TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/04/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 18944/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 18944/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Marco RAPICAVOLI, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
RICORRE EX ART 437 BIS e 437 bis 12 e 14 a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice
(TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre
2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 4 parte 2° serie A anno Parte_1
1 1980 Comune di Villar Pellice (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti, autorizzando Per_1 contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente entrambe le domande anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.ro 143 del 2024, vista la sussistenza delle condizioni necessarie ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 4 parte 2° serie A anno 1980 Comune di Villar Pellice (TO) Parte_1
facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e Per_2 come “ ” e non altrimenti. Per_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico
Ministero evocato.
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo di giudizio depositato in data 29.10.2024, avendo Parte_1 allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché concedere l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni nulla opponendo.
All'udienza del 20.1.2025, veniva sentito il ricorrente e l'avvocato precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la causa veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso e di autorizzazione al trattamento medico chirurgico necessario all'adeguamento del sesso, ad avviso di questo
Collegio, merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
2 quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso come
3 parte integrante della sua realizzazione psico fisica, in grado di definire ulteriormente la sua identità sessuale, completandone la realizzazione: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del
Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice nel febbraio 2022 viene presa in carico dal C.I.D.I.Ge.M delle Molinette di Torino effettuando periodicamente colloqui psicologici anamnestici, colloqui psichiatrici e visite endocrinologiche;
- ha seguito con costanza e regolarità la terapia ormonale femminilizzante prescritta dalla dott.ssa e ha effettuato visite psichiatriche di controllo programmate con la Per_3 dott.ssa Per_4
- la relazione clinica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. del 12.7.2024 in atti, conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si senta, Parte_1 sin dall'età infantile, appartenente al genere femminile in tutti i contesti, sia privati che sociali, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale essendo il paziente consapevole dei vantaggi e svantaggi determinati dagli interventi di affermazione chirurgica del genere, avendo come prospettiva un ulteriore miglioramento della qualità della propria vita;
- la documentazione medica endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale femminilizzate intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto femminile nelle sue realtà sociali, con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Nel caso in esame, il ricorrente (che in udienza ha dichiarato : “Io mi sento ora consapevole ed intendo sottopormi all'intervento chirurgico come completamento del percorso di benessere e chiedo di essere autorizzata all'effettuazione dell'intervento suddetto”), ha espresso il desiderio di sottoporsi all'intervento medico chirurgico di riassegnazione di sesso
(RCS), domandando al Tribunale anche l'autorizzazione ad effettuare tale intervento per l'affermazione del proprio genere femminile, anche in relazione ai propri caratteri fisici e sessuali, ed i sanitari che l'hanno in cura ritengono non vi siano controindicazioni di natura medica agli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Si ritiene pertanto che, nel caso ora in esame, il percorso seguito dal ricorrente non si possa dire ancora concluso, e pertanto lo stesso vada autorizzato al trattamento medico chirurgico richiesto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
4 L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti Pt_1 Per_1 anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nato a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice, comune ove è stato trascritto l'atto di nascita, di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1980 Parte_1 del Comune di Villar Pellice) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non altrimenti;
Per_1
nato a Pinerolo il [...], a [...] al trattamento Parte_2 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 18944/2024 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. Marco RAPICAVOLI, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio in forza di procura
PARTE ATTRICE contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice
RICORRE EX ART 437 BIS e 437 bis 12 e 14 a codesto Ill.mo Tribunale, previa fissazione di udienza, affinché venga ordinato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice
(TO) ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre
2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 4 parte 2° serie A anno Parte_1
1 1980 Comune di Villar Pellice (TO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “FEMMINILE” e come “ ” e non altrimenti, autorizzando Per_1 contestualmente l'esponente a sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione (RCS) presso le specifiche strutture sanitare. In subordine qualora l'Ill.mo Giudice ritenesse di non concedere contestualmente entrambe le domande anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n.ro 143 del 2024, vista la sussistenza delle condizioni necessarie ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice ove è stato trascritto l'atto di nascita, vista la sussistenza delle condizioni necessarie, ai sensi dell'art. 3, L. 164 del 14 aprile 1982 e successive modiche ex art. 31 D.Lgs. 1 settembre 2011 n.ro 150 nonché dell'attuale modifica ex D.lgs. 149/2022. di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo atto nr.o 4 parte 2° serie A anno 1980 Comune di Villar Pellice (TO) Parte_1
facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “ ” e Per_2 come “ ” e non altrimenti. Per_1
A spese compensate ed irripetibili non essendo stata formulata alcuna domanda al Pubblico
Ministero evocato.
Per il P.M.
Nulla si oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto introduttivo di giudizio depositato in data 29.10.2024, avendo Parte_1 allegato disforia di genere e documentato il percorso di transizione dal genere maschile a quello femminile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile e la rettificazione del prenome da a Pt_1
nonché concedere l'autorizzazione al trattamento medico chirurgico di Per_1 riassegnazione del sesso.
