Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03783/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01427/2025 REG.RIC.
N. 02006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1427 del 2025, proposto da Tecnomed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Azienda sanitaria provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
dell’Abintrax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Zottarelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2025, proposto da
Abintrax S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dall’avvocato Antonio Zottarelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Filippa Morina, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
della Tecnomed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Carrubba, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
quanto al ricorso n. 1427 del 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
della deliberazione del Direttore Generale n° 822 del 26/05/2025, avente ad oggetto Approvazione atti di gara, procedura e-procurement sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip SPA, ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. e - 108 c. 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii per la durata di anni due, fino alla concorrenza dell'importo di € 200.000,00 oltre IVA di "monitor Multipa-rametrici" da destinare a diverse Strutture Aziendali. Aggiudicazione ad Operatore Economico Abintrax s. r.l.;
quanto al ricorso n. 2006 del 2025:
quanto al ricorso introduttivo,
per l’annullamento,
del giudizio espresso dalla Commissione tecnica di cui al verbale n. 6 del 23.7.2025 - relativo alla procedura di gara espletata, ai sensi degli artt. n. 50, comma 1, lett. e) e n. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023- per la fornitura in somministrazione, per la durata di anni due, fino alla concorrenza dell’importo di € 200.000,00 oltre iva, di “Monitor Multiparametrici” da destinare a diverse strutture aziendali- conosciuto in pari data- con cui la stessa “…visto il paragrafo 2.2.2.) del capitolato e rilevata l’indisponibilità del “simulatore parametri vitali”, non può procedere oltre con l’esecuzione della prova pratica de qua e, pertanto, conferma l’esclusione dell’offerta formulata dalla società Abintrax S.r.l.” (aggiudicataria);
- di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compreso, ove occorra e nei limiti dell’interesse, il contenuto dell’art. 2.2.2. del capitolato tecnico, rubricato “Prova pratica”.
quanto ai motivi aggiunti presentati da RA SRL il 21 novembre 2025:
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
della deliberazione del Direttore Generale ASP di Catania n. 1810 del 9.10.2025. Ritiro delibera n. 822 del 26.5.2025 e contestuale approvazione atti di gara procedura e-procurement sul mercato elettronico della PA, ai sensi degli artt. 50 c 1 lett e-108 c.3 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura, per la durata di due anni, di "monitor multiparametrici." Aggiudicazione ad operatore economico;
- tutti i verbali di gara (ri)approvati con la deliberazione del D.G. di ASP di Catania n. 1810 del 9.10.2025, nei limiti d’interesse;
- della nota prot. n. 187466 del 18.8.2025-Ufficio Istruttore ASP di Catania e del verbale n. 3 del 3.9.2025 della Commissione di gara, recante proposta ritiro della deliberazione n. 822 del 26.5.2025;
- di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi espressamente compreso, ove occorra e nei limiti dell’interesse, il contenuto dell’art. 2.2.2. del capitolato tecnico, rubricato “Prova pratica”.
nonché per l’accertamento e la declaratoria
- d’inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato;
- della spettanza dell’aggiudicazione in favore della ricorrente e della acquisizione della fornitura di gara de qua, con richiesta di subentro ove l’appalto di cui si tratta sia stato già avviato,
con espressa riserva di agire, in separato giudizio, per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda sanitaria provinciale di Catania, di Abintrax S.r.l. e di Tecnomed S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Calogero Commandatore nell’udienza pubblica (ricorso n. 1427/2025) e camerale del 3 dicembre 2025 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso regolarmente notificato e depositato il 1° luglio 2025 (iscritto al n. 1427/2025 R.G.), Tecnomed s.r.l. ha impugnato – in quanto seconda classifica – la delibera del direttore generale dell’A.S.P. di Catania n. 822 del 26 maggio 2025 portante l’aggiudicazione in favore di Abintrax s.r.l. dell’appalto svoltosi tramite procedura di e-procurement sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) gestito da Consip SPA, ai sensi degli artt. 50 c. 1 lett. e - 108 c. 3 del d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, per la fornitura, durata di anni due, fino alla concorrenza dell’importo di € 200.000,00 oltre IVA, di “monitor Multiparametrici” da destinare a diverse strutture aziendali.
L’amministrazione intimata e la controinteressata (Abintrax S.r.l.) si sono costituiti in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 (fissata dal Collegio su richiesta di rinvio della parte ricorrente alla camera di consiglio del 16 luglio 2025), parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare.
In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato una memoria chiedendo la riunione con il ricorso portante n. 2006/2025 R.G., con cui la Abintrax S.r.l. ha gravato, tra l’altro, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione disposta in suo favore con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere in caso di rigetto di quest’ultimo ricorso.
