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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3252/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
3252/2020 vertente,
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] [...], elettivamente domiciliata in Melito di Porto VO
(RC) alla via Caredia, n. 141, presso lo studio dell'avv. IL NO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano, alla via Benigno Crespi, n.23, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in S. Giovanni in Fiore
(CS) alla via Vallone, n.176, presso lo studio dell'avv. Anna Pia Spina che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta-
NONCHÉ CONTRO
, nata a [...] Controparte_3
il 6.10.975, residente in [...]alla via Concordia s.n.c.
1 -convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva, dinnanzi all'adito Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, la e al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorsole il 28.7.2016.
Esponeva:
- che nel pomeriggio del 28.7.2016 si trovava sulla spiaggia del Comune di Bova
Marina (RC), in zona antistante il ristorante “Fairstar”, unitamente a numerose altre persone, tra cui la LA , proprietaria dell'imbarcazione SUZUKI Controparte_3
DF 40ASTI/W targata D4004F-610034 (Polizza nr. 15982934 Natante), assicurata per la on la SO;
CP_4 Controparte_5
- che alle ore 18:00 circa, considerata la giornata particolarmente afosa e il mare calmo, la comitiva decideva di fare un giro sul predetto natante condotto da Controparte_3
titolare di regolare patentino di guida e abilitata alla guida;
[...]
- che durante la fase di salita a bordo dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W, a causa di una repentina ed improvvida ripartenza della barca, l'attrice scivolava dall'imbarcazione rimanendo impigliata con la gamba sinistra nella scaletta a poppa;
- che a seguito dell'urto accusava subito un fortissimo dolore al ginocchio sinistro, avendo tra l'altro compiuto con lo stesso ginocchio un movimento preternaturale che aggravava viepiù il danno patito a cagione della torsione, motivo per cui il giro in barca veniva sospeso e, immediatamente, su consulto medico, praticata la c.d. “terapia del ghiaccio” a domicilio;
- che il giorno 29.7.2016, successivo a quello dell'evento, poiché ancora dolorante, la veniva accompagnata dai familiari presso l'U.O. di ortopedia e traumatologia del CP_3
Presidio Ospedaliero di Melito di Porto VO (RC), dove veniva diagnosticato: “trauma distorsivo ginocchio sinistro con sospetta lesione legamentosa”. Contestualmente venivano date indicazioni terapeutiche e diagnostiche nonché prescrizione di riposo assoluto;
2 -che il 30.7.2016 veniva eseguito esame “Rm Ginocchio Sn” con il seguente referto:
“[…]slargato e disomogeneo appare il retinacolo mediale con associato infarcimento edemigeno perificole, da lesione distrattiva. Coesiste modico versamento intra-articolare e nel recesso latero-rotulee esterno. Modesta distensione fluida della guaina del t. popliteo su base tenosinovitica reattiva. Nella norma menischi, LCA, LCP e legamenti collaterali. Una consulenza specialistica ed un controllo RM a distanza sono indicati”;
- che si sottoponeva a visita ambulatoriale con il dott. il quale Persona_1 confermava la diagnosi già fatta dai precedenti sanitari e, successivamente, a causa dell'acutizzarsi del dolore al ginocchio ed alla gamba sinistra, veniva trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Melito Porto VO ove veniva fatta diagnosi di “distorsione e distrazione legamento collaterale mediale del ginocchio, dolore e impotenza funzionale ginocchio sn in paziente con recente trauma distorsivo del ginocchio con lesione legamentosa”;
- che solo in data 5.10.2016 veniva dichiarata “clinicamente guarita con postumi” con prescrizione di dieci sedute di terapia riabilitativa motoria ginocchio sx;
- che il sinistro veniva prontamente denunciato presso la e, Controparte_1 successivamente, veniva data comunicazione dell'avvenuta guarigione con postumi;
- che il 12.11.2016 la riscontrava negativamente la richiesta Controparte_1 risarcitoria asserendo che “ la responsabilità può essere attribuita al nostro conducente […] il fatto non è provato[…]. Restiamo comunque disponibili a rivedere la nostra posizione qualora vengano forniti ulteriori elementi utili all'istruttoria della pratica[…]”;
- che veniva redatta CTP a firma del dott. il quale diagnosticava Persona_2
“severo trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale a notevole incidenza funzionale” e concludeva formulando le seguenti valutazioni medico-legali: i) Incapacità Temporanea assoluta (I.T.A.) giorni 2; ii) Incapacità Temporanea
Relativa (I.T.P.) al 75% giorni 50; iii) Incapacità Temporanea Relativa (I.T.P.) al 50% giorni
17; iv) Incapacità Temporanea Relativa (I.T.P.) al 25%, giorni 10; v) invalidità permanente
10% .
- che, a causa del danno subito, l'attrice anticipava la somma di € 453,48 per spese mediche oltre ad € 400,00 per compenso CTP;
- che con atto del 10.4.2020 involtava all'assicurazione convenuta invito a concludere convenzione di negoziazione assistita, rimasto inevaso. 3 Tutto quanto premesso, l'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale:
1. accertare, statuire e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivi fatto e colpa imputabili alla proprietaria e conducente dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W targata D4004F-610034, Ufficiale E.I., dottoressa
2. accertare, dichiarare e statuire che tutti i danni fisici, Controparte_3
biologici, morali-non patrimoniali subìti dall'odierna parte attrice sono stati causati dal sinistro de quo e per l'effetto accertare, statuire e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad ottenerne l'integrale risarcimento;
3. Accogliere la Parte_1
domanda e, per l'effetto, condannare in solido e la società Controparte_3
, CODICE FISCALE in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della società, Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il
3/1/08 al n.I. 00066 Indirizzo PEC: al pagamento in Email_1 favore dell'attrice, dott.ssa della complessiva somma di Parte_1 euro 29.507,48 (euro ventinovemila cinquecentosette / 48), di cui €. 28.654,00 a titolo di giorni di inabilità, danno biologico, danno morale – non patrimoniale, € 453,48 per spese mediche documentate;
€ 400,00 per spese CTP;
4. condannare le convenute in solido tra loro al pagamento anche degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. In subordine, al pagamento delle diverse somme che il sig. Giudice riterrà stabilire in corso di causa, anche attraverso la CTU MEDICO-LEGALE;
5. condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro-tempore, al pagamento delle eventuali spese di CTU medico legale.
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e compensi professionali, da determinarsi sulla base del
D.M. 55/2014, oltre spese di trasferta, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge”.
Con comparsa del 3.3.2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, chiedendone il rigetto della stessa con condanna al pagamento delle spese processuali. Domandava, in subordine, la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
La convenuta sebbene ritualmente citata, non si Controparte_3 costituiva e veniva dichiarata contumace.
4 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria ammessa (interrogatorio formale, prova testi e CTU medico – legale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. L'odierna attrice lamenta che in data 28.7.2016 mentre si trovava sulla spiaggia del comune di Bova Marina (RC) decideva, unitamente alla LA e altri amici, di fare un giro in barca, condotta dalla LA e assicurata dalla SO . Durante Controparte_5
la fase di risalita a bordo dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W (targata D4004F-
610034), a causa di una repentina ed improvvida ripartenza della stessa, perdeva l'equilibrio e scivolava in acqua, rimanendo con la gamba sinistra impigliata nella scaletta a poppa.
Deduce, quindi, che la responsabilità dell'evento lesivo sia da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dalla convenuta Controparte_3
[...]
La domanda è fondata.
Sull'applicabilità dell'art. 2054 c.c. alle ipotesi, come quella in esame, di risarcimento dei danni derivanti da trasporto amichevole effettuato con unità da diporto si è pacificamente espressa la giurisprudenza di legittimità stabilendo che “l'applicazione della disposizione dell'art. 2054 c.c. che, come si è visto, in materia di circolazione stradale è stata oggetto di una vasta ed evolutiva produzione giurisprudenziale, allora deve essere inteso nella sua interezza. Il che implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto come nella materia della circolazione stradale. Le ragioni che militano in questo senso si possono trarre agevolmente dall'essere, la tutela del danneggiato, elemento unificante delle relative discipline, essendo eguali, sia l'esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato, sia il bene giuridico, di rilevanza costituzionale, da salvaguardare: quello, cioè della tutela della salute e della integrità fisica. Non senza richiamare il principio per il quale - come già detto l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, come tali applicabili, ricorrendo la medesima ratio, a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto. Non vi è, quindi, alcuna ragione per 5 assegnare, nel diporto nautico, all'art. 2054 c.c., comma primo, un ambito applicativo diverso da quello che gli è stato riconosciuto nella circolazione stradale. Pertanto, nel trasporto amichevole, effettuato con unità da diporto, la responsabilità del conduttore
(vettore amichevole o di cortesia) è retta dall'art. 2054, comma primo, c.c.. Con la conseguente residualità della norma dell'art. 414 c.n. sul trasporto amichevole, che resta riferibile alla sola navigazione mercantile. Da ultimo, come ulteriore avallo di quanto si è fin qui detto è utile ricordare che l'art. 123 del Codice delle assicurazioni (D.lgs n. 209/2005), per le unità da diporto dotate di motore, prevede che esse non possano essere poste in navigazione "se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 19/11/2013 n. 25902).
