TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2707 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00545/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02707 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lentini e Gaetano Spatafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00545/2025 REG.RIC.
- della nota prot. -OMISSIS- del 03/03/2025, di avvio del procedimento di revoca della determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS- n. -
OMISSIS- del 25.02.2025;
- della determinazione n. -OMISSIS- del 12/03/2025, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. -OMISSIS- del 25.02.2025, di aggiudicazione definitiva della vendita dell'immobile comunale descritto al lotto n. 36 del bando di gara, approvato con determina n. -OMISSIS- del 26/11/2024, identificato al foglio di mappa n. 124 particella 165, con annesso terreno censito al n.c.t. foglio 124 part. 166;
- della nota del 12/03/2025 con cui si comunica la determinazione di cui sopra;
- di tutti gli atti connessi e\o conseguenziali allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'annullamento: a) della nota prot. -OMISSIS- del 03.03.2025, con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della determinazione n. -OMISSIS- del
25.02.2025; b) della determinazione n. -OMISSIS- del 12.03.2025, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. -OMISSIS- del 25.02.2025 di aggiudicazione definitiva della vendita dell'immobile comunale descritto al lotto n. 36 del bando di gara approvato con determina n. -OMISSIS- del 26.11.2024, identificato al foglio di mappa n. 124 particella 165, con annesso terreno censito al n.c.t. foglio N. 00545/2025 REG.RIC.
124 part. 166; c) della nota del 12.03.2025 con cui si comunica la determinazione di cui sopra; d) di tutti gli atti connessi e\o conseguenziali allo stato non conosciuti.
Espone in fatto:
- che il Comune, all'esito di verifiche, avrebbe rilevato la sussistenza di un collegamento con altro soggetto partecipante alla selezione, la società -OMISSIS-, la quale prima sarebbe risultata aggiudicataria e poi avrebbe rinunciato, con conseguente effetto riflesso (favorevole) sull'odierna ricorrente, divenuta nuova aggiudicataria;
- che, in sostanza, a detta del Comune i due partecipanti costituirebbero un unico centro di interessi;
- che, nonostante una dialettica procedimentale tra le parti interessate, che avrebbe sconfessato tale ricostruzione, il Comune avrebbe comunque emesso i provvedimenti gravati con il presente giudizio.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per violazione del bando di gara ed in particolare dell'art. 8 – erronea e falsa applicazione dell'art. 2359 codice civile - motivazione illogica e contraddittoria - violazione del principio di libera e massima concorrenza;
b) Eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 9 del bando di gara, nonché dell'art. 97 co. 2 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. 36/2023.
2.- Si costituiva il Comune di -OMISSIS-, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 198/2025 del 30.04.2025, veniva accolta l'istanza cautelare, al solo fine di mantenere la res adhuc integra in vista della celebrazione dell'udienza di merito, con divieto dell'amministrazione di alienare il bene alla terza graduata.
4.- Nel corso del giudizio ed in vista della celebrazione dell'udienza di merito, le parti depositavano documenti e memorie, insistendo nelle relative posizioni. N. 00545/2025 REG.RIC.
5.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è infondato.
6.1- La presente vicenda contenziosa è incentrata sull'accertamento della sussistenza di un collegamento sostanziale tra la ricorrente e la società -OMISSIS-, al precipuo scopo di verificarne la legittima partecipazione alla selezione in epigrafe indicata e la conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente a seguito della rinuncia dell'altra società (-OMISSIS-).
Con il provvedimento gravato in via principale, l'Amministrazione resistente ha affermato “…la sussistenza di un collegamento con la rinunciataria -OMISSIS- S.r.l., in quanto il socio maggioritario della predetta società (93% del capitale sociale), sig.ra -OMISSIS- (risulta legata ad Ella da vincolo di parentela/affinità, tale da far ritenere, unitamente ad altri elementi (bonifico effettuato dal signor -OMISSIS-, padre del sig. -OMISSIS- marito della signora -OMISSIS-; rinuncia della -OMISSIS- S.r.l., la condotta atipica tenuta presso i locali della casa comunale dal suo procuratore speciale). Pertanto le offerte sarebbero da ritenersi riconducibili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico, anzi avendo confermato sia il rapporto di parentela/affinità tra le parti, che quello economico; Che, pertanto, sussiste il pregiudizio della vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza e trasparenza della competizione, essendo emerso che le due offerte, in quanto provenienti da soggetti legati da stretta comunanza di interesse, non sono caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente, quindi, ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr., Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 2560/2022)…”.
