistenza del fatto contestato con conseguente applicazione del regime sanzionatorio della disciplina di cui D.Lgs.
4 marzo 2015, n. 23. Non può dubitarsi, infatti, che la nozione di "insussistenza del fatto materiale contestato" di cui alla disposizione normativa su citata, includa l'ipotesi della mancata prova della sussistenza del fatto ovvero della commissione del fatto controverso da parte del datore di lavoro onerato ex art. 5 della legge n. 604 del 1966 (cfr., in tal senso, Cass., sez. lav., 15 ottobre 2018,
n. 25717).
Conclusioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, visto l'art. 3, comma 2, D.lvo 23/15, il licenziamento va annullato ed il datore di lavoro condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato, nonché al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. La società va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
in accoglimento del ricorso, annulla l'impugnato licenziamento e per l'effetto ordina alla Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t.,
l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro precedentemente occupato;
condanna la Controparte 1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore del ricorrente, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative;
condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Castrovillari, 09/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 194/2018, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di cui all'art. 3 co. 1 d.lgs. 23/2015 nella parte in cui determina in modo rigido l'indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato, ed in particolare relativamente all'inciso "di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio".