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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 05/06/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
n. 5552/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
( ), in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Barbaro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Venturino, che lo rappresenta e difende, giusta a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Santa Durante e Saverio
Molica ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale del , sito alla Via Controparte_1
Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa CP_2 P.IVA_3 CP_3
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico S. Barbara n. 2, 21, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Domenico Lasalvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti: come da atti di causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_1 [...] esponendo che quest'ultima notificava all'opponente Controparte_4 un'ingiunzione di pagamento n. 0318213 del 27.10.2016, per il mancato versamento dei canoni idrici relativi all'anno 2006, per una somma complessiva pari ad € 11.478,75.
In particolare, deduceva: 1) la prescrizione della pretesa creditoria atteso che la predetta ingiunzione fiscale, mai preceduta da alcuna notifica di atti prodromici interruttivi, faceva riferimento a canoni idrici per i quali era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge;
2) l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale sia per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e sia perché la somma ad essa sottesa, era stata determinata sulla scorta di un
“consumo presunto”.
Tanto premesso, l'odierno attore rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo all'intestato Tribunale di voler così provvedere: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per i motivi di cui in narrativa;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare le prescrizione del credito vantato dal;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza Controparte_1
di potere della , ad emettere ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639/1910, per CP_2
mancanza dei presupposti di legge e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza, nullità e inefficacia dell'ingiunzione fiscale impugnata;
d) nel merito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal , a titolo di canone acqua per l'anno Controparte_5 Controparte_1
2006 e, conseguentemente annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese”.
Integrato regolarmente il contradditorio, in data 18.04.2017, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, il asserendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e in diritto delle avverse domande.
Nel dettaglio, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, attesa la natura tributaria delle somme dovute per la fogna e la depurazione.
Nel merito, contestava: la prescrizione eccepita da controparte deducendo di aver notificato regolarmente e tempestivamente gli atti prodromici all'ingiunzione oggetto di odierna impugnazione e, precisamente, i solleciti di pagamento relativi alle utenze n. 24702 e n. 24703; che le fatturazioni erano state effettuate sulla base di un consumo minimo in mancanza di rilevazione stante
l'impossibilità di rilevazione e, infine, la legittimità dell'ingiunzione fiscale utilizzata per la riscossione delle somme anche per le pretese creditorie derivanti da contratto, come quelle del caso che ci occupa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile il presente giudizio per i motivi di cui in narrativa ivi compreso il difetto di giurisdizione. Nel merito riconoscere e dichiarare che il credito non è prescritto e che le somme sono dovute e, per l'effetto, rigettare la domanda e confermare l'impugnata ingiunzione fiscale, con ogni consequenziale provvedimento in ordine a spese e competenze del giudizio”.
In data 18.04.2017 si costituiva in giudizio, altresì, , contestando: la fondatezza CP_2 dell'eccezione relativa all'illegittima utilizzazione dell'ingiunzione fiscale e, in particolare, sostenendo l'infondatezza della doglianza in ordine all'assenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito poiché gli stessi, dovevano ritenersi perfezionati al momento della sottoscrizione della lista di carico esecutiva e la fondatezza dell'eccezione relativa alla illegittimità della determinazione del consumo sulla scorta di un “consumo presunto”, non avendo il Condominio opposto, fornito alcuna prova del reale consumo effettuato nell'anno in contestazione.
Sosteneva, infine, l'insussistenza delle condizioni di legge per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, l'Ente concessionario rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice siccome infondata sia in fatto che in diritto per tutte le argomentazioni che precedono, con conseguente conferma dell'ingiunzione fiscale impugnata. Con vittoria di competenze del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 25.01.2018.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 7.03.2019 per la precisazione delle conclusioni.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti, stante l'assenza del giudice titolare del ruolo, all'udienza del 5.03.2020 e, successivamente, all'udienza dell'8.10.2020 per esigenze dovute al carico di ruolo.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con provvedimento emesso in pari data, la causa veniva delegata al G.O.T, dott, Sciarrone, e rinviata all'udienza del 23.03.2021.
All'esito di numerosi rinvii disposti, in ragione di esigenze dovute al carico di ruolo, per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 23.04.2024, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato il quale, con provvedimento del 24.06.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento di detta ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********** Preliminarmente, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dal ed inerente al Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore della giurisdizione del giudice tributario per le somme dovute per la fogna e per la depurazione.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, infatti, che con sentenza n. 39 del 11.02.2010, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1 994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile
2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154
e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Alla luce di quanto sopra esposto, detta eccezione non trova margini di accoglimento.
Destituita di fondamento, risulta, altresì la doglianza sollevata da parte attrice in ordine alla carenza di potere in capo alla di emettere le ingiunzioni di pagamento impugnate, per CP_2
mancanza dei presupposti di legge: trattasi, invero, di Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale può procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall' ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
Dunque, anche detta eccezione, non risulta accoglibile.
Venendo al merito, ritiene lo scrivente Magistrato che sia infondata anche la doglianza di parte opponente afferente alla prescrizione del credito, non potendosi ritenere che quest'ultima si sia perfezionata.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, si osserva quanto segue.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici. L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione
o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass.
Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162).
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione piò essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione, evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore
(nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia conoscenza dell'atto che il creditore Parte_1 gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. Sent. n. 13588/2009)
Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno Parte_1
2006, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al prima della ingiunzione Parte_1
oggetto della presente impugnazione e notificata, solamente, in data 27.10.2016.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_1 CP_2
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della richiesta essendo stata tale
[...] ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture (con posta ordinaria), alle quali facevano seguito i solleciti di pagamento che le pp.aa. convenute, deducono essere state ritualmente e tempestivamente notificate e delle quali viene offerta, a sostegno, prova documentale con riferimento al canone relativo all'annualità in contestazione.
Nel dettaglio, per il canone in contestazione, relativo all'anno 2006, non può dirsi maturata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ed invero, il per come dallo stesso CP_1
affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, inviava all'Amministrazione del Parte_2
le fatture n. 26552 del 12.05.2008 (per l'utenza 24702) e n. 26553 del 12.05.2008 (per l'utenza
[...]
n. 24703) che, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione, non costituiscono mezzi idonei ad interrompere la prescrizione.
Successivamente, l'Ente inviava, con riferimento all'utenza n. 24702, il sollecito di pagamento n.
5353 del 7.11.2011, notificato al Condominio attore mediante raccomandata n. 778245147305 in data
22.11.2011 e, con riferimento all'utenza n. 24703, il sollecito di pagamento n. 5354 del 7.11.2011, notificato al Condominio attore mediante raccomandata n. 778245147316 in data 22.11.2011. Successivamente, persistendo la morosità del Condominio, la emetteva CP_2
l'ingiunzione di pagamento impugnata, n. 0318213 del 27.10.2016, la cui notifica, non contestata e avvenuta in data 8.11.2016, è da ritenersi regolarmente perfezionata.
I suddetti atti, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi impugnata, sono validi ad interrompere il termine di prescrizione.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento notificata in data 8.11.2016, a distanza di meno di cinque anni dal sollecito di pagamento e notificato in data 22.11.2011, risulta notificata nei termini e il credito, pertanto, non può dirsi prescritto poiché per entrambi i predetti crediti, le parti opposte hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica al degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, Parte_1
oggi in contestazione e idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Ad analoghe considerazioni deve giungersi, infine e in via assorbente sui restanti motivi, con riguardo alla doglianza sollevata dal ed inerente alla determinazione degli importi relativi ai Parte_1 periodi di fatturazione sulla base del criterio presuntivo del “consumo minimo”, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Comunale.