Tanto chiarito, l'art. 2054 c.c. prevede l'obbligo per il conducente di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, qui da intendersi il natante, prevedendo che lo stesso possa liberarsi da responsabilità fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Vi è quindi una presunzione di colpa in capo al danneggiante superabile allorchè il conducente dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (Cass. civ. n. 14959/2012).
2.1. Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, questo
Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che possa ritenersi superata la presunzione di colpa - di cui all'art. 2054, I comma, c.c. - della convenuta CP_3 conducente l'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W targata D4004F-610034.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti nonché dalla CTU medico – legale redatta dalla dott. . Persona_3
Le circostanze dedotte nell'atto di citazione relativamente alla dinamica del sinistro hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali rese da , Testimone_1 Tes_2
e tutti testimoni oculari dell'infortunio.
[...] Testimone_3
Il teste il quale ha assistito personalmente all'occorso in quanto si Testimone_4
trovava in compagnia dell'attrice e della LA, interrogato sui fatti di causa, ha così riferito:
“ADR: […] sinistro si è verificato nel pomeriggio del 28 luglio del 2016 nel tratto di mare antistante la spiaggia ove insiste il villaggio San Leo. La LA dell'attrice CP_3
6 si trovava sull'imbarcazione ormeggiata nella boa ivi presente ed CP_3 CP_3
io e l'attrice abbiamo raggiunto a nuoto detta imbarcazione;
io ero già salito sulla stessa quando ho visto l'attrice che si trovava dietro di me cadere in mare. Precisamente ho visto
l'attrice raggiungere l'ultimo gradino della scaletta e poi scivolare in acqua;
ricordo, altresì, che immediatamente prima della caduta la gamba sinistra dell'attrice era rimasta impigliata nel gradino della scaletta;
A.D.R.: Preciso che la sig.ra Controparte_3 aveva messo in moto l'imbarcazione, probabilmente credendo che anche l'attrice avesse completato la salita sull'imbarcazione, e ciò ha determinato un sussulto della barca medesima, dopo il quale l'attrice ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro in mare;
A.D.R.: Io e la LA dell'attrice ci siamo subito tuffati in acqua per aiutare la stessa a raggiungere la riva;
ricordo che l'attrice lamentava dolore alla gamba tanto che ha dovuto mettere del ghiaccio per lenire il dolore;
A.D.R.: Sulla spiaggia vi erano tante persone non ricordo chi ha portato il giacchio all'attrice. A.D.R.: Il giorno dopo mi è stato riferito dalla LA dell'attrice che quest'ultima, a seguito della caduta, si era dovuta recare in ospedale;
Successivamente, mi sembra dopo circa un mese dall'incidente, ho visto l'attrice Tes_5
indossare un tutore ed utilizzare delle stampelle;
ricordo anche che l'attrice mi riferiva di avere dolore al ginocchio e che lo stesso era gonfio” (cfr. verbale di udienza del 9.4.2024).
In maniera del tutto conforme, il teste , che ha assisto ai fatti di Testimone_1 causa dalla spiaggia, ha così riferito: “ADR: Conosco l'attrice sig.ra Parte_1
e la di lei LA , in quanto fino a qualche anno
[...] Controparte_3 addietro in estate frequentavamo la stessa spiaggia in Bova Marina e, precisamente, la spiaggia antistante il villaggio San Leo, di fronte al ristorante “Fairstar”, io infatti affittavo nel periodo estivo una casetta all'interno di detto villaggio. […] ADR: Ho assistito al fatto per cui è causa;
ricordo che nel pomeriggio del 28 luglio 2016 mi trovavo su detta spiaggia ed ho visto dapprima la sig.ra raggiungere a nuoto la sua Controparte_3 imbarcazione che si trovava ancorata nella boa e, una volta raggiunta l'imbarcazione medesima, l'ho vista salire sulla stessa. Ho visto poi CP_3 Controparte_3 mettersi al timone del natante, tirare una cima dalla boa, abbassare il motore ed accendere lo stesso. Nel frattempo, ho visto anche il sig. , credo si chiami o Tes_2 Tes_4 CP_7
di cognome, raggiungere a nuoto detta imbarcazione e salire sopra la stessa;
ho visto anche la sig.ra raggiungere a nuoto detto natante. Mentre Parte_1
quest'ultima era intenta a salire sull'imbarcazione e, precisamente, mentre si trovava 7 sull'ultimo gradino della scaletta apposita, ho visto l'imbarcazione sussultare. Ricordo che dopo il sussulto della barca l'attrice ha perso l'equilibrio e, per qualche secondo sembrava essersi impigliata in qualcosa, per poi cadere in mare. Immediatamente il sig. , prima, Tes_2
e la LA dell'attrice, poi, si sono tuffati in mare per aiutare la stessa attrice a raggiungere la riva. Ricordo che l'attrice una volta raggiunta la riva è stata adagiata sulla battigia e ricordo pure che la stessa lamentava dolore alla gamba sinistra. Io stesso ho provveduto a prendere del ghiaccio per alleviare il dolore. […] ADR: Nei giorni seguenti mi hanno riferito che l'attrice si era dovuta recare in ospedale ed ho poi visto la stessa indossare un tutore ed utilizzare le stampelle (Cfr. verbale di udienza del 9.4.2024).
La medesima dinamica del sinistro è stata riferita dalla teste la quale Testimone_3
ha, anch'essa, assistito all'infortunio dalla spiaggia, ed ha dichiarato: “ADR: Conosco sia
l'attrice che di lei LA in quanto frequentiamo in estate la stessa Controparte_3
spiaggia. Ho assistito all'incidente per cui è causa. Ricordo che il 28 luglio del 2016 nel pomeriggio io mi trovavo a Bova Marina sulla spiaggia antistante il Villaggio San Leo di fronte al ristorante “Fairstar” e ho visto salire sulla sua imbarcazione Controparte_3
ancorata alla boa;
dopo di lei anche un certo sig. ha raggiunto detta imbarcazione ed, Tes_2 infine, pure l'attrice si è tuffata ed a nuoto ha raggiunto il natante. Ricordo Parte_1
che sull'imbarcazione è dapprima salito il sig. e poi l'attrice; quest'ultima tuttavia Tes_2 mentre era intenta a salire sulla scaletta dell'imbarcazione è caduta;
ricordo che
l'imbarcazione, che aveva il motore acceso, si è mossa e l'attrice è caduta;
preciso che quando l'attrice è caduta si trovava nell'ultimo gradino in salita della scaletta. ADR: Ricordo che l'attrice ha gridato per il dolore, il motore dell'imbarcazione è stato immediatamente spento dopo la detta caduta in acqua e l'attrice è stata soccorsa dal sig. e poi anche Tes_2 dalla di lei LA sig. ra . ADR: l'attrice è stata portata sulla spiaggia e ricordo CP_3
che lamentava dolore al ginocchio sinistro;
le hanno portato del ghiaccio per alleviare il dolore ma non so dire se la stessa si sia o meno successivamente recata in ospedale. ADR:
Ho rivisto l'attrice dopo qualche mese e la stessa, che camminava con le stampelle, mi ha riferito di che aveva ancora dolore al ginocchio;
Preciso che l'attrice è caduta sulla sua sinistra. ADR: Ricordo che l'imbarcazione in questione era di colore bianco con strisce di colore blu. ADR: Riconosco nella foto (doc.3 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) che mi viene sottoposta in visione la spiaggia davanti alla quale è avvenuto
l'incidente di cui ho sopra riferito. ADR: All'incidente hanno assistito tante persone presenti 8 sulla spiaggia, alcune delle quali si sono anche tuffate in mare, unitamente al sig. ed Tes_2
alla sig.ra , per soccorrere l'attrice”. (Cfr. verbale di udienza del 25.6.2024). CP_3
Dall'esame delle deposizioni testimoniali sopra riportate emerge che:
- il 28 luglio 2016 Controparte_3 Parte_1
e decidevano di fare un giro in barca;
[...] Testimone_4
- la prima a raggiungere, a nuoto, l'imbarcazione, ormeggiata ad una boa, è stata la convenuta e poi, a seguire, e l'odierna Controparte_3 Testimone_4 attrice;
- mentre l'attrice era intenta a salire sulla scaletta cadeva e rimaneva impigliata con la gamba sinistra nella scaletta;
più precisamente, la convenuta aveva messo in moto CP_3
l'imbarcazione, probabilmente credendo che anche l'attrice avesse completato la salita sull'imbarcazione, e ciò ha determinato un sussulto della barca medesima, dopo il quale l'attrice ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro in mare;
- l'attrice è stata soccorsa immediatamente dall'amico nonché dalla Testimone_4 LA, i quali si tuffavano a mare per aiutarla. Una volta raggiunta la riva, è stata adagiata sulla battigia e lamentava dolore alla gamba sinistra tanto che il le portava del Tes_1 giacchio;
- nei giorni seguenti l'occorso, i testi apprendevano che l'attrice, a causa dell'infortunio, si era dovuta recare in ospedale e la rivedevano indossare un tutore ed utilizzare le stampelle.
