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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/02/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12962/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Antonietta Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12962/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFREDO Parte_1 C.F._1
MARTUCCI SC (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZETTA V. GIORDANO, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ALFREDO
MARTUCCI SC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO (C.F. ), dell'avv. ENRICO BARBAGIOVANNI C.F._3
(C.F. ), (C.F. , C.F._4 Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONELLO MANDARANO
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO che in data 22 maggio 2023 ha apposto il visto
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Come da foglio di pc: Parte attrice si riporta a tutte le difese svolte in corso di causa e conclude per l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi e attribuZIne al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
Come da prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.:
pagina 1 di 7 A.1.) accertare e dichiarare la falsità dell'attestaZIne, da ritenersi contenuta o insita nell'avviso di cui al punto A), dell'agente postale circa l'avvenuta consegna della raccomandata di cui al punto A) al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON-Milano;
B.1.) accertare e dichiarare la falsità dell'attestaZIne, da ritenersi contenuta o insista nell'avviso di cui al punto B), dell'agente postale circa l'avvenuta consegna della raccomandata di cui al punto B) al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON-Milano.
Per parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito: respingere la querela di falso, siccome inammissibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
in ogni caso, affermare l'assenza di qualsiasi responsabilità del CP_1
in ordine all'attività di notifica dell'avvio di procedimento e successivo
[...] provvedimento di decadenza dalla concessione e revoca della relativa autorizzaZIne, emesso dal Comune di Milano in data 17.09.2019 e 20.12.2020;
in via istruttoria: stante il carattere documentale della causa, rigettare le richieste istruttorie di controparte compresa la CTU invocata, siccome generiche e indeterminate;
qualora il Giudice adito lo ritenesse necessario, ordinare a di indicare il nominativo Controparte_3 dell'agente postale che ha redatto e sottoscritto l'avviso di ricevimento contestato, affinché possa essere citato a testimoniare in merito alle attività svolte.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nel grado di giudiZI, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Concisa esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaZIne notificato a mezzo pec in data 15 marzo 2023 ha proposto Parte_1 querela di falso avverso:
1. la sottoscriZIne apposta in data 17 settembre 2019 sull'avviso di ricevimento della raccomandata T103006677965003 spedita tramite Nexive e a sé riferita, in quanto attestante l'intervenuta notifica della comunicaZIne di avvio da parte del
[...]
del procedimento di revoca dell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 per CP_1 la gestione di un chiosco per la rivendita di fiori in Milano, Piazza Tricolore angolo
C.so ON (cfr. docc. 3 e 11 attore);
pagina 2 di 7 2. la sottoscriZIne apposta in data 17 dicembre 2020 sull'avviso di ricevimento della raccomandata T103007618537003 spedita tramite Nexive e a sé riferita, in quanto attestante l'intervenuta notifica del provvedimento del di Controparte_1 decadenza dalla concessione di posteggio e conseguente revoca dell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 (cfr. docc. 2 e 12 attore);
3. le attestaZIni, insite in tali avvisi, rese dall'agente postale “circa l'avvenuta consegna delle raccomandate al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON, Milano”.
Di tali provvedimenti amministrativi l'attore avrebbe avuto conoscenza solo in data 20 dicembre 2022, quando il soggetto al quale nel maggio del 2022 aveva ceduto l'attività di rivendita di fiori, signor lo informava di non aver potuto subentrare CP_4 nell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 in quanto questa era stata revocata in forza di provvedimento del del 20 novembre 2020. Controparte_1
Assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti richiamati, l'attore ha impugnato il provvedimento di decadenza della concessione e revoca della relativa autorizzaZIne commerciale innanzi al TAR per la Lombardia con ricorso dell'11 gennaio 2023
(procedimento R.G. n. 138/2023) e, a fronte della produZIne in giudiZI da parte del di documentaZIne attestante l'intervenuta notifica nei confronti di Controparte_1
dei provvedimenti di cui sopra, ha eccepito la falsità delle sottoscriZIni ivi Parte_1 apposte. Il TAR per la Lombardia ha, dunque, assegnato all'odierno attore il termine di trenta giorni per proporre “querela di falso avverso gli atti che attestano la riceZIne del provvedimento impugnato e della comunicaZIne di avvio del procedimento”.
