CA
Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 121/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Leonardo Losito ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Volpe ed elettivamente domiciliati CP_4 presso il suo studio;
– appellati –
Oggetto: appello in materia di servitù coattiva di passaggio ex art. 1054 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 5.11.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Mola di Bari (BA), alla Via Don Russolillo n. 54, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , onde sentir accertare lo stato di interclusione
[...] Controparte_4 assoluta del proprio immobile e la costituzione, a carico del piazzale contiguo (divenuto, pagina 1 di 7 a seguito di divisione giudiziale, di proprietà esclusiva dei convenuti), di una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1054, co. 2 c.c.
Si costituivano , e , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, in quanto il ricorrente disponeva di altro accesso (evidenziato dal CTU nella causa di divisione giudiziale promossa dallo stesso ) attraverso un'adiacente strada laterale sul fronte nord PT del fabbricato.
All'esito della trattazione, il Giudice designato, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. comunicata in data 27.12.2022, rigettava la domanda, evidenziando che l'art. 1054, co.
2, c.c., non era applicabile alla fattispecie in concreto, “in quanto l'interclusione preesisteva alla divisione, essendo a tal fine irrilevante l'intervenuta divisione” (cfr. ord. impugnata).
Evidenziava all'uopo il Parente nell'atto di appello che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'interclusione preesistesse alla divisione, posto che, al contrario,
l'interclusione si era determinata proprio per effetto dell'avvenuta divisione giudiziale ed attribuzione, in capo agli altri comproprietari (a seguito di istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.) del piazzale da cui aveva accesso al proprio immobile, posto che - sino a quel momento – aveva pacificamente utilizzato il pizzale di cui era comproprietario per accedere al proprio immobile.
Ed invero, con l'assegnazione agli appellati dell'intero piazzale (giudizio divisorio definito con sentenza n. 1533/2018), questi avevano chiuso l'accesso che immetteva sulla via pubblica, rendendo di fatto impossibile l'ingresso e/o il passaggio a chiunque, impedendogli di accedere al proprio immobile.
Orbene, il Giudice di prime cure, sebbene avesse implicitamente riconosciuto lo stato di interclusione dell'immobile (disattendendo così la tesi di parte convenuta sulla presunta accessibilità da un altro ingresso su strada privata, sulla quale non gravava alcun diritto di servitù a suo favore), aveva errato nell'inquadramento della norma da applicare, posto che l'invocato art. 1054, 2 co, c.c. si differenziava dalla fattispecie di cui all'art. 1051 c.c. richiamata dal primo Giudice, proprio per la previsione che esonerava, il proprietario del fondo intercluso, dal pagamento di un'indennità al proprietario del fondo servente, con la conseguenza che la disciplina generale, dettata dall'art. 1051, doveva applicarsi per tutti gli aspetti non regolati in modo diverso da quella speciale, posta dall'art. 1054 c.c.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “accertare e dichiarare che, in seguito al procedimento di divisione e della relativa
Sentenza n. 1533/2018 del Tribunale di Bari, l'immobile di proprietà del Sig. PT
, alla via Don Russolillo n.54 risulta oggi intercluso in quanto carente da ogni
[...] parte della possibilità di accesso alla pubblica via;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha pertanto diritto di ottenere dagli Parte_1 odierni appellati il passaggio, carrabile e pedonale, senza il pagamento di alcuna indennità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1054, co. 2 c.c.;
- per l'effetto, costituire in capo al Sig. servitù di passaggio coattiva Parte_1 sull'area scoperta de quo, identificata alla particella n.334 del foglio 17 relativa al fabbricato di Via Russolillo, di proprietà dei Sigg.ri , Controparte_1 CP_2
e;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- porre le spese e competenze del doppio grado di giudizio a carico dei convenuti, distraendole in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Si costituivano gli originari convenuti, i quali resistevano all'appello, esponendo:
- che difettava il requisito dell'interclusione, in quanto l'immobile di proprietà dell'appellante godeva di altro ingresso (pedonale e per autovetture), sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato, come emerso dalla relazione peritale redatta dal CTU Ing. e definitivamente accertato con la sentenza n. Persona_1
1533/2018, che non era stata impugnata dal;
PT
- che, in realtà, il Tribunale, tenuto conto dell'indivisibilità del piazzale, aveva disposto la divisione ed assegnato il piazzale in proprietà esclusiva ad essi appellati, proprio perché non ci sarebbe stata alcuna interclusione per il fondo del;
PT
- che il Parente aveva continuato ad utilizzare, per accedere al proprio appartamento, sia il passaggio attraverso l'atrio antistante il fabbricato sia l'ingresso pedonale (e per autovetture) sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato, e ciò fino al
14 gennaio 2022, quando con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, finalmente avevano potuto ottenere il possesso dell'atrio (ormai di loro esclusiva proprietà), con diffida al
Parente di astenersi da qualsiasi iniziativa idonea a turbare il possesso;
- che il giudicato della sentenza n. 1533/2018 copriva il dedotto e il deducibile anche in relazione allo stato dei luoghi ed all'assunto sull'esistenza di un'eventuale interclusione del fondo del a seguito della divisione giudiziale;
PT
- che, infine, l'atto di appello proposto dal non introduceva alcun elemento di PT novità rispetto alla situazione già delineata e coperta dal giudicato.
Concludevano, pertanto, per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
pagina 3 di 7 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 5.11.24 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Va premesso che l'art. 1054 c.c. contempla una particolare fattispecie di servitù, riconoscendo in capo al proprietario o al condividente il diritto di ottenere dall'altra parte la costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza corresponsione di alcuna indennità, qualora il proprio fondo sia divenuto da ogni parte intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o, per quanto disposto dal co. 2 dell'art. 1054 c.c., per effetto della divisione.
Presupposto indefettibile per la sua azionabilità, oltre alla ricorrenza di uno stato di interclusione assoluto, è la sussistenza di un nesso di causalità tra le risultanze della divisione (o gli effetti dell'alienazione) e lo stato di interclusione.
Nella specie, l'appellante ha prospettato che l'immobile di sua proprietà (Mola di Bari, a
Via Don Russolillo n. 54), sia divenuto intercluso a causa dell'assegnazione, in sede di divisione, del piazzale antistante - di cui era originariamente comproprietario e che consentiva l'accesso principale alla propria abitazione - agli odierni appellati, in forza della sentenza n. 1533/2018, passata in giudicato, emessa dal Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 5334/2008, avente ad oggetto la divisione giudiziale della sola area scoperta antistante gli immobili di proprietà delle parti.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato che, a ben vedere, il ha agito per PT costituire una servitù coattiva di passaggio ex art. 1054 c.c. a favore di un fondo che non aveva però formato oggetto di divisione, posto che la divisione aveva interessato esclusivamente il piazzale originariamente comune (ovverosia, l'asserito fondo servente), in tal modo confondendo il presupposto dell'art. 1054 c.c., che presuppone che il proprietario di un fondo avente accesso diretto dalla strada sia divenuto, per effetto di divisione, chiuso da ogni parte.
In effetti, solo il proprietario del fondo che sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o divisione ha diritto di ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente e, pertanto, non può pretendere il passaggio coattivo dagli altri vicini ai sensi dell'art. 1051 c.c., in base ai criteri di brevità e di minor aggravio dettati da tale norma (Cass. n. 4506/1985; n. 4207/1997; n. 20404/2013).
Ne deriva che il passaggio coattivo viene garantito dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1054 c.c. nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, venga diviso in più parti, una pagina 4 di 7 o alcuna delle quali divengano intercluse per effetto della assegnazione operata in sede di divisione.
In questo caso, il proprietario della porzione di fondo che gli venga assegnata per effetto della divisione, divenuto intercluso, potrà agire nei confronti degli altri condividenti, proprietari esclusivi delle altre porzioni dell'originario fondo, che si frappongono tra il fondo assegnatogli e la pubblica via.