Anche detta eccezione risulta infondata, per i motivi di seguito esposti.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese a siffatta decisione deve rammentarsi che, la presente fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito di un ordinario rapporto privatistico e, segnatamente, del contratto di somministrazione (v. per la riconduzione della fornitura della rete idrica nel contratto di somministrazione, Cass. SS. UU. Ord. 27 novembre 2002, n. 16838) onde è a tale normativa che occorre fare riferimento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza, condiviso appieno da questo giudicante, che
“Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. III Civ. sentenza n. 23699/2016).
Come detto, dunque, nell'ambito dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con sistema di rilevazione di un contatore è il soggetto somministrante, in caso di contestazione dell'utente, a dover dimostrare il regolare funzionamento dello strumento, laddove il somministrato
è gravato dall'onere di provare o che i consumi registrati dal contatore sono dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili o che lo strumento di rilevazione non è funzionante.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in virtù del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore- richiedendone la verifica - e dimostrare dunque l'entità dei consumi effettuati nel periodo” mentre
“incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante”. (Ord. Cass. n. 836/2021).
Detto in altri termini: "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento de consumi" (Ord. Cass. n. 836/2021).
Ed ancora sul punto, in senso conforme, si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “all'utente spetta denunziare l'anomala rilevazione dei dati contabilizzati chiedendone la verifica, mentre il gestore del servizio idrico è onerato della prova del corretto funzionamento, al cui esito, l'utente deve dimostrare che l'eventuale impiego abusivo, ove imputabile a terzi non è stato agevolato dalla sua negligenza nell'impedire condotte illecite”. (cfr Sent. Corte d'Appello di Cagliari del
28.11.2022).
Ebbene, venendo al caso in esame, dalle risultanze processuali, è emerso che il non abbia Parte_1 assolto all'onere probatorio, su di esso gravante, di dimostrare di aver richiesto, all'Ente locale opposto, sia la verifica del regolare funzionamento dell'impianto di rilevazione dei consumi idrici sia di contestarne l'eventuale malfunzionamento.
Ne deriva, pertanto, che a fronte di detta condotta omissiva il Comune opposto non fosse tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del medesimo impianto atteso che la predetta omissione “non è sufficiente a superare la presunzione di veridicità dei consumi rilevati con l'apparecchio misuratore”. (Cass. n. 836/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 per il presente giudizio, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da € 1.101 ad € 5.200 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Fortunata
Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5552 R.G.A.C. dell'anno 2016, proposta da in persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t. e di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sollevata dal per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) rigetta l'eccezione di carenza di potere della SO.GE.T S.p.A sollevata da parte attrice;
3) rigetta la domanda attorea, dichiarando dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento impugnata n. 0318213 del 27.10.2016;
4) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e Controparte_1
iVA come per legge.
5) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e iVA CP_2 come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 3.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Prima sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa
Fortunata Esposito, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5552 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2016, avente ad oggetto opposizione a ingiunzione di pagamento
TRA
( ), in persona dell'Amministratore p.t., Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Barbaro n. 16, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Venturino, che lo rappresenta e difende, giusta a margine dell'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
(P.I. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Santa Durante e Saverio
Molica ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale del , sito alla Via Controparte_1
Jannoni – Palazzo De Nobili - giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE' CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Dott.ssa CP_2 P.IVA_3 CP_3
, elettivamente domiciliata in Catanzaro, al Vico S. Barbara n. 2, 21, presso lo studio dell'Avv.
[...]
Domenico Lasalvia, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI delle parti: come da atti di causa.
MOTIVAZIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ritualmente notificato, il conveniva in giudizio il e la società Parte_1 Controparte_1 [...] esponendo che quest'ultima notificava all'opponente Controparte_4 un'ingiunzione di pagamento n. 0318213 del 27.10.2016, per il mancato versamento dei canoni idrici relativi all'anno 2006, per una somma complessiva pari ad € 11.478,75.
