Articolo 1 della Legge 6 marzo 1980, n. 53
Articolo 2
Versione
12 marzo 1980
Art. 1.

Il convitto "Dante Alighieri" di Messina, disciplinato dallo statuto approvato con regio decreto 13 luglio 1933, n. 1073 , e' estinto.
Il patrimonio mobiliare e immobiliare del convitto, di cui al primo comma, e' assegnato in proprieta' al comune di Messina che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi del convitto stesso.
Alle operazioni di consegna al sindaco del comune di Messina provvede il commissario straordinario del convitto, con l'intervento del provveditore agli studi di Messina.
I beni del convitto devono essere destinati a finalita' di pubblico interesse.
Entrata in vigore il 12 marzo 1980
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