Secondo la ricostruZIne attorea, dunque, l'attestaZIne del portalettere per la quale i provvedimenti per cui è causa sarebbero stati consegnati rispettivamente in data 17 settembre
2019 e in data 17 dicembre 2020 presso il chiosco di Piazza Tricolore angolo C.so ON al “destinatario”, ovvero proprio il signor , sarebbe falsa. Nel predetto luogo al Parte_1 momento del recapito di ciascuna raccomandata sarebbe stato presente solo l'attore, ma alcunché gli sarebbe mai stato notificato.
ha chiesto, pertanto, previa acquisiZIne dell'originale degli avvisi di ricevimento Parte_1 impugnati e previo espletamento di prova testimoniale e CTU grafologica, la declaratoria di falsità delle sottoscriZIni a sé attribuite e apposte sui predetti avvisi di ricevimento.
Costituitosi tempestivamente a mezzo dell'Avvocatura Comunale il Controparte_1 ha contrastato l'avversa domanda,
- eccependo preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso in quanto avente ad oggetto dichiaraZIni a cui non è attribuita pubblica fede e, dunque,
pagina 3 di 7 - chiedendone nel merito il rigetto, siccome inammissibile ed infondata, con declaratoria di assenza di qualsiasi responsabilità in capo al convenuto in ordine all'attività notificatoria contestata dall'attore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice, accertata la regolarità del contraddittorio, ha disposto la comunicaZIne dell'atto di citaZIne al Pubblico Ministero e fissato la prima udienza di compariZIne delle parti al 21 novembre 2023.
Nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
parte attrice ha
- precisato che nessuna raccomandata è stata mai consegnata, nei giorni 17 settembre
2019 e 17 dicembre 2020, nel luogo indicato dall'avviso di ricevimento, “né all'attore né ad altra persona collegata a lui o comunque al luogo (chiosco)”;
- dedotto che le sottoscriZIni impugnate in questa sede, entrambe a sé riferite, non coincidono l'una con l'altra;
- in via istruttoria, chiesto o di essere ammesso a prova orale per testi;
o l'emissione di ordine di esibiZIne ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate T103006677965003 e
T103007618537003;
parte convenuta ha
- chiesto, in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, di ordinare a Controparte_3 di indicare il nominativo dell'Agente Postale che ha redatto e sottoscritto gli avvisi di ricevimento contestati, affinché possa essere citato a testimoniare in merito alle attività svolte.
Assunta la prova per testi richiesta da parte attrice, la causa è stata rinviata ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025.
***
All'esito del contraddittorio scritto il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da Pt_1
non possa trovare accoglimento.
[...]
In via preliminare, va disattesa l'ecceZIne d'inammissibilità della querela di falso proposta dal e a tal fine è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, che consente nel caso di notifica a mezzo di serviZI postale di proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento che attesti che l'atto sia consegnato al “destinatario”, qualora la grafia della sottoscriZIne sia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, (così Cass. Civ. n. 30485/2021, Cass. Civ. n.
4556/2020; Cass. Civ. n. 16289/2015; Cass. Civ. SS. UU. n. 9962/2010). pagina 4 di 7 La proposiZIne di querela di falso è in tali casi, dunque, l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica.
Nel merito, tuttavia, la querela di falso, per come proposta da , è infondata. Parte_1
Il quadro probatorio disponibile all'esito del contraddittorio non risulta, invero, sufficientemente limpido da poter accogliere la domanda attorea.
Da una parte, infatti, l'attore sin dall'atto introduttivo del giudiZI ha sostenuto
- di essere stato l'“unico soggetto operante all'interno del piccolo eserciZI commerciale (…) al momento del recapito di ciascuna raccomandata” e, dunque,
“l'unico che potesse materialmente prenderla in carico nel luogo di destinaZIne”, ma di non aver mai ricevuto nulla (cfr. atto di citaZIne, pag. 6) e
- di non aver avuto “personale di sorta alle proprie dipendenze” che potesse ricevere la corrispondenza a lui diretta (cfr. prima memoria integrativa, pag. 4),
chiedendo, addirittura, di essere ammesso alla prova orale per testi su n. 4 capitoli di prova, due dei quali - i nn. 1 e 2 - sono stati formulati in modo tale da - se confermati - fornire la prova del fatto che nelle date e nel luogo di recapito delle raccomandate per cui è causa non vi fosse altro soggetto che il signor . Parte_1
Purtuttavia, il teste di parte attrice, signor sentito in data 29 ottobre 2024 Testimone_1
1. alla domanda “Vero è che il giorno 17.09.2019, per tutta la giornata, e comunque entro la fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, il sig. era la Parte_1 sola ed unica persona presente nel chiosco, da lui gestito come eserciZI commerciale, sito in Milano alla Piazza Tricolore angolo Corso ON”? ha risposto “No non è vero, mio ZI in quel periodo era in Bangladesh. Ero io che lavoravo nel chiosco”;
2. e alla domanda “Vero è che il giorno 17.12.2020, e per tutta la giornata, e comunque entro la fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, il sig. era la Parte_1 sola ed unica persona presente nel chiosco, da lui gestito come eserciZI commerciale, sito in Milano alla Piazza Tricolore angolo Corso ON”? ha risposto: “(N)o non è vero anche nel 2020 in quel periodo mio ZI era partito per il
Bangladesh. Partiva a fine agosto fino a metà febbraio. Stava via per quattro mesi. Io ho un fratello che mi aiutava nel chiosco di via Mascagni. Quest'anno mio ZI non è partito. Anche l'anno scorso è partito, ma non l'ho sostituito io” (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 2024).
