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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 416/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300736 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300736 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. (breviter: Società o contribuente), proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento n. TL303B300736/2023, relativo a I.V.A., I.Re.S. e I.R.A.P. per l'anno 2016.
In particolare, con l'avviso di accertamento l'Agenzia contestava quanto segue.
La Società aveva emesso una fattura da € 108.000,00 per servizi commerciali a favore di
OC S.r.l., facente capo al medesimo amministratore della contribuente: Nominativo_1.
La fattura si riferiva ad una operazione oggettivamente inesistente.
Si trattava dell'operazione relativa al contratto “Sviluppo Pallone Magico”, per il quale la Società avrebbe dovuto svolgere servizi commerciali a fronte di un corrispettivo di € 108.000,00.
Peraltro, OC aveva acquistato solo 1.200 palloni magici da un fornitore pakistano rivendendoli ad € 10,90 l'uno, con un ricavo massimo di € 13.080,00. Il che era sproporzionato rispetto al costo dell'operazione di servizio svolta dalla contribuente a favore di OC . L'Agenzia aveva quindi ritenuto l'operazione oggettivamente inesistente, recuperando un vantaggio economico di € 11.880,00, pari alla metà dell'I.V.A. indebitamente detratta da OC (€ 23.760,00).
Venivano inoltre recuperati € 8.991,00 di costi ritenuti indeducibili e non collegati all'operazione “Palloni
Magici”.
La contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto ed illegittimità nel merito dei rilievi formulati dall'Ufficio.
Con sentenza n. 1016 del 19.11.2024, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento all'operazione ritenuta inesistente e confermava l'avviso di accertamento nella parte relativa ai costi non documentati. Le spese venivano compensate.
La Corte rilevava che l'unico elemento indicato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'inesistenza dell'operazione “Pallone Magico” era la sproporzione tra il costo del servizio di lancio (108.000 euro) e i ricavi potenziali della vendita dei palloni, unito al fatto che Resistente_1 e la Società avevano lo stesso amministratore. Secondo i giudici, questi elementi non erano sufficienti a provare l'inesistenza dell'operazione.
Dagli atti risultava infatti che il prodotto “Pallone Magico” era stato realmente commercializzato da OC e che la Società aveva effettivamente svolto le attività previste dal contratto, documentate nel ricorso.
La Corte osservava inoltre che non era chiaro quale sarebbe stato il presunto risparmio fiscale attribuibile alla Società: l'Ufficio aveva imputato alla società la metà del vantaggio ipoteticamente ottenuto da OC, ma ciò veniva ritenuto improprio, trattandosi di soggetto giuridico distinto dalla contribuente.
La Corte riteneva, invece, generiche e infondate le contestazioni relative ai costi non documentati, in quanto non documentati e non corrispondenti con quanto risultante dal c.d. “spesometro” e dalla dichiarazione I.V.
A.
Propone appello l'Agenzia, per i seguenti motivi. La estrema antieconomicità dell'operazione “Pallone Magico” costituisce un indizio pienamente idoneo a dimostrarne l'inesistenza oggettiva, come già riconosciuto in altri giudizi riguardanti la stessa operazione e la stessa filiera societaria. Una sproporzione evidente tra prezzo e prestazione, tale da superare la normale logica di mercato, costituisce costituiva indizio sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente, anche quando una parte dell'attività risulti formalmente svolta.
L'Ufficio sostiene inoltre che, nei due anni accertati, emerga un disegno elusivo riconducibile a Nominativo_1, controllante tutte le società coinvolte: oltre alla Società ricorrente, Resistente_1 e Societa'_2
S.r.l. (altra società facente capo al medesimo), infatti, dichiarano redditi ma non versano imposte, mentre OC beneficia delle detrazioni.
Infine, l'Agenzia contesta la parte della sentenza che dubita del risparmio fiscale della Società ricorrente: secondo l'Ufficio, esso corrisponde alla metà dell'I.V.A. indebitamente detratta dalla stessa (€ 23.760,00), cioè € 11.880,00, poiché l'operazione è ritenuta inesistente e le società fanno capo allo stesso soggetto.
Si costituisce la contribuente contestando l'appello dell'Agenzia e proponendo appello incidentale.
La contribuente – oltre a contestare l'appello dell'Agenzia, ricordando i complessi rapporti fra la contribuente e OC - lamenta il mancato riconoscimento dei costi nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione sulla base di due considerazioni, ognuna delle quali rappresenta una autonoma ratio decidendi. In primis, le operazioni fatturate dalla Società sono state effettivamente svolte. Inoltre, anche nell'ipotesi di inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, non è chiaro quale sarebbe stato il vantaggio lucrato dalla Società ricorrente nell'emissione di tali fatture.