Viceversa - come detto - la divisione non ha riguardato il fondo del : il bene PT oggetto di divisione è stato invero il piazzale di mq. 170, che era, a sua volta, in comproprietà con i convenuti, sicchè l'appellante ha ritenuto di poter ricondurre, sotto l'ambito di applicazione della norma dell'art. 1054 c.c., una fattispecie affatto diversa, nella quale l'interclusione non è derivata dalla divisione giudiziale, posto che il fondo di sua proprietà, come detto dal primo Giudice, era già intercluso dal piazzale comune.
Ed invero, la Suprema corte ha stabilito il principio che il fondo è intercluso “anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario (come nella specie) del fondo interposto tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (v. Cass. 22/03/2017, n. 7318; Cass.,
Sez. 2, 12/08/1989, n. 3702); quando un'unica persona è proprietaria in via esclusiva di un immobile ed è anche comproprietaria di altro immobile, non vi è identità di proprietà, essendo diverse la posizione soggettiva del proprietario e quella del comproprietario;
deve pertanto ritenersi che i due immobili appartengano a proprietari diversi.
Tanto basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 1054 c.c., essendo chiaro che l'interclusione non era un effetto della divisione nel significato previsto dalla stessa norma.
Ne deriva che debbono condividersi le ragioni poste a fondamento della decisione del
Giudice di prime cure, laddove ha specificato che, affinché possa operare l'art. 1054 c.c.,
“occorre, cioè, che la divisione abbia fatto cessare la possibilità che l'una parte dell'unico originario fondo aveva di accedere alla strada pubblica attraverso l'altra parte del fondo stesso.” (p. 2, sentenza impugnata) e che, “nel caso in esame, l'interclusione non è dipesa dalla intervenuta divisione (giudiziale) dell'originario unico fondo, ma dalla divisione del fondo occludente (la corte comune) che già si frapponeva, sin dall'origine, fra la pubblica via ed il fondo ritenuto intercluso, di proprietà dell'attore, posto che a quest'ultimo si accedeva, sin da allora, tramite il diverso fondo comune (…)” (p. 3, sentenza impugnata).
pagina 5 di 7 Ad abundantiam e per mera completezza, deve ritenersi altresì che non sussista neppure lo stato di interclusione assoluta, posto che nella sentenza vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la divisione giudiziale del piazzale, è previsto che il parente abbia altro
“accesso pedonale e per autovetture sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato” (cfr. CTU in atti), come rimarcato dal Giudice della divisione giudiziale, che ha evidenziato la possibilità di assegnazione ai convenuti dell'intero piazzale, “… essendo emerso in corso di causa che il piazzale, contrariamente a quanto avviene per il sig.
, che dispone di un altro ingresso pedonale e per autovetture, sito sulla strada PT privata laterale sul fronte sud del fabbricato, costituisce l'unica possibilità di accesso delle stesse (cioè dei convenuti) all'immobile in cui abitano”.
E detta sentenza, come messo in luce dagli appellati, è passata in giudicato.
Né parte appellante ha prodotto perizia giurata per attestare che detta strada, dalla quale accede, sia appartenente a terzi.
Non vi è luogo, poi, per procedere ad una riqualificazione della domanda avanzata dal
, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. PT
Ed invero, l'attore ha proposto una domanda diretta all'accertamento dei presupposti per la costituzione di una servitù ex art. 1054 c.c., senza neppure proporre, in via gradata, una domanda subordinata, neppure in grado di appello;
non può pertanto procedersi ad una riqualificazione d'ufficio ex art. 1051 c.c., non avendo il Parente interesse ad un'eventuale pronuncia in tal senso.