Il Collegio ritiene assolutamente pertinenti ed insuperabili le difese del Comune di -
OMISSIS-, compendiate da ultimo nella memoria di replica del 10.11.2025, nella parte in cui afferma che: N. 00545/2025 REG.RIC.
“…Infatti, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'esistenza dell'unico centro decisionale, stante le significative relazioni esistenti tra le due offerenti e la condotta da queste poste in essere è stata documentalmente provata dal
Comune di -OMISSIS-. In particolare, la resistente civica Amministrazione ha offerto prova di una serie di circostanze, che ben possono dirsi idonee ad essere sussunte nel novero degli indizi gravi, precisi e concordanti, e partitamente: 1) il cognome riportato nello scritto anonimo dell'agosto 2024, prot. n. 16205, ricevuto pochi mesi prima della pubblicazione del bando (“-OMISSIS-”) corrispondeva con quello della seconda offerente, -OMISSIS-, aggiudicataria del lotto 36 (cfr. doc. 11); 2) il collegamento parentale tra i componenti delle due offerte: a) il socio maggioritario
(93%) della -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, risulta collegato alla seconda offerente, -
OMISSIS-, in quanto nuora della stessa (coniugata con il figlio di quest'ultima, signor
-OMISSIS- - cfr. doc. 14); b) il versamento del prezzo di € 107.267,00, offerto dall'aggiudicataria -OMISSIS-, è stato effettuato dal marito -OMISSIS-, suocero di -
OMISSIS-, socio maggioritario (93%) della -OMISSIS- S.r.l. (cfr. doc. 9); 3) la rinuncia della prima aggiudicataria per mancato reperimento della provvista: la -
OMISSIS- S.r.l., operatore economico esperto nel settore della compravendita immobiliare, dopo aver partecipato al bando del lotto 36 per il rilevante importo offerto di €. 160.325,00, ha rinunciato all'offerta per mancanza di provvista, non offrendo prova alcuna in ordine alla difficoltà connessa alsuo reperimento (es. eventuale rigetto da parte di un Istituto di credito) come dalla stessa ammesso con missiva del 6.3.2025 (cfr doc.ti 12 e 13); 4) la consapevolezza della non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dalla -OMISSIS- S.r.l. in sede di offerta:
l'-OMISSIS- S.r.l. ha partecipato al bando del lotto 36 per il rilevante importo offerto di €. 160.325,00 pur nella consapevolezza di non potere onorare l'offerta per assoluta mancanza di provvista, come dalla stessa ammesso con missiva del 6.3.2025 (cfr doc.ti 12 e 13), e dunque la falsità e/o la fuorvianza delle informazioni rese N. 00545/2025 REG.RIC.
dall'operatore economico; 5) la consapevolezza dell'idoneità delle informazioni rese dalle offerenti in sede di partecipazione al bando ad influenzare le decisioni dell'Ente in ordine all'aggiudicazione del bene…”.
Invero, risulta logica, coerente e ragionevole l'istruttoria condotta dal Comune resistente, i cui esiti restituiscono una valutazione prognostica positiva sull'esistenza di un unico centro decisionale tra la ricorrente e la società -OMISSIS- e sulla sussistenza di uno stretto collegamento sostanziale ed imprenditoriale, con specifico riferimento all'obiettivo di aggiudicarsi la commessa.
Peraltro, appare ininfluente la circostanza che dall'eventuale reiezione del ricorso conseguirebbe l'aggiudicazione in favore di un terzo soggetto, che ha offerto un prezzo nettamente inferiore rispetto sia a quello della ricorrente che a quello della società -OMISSIS-, atteso che: “la dimostrazione di quale incidenza concreta abbia avuto l'accertata situazione di collegamento sostanziale sull'esito della procedura si risolverebbe in una probatio diabolica a carico dell'amministrazione, per assolvere la quale non basterebbero probabilmente neppure i mezzi di indagine del giudice penale, con la conseguenza che affinché la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato che tale partecipazione determini di per sé il rischio di una turbativa della gara,
e ciò accade quando sia stata accertata la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, dal momento che tale situazione compromette, di per sé sola, le esigenze di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti che caratterizzano la gara, dall'altro, la mancata dimostrazione da parte delle imprese interessate della totale assenza, in concreto, di ogni possibile incidenza di detto collegamento sull'esito della procedura (T.a.r. Sicilia, Catania sez. I, 23 giugno 2017,
n. 1543).
Sul punto, più recentemente si è espresso anche il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 10201/2024, affermando che: “Ai fini dell'esclusione da una pubblica gara, ciò che N. 00545/2025 REG.RIC.
deve essere provato è soltanto l'unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale; ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte.”.
