Articolo 45 della Legge 17 luglio 1890, n. 6972
Articolo 44Articolo 46
Versione
6 agosto 1890
Art. 45.

Qualora la giunta provinciale amministrativa o le amministrazioni non ottemperino alla disposizione dell'art. 39, spetta al prefetto di fare al ministero dell'interno le proposte che credera' necessarie.
Entrata in vigore il 6 agosto 1890