Evidenti sono i differenti presupposti per la costituzione della servitù di passaggio coattivo previsto dall'art. 1054 c.c. (qualificabile quale diritto di natura personale esercitabile esclusivamente nei confronti del diretto contraente o condividente), rispetto al diritto di cui all'art. 1051 c.c., sia per la diversità del presupposto - costituito soltanto dalla dipendenza della interclusione del fondo dall'alienazione a titolo oneroso o dalla divisione, senza rilievo alcuno dei diversi presupposti previsti dall'art. 1051 c.c. cioè, della maggiore brevità del percorso e del minor danno per il fondo da assoggettare a servitù – che per l'esclusione della indennità (v. Cass., Sez. 2, 23/09/2011, n. 19482;
Cass., Sez. 2, 25/01/1993, n. 832; Cass., Sez. 2, 07/07/1987, n. 5904), che l'appellante non ha mai dichiarato di essere disposto a versare, in dipendenza di una diversa qualificazione della fattispecie.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e successive modif. - valore da € 1.101 a € 5.200 – valori medi).
pagina 6 di 7 All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 6973/2022, comunicata in CP_4 data 27.12.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 2.915,00 per il presente grado, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 4.2.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Gaetano Labianca Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr. 121/2023 R.G.A.C.C., promossa da
, rappresentato e difeso in atti dall'avv. Leonardo Losito ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
– appellante – nei confronti di
, , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Vito Volpe ed elettivamente domiciliati CP_4 presso il suo studio;
– appellati –
Oggetto: appello in materia di servitù coattiva di passaggio ex art. 1054 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note scritte per l'udienza cartolare del 5.11.2024.
Motivi della decisione.
Fatto.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , nella sua qualità di proprietario Parte_1 dell'immobile sito in Mola di Bari (BA), alla Via Don Russolillo n. 54, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bari, , , Controparte_1 CP_2 CP_3
e , onde sentir accertare lo stato di interclusione
[...] Controparte_4 assoluta del proprio immobile e la costituzione, a carico del piazzale contiguo (divenuto, pagina 1 di 7 a seguito di divisione giudiziale, di proprietà esclusiva dei convenuti), di una servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1054, co. 2 c.c.
Si costituivano , e , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 eccependo l'inammissibilità ed infondatezza della domanda, in quanto il ricorrente disponeva di altro accesso (evidenziato dal CTU nella causa di divisione giudiziale promossa dallo stesso ) attraverso un'adiacente strada laterale sul fronte nord PT del fabbricato.
All'esito della trattazione, il Giudice designato, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. comunicata in data 27.12.2022, rigettava la domanda, evidenziando che l'art. 1054, co.
2, c.c., non era applicabile alla fattispecie in concreto, “in quanto l'interclusione preesisteva alla divisione, essendo a tal fine irrilevante l'intervenuta divisione” (cfr. ord. impugnata).
Evidenziava all'uopo il Parente nell'atto di appello che il Tribunale aveva errato nel ritenere che l'interclusione preesistesse alla divisione, posto che, al contrario,
l'interclusione si era determinata proprio per effetto dell'avvenuta divisione giudiziale ed attribuzione, in capo agli altri comproprietari (a seguito di istanza di attribuzione ex art. 720 c.c.) del piazzale da cui aveva accesso al proprio immobile, posto che - sino a quel momento – aveva pacificamente utilizzato il pizzale di cui era comproprietario per accedere al proprio immobile.
Ed invero, con l'assegnazione agli appellati dell'intero piazzale (giudizio divisorio definito con sentenza n. 1533/2018), questi avevano chiuso l'accesso che immetteva sulla via pubblica, rendendo di fatto impossibile l'ingresso e/o il passaggio a chiunque, impedendogli di accedere al proprio immobile.