Ed ancora, il TAR Calabria – Catanzaro, con la pronuncia n. 1027/2024, affermando che: “L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Ciò che rileva, infatti, è il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti. Tale interpretazione garantisce la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti; principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l'esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte.”.
L'atto di ritiro gravato con il presente giudizio costituisce, dunque, un provvedimento necessitato “…– dopo attenta valutazione degli acquisiti elementi strutturali e funzionali alla dimostrazione dell'accertato collegamento - al fine di ripristinare il legittimo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, non già – come ex adverso pretestuosamente voluto – per un mero ripensamento dell'Amministrazione, la quale nessuna utilità avrebbe potuto ragionevolmente trarre dalla caducazione di N. 00545/2025 REG.RIC.
un provvedimento legittimo, che, peraltro, ove mantenuto, avrebbe consentito di introitare una consistente somma nelle casse comunali (€. 110.267,00)…”.
6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per il controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, in favore del Comune di -
OMISSIS-; nulla per le spese per il controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Referendario, Estensore N. 00545/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO RE EN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02707 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00545/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 545 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Lentini e Gaetano Spatafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Scalisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
nei confronti di -OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento N. 00545/2025 REG.RIC.
- della nota prot. -OMISSIS- del 03/03/2025, di avvio del procedimento di revoca della determinazione del responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di -OMISSIS- n. -
OMISSIS- del 25.02.2025;
- della determinazione n. -OMISSIS- del 12/03/2025, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. -OMISSIS- del 25.02.2025, di aggiudicazione definitiva della vendita dell'immobile comunale descritto al lotto n. 36 del bando di gara, approvato con determina n. -OMISSIS- del 26/11/2024, identificato al foglio di mappa n. 124 particella 165, con annesso terreno censito al n.c.t. foglio 124 part. 166;
- della nota del 12/03/2025 con cui si comunica la determinazione di cui sopra;
- di tutti gli atti connessi e\o conseguenziali allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LU MO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente domanda l'annullamento: a) della nota prot. -OMISSIS- del 03.03.2025, con cui il Comune di -OMISSIS- ha comunicato l'avvio del procedimento di revoca della determinazione n. -OMISSIS- del
25.02.2025; b) della determinazione n. -OMISSIS- del 12.03.2025, con la quale è stata disposta la revoca della determinazione n. -OMISSIS- del 25.02.2025 di aggiudicazione definitiva della vendita dell'immobile comunale descritto al lotto n. 36 del bando di gara approvato con determina n. -OMISSIS- del 26.11.2024, identificato al foglio di mappa n. 124 particella 165, con annesso terreno censito al n.c.t. foglio N. 00545/2025 REG.RIC.
124 part. 166; c) della nota del 12.03.2025 con cui si comunica la determinazione di cui sopra; d) di tutti gli atti connessi e\o conseguenziali allo stato non conosciuti.
Espone in fatto:
- che il Comune, all'esito di verifiche, avrebbe rilevato la sussistenza di un collegamento con altro soggetto partecipante alla selezione, la società -OMISSIS-, la quale prima sarebbe risultata aggiudicataria e poi avrebbe rinunciato, con conseguente effetto riflesso (favorevole) sull'odierna ricorrente, divenuta nuova aggiudicataria;
- che, in sostanza, a detta del Comune i due partecipanti costituirebbero un unico centro di interessi;
- che, nonostante una dialettica procedimentale tra le parti interessate, che avrebbe sconfessato tale ricostruzione, il Comune avrebbe comunque emesso i provvedimenti gravati con il presente giudizio.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) eccesso di potere per violazione del bando di gara ed in particolare dell'art. 8 – erronea e falsa applicazione dell'art. 2359 codice civile - motivazione illogica e contraddittoria - violazione del principio di libera e massima concorrenza;
b) Eccesso di potere per violazione degli artt. 7 e 9 del bando di gara, nonché dell'art. 97 co. 2 Cost. e dell'art. 1 del d.lgs. 36/2023.
2.- Si costituiva il Comune di -OMISSIS-, che concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Con ordinanza cautelare n. 198/2025 del 30.04.2025, veniva accolta l'istanza cautelare, al solo fine di mantenere la res adhuc integra in vista della celebrazione dell'udienza di merito, con divieto dell'amministrazione di alienare il bene alla terza graduata.
4.- Nel corso del giudizio ed in vista della celebrazione dell'udienza di merito, le parti depositavano documenti e memorie, insistendo nelle relative posizioni. N. 00545/2025 REG.RIC.