In particolare, deduceva: 1) la prescrizione della pretesa creditoria atteso che la predetta ingiunzione fiscale, mai preceduta da alcuna notifica di atti prodromici interruttivi, faceva riferimento a canoni idrici per i quali era ampiamente decorso il termine di prescrizione quinquennale stabilito dalla legge;
2) l'illegittimità dell'ingiunzione fiscale sia per mancanza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e sia perché la somma ad essa sottesa, era stata determinata sulla scorta di un
“consumo presunto”.
Tanto premesso, l'odierno attore rassegnava le proprie conclusioni, chiedendo all'intestato Tribunale di voler così provvedere: “a) in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato per i motivi di cui in narrativa;
b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare le prescrizione del credito vantato dal;
c) in via subordinata, accertare e dichiarare la carenza Controparte_1
di potere della , ad emettere ingiunzione di pagamento ai sensi del r.d. n. 639/1910, per CP_2
mancanza dei presupposti di legge e, conseguentemente, dichiarare l'inesistenza, nullità e inefficacia dell'ingiunzione fiscale impugnata;
d) nel merito, accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal , a titolo di canone acqua per l'anno Controparte_5 Controparte_1
2006 e, conseguentemente annullare o comunque dichiarare inefficace l'atto di ingiunzione impugnato. Con vittoria di spese”.
Integrato regolarmente il contradditorio, in data 18.04.2017, si costituiva in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, il asserendo l'infondatezza in Controparte_1
fatto e in diritto delle avverse domande.
Nel dettaglio, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice tributario, attesa la natura tributaria delle somme dovute per la fogna e la depurazione.
Nel merito, contestava: la prescrizione eccepita da controparte deducendo di aver notificato regolarmente e tempestivamente gli atti prodromici all'ingiunzione oggetto di odierna impugnazione e, precisamente, i solleciti di pagamento relativi alle utenze n. 24702 e n. 24703; che le fatturazioni erano state effettuate sulla base di un consumo minimo in mancanza di rilevazione stante
l'impossibilità di rilevazione e, infine, la legittimità dell'ingiunzione fiscale utilizzata per la riscossione delle somme anche per le pretese creditorie derivanti da contratto, come quelle del caso che ci occupa.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale, adito, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, preliminarmente dichiarare inammissibile il presente giudizio per i motivi di cui in narrativa ivi compreso il difetto di giurisdizione. Nel merito riconoscere e dichiarare che il credito non è prescritto e che le somme sono dovute e, per l'effetto, rigettare la domanda e confermare l'impugnata ingiunzione fiscale, con ogni consequenziale provvedimento in ordine a spese e competenze del giudizio”.
In data 18.04.2017 si costituiva in giudizio, altresì, , contestando: la fondatezza CP_2 dell'eccezione relativa all'illegittima utilizzazione dell'ingiunzione fiscale e, in particolare, sostenendo l'infondatezza della doglianza in ordine all'assenza dei requisiti di certezza, esigibilità e liquidità del credito poiché gli stessi, dovevano ritenersi perfezionati al momento della sottoscrizione della lista di carico esecutiva e la fondatezza dell'eccezione relativa alla illegittimità della determinazione del consumo sulla scorta di un “consumo presunto”, non avendo il Condominio opposto, fornito alcuna prova del reale consumo effettuato nell'anno in contestazione.
Sosteneva, infine, l'insussistenza delle condizioni di legge per la concessione della sospensione del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, l'Ente concessionario rassegnava le seguenti conclusioni: Voglia l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la domanda attrice siccome infondata sia in fatto che in diritto per tutte le argomentazioni che precedono, con conseguente conferma dell'ingiunzione fiscale impugnata. Con vittoria di competenze del giudizio”.
All'udienza di prima comparizione delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e la causa veniva rinviata all'udienza del 25.01.2018.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata all'udienza del 7.03.2019 per la precisazione delle conclusioni.
A detta ultima udienza, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti, stante l'assenza del giudice titolare del ruolo, all'udienza del 5.03.2020 e, successivamente, all'udienza dell'8.10.2020 per esigenze dovute al carico di ruolo.