Tale ultima considerazione è, di per se stessa, dirimente e sul punto l'Agenzia non può far altro che congetturare una partecipazione paritaria della Società ricorrente al guadagno ottenuto da OC nel ricevere fatture passive, impiegate per la detrazione dell'I.V.A. e la deduzione di costi inesistenti. Congettura fondata sul controllo esercitato da Nominativo_1 su entrambe le società, ma che non ha trovato riscontro alcuno.
L'utile fiscale indebito, infatti, è ascrivibile direttamente alla sola OC, mediante l'indebita detrazione e deduzione di fatture passive ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Non a caso, OC è stato oggetto di autonomo accertamento per tale motivo. Ma, di certo, non può essere Resistente_1 ad avere lucrato dalla emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti le quali, caso mai, hanno aumentato il debito tributario complessivo, per I.V.A. e II.DD., dell'emittente Società. Il fatto che quest'ultima non abbia, poi, versato le relative imposte costituisce autonomo addebito rispetto a quello oggetto del presente procedimento. La divisione dell'utile fiscale – I.V.A. indebitamente detratta - fra la Società ricorrente e OC, sulla base degli, atti, può essere solo ipotizzato.
L'appello principale dell'Agenzia non può, pertanto, trovare accoglimento.
Quanto all'appello incidentale si ricorda che l'avviso di accertamento contestava la discrepanza fra i costi dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dallo spesometro, dai dati dichiarati dai fornitori e dalla dichiarazione I.V.A. (vedi pag. 12 avviso di accertamento).
Le scarne contestazioni risultanti dal ricorso introduttivo (pag. 20) non colgono il punto contestato dall'Agenzia e riguardano rapporti commerciali con Societa'_2_2 S.r.l. (altra società facente capo al medesimo Nominativo_1). Esatto è quindi il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, relativo alla genericità e inconferenza del ricorso, su tale punto. L'appello incidentale, pertanto, è infondato.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale. Rigetta l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 1, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CARDINO ALBERTO VINCENZO, Presidente e Relatore
ASSANDRI PIETRO, Giudice
RANALDI ALESSANDRO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 416/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300736 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B300736 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti: Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 S.r.l. (breviter: Società o contribuente), proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento n. TL303B300736/2023, relativo a I.V.A., I.Re.S. e I.R.A.P. per l'anno 2016.
In particolare, con l'avviso di accertamento l'Agenzia contestava quanto segue.
La Società aveva emesso una fattura da € 108.000,00 per servizi commerciali a favore di
OC S.r.l., facente capo al medesimo amministratore della contribuente: Nominativo_1.
La fattura si riferiva ad una operazione oggettivamente inesistente.
Si trattava dell'operazione relativa al contratto “Sviluppo Pallone Magico”, per il quale la Società avrebbe dovuto svolgere servizi commerciali a fronte di un corrispettivo di € 108.000,00.
Peraltro, OC aveva acquistato solo 1.200 palloni magici da un fornitore pakistano rivendendoli ad € 10,90 l'uno, con un ricavo massimo di € 13.080,00. Il che era sproporzionato rispetto al costo dell'operazione di servizio svolta dalla contribuente a favore di OC . L'Agenzia aveva quindi ritenuto l'operazione oggettivamente inesistente, recuperando un vantaggio economico di € 11.880,00, pari alla metà dell'I.V.A. indebitamente detratta da OC (€ 23.760,00).
Venivano inoltre recuperati € 8.991,00 di costi ritenuti indeducibili e non collegati all'operazione “Palloni
Magici”.
La contribuente eccepiva il difetto di motivazione dell'atto ed illegittimità nel merito dei rilievi formulati dall'Ufficio.
Con sentenza n. 1016 del 19.11.2024, la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento all'operazione ritenuta inesistente e confermava l'avviso di accertamento nella parte relativa ai costi non documentati. Le spese venivano compensate.
La Corte rilevava che l'unico elemento indicato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'inesistenza dell'operazione “Pallone Magico” era la sproporzione tra il costo del servizio di lancio (108.000 euro) e i ricavi potenziali della vendita dei palloni, unito al fatto che Resistente_1 e la Società avevano lo stesso amministratore. Secondo i giudici, questi elementi non erano sufficienti a provare l'inesistenza dell'operazione.
Dagli atti risultava infatti che il prodotto “Pallone Magico” era stato realmente commercializzato da OC e che la Società aveva effettivamente svolto le attività previste dal contratto, documentate nel ricorso.