Orbene, il Giudice di prime cure, sebbene avesse implicitamente riconosciuto lo stato di interclusione dell'immobile (disattendendo così la tesi di parte convenuta sulla presunta accessibilità da un altro ingresso su strada privata, sulla quale non gravava alcun diritto di servitù a suo favore), aveva errato nell'inquadramento della norma da applicare, posto che l'invocato art. 1054, 2 co, c.c. si differenziava dalla fattispecie di cui all'art. 1051 c.c. richiamata dal primo Giudice, proprio per la previsione che esonerava, il proprietario del fondo intercluso, dal pagamento di un'indennità al proprietario del fondo servente, con la conseguenza che la disciplina generale, dettata dall'art. 1051, doveva applicarsi per tutti gli aspetti non regolati in modo diverso da quella speciale, posta dall'art. 1054 c.c.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 2 di 7 “accertare e dichiarare che, in seguito al procedimento di divisione e della relativa
Sentenza n. 1533/2018 del Tribunale di Bari, l'immobile di proprietà del Sig. PT
, alla via Don Russolillo n.54 risulta oggi intercluso in quanto carente da ogni
[...] parte della possibilità di accesso alla pubblica via;
- accertare e dichiarare che il Sig. ha pertanto diritto di ottenere dagli Parte_1 odierni appellati il passaggio, carrabile e pedonale, senza il pagamento di alcuna indennità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1054, co. 2 c.c.;
- per l'effetto, costituire in capo al Sig. servitù di passaggio coattiva Parte_1 sull'area scoperta de quo, identificata alla particella n.334 del foglio 17 relativa al fabbricato di Via Russolillo, di proprietà dei Sigg.ri , Controparte_1 CP_2
e;
[...] Controparte_3 Controparte_4
- porre le spese e competenze del doppio grado di giudizio a carico dei convenuti, distraendole in favore del sottoscritto procuratore dichiaratosi anticipatario.”
Si costituivano gli originari convenuti, i quali resistevano all'appello, esponendo:
- che difettava il requisito dell'interclusione, in quanto l'immobile di proprietà dell'appellante godeva di altro ingresso (pedonale e per autovetture), sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato, come emerso dalla relazione peritale redatta dal CTU Ing. e definitivamente accertato con la sentenza n. Persona_1
1533/2018, che non era stata impugnata dal;
PT
- che, in realtà, il Tribunale, tenuto conto dell'indivisibilità del piazzale, aveva disposto la divisione ed assegnato il piazzale in proprietà esclusiva ad essi appellati, proprio perché non ci sarebbe stata alcuna interclusione per il fondo del;
PT
- che il Parente aveva continuato ad utilizzare, per accedere al proprio appartamento, sia il passaggio attraverso l'atrio antistante il fabbricato sia l'ingresso pedonale (e per autovetture) sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato, e ciò fino al
14 gennaio 2022, quando con l'ausilio dell'Ufficiale Giudiziario, finalmente avevano potuto ottenere il possesso dell'atrio (ormai di loro esclusiva proprietà), con diffida al
Parente di astenersi da qualsiasi iniziativa idonea a turbare il possesso;
- che il giudicato della sentenza n. 1533/2018 copriva il dedotto e il deducibile anche in relazione allo stato dei luoghi ed all'assunto sull'esistenza di un'eventuale interclusione del fondo del a seguito della divisione giudiziale;
PT
- che, infine, l'atto di appello proposto dal non introduceva alcun elemento di PT novità rispetto alla situazione già delineata e coperta dal giudicato.
Concludevano, pertanto, per il rigetto dell'appello, con il favore delle spese di lite.
pagina 3 di 7 Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, all'udienza del 5.11.24 la causa veniva riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Diritto.
A parere della Corte, l'appello è infondato.
Va premesso che l'art. 1054 c.c. contempla una particolare fattispecie di servitù, riconoscendo in capo al proprietario o al condividente il diritto di ottenere dall'altra parte la costituzione di una servitù coattiva di passaggio senza corresponsione di alcuna indennità, qualora il proprio fondo sia divenuto da ogni parte intercluso per effetto di alienazione a titolo oneroso o, per quanto disposto dal co. 2 dell'art. 1054 c.c., per effetto della divisione.
Presupposto indefettibile per la sua azionabilità, oltre alla ricorrenza di uno stato di interclusione assoluto, è la sussistenza di un nesso di causalità tra le risultanze della divisione (o gli effetti dell'alienazione) e lo stato di interclusione.