Lo stesso teste di parte attrice ha, dunque, confutato la ricostruZIne del querelante con riferimento al soggetto che avrebbe presidiato il chiosco di fiori di Piazza Tricolore angolo
Corso ON nelle date in cui i provvedimenti del risultano Controparte_1 essere stati ivi consegnati. pagina 5 di 7 Ha sostenuto, infatti, l'attore in atto di citaZIne che presso il chiosco “era presente il solo Pt_1
unico soggetto operante all'interno del piccolo eserciZI commerciale de quo, al
[...] momento del recapito di ciascuna raccomandata” (così pag. 6 atto citaZIne e pag. 1 prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.).
La contraddittorietà della ricostruZIne fornita da rispetto alle dichiaraZIni rese Parte_1 dal suo teste è lampante ed è sintomatica di una prospettaZIne in fatto a dir poco opaca e di un quadro probatorio del tutto contraddittorio, che impedisce l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Nel giudiZI di falso, invero, “la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (da ultimo
Cass. Civ. n. 2126/2019). La richiesta univocità della prova impone, dunque, al querelante di fornire una prova esente da qualsivoglia incertezza sulla falsità del documento oggetto di querela.
Ebbene, una tale prova sulle circostanze poste a fondamento della domanda, nel caso di specie non può ritenersi positivamente acquisita per i già richiamati motivi.
Peraltro, risulta all'esito del giudiZI che qualcuno presso il chiosco ove è stata effettuata la notifica fosse presente nei giorni del 17 settembre 2019 e del 17 dicembre 2020 e che, dunque, quel qualcuno abbia ben potuto ritirare le raccomandate inviate dal CP_1
, con la conseguenza che le attestaZIni di avvenuta consegna così come impugnate,
[...] ovvero attestanti la consegna al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico le raccomandate T103006677965003 e T103007618537003 non possono dirsi inveritiere.
Il rigetto della querela di falso proposta comporta la condanna del querelante, ai sensi di cui all'art. 226, comma 1 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, Pt_1
è tenuto a rifondere le spese processuali sostenute dal , le
[...] Controparte_1 quali si liquidano come in dispositivo sulla base tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiZIne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la querela di falso., disponendo, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'annotaZIne della sentenza a cura del cancelliere sugli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate T103006677965003 e T103007618537003 di cui ai documenti 11 e 12 di parte attrice;
- ordina la restituZIne degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate pagina 6 di 7 T103006677965003 e T103007618537003;
- condanna , ai sensi dell'art. 226 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria Parte_1 di euro 20,00;
- condanna a rifondere al le spese legali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28 febbraio 2025
Il Giudice Maria Antonietta Ricci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Antonietta Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12962/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALFREDO Parte_1 C.F._1
MARTUCCI SC (C.F. , elettivamente domiciliato in C.F._2
PIAZZETTA V. GIORDANO, 2 20122 MILANO presso il difensore avv. ALFREDO
MARTUCCI SC
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANTONELLO Controparte_1 P.IVA_1
MANDARANO (C.F. ), dell'avv. ENRICO BARBAGIOVANNI C.F._3
(C.F. ), (C.F. , C.F._4 Controparte_2 C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 MILANO presso il difensore avv. ANTONELLO MANDARANO
CONVENUTO
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO che in data 22 maggio 2023 ha apposto il visto
OGGETTO: Querela di falso
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Come da foglio di pc: Parte attrice si riporta a tutte le difese svolte in corso di causa e conclude per l'integrale accoglimento della domanda con vittoria di spese e compensi e attribuZIne al sottoscritto difensore per anticipo fattone.