5.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è infondato.
6.1- La presente vicenda contenziosa è incentrata sull'accertamento della sussistenza di un collegamento sostanziale tra la ricorrente e la società -OMISSIS-, al precipuo scopo di verificarne la legittima partecipazione alla selezione in epigrafe indicata e la conseguente aggiudicazione in favore della ricorrente a seguito della rinuncia dell'altra società (-OMISSIS-).
Con il provvedimento gravato in via principale, l'Amministrazione resistente ha affermato “…la sussistenza di un collegamento con la rinunciataria -OMISSIS- S.r.l., in quanto il socio maggioritario della predetta società (93% del capitale sociale), sig.ra -OMISSIS- (risulta legata ad Ella da vincolo di parentela/affinità, tale da far ritenere, unitamente ad altri elementi (bonifico effettuato dal signor -OMISSIS-, padre del sig. -OMISSIS- marito della signora -OMISSIS-; rinuncia della -OMISSIS- S.r.l., la condotta atipica tenuta presso i locali della casa comunale dal suo procuratore speciale). Pertanto le offerte sarebbero da ritenersi riconducibili ad un unico centro decisionale con altro operatore economico, anzi avendo confermato sia il rapporto di parentela/affinità tra le parti, che quello economico; Che, pertanto, sussiste il pregiudizio della vanificazione dei principi generali in tema di par condicio, segretezza e trasparenza della competizione, essendo emerso che le due offerte, in quanto provenienti da soggetti legati da stretta comunanza di interesse, non sono caratterizzate dalla necessaria indipendenza, serietà ed affidabilità, coerentemente, quindi, ai principi di imparzialità e buon andamento cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 97 della Costituzione (cfr., Consiglio di
Stato, con la sentenza n. 2560/2022)…”.
Il Collegio ritiene assolutamente pertinenti ed insuperabili le difese del Comune di -
OMISSIS-, compendiate da ultimo nella memoria di replica del 10.11.2025, nella parte in cui afferma che: N. 00545/2025 REG.RIC.
“…Infatti, la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa l'esistenza dell'unico centro decisionale, stante le significative relazioni esistenti tra le due offerenti e la condotta da queste poste in essere è stata documentalmente provata dal
Comune di -OMISSIS-. In particolare, la resistente civica Amministrazione ha offerto prova di una serie di circostanze, che ben possono dirsi idonee ad essere sussunte nel novero degli indizi gravi, precisi e concordanti, e partitamente: 1) il cognome riportato nello scritto anonimo dell'agosto 2024, prot. n. 16205, ricevuto pochi mesi prima della pubblicazione del bando (“-OMISSIS-”) corrispondeva con quello della seconda offerente, -OMISSIS-, aggiudicataria del lotto 36 (cfr. doc. 11); 2) il collegamento parentale tra i componenti delle due offerte: a) il socio maggioritario
(93%) della -OMISSIS- S.r.l., -OMISSIS-, risulta collegato alla seconda offerente, -
OMISSIS-, in quanto nuora della stessa (coniugata con il figlio di quest'ultima, signor
-OMISSIS- - cfr. doc. 14); b) il versamento del prezzo di € 107.267,00, offerto dall'aggiudicataria -OMISSIS-, è stato effettuato dal marito -OMISSIS-, suocero di -
OMISSIS-, socio maggioritario (93%) della -OMISSIS- S.r.l. (cfr. doc. 9); 3) la rinuncia della prima aggiudicataria per mancato reperimento della provvista: la -
OMISSIS- S.r.l., operatore economico esperto nel settore della compravendita immobiliare, dopo aver partecipato al bando del lotto 36 per il rilevante importo offerto di €. 160.325,00, ha rinunciato all'offerta per mancanza di provvista, non offrendo prova alcuna in ordine alla difficoltà connessa alsuo reperimento (es. eventuale rigetto da parte di un Istituto di credito) come dalla stessa ammesso con missiva del 6.3.2025 (cfr doc.ti 12 e 13); 4) la consapevolezza della non corrispondenza al vero di quanto dichiarato dalla -OMISSIS- S.r.l. in sede di offerta:
l'-OMISSIS- S.r.l. ha partecipato al bando del lotto 36 per il rilevante importo offerto di €. 160.325,00 pur nella consapevolezza di non potere onorare l'offerta per assoluta mancanza di provvista, come dalla stessa ammesso con missiva del 6.3.2025 (cfr doc.ti 12 e 13), e dunque la falsità e/o la fuorvianza delle informazioni rese N. 00545/2025 REG.RIC.
dall'operatore economico; 5) la consapevolezza dell'idoneità delle informazioni rese dalle offerenti in sede di partecipazione al bando ad influenzare le decisioni dell'Ente in ordine all'aggiudicazione del bene…”.
