Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Contestazione operazione oggettivamente inesistente

    La Corte di primo grado ha ritenuto che gli elementi forniti dall'Agenzia (sproporzione tra costo e ricavi potenziali, coincidenza dell'amministratore) non fossero sufficienti a provare l'inesistenza dell'operazione, dato che il prodotto era stato commercializzato e le attività documentate. La Corte di secondo grado ha confermato che l'utile fiscale indebito è ascrivibile alla società acquirente (OC S.r.l.) e non all'emittente delle fatture (Resistente_1 S.r.l.), la quale, emettendo fatture per operazioni inesistenti, avrebbe aumentato il proprio debito tributario.

  • Rigettato
    Contestazione costi indeducibili

    La Corte di primo grado ha ritenuto generiche e infondate le contestazioni relative ai costi non documentati, in quanto non documentati e non corrispondenti con quanto risultante dallo spesometro e dalla dichiarazione I.V.A. L'appello incidentale della contribuente su questo punto è stato rigettato in quanto le contestazioni nel ricorso introduttivo erano generiche e inconferenti.

  • Rigettato
    Antieconomicità dell'operazione come indizio di inesistenza

    La Corte ha ritenuto che l'antieconomicità, pur potendo essere un indizio, non è di per sé sufficiente a provare l'inesistenza oggettiva dell'operazione, soprattutto quando elementi formali dell'attività risultano svolti. Inoltre, ha escluso che la società ricorrente abbia lucrato un vantaggio fiscale dall'operazione, attribuendo l'utile fiscale indebito alla società acquirente.

  • Rigettato
    Disegno elusivo riconducibile al medesimo soggetto

    La Corte ha ritenuto che, anche ipotizzando un disegno elusivo, l'utile fiscale indebito è ascrivibile alla sola OC S.r.l. e non alla Resistente_1 S.r.l., emittente delle fatture. La Corte ha anche sottolineato che il mancato versamento delle imposte da parte della Resistente_1 S.r.l. costituisce un addebito autonomo rispetto a quello oggetto del procedimento.

  • Rigettato
    Contestazione del risparmio fiscale della società ricorrente

    La Corte ha ribadito che l'utile fiscale indebito è ascrivibile direttamente alla sola OC S.r.l. e non alla Resistente_1 S.r.l., emittente delle fatture. La Corte ha considerato la divisione dell'utile fiscale tra le due società come una mera congettura non supportata da riscontri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 112
    Data del deposito : 5 febbraio 2026

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