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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1222 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
(avv.ti Pasquale Andrizzi e Francesco Maccarone);
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Angelo Maria Greco e CP_1
Gianfranco Esposito);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. , con sentenza 1643/2013 di questa Corte passata in Parte_2
giudicato, è stato dichiarato avente diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 2004. In esecuzione della predetta sentenza, l' ha CP_1
provveduto a corrispondergli, con provvedimento di liquidazione del 5 marzo 2014, l'importo di € 56.000,37 a titolo di capitale, di € 3.667,47 a titolo di interessi e di € 1.427,49 a titolo di rivalutazione monetaria. Complessivamente,
pertanto, la somma di € 61,095,33.
Il sig. , assumendo che l'ente avesse erroneamente calcolato gli Pt_2
accessori dovutogli, ha intimato atto di precetto per l'ulteriore importo, a tale titolo, di € 4.105,28 e, non avendone ricevuto il pagamento, ha proposto pignoramento presso terzi per la complessiva somma di € 6.607,92.
L' ha proposto opposizione avverso il pignoramento ed il giudice CP_1
dell'esecuzione ha sospeso il giudizio, rimettendo le parti davanti al giudice del lavoro funzionalmente competente.
2. Riassunto il giudizio da parte dello stesso , il Tribunale di Vibo Pt_2
Valentia, in funzione dei Giudice del Lavoro, ha dichiarato “insussistente il
diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti del precettato” sulla base del seguente ragionamento:
n. 15376/2022 (ricognitiva della comunque consolidata giurisprudenza intervenuta
sull'argomento) – «Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore [...]. Nel caso di condanne
condizionate o da integrare con dati extratestuali, l'opposto, in caso di tempestiva
contestazione avanzata dal debitore, dovrà dimostrare, oltre all'esistenza del titolo,
anche l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo», tale
dimostrazione non risulta versata al procedimento dal creditore, il quale si è limitato
assertivamente e tautologicamente ad affermare d'aver svolto correttamente i calcoli e
derivato esattamente le somme invocate, senza nondimeno dare conto del procedimento
impiegato per la quantificazione delle spettanze rivendicate, ossia mancando di
dettagliare criteri e operazioni compiute per rendere concreto e specifico il precetto
contenuto nella sentenza di condanna>>.
3. La sentenza è appellata da , in qualità di amministratore Parte_1
di sostegno di , il quale ne assume l'erroneità tanto in punto di Parte_2
diritto che in punto di fatto. Sotto il primo profilo, rileva come i pacifici principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità vadano in senso del tutto contrario a quanto affermato dal Tribunale. Come si desume dal seguente passaggio di Cass.
15376/2022:
determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che
formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso
è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato …se l'esecuzione sia stata
iniziata contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo,
esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore
(cfr., tra le altre, Cass. n. 1328 del 2011), dare la prova del fatto sopravvenuto che
rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo …Mentre, come
regola generale, è onere dell'esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità
formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che determina il
venir meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti, fatto
sopravvenuto che può incidere sulla sussistenza delle condizioni formali per l'esercizio
dell'azione esecutiva (il riferimento è all'ipotesi della estinzione totale o parziale del
credito la cui esistenza è cristallizzata dal titolo)>>
Quanto all'ammontare del credito, rilevando che l'entità dei ratei di indennità
di accompagnamento risulta stabilita per legge ed annualmente adeguata sulla base di decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come ex lege risulta determinato l'ammontare degli accessori del credito.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' CP_1
4. Nella resistenza del quale, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
5. L'appello è infondato.
6. Come sopra ricordato, l'odierno appellante non contesta la correttezza dell'importo corrispostogli dall a titolo di capitale, in quanto, come CP_1
espressamente affermato a pg.4 del ricorso in riassunzione, calcolo si riscontra, invece, per quanto attiene il calcolo degli interessi e del maggior
danni, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.>>. E' solo questa, dunque, la parte di credito che il sig. lamenta essere rimasta insoluta. Pt_2
Dimenticando, però, come la disciplina del computo degli accessori nei crediti per prestazioni previdenziali, dopo l'iniziale equiparazione integrale a quella dettata dall'invocato art.429 per i crediti di lavoro, conseguita alla dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale dell'art.442, c.p.c.
affermata con la sentenza 156/1991, sia stata di subito riveduta per effetto dell'art.16, 6° comma, L.412/91, secondo cui
interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del
suo credito>>.