Difatti, con il ricorso integrato con motivi aggiunti indicato in epigrafe e iscritto al n. 2006/2025, la Abintrax S.r.l. ha esposto:
- di essere aggiudicataria della procedura di gara in e-procurement sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. e) e 108, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023, per la fornitura in somministrazione, per la durata di anni due, fino alla concorrenza dell’importo di € 200.000,00 oltre iva, di “ Monitor Multiparametrici ” da destinare a diverse strutture aziendali;
- che successivamente all’aggiudicazione, la Commissione le ha richiesto la prova pratica dell’apparecchiatura elettromedicale offerta, fissandola per la data del 10 luglio 2025 e successivamente, su espressa richiesta, differendola al 23 luglio 2025;
- che, alla predetta data 23 luglio 2025, nonostante si fosse recata sul luogo di esecuzione della prova, munita del “monitor” con ogni parte ed accessorio, la Commissione tecnica non ha consentito l’esecuzione della prova stessa per mancanza di un “simulatore parametri vitali” necessario per l’effettuazione di non meglio specificati test, escludendo l’offerta (verbale n. 6 del 23 luglio 2025) e procedendo successivamente all’aggiudicazione – previa revoca della precedente determinazione in favore della ricorrente – alla controinteressata Tecnomed s.r.l..
Avverso tali provvedimenti, parte ricorrente nel ricorso introduttivo ha articolato un unico motivo (Violazione ed erronea applicazione dell’art. 2.2.2. del capitolato tecnico – rubricato “Fornitura in somministrazione di Monitor multi-parametrici per i PP.OO dell’ASP di Catania”. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto ed in diritto, per carenza assoluta di motivazione e per illogicità manifesta e difetto assoluto di istruttoria. Abnormità procedimentale. Ingiustizia manifesta), lamentando l’illegittimità dell’esclusione poiché la prova pratica: i ) è stata illegittimamente richiesta dalla Commissione tecnica dopo l’aggiudicazione disposta dal RUP; ii ) è stata disposta per la verifica di aspetti tecnici accertabili in via cartolare; iii ) è stata richiesta senza che fosse rappresentata la necessità, in sede di verifica, dell’ausilio di un simulatore di parametri vitali. Inoltre, parte ricorrente ha lamentato il difetto di competenza della Commissione ad adottare l’atto di esclusione dell’offerta. In via subordinata, la parte ricorrente ha impugnato l’art. 2.2.2. del capitolato tecnico, ove interpretato nel senso di consentire alla commissione tecnica di disporre l’esecuzione della prova pratica anche in una fase successiva all’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Nel ricorso per motivi aggiunti ha reiterato le doglianze già articolate con il ricorso introduttivo lamentando inoltre l’illegittimità derivata della delibera del direttore generale dell’ASP di Catania n. 1810 del 9 ottobre 2025, nella parte in cui, a sostegno del provvedimento di revoca dell’aggiudicazione, ha evidenziato che il delegato da Abintrax Srl ad effettuare la prova pratica non avrebbe mosso alcuna contestazione in ordine ai rilievi formulati dalla commissione tecnica in occasione dello svolgimento della prova pratica (in realtà mai effettuata, come innanzi evidenziato) ed anzi avrebbe sottoscritto il verbale n. 6 del 23 luglio 2025.
L’amministrazione intimata e la controinteressata si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, previo avviso ex 60 c.p.a., il ricorso è stato posto in decisione.
Preliminarmente – sussistendo i presupposti – i ricorsi in epigrafe devono riunirsi ex art. 70 c.p.a.
Ciò posto, il ricorso portante n. 2006 del 2025 R.G. – da esaminarsi prioritariamente per esigenze di economia processuale – è infondato e va rigettato.
Va, infatti, osservato che il capitolato tecnico all’art. 2.2.2 stabilisce che “ La Commissione tecnica ha la facoltà insindacabile di chiedere la prova pratica delle attrezzature offerte, allo scopo di effettuare una più completa valutazione delle stesse, e quindi formulare con maggiore accuratezza il giudizio di conformità. Ai fini dell’effettuazione della prova pratica, la ditta offerente, entro i termini assegnati dalla Commissione tecnica, dovrà portare in visione, in un luogo appositamente concordato con la commissione giudicatrice, prodotti identici a quelli offerti, completi di ogni parte ed accessorio.
I termini assegnati dalla Commissione tecnica saranno stabiliti di concerto con la ditta offerente. In
ogni caso non potranno essere superiori a 30 giorni naturali e consecutivi. Ad insindacabile richiesta della Commissione tecnica, la prova pratica può comprendere, se del caso, l’esecuzione di misure strumentali relative alle prestazioni oggettive delle apparecchiature offerte. Tutti gli strumenti di controllo necessari ad effettuare tali misure dovranno essere messi a disposizione da parte della ditta offerente.
Detti strumenti di controllo possono comprendere, in relazione alla tipologia di apparecchiatura, strumenti di misura e simulatori, ovvero strumentazione specifica.
La mancata disponibilità all’esecuzione della prova pratica, ovvero la mancata presentazione delle
attrezzature nei termini assegnati dalla Commissione tecnica darà luogo inappellabilmente all’esclusione dell’offerta ”.