A scioglimento della riserva assunta a detta ultima udienza, con provvedimento emesso in pari data, la causa veniva delegata al G.O.T, dott, Sciarrone, e rinviata all'udienza del 23.03.2021.
All'esito di numerosi rinvii disposti, in ragione di esigenze dovute al carico di ruolo, per la precisazione delle conclusioni, con provvedimento del 23.04.2024, la causa veniva assegnata allo scrivente Magistrato il quale, con provvedimento del 24.06.2024, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.10.2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A scioglimento di detta ultima udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********** Preliminarmente, dev'essere vagliata l'eccezione sollevata dal ed inerente al Controparte_1
difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito, in favore della giurisdizione del giudice tributario per le somme dovute per la fogna e per la depurazione.
L'eccezione è infondata.
Si osserva, infatti, che con sentenza n. 39 del 11.02.2010, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario), nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio 1 994,
n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche). Ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le controversie relative alla debenza, a partire dal 29 aprile
2006, del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue, quale disciplinato dagli artt. 154
e 155 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
Alla luce di quanto sopra esposto, detta eccezione non trova margini di accoglimento.
Destituita di fondamento, risulta, altresì la doglianza sollevata da parte attrice in ordine alla carenza di potere in capo alla di emettere le ingiunzioni di pagamento impugnate, per CP_2
mancanza dei presupposti di legge: trattasi, invero, di Società concessionaria della Riscossione, iscritta all'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, la quale può procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall' ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
Dunque, anche detta eccezione, non risulta accoglibile.
Venendo al merito, ritiene lo scrivente Magistrato che sia infondata anche la doglianza di parte opponente afferente alla prescrizione del credito, non potendosi ritenere che quest'ultima si sia perfezionata.
Con riferimento a tale ultimo aspetto, infatti, si osserva quanto segue.
Non appare superfluo premettere che ai sensi dell'art. 2935 c.c. la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può esser fatto valere.
La prescrizione può essere, tuttavia, interrotta ai sensi dell'art. 2943 c.c. dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione, conservativo o esecutivo, nonché da qualsiasi atto che valga a costituire in mora il debitore ex art.1219 c.c., non avendo alcun valore altri mezzi quali telefonate, e-mail ordinarie o le lettere semplici. L'orientamento prevalente nella giurisprudenza della Suprema Corte è chiaro nel ribadire che “in tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione
o ad una richiesta di pagamento”. (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3371 del 12 febbraio 2010).
Più di recente: “Al fine di produrre effetti interruttivi della prescrizione un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa
e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, con l'effetto sostanziale di costituire in mora il soggetto indicato (elemento oggettivo). La valutazione circa la ricorrenza di tali presupposti - il secondo dei quali, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni, né
l'osservanza di particolari adempimenti - è rimesso all'accertamento del giudice di merito ed è, pertanto, del tutto sottratto al sindacato di legittimità” (Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 15140 del 31 maggio 2021).
Quanto detto non può non riflettersi sul piano probatorio: allorquando, infatti, il debitore eccepisca l'intervenuta prescrizione del termine stabilito dalla legge, è onere del creditore dimostrare in giudizio di aver posto in essere eventuali atti interruttivi della prescrizione medesima o per riconoscimento del diritto da parte del debitore (ex art. 2944 c.c.) o per fatti provenienti dal titolare del diritto (azioni giurisdizionali o atti di costituzione in mora ex art. 2943, c.c.). Deve trattarsi, ovviamente, di una prova idonea, solitamente documentale, non essendo sufficiente generiche affermazioni sull'asserito verificarsi di eventi interruttivi.
Venendo al caso di specie, è pacifico nella giurisprudenza sia di legittimità che di merito che la fornitura di acqua, pur avendo rilevanza pubblicistica, è qualificabile a tutti gli effetti come un contratto di somministrazione, con la conseguenza che i relativi crediti soggiacciono alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, in quanto aventi ad oggetto una prestazione periodica dipendente da una causa petendi a carattere continuativo (cfr. ex multis Trib. Reggio Calabria sez. I,
14/10/2021), il cui dies a quo deve farsi decorrere dal momento in cui il consumo si è verificato (Cass.
