Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 236
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Sentenza 21 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è una sentenza della Corte di Appello di Bari, emessa dalla Dott.ssa Maria Mitola, Dott. Michele Prencipe e Dott. Gaetano Labianca. Le parti in causa si contendevano la costituzione di una servitù coattiva di passaggio, sostenendo che l'immobile dell'appellante fosse intercluso a seguito di una divisione giudiziale che aveva assegnato il piazzale, originariamente comune, ai convenuti. L'appellante richiedeva l'accertamento della sua interclusione e il riconoscimento del diritto di passaggio senza indennità, invocando l'art. 1054 c.c. I convenuti, al contrario, eccepivano l'inammissibilità della domanda, sostenendo che l'appellante avesse accesso a un'altra strada.

La Corte ha rigettato l'appello, argomentando che l'interclusione non era derivata dalla divisione, poiché il fondo dell'appellante era già intercluso prima della divisione stessa. Ha chiarito che l'art. 1054 c.c. si applica solo quando il fondo diventa intercluso a causa della divisione, e non nel caso in cui il fondo servente fosse già di proprietà di un comproprietario. Inoltre, la Corte ha evidenziato che l'appellante disponeva di un altro accesso, escludendo così la sussistenza di uno stato di interclusione assoluta. Pertanto, la Corte ha confermato la decisione del primo Giudice, condannando l'appellante al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Bari, sentenza 21/02/2025, n. 236
    Giurisdizione : Corte d'Appello Bari
    Numero : 236
    Data del deposito : 21 febbraio 2025

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