Quanto riferito dai testi consente di affermare l'esclusiva responsabilità della
[...]
conducente il natante per l'occorso, non avendo quest'ultima Controparte_3
tenuto una condotta di guida conforme alle regole prescritte in materia.
Sull'attendibilità delle deposizioni non vi è motivo di dubitare avendo tutti e tre i testi stessi assistito personalmente o a distanza ravvicinata al sinistro ed avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni. A ciò si aggiunge che i testi e Tes_3
, sentiti a chiarimenti, hanno confermato che dalla loro postazione in spiaggia Tes_1 riuscivano a vedere con esattezza le persone, la dinamica del sinistro nonché a sentire il rumore del motore dell'imbarcazione; il teste ha confermato che Tes_4 Testimone_1
e erano presenti in spiaggia il giorno del sinistro (cfr. verbale di udienza del Testimone_3
18.2.2025).
9 Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure sollevate dall' CP_5
convenuta laddove ritiene poco credibile la testimonianza resa dal teste , il Testimone_4 quale, nonostante abbia assistito personalmente all'evento, nel rendere dichiarazioni all'accertatore incaricato in sede stragiudiziale avrebbe riferito che l'occorso si è verificato nel mese di agosto, senza ricordare il giorno preciso, anziché la data corretta dichiarata in sede di escussione (28.7.2016).
Difatti il predetto teste, interrogato su tale circostanza, in sede di chiarimenti ha fornito una spiegazione ragionevole in ordine alla superiore incongruenza così motivando “ADR: preciso che al momento della dichiarazione resa al perito, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ho riferito alla precedente udienza, non ricordavo con esattezza il giorno preciso che, poi, in sede di deposizione, ho saputo meglio ricondurre alla data del 28 luglio 2016 a seguito di precisa domanda sul punto formulata dal Giudice in sede di escussione. Quindi, confermo che il sinistro è occorso il 28 luglio del 2016” (cfr. Verbale di udienza del
18.2.2025).
In ogni caso, la credibilità del teste deve essere apprezzata sulla base di una valutazione complessiva della deposizione non potendo una inesattezza cronologica inficiarne la valenza probatoria. Infatti, il ha fornito una dettagliata e coerente ricostruzione della Tes_4
dinamica dell'evento che ha trovato puntuale riscontro nelle altre testimonianze.
Ancora, l'assicurazione convenuta rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese del teste con le dichiarazioni di e in quanto, mentre il primo ha Tes_4 Tes_1 Tes_3 dichiarato che l'imbarcazione si trovava con il motore spento a distanza di circa 100 mt dalla spiaggia la teste dichiarava che la barca era con motore acceso come riferito anche Tes_3
dal , e ormeggiata a circa 200 mt dalla riva. Tes_1
Ritiene il giudicante che tali contraddizioni non incidano sulla genuinità delle deposizioni né sulla reale ricostruzione dell'evento trattandosi di mere incongruenze.
L'indicazione della distanza costituisce una mera approssimazione visiva non supportata da misurazioni oggettive.
Le superiori incongruenze non solo non inficiano la credibilità dei testi, ma costituiscono espressione della normale variabilità percettiva, lasciando intatta la attendibilità complessiva del compendio testimoniale.
Le deposizioni devono pertanto ritenersi attendibili e idonee a fondare la ricostruzione dell'evento per cui è causa. 10 Ancora, la verificazione del sinistro, per come ricostruita dai testi, trova ulteriore riscontro nella documentazione allegata in atti e segnatamente:
i) dalla certificazione medica in atti, ivi compreso il certificato del pronto soccorso. Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l'attrice non si sia recata in ospedale nell'immediatezza dell'occorso essendo ben possibile che la danneggiata abbia scelto di recarsi presso il pronto soccorso in un secondo momento, circostanza, peraltro, confermata dal teste che in sede di chiarimenti ha, altresì, spiegato la ragione per cui Testimone_1 la non si è recata al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto (“ADR: ricordo che CP_3
nell'immediatezza del fatto voleva portare la LA in ospedale. Controparte_3
Quest'ultima, tuttavia, non voleva andare subito in quanto era spaventata e non voleva lasciare sua NO sola a casa perché stava male, infatti credo che sia morta poco tempo dopo. Quindi l'attrice, dopo l'occorso, è rimasta in spiaggia per una mezzoretta circa e poi entrambe le sorelle sono andate via.” (cfr. verbale del 18.2.2025);
ii) nella CTU redatta dal dott. il quale ha confermato la compatibilità, Persona_3 secondo i criteri medico – legali di giudizio, delle lesioni riportate dalla con la CP_3
dinamica del sinistro;
iii) nelle allegate ricevute delle spese mediche sostenute dall'attrice per le cure.
Infine, valgono a corroborare la prospettazione attorea le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (si v. udienza del 14.3.2023) dalla convenuta Controparte_3
LA dell'attrice, proprietaria e conducente del natante vettore e, quindi, litisconsorte necessario (v. ex multis Cass. civ. n. 27078/2022). Quest'ultima ha confermato la dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attrice in citazione nonché dai testi, assumendosi la responsabilità dell'accaduto affermando: “ADR: vedevo mia LA salire la scaletta, trovarsi sull'ultimo gradino, con una gamba sollevata per salire sul piano di accesso al natante ormai salita e mi giravo volgendole le spalle. Accendevo l'imbarcazione e muovevo involontariamente e leggermente la leva del cambio;
la barca aveva un sussulto. Accadeva tutto nel giro di qualche secondo. Sentivo un gemito di mia LA, mi giravo verso di lei e la vedevo sospesa sulla scaletta, ai cui bordi rimaneva impigliata con la gamba sinistra, per qualche frazione di secondo, per poi scivolare in acqua (Cfr. verbale di udienza del
14.3.2023).
Vero è che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei 11 confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, III comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (sulla dichiarazione confessoria resa dal proprietario litisconsorte necessario contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.) - ed a maggior ragione resa dal litisconsorte necessario in sede di interrogatorio formale- v. Cass. civ. n. 15431/2024).
Tuttavia, questo Giudice ritiene che alla dichiarazione resa dalla convenuta in CP_3
sede di interrogatorio formale, sebbene priva di valenza confessoria, possa comunque riconoscersi valore conducente rispetto alla dinamica del sinistro tenuto conto degli ulteriori elementi di riscontro (produzione documentale e deposizioni testimoniali) e del complessivo quadro probatorio in atti, specie ove si consideri che alcuna diversa prova contraria sulla modalità di svolgimento dell'occorso è stata offerta dalla . CP_1
Per tutto quanto sinora esposto, deve ritenersi processualmente provato che il sinistro
è addebitabile esclusivamente alla convenuta senza che, contrariamente da quanto CP_3
eccepito dall'assicurazione convenuta, alcun concorso di colpa possa essere riconosciuto in capo all'attrice.
2.2. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 2054 c.c. il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con preciso riferimento all'ipotesi di trasporto amichevole effettuato con unità da diporto la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del
2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della ricorrente, 12 danneggiata quale terza trasportata su un gommone, per aver accettato il rischio dell'escursione in presenza di forte vento, per mancanza di una previa motivazione effettiva
e percepibile in ordine alla condotta del pilota del mezzo)”.(Cfr. Cass. civ., sez. III, a n. 18958 del 10.7.2025)
Tale disposizione impone, dunque, al conducente l'onere di dimostrare di avere agito con la massima diligenza e prudenza per evitare il danno.
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale sopra esaminati, risulta evidente che la convenuta abbia violato tali prescrizioni avviando la Controparte_3 manovra di partenza/accensione del motore del natante senza preventivamente assicurarsi della presenza a bordo di tutti gli ospiti e così determinando la caduta dell'attrice in acqua che dopo avere perso l'equilibrio rimaneva incastrata con il piede nella scaletta.
Le considerazioni che precedono consento, pertanto, di affermare l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro non Controparte_3 potendosi ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a suo carico prevista dall'art. 2054, comma I, c.c.
Era, invero, onere del conducente del natante e/o del suo assicuratore provare, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022; Cass. civ., n. 12576/2018; Cass. civ. n.
9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n. 12751/2001; Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
Tuttavia, sul punto, alcuna prova è stata offerta dall'Assicurazione convenuta la quale si è limitata ad eccepire il concorso di colpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., della danneggiata senza specificatamente dedurre né tantomeno dimostrare la condotta negligente imputabile alla odierna attrice.