Civ. Sez. Unite 9.02.2011 n. 3162).
A tal fine, la richiesta di pagamento deve pervenire al domicilio dell'utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è riscontrato, non essendo sufficiente, per come ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, che la richiesta venga semplicemente inviata dall'ente gestore del servizio idrico entro il termine di cinque anni, occorrendo che essa giunga effettivamente al domicilio dell'utente entro tale data.
Infatti, il termine di prescrizione piò essere interrotto solo se il creditore ha la certezza che il debitore abbia ricevuto l'atto inviatogli, tramite la ricezione della raccomandata.
La stessa Corte di Cassazione, evidenzia che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore
(nel nostro caso il utente del servizio idrico) abbia conoscenza dell'atto che il creditore Parte_1 gli ha inviato;
conoscenza che si ha solo nel momento in cui la raccomandata giunge all'indirizzo dell'utente (Cass. Sent. n. 13588/2009)
Orbene, il opponente eccepisce l'intervenuta prescrizione dei crediti relativi all'anno Parte_1
2006, in quanto nessuna richiesta di pagamento è pervenuta al prima della ingiunzione Parte_1
oggetto della presente impugnazione e notificata, solamente, in data 27.10.2016.
L'eccezione è contestata sia dal , quale Ente impositore, che dalla Controparte_1 CP_2
quale Agente della Riscossione, che asseriscono la legittimità della richiesta essendo stata tale
[...] ingiunzione preceduta dall'invio delle relative fatture (con posta ordinaria), alle quali facevano seguito i solleciti di pagamento che le pp.aa. convenute, deducono essere state ritualmente e tempestivamente notificate e delle quali viene offerta, a sostegno, prova documentale con riferimento al canone relativo all'annualità in contestazione.
Nel dettaglio, per il canone in contestazione, relativo all'anno 2006, non può dirsi maturata l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione. Ed invero, il per come dallo stesso CP_1
affermato in sede di comparsa di costituzione e risposta, inviava all'Amministrazione del Parte_2
le fatture n. 26552 del 12.05.2008 (per l'utenza 24702) e n. 26553 del 12.05.2008 (per l'utenza
[...]
n. 24703) che, in assenza di prova dell'avvenuta ricezione, non costituiscono mezzi idonei ad interrompere la prescrizione.
Successivamente, l'Ente inviava, con riferimento all'utenza n. 24702, il sollecito di pagamento n.
5353 del 7.11.2011, notificato al Condominio attore mediante raccomandata n. 778245147305 in data
22.11.2011 e, con riferimento all'utenza n. 24703, il sollecito di pagamento n. 5354 del 7.11.2011, notificato al Condominio attore mediante raccomandata n. 778245147316 in data 22.11.2011. Successivamente, persistendo la morosità del Condominio, la emetteva CP_2
l'ingiunzione di pagamento impugnata, n. 0318213 del 27.10.2016, la cui notifica, non contestata e avvenuta in data 8.11.2016, è da ritenersi regolarmente perfezionata.
I suddetti atti, quali atti prodromici all'intimazione di pagamento oggi impugnata, sono validi ad interrompere il termine di prescrizione.
Di talchè l'ingiunzione di pagamento notificata in data 8.11.2016, a distanza di meno di cinque anni dal sollecito di pagamento e notificato in data 22.11.2011, risulta notificata nei termini e il credito, pertanto, non può dirsi prescritto poiché per entrambi i predetti crediti, le parti opposte hanno fornito la prova dell'avvenuta notifica al degli atti prodromici all'intimazione di pagamento, Parte_1
oggi in contestazione e idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Ad analoghe considerazioni deve giungersi, infine e in via assorbente sui restanti motivi, con riguardo alla doglianza sollevata dal ed inerente alla determinazione degli importi relativi ai Parte_1 periodi di fatturazione sulla base del criterio presuntivo del “consumo minimo”, ai sensi dell'art. 38 del Regolamento Comunale.