Come da prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.:
pagina 1 di 7 A.1.) accertare e dichiarare la falsità dell'attestaZIne, da ritenersi contenuta o insita nell'avviso di cui al punto A), dell'agente postale circa l'avvenuta consegna della raccomandata di cui al punto A) al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON-Milano;
B.1.) accertare e dichiarare la falsità dell'attestaZIne, da ritenersi contenuta o insista nell'avviso di cui al punto B), dell'agente postale circa l'avvenuta consegna della raccomandata di cui al punto B) al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON-Milano.
Per parte convenuta Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, nel merito: respingere la querela di falso, siccome inammissibile ed infondata per i motivi sopra esposti;
in ogni caso, affermare l'assenza di qualsiasi responsabilità del CP_1
in ordine all'attività di notifica dell'avvio di procedimento e successivo
[...] provvedimento di decadenza dalla concessione e revoca della relativa autorizzaZIne, emesso dal Comune di Milano in data 17.09.2019 e 20.12.2020;
in via istruttoria: stante il carattere documentale della causa, rigettare le richieste istruttorie di controparte compresa la CTU invocata, siccome generiche e indeterminate;
qualora il Giudice adito lo ritenesse necessario, ordinare a di indicare il nominativo Controparte_3 dell'agente postale che ha redatto e sottoscritto l'avviso di ricevimento contestato, affinché possa essere citato a testimoniare in merito alle attività svolte.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali nel grado di giudiZI, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano.
Concisa esposiZIne delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citaZIne notificato a mezzo pec in data 15 marzo 2023 ha proposto Parte_1 querela di falso avverso:
1. la sottoscriZIne apposta in data 17 settembre 2019 sull'avviso di ricevimento della raccomandata T103006677965003 spedita tramite Nexive e a sé riferita, in quanto attestante l'intervenuta notifica della comunicaZIne di avvio da parte del
[...]
del procedimento di revoca dell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 per CP_1 la gestione di un chiosco per la rivendita di fiori in Milano, Piazza Tricolore angolo
C.so ON (cfr. docc. 3 e 11 attore);
pagina 2 di 7 2. la sottoscriZIne apposta in data 17 dicembre 2020 sull'avviso di ricevimento della raccomandata T103007618537003 spedita tramite Nexive e a sé riferita, in quanto attestante l'intervenuta notifica del provvedimento del di Controparte_1 decadenza dalla concessione di posteggio e conseguente revoca dell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 (cfr. docc. 2 e 12 attore);
3. le attestaZIni, insite in tali avvisi, rese dall'agente postale “circa l'avvenuta consegna delle raccomandate al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico la raccomandata, presso il chiosco di Piazza Tricolore ang. C.so
ON, Milano”.
Di tali provvedimenti amministrativi l'attore avrebbe avuto conoscenza solo in data 20 dicembre 2022, quando il soggetto al quale nel maggio del 2022 aveva ceduto l'attività di rivendita di fiori, signor lo informava di non aver potuto subentrare CP_4 nell'autorizzaZIne commerciale n. 1058 in quanto questa era stata revocata in forza di provvedimento del del 20 novembre 2020. Controparte_1
Assumendo di non aver mai ricevuto la notifica degli atti richiamati, l'attore ha impugnato il provvedimento di decadenza della concessione e revoca della relativa autorizzaZIne commerciale innanzi al TAR per la Lombardia con ricorso dell'11 gennaio 2023
(procedimento R.G. n. 138/2023) e, a fronte della produZIne in giudiZI da parte del di documentaZIne attestante l'intervenuta notifica nei confronti di Controparte_1
dei provvedimenti di cui sopra, ha eccepito la falsità delle sottoscriZIni ivi Parte_1 apposte. Il TAR per la Lombardia ha, dunque, assegnato all'odierno attore il termine di trenta giorni per proporre “querela di falso avverso gli atti che attestano la riceZIne del provvedimento impugnato e della comunicaZIne di avvio del procedimento”.