La domanda attorea merita accoglimento ne consegue che la convenuta
[...]
e la SO vanno condannate, in solido, a Controparte_3 Controparte_1 risarcire i danni sofferti dall'attrice a causa del sinistro. Parte_1
3. Passando alla quantificazione del pregiudizio biologico lamentato dall'attrice si osserva quanto segue.
13 Questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott. , Persona_3
nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice
(“trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale”) con la dinamica del contestato sinistro affermando che “Le lesioni refertate e certificate presenti agli atti sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti.” (Cfr. p. 5 CTU).
Sul punto prive di pregio sono le contestazioni formulate dal CTP di parte attrice (dott.
laddove lamenta che il CTU avrebbe sottovalutato le lesioni riportate a seguito del Per_2 sinistro.
Il CTU precisa, infatti, che le lesioni riportate da Parte_1 per come anche descritte dal CTP, sono relative a “Trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale: trattasi pertanto di trauma distorsivo/distrattivo a carico dell'articolazione” precisando che: “[…] parte ricorrente, invoca percentuali da applicare a postumi che fanno invece riferimento ad esiti di rotture totali o parziali del legamento: da nessuna parte dei referti allegati agli atti si fa menzione di una rottura del legamento per cui, le richieste in percentuale pervenute da parte ricorrente appaiono completamente errate. […] Vero è che anche una percentuale del 3% potrebbe rientrare nella quantificazione del danno residuo, ma va da sé che, non essendoci stata una rottura parziale o totale del legamento, si può individuare in una percentuale tra il 2% e 3% il danno residuo. E' questo il range che si evince dalla “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanete – Guida alla valutazione medico legale Per_4
dell'invalidità permanente – . Pt_2
Le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice non, quindi, sono coerenti con le lesioni in concreto riportate e si palesano del tutto inidonee a smentire le valutazioni eseguite dal
CTU. Quest'ultime, di contro, risultano pienamente condivisibili ed esaustive nonché accettate anche dalla difesa attorea che, non a caso, nelle note conclusive prende atto e si rimette alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Tanto chiarito, l'ausiliario, dopo aver precisato che tabelle relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro l'infortunistica privata ( e , Pt_2 Per_4
14 tendenzialmente prevedono che gli esiti di lesioni al ginocchio comportano una percentuale fino al 3%, ha affermato che nel caso specifico, trattandosi di esiti di media entità, la percentuale si può individuare nella misura del 2%.
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITP al 75% quantificabile in giorni 44 (dal 28.7.2016 al 9.9.2016); ITP al 50% quantificabile in giorni 20 (dal 10.9.16 al 29.9.16); ITP al 25% quantificabile in giorni 6 (dal 30.9.16 al
5.10.16) (Cfr. p. 5 CTU).
Passando alla determinazione dei danni subiti, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente nella misura del 2%, e vertendo, quindi, in materia di lesioni micropermanenti, occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate all'art. 139, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni, per il calcolo del danno biologico.
Applicando le suddette tabelle, considerate le quantificazioni cui è giunto il CTU e sopra riportate, va liquidata all'attrice la cifra € 2.500,01 a titolo di invalidità temporanea
(così determinata: invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.853,94; invalidità temporanea parziale al 50%, € 561,80; invalidità parziale al 25% € 84,27).
Quanto, invece, all'invalidità permanente nella misura del 2% in un soggetto di anni
34 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di € 1.865,14.
Pertanto, il danno biologico ammonta complessivamente ad € 4.365,15.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche ritenute dal CTU congrue rispetto a quanto dedotto da parte attrice, sulla scorta della documentazione in atti e, quindi, quantificate in € 453,48 per un complessivo importo pari a € 4.818,63.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente 15 allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato (€ 4.818,63) costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez.
Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base d.m. 18.7.2025, con decorrenza dall'1.4.2025, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto (ossia il 28.7.2016) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 5.200,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta. Va disattesa la richiesta di compensazione mancando i presupposti di legge senza che a tal fine rilevi la circostanza che la domanda è stata accolta in misura notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice (si v.
Cass. civ. SS UU, n. 32061 del 31.10.2022 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la 16 condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.)
Parimenti, sempre in ossequio alla regola della soccombenza, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Vanno, infine, poste a carico delle parti convenute, in solido, le spese di CTP sostenute da parte attrice (€ 400,00) non essendo tali esborsi né eccessive né superflui ed avuto riguardo all'esito della lite, che vede l'attrice totalmente vittoriosa (Cass. civ., sez. III, n. 26729 del
15.10.2024), senza che sia a tal fine necessaria la prova dell'effettivo esborso dovendosi, al riguardo, rammentare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. civ., sez. III, n.
17670/2024 e i riferimenti giurisprudenziali ivi indicati Cass. civ.
6.10.2021 n.27129; Cass. civ., 10.11.2010, n. 22826; Cass. civ., 10.3.2016, n. 4718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti
[...]
e al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3 [...]
della somma di € 4.818,63 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2025
e sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (28.7.2016) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna le convenute e la Controparte_3 Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate in €
[...]
17 918,00, per spese documentate (CTP e CU), e € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv.
IL NO dichiaratosi antistatario;
3. pone spese e compensi di CTU, già liquidati con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Reggio Calabria, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda
Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa civile iscritta al n.
3252/2020 vertente,
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
nata a [...] [...], elettivamente domiciliata in Melito di Porto VO
(RC) alla via Caredia, n. 141, presso lo studio dell'avv. IL NO che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice-
CONTRO
(P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, con sede legale in Milano, alla via Benigno Crespi, n.23, in persona del
[...]
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in S. Giovanni in Fiore
(CS) alla via Vallone, n.176, presso lo studio dell'avv. Anna Pia Spina che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-convenuta-
NONCHÉ CONTRO
, nata a [...] Controparte_3
il 6.10.975, residente in [...]alla via Concordia s.n.c.
1 -convenuta contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva, dinnanzi all'adito Tribunale di Parte_1
Reggio Calabria, la e al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna in solido al risarcimento dei danni dalla stessa subiti a seguito del sinistro occorsole il 28.7.2016.
Esponeva:
- che nel pomeriggio del 28.7.2016 si trovava sulla spiaggia del Comune di Bova
Marina (RC), in zona antistante il ristorante “Fairstar”, unitamente a numerose altre persone, tra cui la LA , proprietaria dell'imbarcazione SUZUKI Controparte_3
DF 40ASTI/W targata D4004F-610034 (Polizza nr. 15982934 Natante), assicurata per la on la SO;
CP_4 Controparte_5
- che alle ore 18:00 circa, considerata la giornata particolarmente afosa e il mare calmo, la comitiva decideva di fare un giro sul predetto natante condotto da Controparte_3
titolare di regolare patentino di guida e abilitata alla guida;
[...]
- che durante la fase di salita a bordo dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W, a causa di una repentina ed improvvida ripartenza della barca, l'attrice scivolava dall'imbarcazione rimanendo impigliata con la gamba sinistra nella scaletta a poppa;
- che a seguito dell'urto accusava subito un fortissimo dolore al ginocchio sinistro, avendo tra l'altro compiuto con lo stesso ginocchio un movimento preternaturale che aggravava viepiù il danno patito a cagione della torsione, motivo per cui il giro in barca veniva sospeso e, immediatamente, su consulto medico, praticata la c.d. “terapia del ghiaccio” a domicilio;
- che il giorno 29.7.2016, successivo a quello dell'evento, poiché ancora dolorante, la veniva accompagnata dai familiari presso l'U.O. di ortopedia e traumatologia del CP_3
Presidio Ospedaliero di Melito di Porto VO (RC), dove veniva diagnosticato: “trauma distorsivo ginocchio sinistro con sospetta lesione legamentosa”. Contestualmente venivano date indicazioni terapeutiche e diagnostiche nonché prescrizione di riposo assoluto;
2 -che il 30.7.2016 veniva eseguito esame “Rm Ginocchio Sn” con il seguente referto:
“[…]slargato e disomogeneo appare il retinacolo mediale con associato infarcimento edemigeno perificole, da lesione distrattiva. Coesiste modico versamento intra-articolare e nel recesso latero-rotulee esterno. Modesta distensione fluida della guaina del t. popliteo su base tenosinovitica reattiva. Nella norma menischi, LCA, LCP e legamenti collaterali. Una consulenza specialistica ed un controllo RM a distanza sono indicati”;
- che si sottoponeva a visita ambulatoriale con il dott. il quale Persona_1 confermava la diagnosi già fatta dai precedenti sanitari e, successivamente, a causa dell'acutizzarsi del dolore al ginocchio ed alla gamba sinistra, veniva trasportata al Pronto
Soccorso dell'Ospedale di Melito Porto VO ove veniva fatta diagnosi di “distorsione e distrazione legamento collaterale mediale del ginocchio, dolore e impotenza funzionale ginocchio sn in paziente con recente trauma distorsivo del ginocchio con lesione legamentosa”;
- che solo in data 5.10.2016 veniva dichiarata “clinicamente guarita con postumi” con prescrizione di dieci sedute di terapia riabilitativa motoria ginocchio sx;
- che il sinistro veniva prontamente denunciato presso la e, Controparte_1 successivamente, veniva data comunicazione dell'avvenuta guarigione con postumi;
- che il 12.11.2016 la riscontrava negativamente la richiesta Controparte_1 risarcitoria asserendo che “ la responsabilità può essere attribuita al nostro conducente […] il fatto non è provato[…]. Restiamo comunque disponibili a rivedere la nostra posizione qualora vengano forniti ulteriori elementi utili all'istruttoria della pratica[…]”;
- che veniva redatta CTP a firma del dott. il quale diagnosticava Persona_2
“severo trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale a notevole incidenza funzionale” e concludeva formulando le seguenti valutazioni medico-legali: i) Incapacità Temporanea assoluta (I.T.A.) giorni 2; ii) Incapacità Temporanea
Relativa (I.T.P.) al 75% giorni 50; iii) Incapacità Temporanea Relativa (I.T.P.) al 50% giorni
17; iv) Incapacità Temporanea Relativa (I.T.P.) al 25%, giorni 10; v) invalidità permanente
10% .