Invero, risulta logica, coerente e ragionevole l'istruttoria condotta dal Comune resistente, i cui esiti restituiscono una valutazione prognostica positiva sull'esistenza di un unico centro decisionale tra la ricorrente e la società -OMISSIS- e sulla sussistenza di uno stretto collegamento sostanziale ed imprenditoriale, con specifico riferimento all'obiettivo di aggiudicarsi la commessa.
Peraltro, appare ininfluente la circostanza che dall'eventuale reiezione del ricorso conseguirebbe l'aggiudicazione in favore di un terzo soggetto, che ha offerto un prezzo nettamente inferiore rispetto sia a quello della ricorrente che a quello della società -OMISSIS-, atteso che: “la dimostrazione di quale incidenza concreta abbia avuto l'accertata situazione di collegamento sostanziale sull'esito della procedura si risolverebbe in una probatio diabolica a carico dell'amministrazione, per assolvere la quale non basterebbero probabilmente neppure i mezzi di indagine del giudice penale, con la conseguenza che affinché la procedura di gara possa ritenersi inquinata dalla partecipazione di imprese collegate in via di fatto è sufficiente, da un lato che tale partecipazione determini di per sé il rischio di una turbativa della gara,
e ciò accade quando sia stata accertata la riconducibilità delle offerte ad un unico centro decisionale, dal momento che tale situazione compromette, di per sé sola, le esigenze di segretezza delle offerte e di par condicio dei concorrenti che caratterizzano la gara, dall'altro, la mancata dimostrazione da parte delle imprese interessate della totale assenza, in concreto, di ogni possibile incidenza di detto collegamento sull'esito della procedura (T.a.r. Sicilia, Catania sez. I, 23 giugno 2017,
n. 1543).
Sul punto, più recentemente si è espresso anche il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 10201/2024, affermando che: “Ai fini dell'esclusione da una pubblica gara, ciò che N. 00545/2025 REG.RIC.
deve essere provato è soltanto l'unicità del centro decisionale, e non anche la concreta idoneità ad alterare il libero gioco concorrenziale; ciò, in quanto la riconducibilità di due o più offerte a un unico centro decisionale costituisce ex se elemento idoneo a violare i generali principi in tema di par condicio, segretezza e trasparenza delle offerte.”.
Ed ancora, il TAR Calabria – Catanzaro, con la pronuncia n. 1027/2024, affermando che: “L'accertamento della sussistenza di un unico centro decisionale costituisce motivo in sé sufficiente a giustificare l'esclusione delle imprese dalla procedura selettiva, non essendo necessario verificare che la comunanza a livello strutturale delle imprese partecipanti alla gara abbia concretamente influito sul rispettivo comportamento nell'ambito della gara, determinando la presentazione di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale. Ciò che rileva, infatti, è il dato oggettivo, autonomo e svincolato da valutazioni a posteriori di tipo qualitativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento sostanziale tra le imprese, con la necessaria precisazione che lo stesso debba essere dedotto da indizi gravi, precisi e concordanti. Tale interpretazione garantisce la giusta tutela ai principi di segretezza delle offerte e di trasparenza delle gare pubbliche nonché della parità di trattamento delle imprese concorrenti; principi che verrebbero irrimediabilmente violati qualora si ritenesse di correlare l'esclusione dalla gara di imprese in collegamento sostanziale ad una posteriore valutazione sul contenuto delle offerte.”.
L'atto di ritiro gravato con il presente giudizio costituisce, dunque, un provvedimento necessitato “…– dopo attenta valutazione degli acquisiti elementi strutturali e funzionali alla dimostrazione dell'accertato collegamento - al fine di ripristinare il legittimo svolgimento della procedura di evidenza pubblica, non già – come ex adverso pretestuosamente voluto – per un mero ripensamento dell'Amministrazione, la quale nessuna utilità avrebbe potuto ragionevolmente trarre dalla caducazione di N. 00545/2025 REG.RIC.
un provvedimento legittimo, che, peraltro, ove mantenuto, avrebbe consentito di introitare una consistente somma nelle casse comunali (€. 110.267,00)…”.
6.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va integralmente rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese per il controinteressato non costituito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro
2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come per legge, in favore del Comune di -
OMISSIS-; nulla per le spese per il controinteressato non costituito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RE EN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU MO, Referendario, Estensore N. 00545/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU MO RE EN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.