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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4018/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4018/2014 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 70025 GRUMO APPULA;
rappres. e dif. dall'Avv. PERAGINE LUIGI (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
1 elettivamente domicil. in VIA COLAPINTO N. 23 70010 TURI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti D'AUTILIA GIANFRANCO (C.F. e D'AUTILIA C.F._3
NICOLA (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
All'udienza del 26.11.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2014, ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità della per i danni dalla CP_1
stessa subiti in occasione nel sinistro avvenuto alle ore 12,30 circa del 14.5.2012, all'entrata del supermercato “Simply Market” sito in Via Grumo a Binetto (BA).
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni subiti della somma di € 191.950,24 ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre ai danni da svalutazione monetaria, interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate annualmente dal dì del sinistro sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle sue pretese l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 14.5.2012, alle ore 12,30 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato
“Simply Market” di Via Grumo in Binetto, era inciampata ed era caduta rovinosamente al suolo a causa di una pedana in legno e dell'annesso cellophane trasparente per imballaggio
2 che erano stati lasciati incustoditi sulla pavimentazione antistante le porte scorrevoli di accesso all'esercizio commerciale;
- la presenza di tali ostacoli al regolare accesso al predetto supermercato non era stata segnalata con appositi cartelli, né erano state apposte transenne per inibire il passaggio della clientela;
- in conseguenza di tale caduta aveva subito lesioni personali per le cui cure era stata trasportata da un'autoambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Bari dove le era stata diagnosticata “Frattura lussazione gomito destro” e in data 22.5.2012 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di capillectomia, con immobilizzazione in apparecchio gessato ed era stata dimessa in data
25.5.2012, con prescrizione di riposo per 30 giorni;
- decorso tale periodo, l'istante si era sottoposta ad ulteriori controlli specialistici presso il medesimo ambulatorio, in esito ai quali erano stati prescritti mobilizzazione attiva del gomito, visita fisiatrica, esami strumentali e cicli di fisioterapie, con prognosi per complessivi 110 giorni;
- dalle lesioni riportate, dopo una inabilità temporanea totale di 11 giorni, parziale di 30 giorni (al 70%) e parziale di 50 giorni (al 50%) ed ulteriori 50 giorni (al 30%), le erano residuati postumi biologici permanenti nella misura del 28%.
Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di << tutti i danni, fisici, patrimoniali, ivi compresi i danni di natura biologica e non patrimoniali subiti >> da quantificarsi, in applicazione dei criteri di valore espressi nelle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, in una somma non inferiore ad € 191.950,24, determinata dal seguente conteggio: € 1.056,00 a titolo di inabilità temporanea biologica totale, in ragione di € 96,00 al giorno, per gg. 11; € 2.160,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in
3 ragione di € 72,00 al giorno, per gg. 30; € 2.400,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in ragione di € 48,00 al giorno, per gg. 50; € 1.440,00 a titolo di inabilità temporanea biologica minima, in ragione di € 28,80 al giorno, per gg. 50; € 182.690,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) per 28% punti di invalidità permanente, giusta valutazione medico legale, eseguita dal dott. oltre ad Per_1
aumento percentuale al 31%, a titolo di personalizzazione del danno (età della danneggiata all'epoca del sinistro anni 27, punti 28, € 139.458,00 – danno macropermanente secondo le Tabelle milanesi del 2013 + 31% a titolo di personalizzazione del danno); € 2.204,24 a titolo di danno emergente per spese mediche e cure fisioterapiche documentate.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta ha dedotto che:
- il giorno del presunto sinistro, la società convenuta, a mezzo dei propri dipendenti, aveva provveduto a scaricare la merce non all'ingresso del minimarket bensì al di sotto del balcone sovrastante il locale, rendendosi tale operazione necessaria in virtù della circostanza che, al momento dello scarico, imperversavano sull'abitato di Binetto violenti piogge;
- il punto laddove, secondo la ricostruzione attorea, era avvenuto il sinistro, era pavimentato in piastrelle e listoni in marmo che non presentavano alcun tipo di anomalia o sconnessioni che avrebbero potuto ragionevolmente creare insidie e/o trabocchetti;
- il presunto sinistro, se verificatosi, era, quindi, avvenuto per la presenza della pedana la quale avrebbe potuto costituire solo l'occasione e non la causa dell'incidente, non risultando che lo stesso si fosse verificato per un'anomalia nella struttura della cosa e nemmeno come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
4 posseduta dalla cosa, in quanto la stessa era una pedana analoga alle migliaia che si trovavano nei grandi magazzini, atte a contenere la merce;
- tale pedana era, inoltre, ampiamente visibile e posta in zona sufficientemente luminosa , da qualsiasi punto provenissero i clienti e, pertanto, evitabile con la normale prudenza.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medica a cura del Dott. Persona_2
A seguito della mancata accettazione da parte della difesa della società convenuta della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da questo Tribunale (accettata solo dal difensore di parte attrice), la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
26.11.2024 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
1) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AN DELLA DOMANDA
La domanda è fondata e va accolta.