Il maggior danno per diminuzione del valore del credito, quando questo abbia origine dal diritto ad una prestazione previdenziale, deve dunque essere oggetto di specifica allegazione e prova e non può essere meramente affermato sulla base di un rinvio al dettato dell'art.429, 3° c.p.c., come fatto dall'opposto,
che ripropone l'equiparazione ai crediti di lavoro venuta meno con l'entrata in vigore della L.512/91.
Allegazione e prova che risultano del tutto carenti tanto nella memoria di costituzione del ricorrente nel giudizio di opposizione all'esecuzione che nel ricorso in riassunzione davanti al giudice del lavoro.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
in qualità di amministratore di sostegno di avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Vibo Valentia del 15\6\2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 4.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
composta dai signori magistrati:
dr. Emilio Sirianni Presidente estensore dr. Rosario Murgida Consigliere
dr. ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere
riunita in camera di consiglio ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1222 del Ruolo generale contenzioso Lavoro
dell'anno 2023 e vertente tra
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
(avv.ti Pasquale Andrizzi e Francesco Maccarone);
appellante
e
(avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Giacinto Angelo Maria Greco e CP_1
Gianfranco Esposito);
appellato
FATTO E DIRITTO
1. , con sentenza 1643/2013 di questa Corte passata in Parte_2
giudicato, è stato dichiarato avente diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 2004. In esecuzione della predetta sentenza, l' ha CP_1
provveduto a corrispondergli, con provvedimento di liquidazione del 5 marzo 2014, l'importo di € 56.000,37 a titolo di capitale, di € 3.667,47 a titolo di interessi e di € 1.427,49 a titolo di rivalutazione monetaria. Complessivamente,
pertanto, la somma di € 61,095,33.
Il sig. , assumendo che l'ente avesse erroneamente calcolato gli Pt_2
accessori dovutogli, ha intimato atto di precetto per l'ulteriore importo, a tale titolo, di € 4.105,28 e, non avendone ricevuto il pagamento, ha proposto pignoramento presso terzi per la complessiva somma di € 6.607,92.
L' ha proposto opposizione avverso il pignoramento ed il giudice CP_1
dell'esecuzione ha sospeso il giudizio, rimettendo le parti davanti al giudice del lavoro funzionalmente competente.
2. Riassunto il giudizio da parte dello stesso , il Tribunale di Vibo Pt_2
Valentia, in funzione dei Giudice del Lavoro, ha dichiarato “insussistente il
diritto dell'opposto di procedere esecutivamente nei confronti del precettato” sulla base del seguente ragionamento:
n. 15376/2022 (ricognitiva della comunque consolidata giurisprudenza intervenuta
sull'argomento) – «Nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.,
l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore [...]. Nel caso di condanne
condizionate o da integrare con dati extratestuali, l'opposto, in caso di tempestiva
contestazione avanzata dal debitore, dovrà dimostrare, oltre all'esistenza del titolo,
anche l'avveramento della condizione o il dato che integra il dispositivo», tale
dimostrazione non risulta versata al procedimento dal creditore, il quale si è limitato
assertivamente e tautologicamente ad affermare d'aver svolto correttamente i calcoli e
derivato esattamente le somme invocate, senza nondimeno dare conto del procedimento
impiegato per la quantificazione delle spettanze rivendicate, ossia mancando di
dettagliare criteri e operazioni compiute per rendere concreto e specifico il precetto
contenuto nella sentenza di condanna>>.
