Legge 5 febbraio 1992, n. 143

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    Giurisprudenza2

    • 1CGARS, sez. I, parere definitivo 28/05/2015, n. 528
      Provvedimento: N. 00199/2014 AFFARE Numero 00528/2015 e data 28/05/2015 REPUBBLICA ITALIANA CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 24 febbraio 2015 NUMERO AFFARE 00199/2014 OGGETTO: Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da IE IV contro l'Assessorato Regionale del Lavoro avverso la nota del Servizio Ispettorato Regionale del Lavoro per la Sicilia del Dipartimento Regionale Lavoro, prot. n. 1035 (recte n. 1034) del 5 aprile 2004,di diniego del conferimento dell'onorificenza "Stella al merito del lavoro" per anno 2004; LA SEZIONE Vista la relazione n. 2074/390.04.8 del 24/01/2014 con la quale la …
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    • 2TAR Parma, sez. I, decreto decisorio 18/10/2010, n. 454
      Provvedimento: N. 00037/2005 REG.RIC. N. 00454/2010 REG.DEC. N. 00037/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 37 del 2005, proposto da: LL AR, rappresentato e difeso dall'avv. AR LL, con domicilio eletto presso AR LL Avv. in Parma, B.Go G.Tommasini 12; contro Centro Servizi Amministrativi di Parma, Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; nei confronti di DE TI, TO RI OS, SE NA …
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    Versioni del testo

    • Art. 1. 1. La decorazione della "Stella al merito del lavoro", istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167 , e' concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e pri- vate, anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonche' ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:
      a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosita' e di buona condotta morale;
      b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
      c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
      d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attivita' professionale.
      2. La decorazione comporta il titolo di "Maestro del lavoro".
      AVVERTENZA:
      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    • Art. 2. 1. La decorazione puo' essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui ai successivi articoli, per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravita' determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.
    • Art. 3. 1. La decorazione e' concessa ai lavoratori indicati all'articolo 1 che siano cittadini italiani, abbiano compiuto cinquanta anni di eta' e abbiano l'anzianita' di lavoro indicata all'articolo 4.