- che, a causa del danno subito, l'attrice anticipava la somma di € 453,48 per spese mediche oltre ad € 400,00 per compenso CTP;
- che con atto del 10.4.2020 involtava all'assicurazione convenuta invito a concludere convenzione di negoziazione assistita, rimasto inevaso. 3 Tutto quanto premesso, l'odierna attrice rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia
l'adito Tribunale:
1. accertare, statuire e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per esclusivi fatto e colpa imputabili alla proprietaria e conducente dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W targata D4004F-610034, Ufficiale E.I., dottoressa
2. accertare, dichiarare e statuire che tutti i danni fisici, Controparte_3
biologici, morali-non patrimoniali subìti dall'odierna parte attrice sono stati causati dal sinistro de quo e per l'effetto accertare, statuire e dichiarare il diritto della Dott.ssa ad ottenerne l'integrale risarcimento;
3. Accogliere la Parte_1
domanda e, per l'effetto, condannare in solido e la società Controparte_3
, CODICE FISCALE in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso gli uffici della società, Via Benigno Crespi, 23, 20159 Milano, Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il
3/1/08 al n.I. 00066 Indirizzo PEC: al pagamento in Email_1 favore dell'attrice, dott.ssa della complessiva somma di Parte_1 euro 29.507,48 (euro ventinovemila cinquecentosette / 48), di cui €. 28.654,00 a titolo di giorni di inabilità, danno biologico, danno morale – non patrimoniale, € 453,48 per spese mediche documentate;
€ 400,00 per spese CTP;
4. condannare le convenute in solido tra loro al pagamento anche degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro all'effettivo soddisfo. In subordine, al pagamento delle diverse somme che il sig. Giudice riterrà stabilire in corso di causa, anche attraverso la CTU MEDICO-LEGALE;
5. condannare la , in persona del legale rappresentante Controparte_6 pro-tempore, al pagamento delle eventuali spese di CTU medico legale.
6. con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio e compensi professionali, da determinarsi sulla base del
D.M. 55/2014, oltre spese di trasferta, oltre IVA e CPA, nonché rimborso forfettario del 15% come per legge”.
Con comparsa del 3.3.2021, si costituiva l'Assicurazione convenuta contestando la domanda attorea sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur, chiedendone il rigetto della stessa con condanna al pagamento delle spese processuali. Domandava, in subordine, la riduzione del risarcimento dovuto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c.
La convenuta sebbene ritualmente citata, non si Controparte_3 costituiva e veniva dichiarata contumace.
4 Concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria ammessa (interrogatorio formale, prova testi e CTU medico – legale), la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 15.12.2025, precisate le conclusioni ed esaurita la discussione orale, il
Giudice assumeva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
(norma ratione temporis applicabile anche al presente giudizio in forza dell'art. 7, comma 3, del D. Lgs 164/2024, c.d. correttivo bis Cartabia).
2. L'odierna attrice lamenta che in data 28.7.2016 mentre si trovava sulla spiaggia del comune di Bova Marina (RC) decideva, unitamente alla LA e altri amici, di fare un giro in barca, condotta dalla LA e assicurata dalla SO . Durante Controparte_5
la fase di risalita a bordo dell'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W (targata D4004F-
610034), a causa di una repentina ed improvvida ripartenza della stessa, perdeva l'equilibrio e scivolava in acqua, rimanendo con la gamba sinistra impigliata nella scaletta a poppa.
Deduce, quindi, che la responsabilità dell'evento lesivo sia da ascrivere esclusivamente alla condotta imprudente tenuta dalla convenuta Controparte_3
[...]
La domanda è fondata.
Sull'applicabilità dell'art. 2054 c.c. alle ipotesi, come quella in esame, di risarcimento dei danni derivanti da trasporto amichevole effettuato con unità da diporto si è pacificamente espressa la giurisprudenza di legittimità stabilendo che “l'applicazione della disposizione dell'art. 2054 c.c. che, come si è visto, in materia di circolazione stradale è stata oggetto di una vasta ed evolutiva produzione giurisprudenziale, allora deve essere inteso nella sua interezza. Il che implica una uniformità di interpretazione della norma nel settore della navigazione da diporto come nella materia della circolazione stradale. Le ragioni che militano in questo senso si possono trarre agevolmente dall'essere, la tutela del danneggiato, elemento unificante delle relative discipline, essendo eguali, sia l'esigenza di garantire il risarcimento al danneggiato, sia il bene giuridico, di rilevanza costituzionale, da salvaguardare: quello, cioè della tutela della salute e della integrità fisica. Non senza richiamare il principio per il quale - come già detto l'art. 2054 c.c. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generale, come tali applicabili, ricorrendo la medesima ratio, a tutti i soggetti che dalla circolazione comunque ricevano danni, e quindi anche ai trasportati, quale che sia il titolo del trasporto. Non vi è, quindi, alcuna ragione per 5 assegnare, nel diporto nautico, all'art. 2054 c.c., comma primo, un ambito applicativo diverso da quello che gli è stato riconosciuto nella circolazione stradale. Pertanto, nel trasporto amichevole, effettuato con unità da diporto, la responsabilità del conduttore
(vettore amichevole o di cortesia) è retta dall'art. 2054, comma primo, c.c.. Con la conseguente residualità della norma dell'art. 414 c.n. sul trasporto amichevole, che resta riferibile alla sola navigazione mercantile. Da ultimo, come ulteriore avallo di quanto si è fin qui detto è utile ricordare che l'art. 123 del Codice delle assicurazioni (D.lgs n. 209/2005), per le unità da diporto dotate di motore, prevede che esse non possano essere poste in navigazione "se non siano coperte dall'assicurazione della responsabilità civile verso terzi prevista dall'art. 2054 c.c.” (Cass. civ., sez. III, 19/11/2013 n. 25902).
Tanto chiarito, l'art. 2054 c.c. prevede l'obbligo per il conducente di risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, qui da intendersi il natante, prevedendo che lo stesso possa liberarsi da responsabilità fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Vi è quindi una presunzione di colpa in capo al danneggiante superabile allorchè il conducente dimostri la causa esterna, improvvisa ed esorbitante dalla normalità, che non consenta alcuna manovra atta ad evitare il danno (Cass. civ. n. 14959/2012).
2.1. Applicati i superiori e condivisi canoni ermeneutici alla vicenda in esame, questo
Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che possa ritenersi superata la presunzione di colpa - di cui all'art. 2054, I comma, c.c. - della convenuta CP_3 conducente l'imbarcazione SUZUKI DF 40ASTI/W targata D4004F-610034.
Gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalla ricostruzione del quadro probatorio acquisito in causa e, in particolare, dalle deposizioni testimoniali, dalla produzione documentale offerta dalle parti nonché dalla CTU medico – legale redatta dalla dott. . Persona_3
Le circostanze dedotte nell'atto di citazione relativamente alla dinamica del sinistro hanno trovato riscontro nelle deposizioni testimoniali rese da , Testimone_1 Tes_2
e tutti testimoni oculari dell'infortunio.