La Corte osservava inoltre che non era chiaro quale sarebbe stato il presunto risparmio fiscale attribuibile alla Società: l'Ufficio aveva imputato alla società la metà del vantaggio ipoteticamente ottenuto da OC, ma ciò veniva ritenuto improprio, trattandosi di soggetto giuridico distinto dalla contribuente.
La Corte riteneva, invece, generiche e infondate le contestazioni relative ai costi non documentati, in quanto non documentati e non corrispondenti con quanto risultante dal c.d. “spesometro” e dalla dichiarazione I.V.
A.
Propone appello l'Agenzia, per i seguenti motivi. La estrema antieconomicità dell'operazione “Pallone Magico” costituisce un indizio pienamente idoneo a dimostrarne l'inesistenza oggettiva, come già riconosciuto in altri giudizi riguardanti la stessa operazione e la stessa filiera societaria. Una sproporzione evidente tra prezzo e prestazione, tale da superare la normale logica di mercato, costituisce costituiva indizio sintomatico di un'operazione oggettivamente inesistente, anche quando una parte dell'attività risulti formalmente svolta.
L'Ufficio sostiene inoltre che, nei due anni accertati, emerga un disegno elusivo riconducibile a Nominativo_1, controllante tutte le società coinvolte: oltre alla Società ricorrente, Resistente_1 e Societa'_2
S.r.l. (altra società facente capo al medesimo), infatti, dichiarano redditi ma non versano imposte, mentre OC beneficia delle detrazioni.
Infine, l'Agenzia contesta la parte della sentenza che dubita del risparmio fiscale della Società ricorrente: secondo l'Ufficio, esso corrisponde alla metà dell'I.V.A. indebitamente detratta dalla stessa (€ 23.760,00), cioè € 11.880,00, poiché l'operazione è ritenuta inesistente e le società fanno capo allo stesso soggetto.
Si costituisce la contribuente contestando l'appello dell'Agenzia e proponendo appello incidentale.
La contribuente – oltre a contestare l'appello dell'Agenzia, ricordando i complessi rapporti fra la contribuente e OC - lamenta il mancato riconoscimento dei costi nell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata ha motivato la sua decisione sulla base di due considerazioni, ognuna delle quali rappresenta una autonoma ratio decidendi. In primis, le operazioni fatturate dalla Società sono state effettivamente svolte. Inoltre, anche nell'ipotesi di inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate, non è chiaro quale sarebbe stato il vantaggio lucrato dalla Società ricorrente nell'emissione di tali fatture.
Tale ultima considerazione è, di per se stessa, dirimente e sul punto l'Agenzia non può far altro che congetturare una partecipazione paritaria della Società ricorrente al guadagno ottenuto da OC nel ricevere fatture passive, impiegate per la detrazione dell'I.V.A. e la deduzione di costi inesistenti. Congettura fondata sul controllo esercitato da Nominativo_1 su entrambe le società, ma che non ha trovato riscontro alcuno.
L'utile fiscale indebito, infatti, è ascrivibile direttamente alla sola OC, mediante l'indebita detrazione e deduzione di fatture passive ritenute relative ad operazioni oggettivamente inesistenti. Non a caso, OC è stato oggetto di autonomo accertamento per tale motivo. Ma, di certo, non può essere Resistente_1 ad avere lucrato dalla emissione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti le quali, caso mai, hanno aumentato il debito tributario complessivo, per I.V.A. e II.DD., dell'emittente Società. Il fatto che quest'ultima non abbia, poi, versato le relative imposte costituisce autonomo addebito rispetto a quello oggetto del presente procedimento. La divisione dell'utile fiscale – I.V.A. indebitamente detratta - fra la Società ricorrente e OC, sulla base degli, atti, può essere solo ipotizzato.
L'appello principale dell'Agenzia non può, pertanto, trovare accoglimento.
Quanto all'appello incidentale si ricorda che l'avviso di accertamento contestava la discrepanza fra i costi dichiarati dalla contribuente e quelli risultanti dallo spesometro, dai dati dichiarati dai fornitori e dalla dichiarazione I.V.A. (vedi pag. 12 avviso di accertamento).
Le scarne contestazioni risultanti dal ricorso introduttivo (pag. 20) non colgono il punto contestato dall'Agenzia e riguardano rapporti commerciali con Societa'_2_2 S.r.l. (altra società facente capo al medesimo Nominativo_1). Esatto è quindi il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, relativo alla genericità e inconferenza del ricorso, su tale punto. L'appello incidentale, pertanto, è infondato.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta l'appello principale. Rigetta l'appello incidentale. Spese compensate.