Articolo 33 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4
Articolo 32Articolo 34
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29 gennaio 1929
Art. 33.

Oltre a quanto e' stabilito dal Codice di procedura penale per gli ufficiali della polizia giudiziaria, e' data facolta' agli ufficiali della polizia tributaria di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni delle leggi finanziarie costituenti reato.

Questa disposizione si applica esclusivamente alle violazioni di leggi concernenti i tributi doganali, la privativa dei sali e tabacchi, le imposte di fabbricazione sugli spiriti, zuccheri e polveri piriche e agli altri casi in cui sia espressamente stabilito dalle leggi speciali.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1929
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