Nella specie, l'appellante ha prospettato che l'immobile di sua proprietà (Mola di Bari, a
Via Don Russolillo n. 54), sia divenuto intercluso a causa dell'assegnazione, in sede di divisione, del piazzale antistante - di cui era originariamente comproprietario e che consentiva l'accesso principale alla propria abitazione - agli odierni appellati, in forza della sentenza n. 1533/2018, passata in giudicato, emessa dal Tribunale all'esito del procedimento R.G. n. 5334/2008, avente ad oggetto la divisione giudiziale della sola area scoperta antistante gli immobili di proprietà delle parti.
Il primo Giudice ha correttamente evidenziato che, a ben vedere, il ha agito per PT costituire una servitù coattiva di passaggio ex art. 1054 c.c. a favore di un fondo che non aveva però formato oggetto di divisione, posto che la divisione aveva interessato esclusivamente il piazzale originariamente comune (ovverosia, l'asserito fondo servente), in tal modo confondendo il presupposto dell'art. 1054 c.c., che presuppone che il proprietario di un fondo avente accesso diretto dalla strada sia divenuto, per effetto di divisione, chiuso da ogni parte.
In effetti, solo il proprietario del fondo che sia divenuto intercluso in conseguenza di alienazione a titolo oneroso o divisione ha diritto di ottenere il passaggio coattivo gratuito dall'altro contraente e, pertanto, non può pretendere il passaggio coattivo dagli altri vicini ai sensi dell'art. 1051 c.c., in base ai criteri di brevità e di minor aggravio dettati da tale norma (Cass. n. 4506/1985; n. 4207/1997; n. 20404/2013).
Ne deriva che il passaggio coattivo viene garantito dall'ordinamento ai sensi dell'art. 1054 c.c. nell'ipotesi in cui il fondo, originariamente unico, venga diviso in più parti, una pagina 4 di 7 o alcuna delle quali divengano intercluse per effetto della assegnazione operata in sede di divisione.
In questo caso, il proprietario della porzione di fondo che gli venga assegnata per effetto della divisione, divenuto intercluso, potrà agire nei confronti degli altri condividenti, proprietari esclusivi delle altre porzioni dell'originario fondo, che si frappongono tra il fondo assegnatogli e la pubblica via.
Viceversa - come detto - la divisione non ha riguardato il fondo del : il bene PT oggetto di divisione è stato invero il piazzale di mq. 170, che era, a sua volta, in comproprietà con i convenuti, sicchè l'appellante ha ritenuto di poter ricondurre, sotto l'ambito di applicazione della norma dell'art. 1054 c.c., una fattispecie affatto diversa, nella quale l'interclusione non è derivata dalla divisione giudiziale, posto che il fondo di sua proprietà, come detto dal primo Giudice, era già intercluso dal piazzale comune.
Ed invero, la Suprema corte ha stabilito il principio che il fondo è intercluso “anche quando il proprietario del fondo sia comproprietario (come nella specie) del fondo interposto tra quello di sua esclusiva proprietà e la via pubblica, in quanto il comunista non può asservire il fondo comune al proprio” (v. Cass. 22/03/2017, n. 7318; Cass.,
Sez. 2, 12/08/1989, n. 3702); quando un'unica persona è proprietaria in via esclusiva di un immobile ed è anche comproprietaria di altro immobile, non vi è identità di proprietà, essendo diverse la posizione soggettiva del proprietario e quella del comproprietario;
deve pertanto ritenersi che i due immobili appartengano a proprietari diversi.
Tanto basta ad escludere l'applicabilità dell'art. 1054 c.c., essendo chiaro che l'interclusione non era un effetto della divisione nel significato previsto dalla stessa norma.