Anche detta eccezione risulta infondata, per i motivi di seguito esposti.
Al fine di comprendere le motivazioni sottese a siffatta decisione deve rammentarsi che, la presente fattispecie deve essere ricondotta nell'ambito di un ordinario rapporto privatistico e, segnatamente, del contratto di somministrazione (v. per la riconduzione della fornitura della rete idrica nel contratto di somministrazione, Cass. SS. UU. Ord. 27 novembre 2002, n. 16838) onde è a tale normativa che occorre fare riferimento.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza, condiviso appieno da questo giudicante, che
“Nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Cass. Sez. III Civ. sentenza n. 23699/2016).
Come detto, dunque, nell'ambito dei contratti di somministrazione in cui il consumo è contabilizzato con sistema di rilevazione di un contatore è il soggetto somministrante, in caso di contestazione dell'utente, a dover dimostrare il regolare funzionamento dello strumento, laddove il somministrato
è gravato dall'onere di provare o che i consumi registrati dal contatore sono dovuti a cause indipendenti dalla sua volontà ed a lui non imputabili o che lo strumento di rilevazione non è funzionante.
Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, infatti: “in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante apparecchiature meccaniche o elettroniche, in virtù del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore- richiedendone la verifica - e dimostrare dunque l'entità dei consumi effettuati nel periodo” mentre
“incombe sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante”. (Ord. Cass. n. 836/2021).
Detto in altri termini: "la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento de consumi" (Ord. Cass. n. 836/2021).
Ed ancora sul punto, in senso conforme, si è espressa anche la giurisprudenza di merito: “all'utente spetta denunziare l'anomala rilevazione dei dati contabilizzati chiedendone la verifica, mentre il gestore del servizio idrico è onerato della prova del corretto funzionamento, al cui esito, l'utente deve dimostrare che l'eventuale impiego abusivo, ove imputabile a terzi non è stato agevolato dalla sua negligenza nell'impedire condotte illecite”. (cfr Sent. Corte d'Appello di Cagliari del
28.11.2022).
Ebbene, venendo al caso in esame, dalle risultanze processuali, è emerso che il non abbia Parte_1 assolto all'onere probatorio, su di esso gravante, di dimostrare di aver richiesto, all'Ente locale opposto, sia la verifica del regolare funzionamento dell'impianto di rilevazione dei consumi idrici sia di contestarne l'eventuale malfunzionamento.
Ne deriva, pertanto, che a fronte di detta condotta omissiva il Comune opposto non fosse tenuto a dimostrare il corretto funzionamento del medesimo impianto atteso che la predetta omissione “non è sufficiente a superare la presunzione di veridicità dei consumi rilevati con l'apparecchio misuratore”. (Cass. n. 836/2021).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 per il presente giudizio, applicando in ragione del valore della controversia lo scaglione da € 1.101 ad € 5.200 e, in considerazione della bassa complessità della causa, i valori minimi per tutte le fasi del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Fortunata
Esposito, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 5552 R.G.A.C. dell'anno 2016, proposta da in persona dell'amministratore p.t., nei confronti del Parte_1
, in persona del Sindaco p.t. e di in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante p.t., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, sollevata dal per le ragioni di cui in parte motiva;
Controparte_1
2) rigetta l'eccezione di carenza di potere della SO.GE.T S.p.A sollevata da parte attrice;
3) rigetta la domanda attorea, dichiarando dovute le somme richieste con l'ingiunzione di pagamento impugnata n. 0318213 del 27.10.2016;
4) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore del Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e Controparte_1
iVA come per legge.
5) condanna il alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1
che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre rimb. Spese forf., CPA e iVA CP_2 come per legge.
Così deciso in Catanzaro, il 3.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fortunata Esposito