[...] Testimone_3
Il teste il quale ha assistito personalmente all'occorso in quanto si Testimone_4
trovava in compagnia dell'attrice e della LA, interrogato sui fatti di causa, ha così riferito:
“ADR: […] sinistro si è verificato nel pomeriggio del 28 luglio del 2016 nel tratto di mare antistante la spiaggia ove insiste il villaggio San Leo. La LA dell'attrice CP_3
6 si trovava sull'imbarcazione ormeggiata nella boa ivi presente ed CP_3 CP_3
io e l'attrice abbiamo raggiunto a nuoto detta imbarcazione;
io ero già salito sulla stessa quando ho visto l'attrice che si trovava dietro di me cadere in mare. Precisamente ho visto
l'attrice raggiungere l'ultimo gradino della scaletta e poi scivolare in acqua;
ricordo, altresì, che immediatamente prima della caduta la gamba sinistra dell'attrice era rimasta impigliata nel gradino della scaletta;
A.D.R.: Preciso che la sig.ra Controparte_3 aveva messo in moto l'imbarcazione, probabilmente credendo che anche l'attrice avesse completato la salita sull'imbarcazione, e ciò ha determinato un sussulto della barca medesima, dopo il quale l'attrice ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro in mare;
A.D.R.: Io e la LA dell'attrice ci siamo subito tuffati in acqua per aiutare la stessa a raggiungere la riva;
ricordo che l'attrice lamentava dolore alla gamba tanto che ha dovuto mettere del ghiaccio per lenire il dolore;
A.D.R.: Sulla spiaggia vi erano tante persone non ricordo chi ha portato il giacchio all'attrice. A.D.R.: Il giorno dopo mi è stato riferito dalla LA dell'attrice che quest'ultima, a seguito della caduta, si era dovuta recare in ospedale;
Successivamente, mi sembra dopo circa un mese dall'incidente, ho visto l'attrice Tes_5
indossare un tutore ed utilizzare delle stampelle;
ricordo anche che l'attrice mi riferiva di avere dolore al ginocchio e che lo stesso era gonfio” (cfr. verbale di udienza del 9.4.2024).
In maniera del tutto conforme, il teste , che ha assisto ai fatti di Testimone_1 causa dalla spiaggia, ha così riferito: “ADR: Conosco l'attrice sig.ra Parte_1
e la di lei LA , in quanto fino a qualche anno
[...] Controparte_3 addietro in estate frequentavamo la stessa spiaggia in Bova Marina e, precisamente, la spiaggia antistante il villaggio San Leo, di fronte al ristorante “Fairstar”, io infatti affittavo nel periodo estivo una casetta all'interno di detto villaggio. […] ADR: Ho assistito al fatto per cui è causa;
ricordo che nel pomeriggio del 28 luglio 2016 mi trovavo su detta spiaggia ed ho visto dapprima la sig.ra raggiungere a nuoto la sua Controparte_3 imbarcazione che si trovava ancorata nella boa e, una volta raggiunta l'imbarcazione medesima, l'ho vista salire sulla stessa. Ho visto poi CP_3 Controparte_3 mettersi al timone del natante, tirare una cima dalla boa, abbassare il motore ed accendere lo stesso. Nel frattempo, ho visto anche il sig. , credo si chiami o Tes_2 Tes_4 CP_7
di cognome, raggiungere a nuoto detta imbarcazione e salire sopra la stessa;
ho visto anche la sig.ra raggiungere a nuoto detto natante. Mentre Parte_1
quest'ultima era intenta a salire sull'imbarcazione e, precisamente, mentre si trovava 7 sull'ultimo gradino della scaletta apposita, ho visto l'imbarcazione sussultare. Ricordo che dopo il sussulto della barca l'attrice ha perso l'equilibrio e, per qualche secondo sembrava essersi impigliata in qualcosa, per poi cadere in mare. Immediatamente il sig. , prima, Tes_2
e la LA dell'attrice, poi, si sono tuffati in mare per aiutare la stessa attrice a raggiungere la riva. Ricordo che l'attrice una volta raggiunta la riva è stata adagiata sulla battigia e ricordo pure che la stessa lamentava dolore alla gamba sinistra. Io stesso ho provveduto a prendere del ghiaccio per alleviare il dolore. […] ADR: Nei giorni seguenti mi hanno riferito che l'attrice si era dovuta recare in ospedale ed ho poi visto la stessa indossare un tutore ed utilizzare le stampelle (Cfr. verbale di udienza del 9.4.2024).
La medesima dinamica del sinistro è stata riferita dalla teste la quale Testimone_3
ha, anch'essa, assistito all'infortunio dalla spiaggia, ed ha dichiarato: “ADR: Conosco sia
l'attrice che di lei LA in quanto frequentiamo in estate la stessa Controparte_3
spiaggia. Ho assistito all'incidente per cui è causa. Ricordo che il 28 luglio del 2016 nel pomeriggio io mi trovavo a Bova Marina sulla spiaggia antistante il Villaggio San Leo di fronte al ristorante “Fairstar” e ho visto salire sulla sua imbarcazione Controparte_3
ancorata alla boa;
dopo di lei anche un certo sig. ha raggiunto detta imbarcazione ed, Tes_2 infine, pure l'attrice si è tuffata ed a nuoto ha raggiunto il natante. Ricordo Parte_1
che sull'imbarcazione è dapprima salito il sig. e poi l'attrice; quest'ultima tuttavia Tes_2 mentre era intenta a salire sulla scaletta dell'imbarcazione è caduta;
ricordo che
l'imbarcazione, che aveva il motore acceso, si è mossa e l'attrice è caduta;
preciso che quando l'attrice è caduta si trovava nell'ultimo gradino in salita della scaletta. ADR: Ricordo che l'attrice ha gridato per il dolore, il motore dell'imbarcazione è stato immediatamente spento dopo la detta caduta in acqua e l'attrice è stata soccorsa dal sig. e poi anche Tes_2 dalla di lei LA sig. ra . ADR: l'attrice è stata portata sulla spiaggia e ricordo CP_3
che lamentava dolore al ginocchio sinistro;
le hanno portato del ghiaccio per alleviare il dolore ma non so dire se la stessa si sia o meno successivamente recata in ospedale. ADR:
Ho rivisto l'attrice dopo qualche mese e la stessa, che camminava con le stampelle, mi ha riferito di che aveva ancora dolore al ginocchio;
Preciso che l'attrice è caduta sulla sua sinistra. ADR: Ricordo che l'imbarcazione in questione era di colore bianco con strisce di colore blu. ADR: Riconosco nella foto (doc.3 allegata alla seconda memoria istruttoria di parte attrice) che mi viene sottoposta in visione la spiaggia davanti alla quale è avvenuto
l'incidente di cui ho sopra riferito. ADR: All'incidente hanno assistito tante persone presenti 8 sulla spiaggia, alcune delle quali si sono anche tuffate in mare, unitamente al sig. ed Tes_2
alla sig.ra , per soccorrere l'attrice”. (Cfr. verbale di udienza del 25.6.2024). CP_3
Dall'esame delle deposizioni testimoniali sopra riportate emerge che:
- il 28 luglio 2016 Controparte_3 Parte_1
e decidevano di fare un giro in barca;
[...] Testimone_4
- la prima a raggiungere, a nuoto, l'imbarcazione, ormeggiata ad una boa, è stata la convenuta e poi, a seguire, e l'odierna Controparte_3 Testimone_4 attrice;
- mentre l'attrice era intenta a salire sulla scaletta cadeva e rimaneva impigliata con la gamba sinistra nella scaletta;
più precisamente, la convenuta aveva messo in moto CP_3
l'imbarcazione, probabilmente credendo che anche l'attrice avesse completato la salita sull'imbarcazione, e ciò ha determinato un sussulto della barca medesima, dopo il quale l'attrice ha perso l'equilibrio ed è caduta all'indietro in mare;
- l'attrice è stata soccorsa immediatamente dall'amico nonché dalla Testimone_4 LA, i quali si tuffavano a mare per aiutarla. Una volta raggiunta la riva, è stata adagiata sulla battigia e lamentava dolore alla gamba sinistra tanto che il le portava del Tes_1 giacchio;
- nei giorni seguenti l'occorso, i testi apprendevano che l'attrice, a causa dell'infortunio, si era dovuta recare in ospedale e la rivedevano indossare un tutore ed utilizzare le stampelle.
Quanto riferito dai testi consente di affermare l'esclusiva responsabilità della
[...]
conducente il natante per l'occorso, non avendo quest'ultima Controparte_3
tenuto una condotta di guida conforme alle regole prescritte in materia.
Sull'attendibilità delle deposizioni non vi è motivo di dubitare avendo tutti e tre i testi stessi assistito personalmente o a distanza ravvicinata al sinistro ed avendo reso dichiarazioni precise, circostanziate e prive di contraddizioni. A ciò si aggiunge che i testi e Tes_3
, sentiti a chiarimenti, hanno confermato che dalla loro postazione in spiaggia Tes_1 riuscivano a vedere con esattezza le persone, la dinamica del sinistro nonché a sentire il rumore del motore dell'imbarcazione; il teste ha confermato che Tes_4 Testimone_1
e erano presenti in spiaggia il giorno del sinistro (cfr. verbale di udienza del Testimone_3
18.2.2025).
9 Al riguardo, prive di pregio appaiono le censure sollevate dall' CP_5
convenuta laddove ritiene poco credibile la testimonianza resa dal teste , il Testimone_4 quale, nonostante abbia assistito personalmente all'evento, nel rendere dichiarazioni all'accertatore incaricato in sede stragiudiziale avrebbe riferito che l'occorso si è verificato nel mese di agosto, senza ricordare il giorno preciso, anziché la data corretta dichiarata in sede di escussione (28.7.2016).