Ricorre nel caso in esame la fattispecie, di cui all'art. 2051 cc, della responsabilità da cose in custodia a cui è estranea la figura della c.d insidia, erroneamente richiamata dalla difesa della società convenuta.
Invero, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il concetto d'insidia è estraneo alla responsabilità di cui all'art. 2051 cc in quanto elaborato dalla giurisprudenza quale figura sintomatica di colpa al fine di alleggerire l'onere probatorio gravante sul danneggiato nelle ipotesi di responsabilità – colposa - di cui all'art. 2043 cc per i danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ricondotta all'inosservanza del principio del "neminem laedere". In tali ipotesi, infatti, si ritiene accertata la colpa dell'ente a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
5 Diversamente, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta da parte di chi ha la cosa in custodia che si ponga in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito,
e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (Cass., Sez. Unite, 2022/20943; Cass.,
Ord., 2017/12027).
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2051 cc, nessuna ricerca di situazioni insidiose va effettuata: più precisamente, la danneggiata non è tenuta a provare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
Com'è noto, infatti, il citato articolo prevede una responsabilità oggettiva che sanziona l'omessa sorveglianza della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
La norma in esame, però, non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno << sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso >> (Cass., S.U., 2022/20943), ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Spetta, invece, al custode dimostrare il fortuito, e, cioè, l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, rappresentato da fatto naturale ovvero del terzo o dello stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità ed
6 inevitabilità.
Alla luce di quanto sopra, va, quindi, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2051 cc, la prova a carico della vittima si riduce alla dimostrazione dell'effettivo potere di controllo del custode sulla res ed alla verifica del nesso causale tra questa ed il danno prodotto (Cass.,
9/2/94, n. 1332).
Nel caso di specie, pacifico il primo (trattasi di cellophane lasciato dai dipendenti della sullo spiazzo antistante all'ingresso del supermercato gestito dalla società CP_1
convenuta e da quest'ultima utilizzato per lo scarico della merce), risulta provato anche il secondo.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ( e Tes_1 Tes_2
, hanno affermato che la parte attrice è caduta per terra procurandosi delle lesioni
[...]
mentre si accingeva ad entrare nel supermercato in quanto, in prossimità delle porte automatiche, è inciampata in un cellophane che trovavasi per terra e che fuoriusciva da una pedana su cui si trovava della merce. Pacifico tra le parti è che detta pedana era in uso alla così come lo spiazzo antistante l'ingresso al ne consegue che di CP_1 Parte_2
queste ultime la società convenuta aveva la custodia.
Né si può affermare che la parte attrice abbia effettuato un uso anomalo della zona pedonale dalla stessa attraversata per entrare nel supermercato ovvero che abbia riposto un affidamento inconsueto sulle condizioni della stessa tali da integrare, come vorrebbe la società convenuta, gli estremi del caso fortuito (fatto caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità da parte del custode) ed interrompere, così, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Infatti, l'interruzione del nesso di causalità, com'è noto, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito
7 (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383; Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737), come nel caso di uso anomalo della cosa.
Nel caso di specie, il comportamento della parte attrice (attraversamento della zona occupata dal cellophane) e la conseguente caduta erano certamente prevedibili e il sinistro certamente evitabile dalla società convenuta attraverso l'esercizio dei suoi poteri di custodia e l'esplicazione dei corrispondenti doveri, tra cui quello di mantenere sgombra l'area destinata al passaggio delle persone.
E', infatti, prevedibile che la presenza per terra, in una zona destinata all'esclusivo passaggio pedonale, di un cellophane possa determinare (così come è accaduto) la caduta di un pedone, così come è prevedibile che un pedone che si accinga ad entrare in un esercizio commerciale non cammini guardando per terra alla ricerca di eventuali e irragionevoli ostacoli posti al suo passaggio.
Inoltre, l'originarsi della situazione pericolosa, nel caso in esame, non era inevitabile da parte del custode in quanto bastava evitare che il suddetto cellophane ingombrasse il piano di calpestio.
Né la ha effettuato un uso anomalo della cosa in custodia in quanto si è limitata Parte_1
a camminare in una zona pedonale senza essere tenuta, per i motivi sopra indicati, ad utilizzare cautele particolari considerata la destinazione della zona dalla stessa percorsa che legittimava il ragionevole affidamento sull'assenza di ostacoli al passaggio pedonale.
Non può, pertanto, affermarsi che la parte attrice abbia violato il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., neppure ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 cc.
Né emerge alcun comportamento imprudente tenuto dalla , idoneo ad integrare Parte_1
il concorso di colpa di cui all'art. 1227 cc.
8 La diligenza del comportamento dell'utente va valutata, infatti, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto si osserva che la recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (v.
Cass., 2019/18415 e 2018/2483, alle cui motivazioni si rinvia), richiamata dalla parte convenuta, ha affermato, sia con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 cc che a quella di cui all'art. 2043 cc, il seguente principio di diritto: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito".