Secondo la ricostruZIne attorea, dunque, l'attestaZIne del portalettere per la quale i provvedimenti per cui è causa sarebbero stati consegnati rispettivamente in data 17 settembre
2019 e in data 17 dicembre 2020 presso il chiosco di Piazza Tricolore angolo C.so ON al “destinatario”, ovvero proprio il signor , sarebbe falsa. Nel predetto luogo al Parte_1 momento del recapito di ciascuna raccomandata sarebbe stato presente solo l'attore, ma alcunché gli sarebbe mai stato notificato.
ha chiesto, pertanto, previa acquisiZIne dell'originale degli avvisi di ricevimento Parte_1 impugnati e previo espletamento di prova testimoniale e CTU grafologica, la declaratoria di falsità delle sottoscriZIni a sé attribuite e apposte sui predetti avvisi di ricevimento.
Costituitosi tempestivamente a mezzo dell'Avvocatura Comunale il Controparte_1 ha contrastato l'avversa domanda,
- eccependo preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso in quanto avente ad oggetto dichiaraZIni a cui non è attribuita pubblica fede e, dunque,
pagina 3 di 7 - chiedendone nel merito il rigetto, siccome inammissibile ed infondata, con declaratoria di assenza di qualsiasi responsabilità in capo al convenuto in ordine all'attività notificatoria contestata dall'attore.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. il Giudice, accertata la regolarità del contraddittorio, ha disposto la comunicaZIne dell'atto di citaZIne al Pubblico Ministero e fissato la prima udienza di compariZIne delle parti al 21 novembre 2023.
Nelle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c.
parte attrice ha
- precisato che nessuna raccomandata è stata mai consegnata, nei giorni 17 settembre
2019 e 17 dicembre 2020, nel luogo indicato dall'avviso di ricevimento, “né all'attore né ad altra persona collegata a lui o comunque al luogo (chiosco)”;
- dedotto che le sottoscriZIni impugnate in questa sede, entrambe a sé riferite, non coincidono l'una con l'altra;
- in via istruttoria, chiesto o di essere ammesso a prova orale per testi;
o l'emissione di ordine di esibiZIne ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate T103006677965003 e
T103007618537003;
parte convenuta ha
- chiesto, in via istruttoria, qualora ritenuto necessario, di ordinare a Controparte_3 di indicare il nominativo dell'Agente Postale che ha redatto e sottoscritto gli avvisi di ricevimento contestati, affinché possa essere citato a testimoniare in merito alle attività svolte.
Assunta la prova per testi richiesta da parte attrice, la causa è stata rinviata ex art. 189 c.p.c. all'udienza del 18 febbraio 2025.
***
All'esito del contraddittorio scritto il Tribunale ritiene che la querela di falso proposta da Pt_1
non possa trovare accoglimento.
[...]
In via preliminare, va disattesa l'ecceZIne d'inammissibilità della querela di falso proposta dal e a tal fine è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della Controparte_1 giurisprudenza di legittimità, che consente nel caso di notifica a mezzo di serviZI postale di proporre querela di falso avverso l'avviso di ricevimento che attesti che l'atto sia consegnato al “destinatario”, qualora la grafia della sottoscriZIne sia illeggibile e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, (così Cass. Civ. n. 30485/2021, Cass. Civ. n.
4556/2020; Cass. Civ. n. 16289/2015; Cass. Civ. SS. UU. n. 9962/2010). pagina 4 di 7 La proposiZIne di querela di falso è in tali casi, dunque, l'unico strumento giuridico idoneo ad interrompere, con efficacia erga omnes, il collegamento fra il soggetto consegnatario dell'atto e l'effettivo destinatario della notifica.
Nel merito, tuttavia, la querela di falso, per come proposta da , è infondata. Parte_1
Il quadro probatorio disponibile all'esito del contraddittorio non risulta, invero, sufficientemente limpido da poter accogliere la domanda attorea.