Difatti il predetto teste, interrogato su tale circostanza, in sede di chiarimenti ha fornito una spiegazione ragionevole in ordine alla superiore incongruenza così motivando “ADR: preciso che al momento della dichiarazione resa al perito, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui ho riferito alla precedente udienza, non ricordavo con esattezza il giorno preciso che, poi, in sede di deposizione, ho saputo meglio ricondurre alla data del 28 luglio 2016 a seguito di precisa domanda sul punto formulata dal Giudice in sede di escussione. Quindi, confermo che il sinistro è occorso il 28 luglio del 2016” (cfr. Verbale di udienza del
18.2.2025).
In ogni caso, la credibilità del teste deve essere apprezzata sulla base di una valutazione complessiva della deposizione non potendo una inesattezza cronologica inficiarne la valenza probatoria. Infatti, il ha fornito una dettagliata e coerente ricostruzione della Tes_4
dinamica dell'evento che ha trovato puntuale riscontro nelle altre testimonianze.
Ancora, l'assicurazione convenuta rileva la contraddittorietà delle dichiarazioni rese del teste con le dichiarazioni di e in quanto, mentre il primo ha Tes_4 Tes_1 Tes_3 dichiarato che l'imbarcazione si trovava con il motore spento a distanza di circa 100 mt dalla spiaggia la teste dichiarava che la barca era con motore acceso come riferito anche Tes_3
dal , e ormeggiata a circa 200 mt dalla riva. Tes_1
Ritiene il giudicante che tali contraddizioni non incidano sulla genuinità delle deposizioni né sulla reale ricostruzione dell'evento trattandosi di mere incongruenze.
L'indicazione della distanza costituisce una mera approssimazione visiva non supportata da misurazioni oggettive.
Le superiori incongruenze non solo non inficiano la credibilità dei testi, ma costituiscono espressione della normale variabilità percettiva, lasciando intatta la attendibilità complessiva del compendio testimoniale.
Le deposizioni devono pertanto ritenersi attendibili e idonee a fondare la ricostruzione dell'evento per cui è causa. 10 Ancora, la verificazione del sinistro, per come ricostruita dai testi, trova ulteriore riscontro nella documentazione allegata in atti e segnatamente:
i) dalla certificazione medica in atti, ivi compreso il certificato del pronto soccorso. Al riguardo non assume rilievo la circostanza che l'attrice non si sia recata in ospedale nell'immediatezza dell'occorso essendo ben possibile che la danneggiata abbia scelto di recarsi presso il pronto soccorso in un secondo momento, circostanza, peraltro, confermata dal teste che in sede di chiarimenti ha, altresì, spiegato la ragione per cui Testimone_1 la non si è recata al pronto soccorso nell'immediatezza del fatto (“ADR: ricordo che CP_3
nell'immediatezza del fatto voleva portare la LA in ospedale. Controparte_3
Quest'ultima, tuttavia, non voleva andare subito in quanto era spaventata e non voleva lasciare sua NO sola a casa perché stava male, infatti credo che sia morta poco tempo dopo. Quindi l'attrice, dopo l'occorso, è rimasta in spiaggia per una mezzoretta circa e poi entrambe le sorelle sono andate via.” (cfr. verbale del 18.2.2025);
ii) nella CTU redatta dal dott. il quale ha confermato la compatibilità, Persona_3 secondo i criteri medico – legali di giudizio, delle lesioni riportate dalla con la CP_3
dinamica del sinistro;
iii) nelle allegate ricevute delle spese mediche sostenute dall'attrice per le cure.
Infine, valgono a corroborare la prospettazione attorea le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale (si v. udienza del 14.3.2023) dalla convenuta Controparte_3
LA dell'attrice, proprietaria e conducente del natante vettore e, quindi, litisconsorte necessario (v. ex multis Cass. civ. n. 27078/2022). Quest'ultima ha confermato la dinamica del sinistro, così come dedotta dall'attrice in citazione nonché dai testi, assumendosi la responsabilità dell'accaduto affermando: “ADR: vedevo mia LA salire la scaletta, trovarsi sull'ultimo gradino, con una gamba sollevata per salire sul piano di accesso al natante ormai salita e mi giravo volgendole le spalle. Accendevo l'imbarcazione e muovevo involontariamente e leggermente la leva del cambio;
la barca aveva un sussulto. Accadeva tutto nel giro di qualche secondo. Sentivo un gemito di mia LA, mi giravo verso di lei e la vedevo sospesa sulla scaletta, ai cui bordi rimaneva impigliata con la gamba sinistra, per qualche frazione di secondo, per poi scivolare in acqua (Cfr. verbale di udienza del
14.3.2023).
Vero è che la dichiarazione confessoria resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e litisconsorte necessario non ha valore di piena prova nemmeno nei 11 confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, III comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (sulla dichiarazione confessoria resa dal proprietario litisconsorte necessario contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.) - ed a maggior ragione resa dal litisconsorte necessario in sede di interrogatorio formale- v. Cass. civ. n. 15431/2024).
Tuttavia, questo Giudice ritiene che alla dichiarazione resa dalla convenuta in CP_3
sede di interrogatorio formale, sebbene priva di valenza confessoria, possa comunque riconoscersi valore conducente rispetto alla dinamica del sinistro tenuto conto degli ulteriori elementi di riscontro (produzione documentale e deposizioni testimoniali) e del complessivo quadro probatorio in atti, specie ove si consideri che alcuna diversa prova contraria sulla modalità di svolgimento dell'occorso è stata offerta dalla . CP_1
Per tutto quanto sinora esposto, deve ritenersi processualmente provato che il sinistro
è addebitabile esclusivamente alla convenuta senza che, contrariamente da quanto CP_3
eccepito dall'assicurazione convenuta, alcun concorso di colpa possa essere riconosciuto in capo all'attrice.
2.2. Al riguardo si rammenta che ai sensi dell'art. 2054 c.c. il conducente del veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Con preciso riferimento all'ipotesi di trasporto amichevole effettuato con unità da diporto la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In ragione del carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione, le norme generali di quest'ultimo trovano applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 c.n. (secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli), trovando invece applicazione l'art. 40 del d.lgs. n. 171 del
2005, in base al quale, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni verso terzi, compreso il trasportato, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della ricorrente, 12 danneggiata quale terza trasportata su un gommone, per aver accettato il rischio dell'escursione in presenza di forte vento, per mancanza di una previa motivazione effettiva
e percepibile in ordine alla condotta del pilota del mezzo)”.(Cfr. Cass. civ., sez. III, a n. 18958 del 10.7.2025)
Tale disposizione impone, dunque, al conducente l'onere di dimostrare di avere agito con la massima diligenza e prudenza per evitare il danno.
Nel caso di specie, tenuto conto delle risultanze istruttorie e, in particolare, delle deposizioni testimoniali ed interrogatorio formale sopra esaminati, risulta evidente che la convenuta abbia violato tali prescrizioni avviando la Controparte_3 manovra di partenza/accensione del motore del natante senza preventivamente assicurarsi della presenza a bordo di tutti gli ospiti e così determinando la caduta dell'attrice in acqua che dopo avere perso l'equilibrio rimaneva incastrata con il piede nella scaletta.
Le considerazioni che precedono consento, pertanto, di affermare l'esclusiva responsabilità di nella verificazione del sinistro non Controparte_3 potendosi ritenere superata la presunzione di responsabilità posta a suo carico prevista dall'art. 2054, comma I, c.c.
Era, invero, onere del conducente del natante e/o del suo assicuratore provare, ai fini del superamento della presunzione di responsabilità, di avere adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. civ., 28.3.2022, n. 9856; in senso conforme cfr. ex multis: Cass. civ. n. 9856/2022; Cass. civ., n. 12576/2018; Cass. civ. n.
9683/2011; Cass. civ. n. 20910/2005; Cass. civ. n. 12751/2001; Cas. civ. n. 5983/1998; Cass. civ. n. 7922/1997).
Tuttavia, sul punto, alcuna prova è stata offerta dall'Assicurazione convenuta la quale si è limitata ad eccepire il concorso di colpa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c., della danneggiata senza specificatamente dedurre né tantomeno dimostrare la condotta negligente imputabile alla odierna attrice.
La domanda attorea merita accoglimento ne consegue che la convenuta
[...]
e la SO vanno condannate, in solido, a Controparte_3 Controparte_1 risarcire i danni sofferti dall'attrice a causa del sinistro. Parte_1
3. Passando alla quantificazione del pregiudizio biologico lamentato dall'attrice si osserva quanto segue.
13 Questo Giudice condivide la valutazione effettuata dal CTU, dott. , Persona_3
nel proprio elaborato peritale, redatto con rigore metodologico e scientifico, in quanto suffragata dalla documentazione in atti, adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e/o di ragionamento.