Tale previsione legittima il provvedimento di autotutela (gravato con il ricorso per motivi aggiunti che sul punto assorbe il provvedimento adottato dalla Commissione in sede di valutazione dell’esito della prova pratica, così superando, sotto tale profilo, la doglianza dell’impresa ricorrente in ordine al lamentato difetto di competenza della Commissione nel disporre la sua esclusione) dell’aggiudicazione precedentemente disposta in favore della ricorrente (con la delibera n. 822 del 26 maggio 2025).
Va rammentato, infatti, che la rispondenza e la conformità tra il prodotto offerto dall’impresa concorrente e quello richiesto dalla stazione appaltante si atteggia a requisito di esecuzione del contratto (e non già di sola partecipazione) e come tale sempre legittimamente esigibile verso il concorrente aggiudicatario definitivo assurgendo financo a “condizione” per la stipulazione del contratto (Cons. Stato, sez. V, 5734/2020).
Sotto tale profilo, pertanto, la Commissione tecnica non ha riaperto autonomamente il procedimento di aggiudicazione, ma ha svolto la funzione di organo tecnico della stazione appaltante nell’ambito del procedimento di autotutela attivato dal RUP con nota del 16 giugno 2025 (che ha trasmesso alla Commissione la nota Prot. n. 34/25/SG/dd del 05/6/2025 della ditta “Tecnomed s.r.l.).
A nulla, invero, rilevano le precedenti verifiche svolte dalla Commissione tecnica sulla documentazione fornita dalla ricorrente, giacché la funzione della prova pratica è, all’evidenza, quella di appurare vizi o difformità delle prestazioni non emergenti o verificabili in via meramente cartolare.
Tale è infatti la motivazione esplicitata nel verbale n. 4 del 26 aprile 2025, da cui emerge che - per superare ogni dubbio sulla conformità dei monitor multiparametrici offerti alla ricorrente in ordine i ) alla batteria agli ioni di litio che consenta il monitoraggio durante le fasi di trasporto con autonomia pari ad almeno 3 ore; ii ) all’analisi estesa alle aritmie, inclusiva della fibrillazione atriale; iii ) all’analisi delle aritmie che deve essere garantita su almeno una derivazione - la Commissione tecnica non ha ritenuto più utile procedere ad ulteriori esami documentali, richiedendo pertanto la prova pratica dell’apparecchiatura elettromedicale offerta dalla ditta “Abintrax s.r.l.”.
Dal tenore dei dubbi di conformità espressi della Commissione tecnica – tutti inerenti al funzionamento del monitor – emerge indubbiamente la necessità che la prova pratica dovesse svolgersi con un “simulatore parametri vitali”, poiché l’oggetto della prova verteva, all’evidenza, sull’utilizzo “dinamico” dell’apparecchiatura.
Non a caso, infatti, il capitolato in esame espressamente stabiliva che “Tutti gli strumenti di controllo necessari ad effettuare tali misure dovranno essere messi a disposizione da parte della ditta offerente.
Detti strumenti di controllo possono comprendere, in relazione alla tipologia di apparecchiatura, strumenti di misura e simulatori, ovvero strumentazione specifica . ” con la conseguenza che “ La mancata disponibilità all’esecuzione della prova pratica, ovvero la mancata presentazione delle attrezzature nei termini assegnati dalla Commissione tecnica darà luogo inappellabilmente all’esclusione dell’offerta” .
Non rileva in alcun modo la mancata specificazione nelle comunicazioni intercorse tra Abintrax S.r.l. e l’amministrazione della necessità di dotarsi del “simulatore di parametri vitali”, giacché la necessità di dotarsi di tale strumento deve considerarsi in re ipsa , sicché l’impossibilità di svolgere la prova pratica deve ritenersi imputabile esclusivamente alla detta ricorrente originaria aggiudicataria, che, per tale causale, in ossequio alla lex specialis, è stata dichiarata decaduta e ciò a prescindere dall’eventuale acquiescenza prestata dal suo delegato in sede di effettuazione della detta prova.
In conclusione, i ricorsi iscritti al n. 2006/2025 R.G. devono essere rigettati e, per l’effetto, per il ricorso portante n. 1427/2025, così come richiesto dalla ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite possono compensarsi nel giudizio n. 2006/2025, mentre nel giudizio n. 1427/2025 R.G. seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), previa riunione dei ricorsi, integrati con motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, definitivamente pronunciando:
rigetta i ricorsi iscritti al n. 2006/2025 R.G.;
dichiara cessata la materia del contendere nel ricorso portante n. 1427/2025 R.G.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore di Tecnomed S.r.l. che si liquidano in euro 1.500,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.P.A., dell’I.V.A. e del contributo unificato, ove versato. Spese compensate tra tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
ZI IA AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | ZI IA AV |
IL SEGRETARIO