Il P.M. ha fatto pervenire le sue conclusioni nulla opponendo.
All'udienza del 20.1.2025, veniva sentito il ricorrente e l'avvocato precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo;
la causa veniva trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso e di autorizzazione al trattamento medico chirurgico necessario all'adeguamento del sesso, ad avviso di questo
Collegio, merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da
2 quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”. La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, pronunce condivise da questo
Tribunale, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, recependo l'evoluzione giurisprudenziale che aveva espressamente escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica dovessero necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un “possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico”, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
La pronuncia della Corte Costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico, ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo presentarsi situazioni in cui tale autorizzazione non sia più necessaria, laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver già completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere funzionale alla pronuncia di rettificazione di sesso mediante trattamenti ormonali e psicologici. In detti casi, la parte otterrà comunque una sentenza di rettificazione di sesso a seguito dell'accertamento dell'intervenuto percorso di transizione di genere;
ne consegue che, non essendo più necessario l'intervento chirurgico per ottenere la predetta pronuncia, non sarà necessaria nemmeno l'autorizzazione del Tribunale a sottoporvisi. L'intervento di riconversione chirurgica potrà seguire all'intervenuta rettificazione di sesso per il raggiungimento di un maggior benessere psicofisico del soggetto e non necessiterà, in questi casi, di autorizzazione.
Diverso il caso di documentazione medica che attesti che il percorso di transizione di genere non sia ancora completo e necessiti di intervento chirurgico di riconversione del sesso come
3 parte integrante della sua realizzazione psico fisica, in grado di definire ulteriormente la sua identità sessuale, completandone la realizzazione: in tal caso necessiterà l'autorizzazione del
Tribunale.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice nel febbraio 2022 viene presa in carico dal C.I.D.I.Ge.M delle Molinette di Torino effettuando periodicamente colloqui psicologici anamnestici, colloqui psichiatrici e visite endocrinologiche;
- ha seguito con costanza e regolarità la terapia ormonale femminilizzante prescritta dalla dott.ssa e ha effettuato visite psichiatriche di controllo programmate con la Per_3 dott.ssa Per_4
- la relazione clinica conclusiva del C.I.D.I.Ge.M. del 12.7.2024 in atti, conclude nel senso della sussistenza della disforia di genere, rilevando come si senta, Parte_1 sin dall'età infantile, appartenente al genere femminile in tutti i contesti, sia privati che sociali, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale essendo il paziente consapevole dei vantaggi e svantaggi determinati dagli interventi di affermazione chirurgica del genere, avendo come prospettiva un ulteriore miglioramento della qualità della propria vita;
- la documentazione medica endocrinologica del C.I.D.I.Ge.M. in atti dà atto del percorso ormonale femminilizzate intrapreso da parte attrice confermando che la stessa ha vissuto e vive come soggetto femminile nelle sue realtà sociali, con comportamento ed atteggiamenti adeguati e conformi al suo sentirsi donna e ritenendo l'intervento chirurgico di affermazione di genere utile per il completamento del suo percorso di definizione della sua condizione femminile e della sua identità personale.
Nel caso in esame, il ricorrente (che in udienza ha dichiarato : “Io mi sento ora consapevole ed intendo sottopormi all'intervento chirurgico come completamento del percorso di benessere e chiedo di essere autorizzata all'effettuazione dell'intervento suddetto”), ha espresso il desiderio di sottoporsi all'intervento medico chirurgico di riassegnazione di sesso
(RCS), domandando al Tribunale anche l'autorizzazione ad effettuare tale intervento per l'affermazione del proprio genere femminile, anche in relazione ai propri caratteri fisici e sessuali, ed i sanitari che l'hanno in cura ritengono non vi siano controindicazioni di natura medica agli interventi chirurgici di affermazione di genere.
Si ritiene pertanto che, nel caso ora in esame, il percorso seguito dal ricorrente non si possa dire ancora concluso, e pertanto lo stesso vada autorizzato al trattamento medico chirurgico richiesto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle univoche risultanze mediche provenienti da centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla Parte_1 rettificazione di attribuzione di sesso da maschile a femminile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro. All'attribuzione a parte attrice del sesso femminile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
4 L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge
164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a questo richiesto, da in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti Pt_1 Per_1 anni parte attrice è conosciuta nel mondo esterno.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis,
visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011, l'art. 49 DPR 396/2000, gli artt.
473bis ss. c.p.c.;
rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nato a [...] il [...], Parte_1 attribuendo il sesso femminile ed il prenome di “ ”; Per_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villar Pellice, comune ove è stato trascritto l'atto di nascita, di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a
(atto n. 4 parte II serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1980 Parte_1 del Comune di Villar Pellice) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “femminile” e come ” e non altrimenti;
Per_1
nato a Pinerolo il [...], a [...] al trattamento Parte_2 medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso femminile.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
5