Ne deriva che debbono condividersi le ragioni poste a fondamento della decisione del
Giudice di prime cure, laddove ha specificato che, affinché possa operare l'art. 1054 c.c.,
“occorre, cioè, che la divisione abbia fatto cessare la possibilità che l'una parte dell'unico originario fondo aveva di accedere alla strada pubblica attraverso l'altra parte del fondo stesso.” (p. 2, sentenza impugnata) e che, “nel caso in esame, l'interclusione non è dipesa dalla intervenuta divisione (giudiziale) dell'originario unico fondo, ma dalla divisione del fondo occludente (la corte comune) che già si frapponeva, sin dall'origine, fra la pubblica via ed il fondo ritenuto intercluso, di proprietà dell'attore, posto che a quest'ultimo si accedeva, sin da allora, tramite il diverso fondo comune (…)” (p. 3, sentenza impugnata).
pagina 5 di 7 Ad abundantiam e per mera completezza, deve ritenersi altresì che non sussista neppure lo stato di interclusione assoluta, posto che nella sentenza vertente tra le stesse parti ed avente ad oggetto la divisione giudiziale del piazzale, è previsto che il parente abbia altro
“accesso pedonale e per autovetture sito sulla strada privata laterale sul fronte sud del fabbricato” (cfr. CTU in atti), come rimarcato dal Giudice della divisione giudiziale, che ha evidenziato la possibilità di assegnazione ai convenuti dell'intero piazzale, “… essendo emerso in corso di causa che il piazzale, contrariamente a quanto avviene per il sig.
, che dispone di un altro ingresso pedonale e per autovetture, sito sulla strada PT privata laterale sul fronte sud del fabbricato, costituisce l'unica possibilità di accesso delle stesse (cioè dei convenuti) all'immobile in cui abitano”.
E detta sentenza, come messo in luce dagli appellati, è passata in giudicato.
Né parte appellante ha prodotto perizia giurata per attestare che detta strada, dalla quale accede, sia appartenente a terzi.
Non vi è luogo, poi, per procedere ad una riqualificazione della domanda avanzata dal
, senza incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c. PT
Ed invero, l'attore ha proposto una domanda diretta all'accertamento dei presupposti per la costituzione di una servitù ex art. 1054 c.c., senza neppure proporre, in via gradata, una domanda subordinata, neppure in grado di appello;
non può pertanto procedersi ad una riqualificazione d'ufficio ex art. 1051 c.c., non avendo il Parente interesse ad un'eventuale pronuncia in tal senso.
Evidenti sono i differenti presupposti per la costituzione della servitù di passaggio coattivo previsto dall'art. 1054 c.c. (qualificabile quale diritto di natura personale esercitabile esclusivamente nei confronti del diretto contraente o condividente), rispetto al diritto di cui all'art. 1051 c.c., sia per la diversità del presupposto - costituito soltanto dalla dipendenza della interclusione del fondo dall'alienazione a titolo oneroso o dalla divisione, senza rilievo alcuno dei diversi presupposti previsti dall'art. 1051 c.c. cioè, della maggiore brevità del percorso e del minor danno per il fondo da assoggettare a servitù – che per l'esclusione della indennità (v. Cass., Sez. 2, 23/09/2011, n. 19482;
Cass., Sez. 2, 25/01/1993, n. 832; Cass., Sez. 2, 07/07/1987, n. 5904), che l'appellante non ha mai dichiarato di essere disposto a versare, in dipendenza di una diversa qualificazione della fattispecie.
In ordine alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nella misura liquidata nel dispositivo (D.M. 55/2014 e successive modif. - valore da € 1.101 a € 5.200 – valori medi).
pagina 6 di 7 All'integrale rigetto dell'appello consegue, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13 DPR
n. 115/2002 (comma inserito dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/2012), l'obbligo per l'appellante di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. Rep. n. 6973/2022, comunicata in CP_4 data 27.12.2022, così provvede:
- rigetta l'appello;
- dichiara tenuto e condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado di lite in favore di parte appellata, che liquida nella complessiva somma di € 2.915,00 per il presente grado, oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Bari il 4.2.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 7 di 7