Da una parte, infatti, l'attore sin dall'atto introduttivo del giudiZI ha sostenuto
- di essere stato l'“unico soggetto operante all'interno del piccolo eserciZI commerciale (…) al momento del recapito di ciascuna raccomandata” e, dunque,
“l'unico che potesse materialmente prenderla in carico nel luogo di destinaZIne”, ma di non aver mai ricevuto nulla (cfr. atto di citaZIne, pag. 6) e
- di non aver avuto “personale di sorta alle proprie dipendenze” che potesse ricevere la corrispondenza a lui diretta (cfr. prima memoria integrativa, pag. 4),
chiedendo, addirittura, di essere ammesso alla prova orale per testi su n. 4 capitoli di prova, due dei quali - i nn. 1 e 2 - sono stati formulati in modo tale da - se confermati - fornire la prova del fatto che nelle date e nel luogo di recapito delle raccomandate per cui è causa non vi fosse altro soggetto che il signor . Parte_1
Purtuttavia, il teste di parte attrice, signor sentito in data 29 ottobre 2024 Testimone_1
1. alla domanda “Vero è che il giorno 17.09.2019, per tutta la giornata, e comunque entro la fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, il sig. era la Parte_1 sola ed unica persona presente nel chiosco, da lui gestito come eserciZI commerciale, sito in Milano alla Piazza Tricolore angolo Corso ON”? ha risposto “No non è vero, mio ZI in quel periodo era in Bangladesh. Ero io che lavoravo nel chiosco”;
2. e alla domanda “Vero è che il giorno 17.12.2020, e per tutta la giornata, e comunque entro la fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 20:00, il sig. era la Parte_1 sola ed unica persona presente nel chiosco, da lui gestito come eserciZI commerciale, sito in Milano alla Piazza Tricolore angolo Corso ON”? ha risposto: “(N)o non è vero anche nel 2020 in quel periodo mio ZI era partito per il
Bangladesh. Partiva a fine agosto fino a metà febbraio. Stava via per quattro mesi. Io ho un fratello che mi aiutava nel chiosco di via Mascagni. Quest'anno mio ZI non è partito. Anche l'anno scorso è partito, ma non l'ho sostituito io” (cfr. verbale di udienza del 29 ottobre 2024).
Lo stesso teste di parte attrice ha, dunque, confutato la ricostruZIne del querelante con riferimento al soggetto che avrebbe presidiato il chiosco di fiori di Piazza Tricolore angolo
Corso ON nelle date in cui i provvedimenti del risultano Controparte_1 essere stati ivi consegnati. pagina 5 di 7 Ha sostenuto, infatti, l'attore in atto di citaZIne che presso il chiosco “era presente il solo Pt_1
unico soggetto operante all'interno del piccolo eserciZI commerciale de quo, al
[...] momento del recapito di ciascuna raccomandata” (così pag. 6 atto citaZIne e pag. 1 prima memoria ex art. 171 bis c.p.c.).
La contraddittorietà della ricostruZIne fornita da rispetto alle dichiaraZIni rese Parte_1 dal suo teste è lampante ed è sintomatica di una prospettaZIne in fatto a dir poco opaca e di un quadro probatorio del tutto contraddittorio, che impedisce l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Nel giudiZI di falso, invero, “la prova univoca della falsità del documento impugnato con apposita querela deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda, sia essa proposta in via incidentale o in via principale” (da ultimo
Cass. Civ. n. 2126/2019). La richiesta univocità della prova impone, dunque, al querelante di fornire una prova esente da qualsivoglia incertezza sulla falsità del documento oggetto di querela.
Ebbene, una tale prova sulle circostanze poste a fondamento della domanda, nel caso di specie non può ritenersi positivamente acquisita per i già richiamati motivi.
Peraltro, risulta all'esito del giudiZI che qualcuno presso il chiosco ove è stata effettuata la notifica fosse presente nei giorni del 17 settembre 2019 e del 17 dicembre 2020 e che, dunque, quel qualcuno abbia ben potuto ritirare le raccomandate inviate dal CP_1
, con la conseguenza che le attestaZIni di avvenuta consegna così come impugnate,
[...] ovvero attestanti la consegna al destinatario o ad altra persona abilitata a Parte_1 prendere in carico le raccomandate T103006677965003 e T103007618537003 non possono dirsi inveritiere.
Il rigetto della querela di falso proposta comporta la condanna del querelante, ai sensi di cui all'art. 226, comma 1 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria di euro 20,00.
Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, Pt_1
è tenuto a rifondere le spese processuali sostenute dal , le
[...] Controparte_1 quali si liquidano come in dispositivo sulla base tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composiZIne monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed ecceZIne disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la querela di falso., disponendo, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'annotaZIne della sentenza a cura del cancelliere sugli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate T103006677965003 e T103007618537003 di cui ai documenti 11 e 12 di parte attrice;
- ordina la restituZIne degli originali degli avvisi di ricevimento delle raccomandate pagina 6 di 7 T103006677965003 e T103007618537003;
- condanna , ai sensi dell'art. 226 c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria Parte_1 di euro 20,00;
- condanna a rifondere al le spese legali che si Parte_1 Controparte_1 liquidano in euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 28 febbraio 2025
Il Giudice Maria Antonietta Ricci
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