3. La sentenza è appellata da , in qualità di amministratore Parte_1
di sostegno di , il quale ne assume l'erroneità tanto in punto di Parte_2
diritto che in punto di fatto. Sotto il primo profilo, rileva come i pacifici principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità vadano in senso del tutto contrario a quanto affermato dal Tribunale. Come si desume dal seguente passaggio di Cass.
15376/2022:
determinato soggetto, al creditore procedente, opposto, che è sostanzialmente oltre che
formalmente il convenuto, spetta fornire la prova che il titolo esecutivo esiste e che esso
è stato emesso appunto nei confronti del soggetto esecutato …se l'esecuzione sia stata
iniziata contro il soggetto contemplato nel titolo esecutivo, spetta a quest'ultimo,
esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità formale e sostanziale di attore
(cfr., tra le altre, Cass. n. 1328 del 2011), dare la prova del fatto sopravvenuto che
rende inopponibile od ineseguibile nei suoi confronti il titolo esecutivo …Mentre, come
regola generale, è onere dell'esecutato opponente, che in giudizio riveste la qualità
formale e sostanziale di attore, dare la prova del fatto sopravvenuto che determina il
venir meno del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei suoi confronti, fatto
sopravvenuto che può incidere sulla sussistenza delle condizioni formali per l'esercizio
dell'azione esecutiva (il riferimento è all'ipotesi della estinzione totale o parziale del
credito la cui esistenza è cristallizzata dal titolo)>>
Quanto all'ammontare del credito, rilevando che l'entità dei ratei di indennità
di accompagnamento risulta stabilita per legge ed annualmente adeguata sulla base di decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, così come ex lege risulta determinato l'ammontare degli accessori del credito.
Chiede, pertanto, la riforma della sentenza impugnata con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione proposta dall' CP_1
4. Nella resistenza del quale, la causa è decisa all'odierna udienza con lettura contestuale del dispositivo.
5. L'appello è infondato.
6. Come sopra ricordato, l'odierno appellante non contesta la correttezza dell'importo corrispostogli dall a titolo di capitale, in quanto, come CP_1
espressamente affermato a pg.4 del ricorso in riassunzione, calcolo si riscontra, invece, per quanto attiene il calcolo degli interessi e del maggior
danni, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c.>>. E' solo questa, dunque, la parte di credito che il sig. lamenta essere rimasta insoluta. Pt_2
Dimenticando, però, come la disciplina del computo degli accessori nei crediti per prestazioni previdenziali, dopo l'iniziale equiparazione integrale a quella dettata dall'invocato art.429 per i crediti di lavoro, conseguita alla dichiarazione di illegittimità della Corte Costituzionale dell'art.442, c.p.c.
affermata con la sentenza 156/1991, sia stata di subito riveduta per effetto dell'art.16, 6° comma, L.412/91, secondo cui
interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del
maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del
suo credito>>.
Il maggior danno per diminuzione del valore del credito, quando questo abbia origine dal diritto ad una prestazione previdenziale, deve dunque essere oggetto di specifica allegazione e prova e non può essere meramente affermato sulla base di un rinvio al dettato dell'art.429, 3° c.p.c., come fatto dall'opposto,
che ripropone l'equiparazione ai crediti di lavoro venuta meno con l'entrata in vigore della L.512/91.
Allegazione e prova che risultano del tutto carenti tanto nella memoria di costituzione del ricorrente nel giudizio di opposizione all'esecuzione che nel ricorso in riassunzione davanti al giudice del lavoro.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in importo conforme alle vigenti tariffe.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da , Parte_1
in qualità di amministratore di sostegno di avverso la sentenza Parte_2
del Tribunale di Vibo Valentia del 15\6\2023, così provvede:
1) Rigetta l'appello; 2) Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 4.000, oltre accessori;
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre
2012, n. 228, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione dallo stesso proposta, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, salva eventuale verifica in sede competente.
Catanzaro, 20\2\2025.
Il Presidente ed estensore
dr. Emilio Sirianni