L'ausiliario ha, anzitutto, riscontrato la compatibilità delle lesioni riportate dall'attrice
(“trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale”) con la dinamica del contestato sinistro affermando che “Le lesioni refertate e certificate presenti agli atti sono in rapporto causale, secondo i criteri medico-legali di giudizio, con il fatto lesivo come risultante dagli atti.” (Cfr. p. 5 CTU).
Sul punto prive di pregio sono le contestazioni formulate dal CTP di parte attrice (dott.
laddove lamenta che il CTU avrebbe sottovalutato le lesioni riportate a seguito del Per_2 sinistro.
Il CTU precisa, infatti, che le lesioni riportate da Parte_1 per come anche descritte dal CTP, sono relative a “Trauma distorsivo ginocchio sinistro con distrazione del legamento collaterale mediale: trattasi pertanto di trauma distorsivo/distrattivo a carico dell'articolazione” precisando che: “[…] parte ricorrente, invoca percentuali da applicare a postumi che fanno invece riferimento ad esiti di rotture totali o parziali del legamento: da nessuna parte dei referti allegati agli atti si fa menzione di una rottura del legamento per cui, le richieste in percentuale pervenute da parte ricorrente appaiono completamente errate. […] Vero è che anche una percentuale del 3% potrebbe rientrare nella quantificazione del danno residuo, ma va da sé che, non essendoci stata una rottura parziale o totale del legamento, si può individuare in una percentuale tra il 2% e 3% il danno residuo. E' questo il range che si evince dalla “Guida orientativa per la valutazione del danno biologico permanete – Guida alla valutazione medico legale Per_4
dell'invalidità permanente – . Pt_2
Le osservazioni mosse dal CTP di parte attrice non, quindi, sono coerenti con le lesioni in concreto riportate e si palesano del tutto inidonee a smentire le valutazioni eseguite dal
CTU. Quest'ultime, di contro, risultano pienamente condivisibili ed esaustive nonché accettate anche dalla difesa attorea che, non a caso, nelle note conclusive prende atto e si rimette alle conclusioni rassegnate dal CTU.
Tanto chiarito, l'ausiliario, dopo aver precisato che tabelle relative al danno biologico ai fini della tutela dell'assicurazione contro l'infortunistica privata ( e , Pt_2 Per_4
14 tendenzialmente prevedono che gli esiti di lesioni al ginocchio comportano una percentuale fino al 3%, ha affermato che nel caso specifico, trattandosi di esiti di media entità, la percentuale si può individuare nella misura del 2%.
L'inabilità temporanea, invece, è stata quantificata secondo quanto di seguito indicato:
ITP al 75% quantificabile in giorni 44 (dal 28.7.2016 al 9.9.2016); ITP al 50% quantificabile in giorni 20 (dal 10.9.16 al 29.9.16); ITP al 25% quantificabile in giorni 6 (dal 30.9.16 al
5.10.16) (Cfr. p. 5 CTU).
Passando alla determinazione dei danni subiti, si precisa che nella specie - venendo in rilievo un danno biologico permanente nella misura del 2%, e vertendo, quindi, in materia di lesioni micropermanenti, occorre fare riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate all'art. 139, quarto comma, del Codice delle Assicurazioni, per il calcolo del danno biologico.
Applicando le suddette tabelle, considerate le quantificazioni cui è giunto il CTU e sopra riportate, va liquidata all'attrice la cifra € 2.500,01 a titolo di invalidità temporanea
(così determinata: invalidità temporanea parziale al 75%, € 1.853,94; invalidità temporanea parziale al 50%, € 561,80; invalidità parziale al 25% € 84,27).
Quanto, invece, all'invalidità permanente nella misura del 2% in un soggetto di anni
34 all'epoca del sinistro va liquidata la somma di € 1.865,14.
Pertanto, il danno biologico ammonta complessivamente ad € 4.365,15.
A tale somma vanno aggiunte le spese mediche ritenute dal CTU congrue rispetto a quanto dedotto da parte attrice, sulla scorta della documentazione in atti e, quindi, quantificate in € 453,48 per un complessivo importo pari a € 4.818,63.
Contrariamente a quanto dedotto dalla parte attrice, nessun importo può essere liquidato a titolo di danno morale, atteso che esso – come chiarito dalla più recente giurisprudenza (v., e.g., Cass. civ., n. 19189/2020 e Cass. civ., n. 28999/2019) – ha autonoma consistenza rispetto al danno biologico, in quanto riferito a profili di pregiudizio (il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione) non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente;
e ciò perché il danneggiato non ha provato tramite situazioni circostanziate, una sofferenza diversa ed ulteriore rispetto a quella integrante il danno biologico.
Non emergono nel caso concreto peculiarità specifiche, tali da suggerire alcuna personalizzazione, con conseguente aumento dell'importo dovuto a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale, né d'altronde tali peculiarità sono state puntualmente 15 allegate e provate da parte attrice. In altre parole, non sono state in alcun modo prospettate conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali o peculiari che, esorbitando da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit, possano giustificare siffatta personalizzazione (cfr. Cass. civ., n. 25164/2020; Cass. civ. n. 7513/2018).
Al danno come sopra complessivamente riconosciuto e liquidato (€ 4.818,63) costituente, per unanime riconoscimento, debito di valore, vanno altresì aggiunti la rivalutazione monetaria, calcolata secondo gli indici ISTAT del costo della vita, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato e gli interessi compensativi, nella misura legale, sul capitale via via rivalutato annualmente dalla data del fatto illecito sino alla pubblicazione della sentenza (cfr. Cass., n. 18771/2019; Cass., n. 11899/2016; Cass., Sez.
Unite, n. 557/2009; Cass., Sez. Unite, n. 8521/2007; Cass., Sez. Unite, n. 1712/1995).
Tuttavia, trattandosi di danno liquidato sulla base d.m. 18.7.2025, con decorrenza dall'1.4.2025, la rivalutazione andrà effettuata solo a partire da detta data e fino alla pubblicazione della sentenza, mentre gli interessi compensativi – per evitare una ingiustificabile duplicazione risarcitoria – andranno calcolati non già sulla somma via via rivalutata, ma a far data dal sinistro sino alla c.d. “attualità”, vale a dire sulla somma liquidata, devalutata dal momento della liquidazione al momento del fatto (ossia il 28.7.2016) e successivamente rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT del costo della vita sino alla pubblicazione della decisione (cfr. Cass. n. 5503/2003).
Da tale ultima data, giacché il debito diventa di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (e succ. mod.) per le cause di valore fino a € 5.200,00 tenuto conto della relativa semplicità delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta. Va disattesa la richiesta di compensazione mancando i presupposti di legge senza che a tal fine rilevi la circostanza che la domanda è stata accolta in misura notevolmente inferiore rispetto a quella richiesta da parte attrice (si v.
Cass. civ. SS UU, n. 32061 del 31.10.2022 “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la 16 condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.)
Parimenti, sempre in ossequio alla regola della soccombenza, le spese e i compensi per la CTU, già liquidati in atti con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Vanno, infine, poste a carico delle parti convenute, in solido, le spese di CTP sostenute da parte attrice (€ 400,00) non essendo tali esborsi né eccessive né superflui ed avuto riguardo all'esito della lite, che vede l'attrice totalmente vittoriosa (Cass. civ., sez. III, n. 26729 del
15.10.2024), senza che sia a tal fine necessaria la prova dell'effettivo esborso dovendosi, al riguardo, rammentare che la “perdita subita”, con la quale l'art. 1223 c.c. individua il danno emergente, non può essere considerata indicativa dei soli esborsi monetari o di diminuzioni patrimoniali già materialmente intervenuti, ma include anche l'obbligazione di effettuare l'esborso, in quanto il vinculum iuris, nel quale l'obbligazione stessa si sostanzia, costituisce già una posta passiva del patrimonio del danneggiato, consistente nell'insieme dei rapporti giuridici, con diretta rilevanza economica, di cui una persona è titolare (Cass. civ., sez. III, n.
17670/2024 e i riferimenti giurisprudenziali ivi indicati Cass. civ.
6.10.2021 n.27129; Cass. civ., 10.11.2010, n. 22826; Cass. civ., 10.3.2016, n. 4718).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna, in solido, i convenuti
[...]
e al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3 [...]
della somma di € 4.818,63 a titolo di risarcimento del danno non Parte_1 patrimoniale, per come meglio specificato in parte motiva, oltre rivalutazione dall'1.4.2025
e sino alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data del fatto (28.7.2016) e via via rivalutata sino alla pubblicazione del presente provvedimento e con ulteriore decorrenza, sulla somma così determinata, dalla pubblicazione della sentenza sino al soddisfo dei soli interessi legali;
2. condanna le convenute e la Controparte_3 Controparte_1
, in solido, al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate in €
[...]
17 918,00, per spese documentate (CTP e CU), e € 1.278,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge, somme da distrarsi in favore dell'avv.
IL NO dichiaratosi antistatario;
3. pone spese e compensi di CTU, già liquidati con separato decreto, definitivamente a carico delle parti convenute in solido.
Così deciso in Reggio Calabria, 20 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
18