In particolare, si è affermato che “se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, proprio le circostanze del caso concreto, richiamate dalla Suprema Corte, escludono la ricorrenza degli elementi richiesti dalla citata
9 giurisprudenza: non vi era una situazione di possibile danno suscettibile di essere oggettivamente prevista (la parte attrice non poteva prevedere che la zona d'ingresso del supermercato fosse ingombra di materiale, peraltro un cellophane trasparente) né la ha tenuto un comportamento imprudente essendosi limitata ad attraversare una Parte_1
zona destinata al transito pedonale senza ricercare la presenza di eventuali imprevedibili ostacoli al suo passaggio in un contesto in cui, peraltro, la disattenzione è sempre prevedibile e non gravava un dovere di particolare cautela a carico della danneggiata.
2.2. QUANTUM
2.2.1 DANNO NON PATRIMONIALE
La ctu medico legale, le cui conclusioni si condividono pienamente in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate, ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo ( lussazione del gomito destro associata
a frattura scomposta del capitello radiale omolaterale) é derivato alla parte attrice un danno biologico temporaneo pari a giorni 11 di inabilità assoluta, a giorni 30 d'incapacità parziale al 75%, a giorni 50 di incapacità parziale al 50% e a giorni 50 di incapacità parziale al 25% nonché un danno biologico permanente pari al 19%.
Pertanto, ha certamente diritto al risarcimento del pregiudizio Parte_1
biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Tale voce di danno condiziona, infatti, la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve, pertanto, essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale.
10 Alla parte attrice vanno pure liquidate le sofferenze morali subite, rientranti, - come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 tutte depositate l'11.11.2008 e con un corpo motivo unitario - << nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente >>.
Sulla base di tali conclusioni spetta, dunque, al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale, complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, premesso che l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, questo Tribunale ritiene di dover utilizzare il sistema c.d. a punto d'invalidità, commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato (percentuale d'invalidità) e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato e, ciò, in considerazione della circostanza che più è elevata l'età tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità deve essere sopportata.
In particolare, si ritiene di dover applicare, trattandosi di lesioni macropermanenti, le tabelle in uso presso quest'Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno
2024, i cui valori vanno ritenuti tuttora attuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 27), dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 14.5.2012 deve Parte_1
essere liquidato in complessivi euro 90.519,00 in moneta attuale, di cui:
11 - euro 82.354,00 per il danno da invalidità permanente al 19 % (euro 61003,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 21.351,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore);
- euro 8.165,00 per il danno da invalidità temporanea (euro 115,00 previsti dalla tabelle di
Milano 2024 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, di cui euro 84,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità), e precisamente:
i) euro 1.265,00 per n. 11 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii) euro 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
iii) euro 2.875,00 per n. 50 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iiii) euro 1.437,50 per n. 50 giorni di invalidità temporanea al 25%.
L'importo pari ad euro 90.519,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime tabelle di Milano del 2024 che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dei fatti per cui è causa e dell'entità del grado di invalidità permanente (19%).
Non è dovuta alcuna personalizzazione del danno come liquidato secondo le tabelle, in quanto nessuna deduzione parte attrice ha formulato in ordine all'esistenza di “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
12 apprezzamento”, come richiesto da giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 2788/2019;
Cass. civ. n. 21939/2017).
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale (pregiudizi biologico e morale), calcolate, come detto, secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali decorrenti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, quando questa (come nel caso in esame) sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo con riguardo al danno non patrimoniale da invalidità permanente non è quella dell'incidente, bensì quella in cui è terminata la invalidità temporanea.
Indi, sulla somma liquidata quale risarcimento dei danni da invalidità permanente sono dovuti gli interessi compensativi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea fino al passaggio in giudicato della presente decisione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data di cessazione dell'invalidità temporanea e rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della presente decisione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Quanto, invece, alle somme liquidate come risarcimento dei danni da invalidità temporanea sono dovuti gli interessi compensativi dalla data dell'incidente fino al passaggio in giudicato della presente decisione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data dell'incidente e rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
13 Dal passaggio in giudicato della presente decisione (momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati
(capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
2.2.2. DANNO PATRIMONIALE
A) DANNO DA RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA
Non può esaminarsi la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica in quanto non tempestivamente dedotto.
Invero, nessun cenno viene effettuato ad esso nell'atto di citazione;
né la domanda è stata precisata in tal senso mediante deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc.
B) SPESE MEDICHE
Spetta, invece, alla il rimborso delle spese mediche sostenute e verificate Parte_1
dal ctu come conseguenti al sinistro per cui è causa, pari ad € 2.204,24.
Su detta somma spettano, con decorrenza dall'esborso e fino alla data del passaggio in giudicato della presente decisione, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat suddetti (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nonché gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulle citate somme, rivalutate però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'esborso fino alla data del passaggio in giudicato della presente decisione.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in
14 quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Le spese vanno distratte in favore dell'Avv. Luigi Peragine che ha dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
Va rigettata la domanda avanzata dalla parte attrice di condanna della controparte per responsabilità aggravata stante la mancata adesione alla proposta transattiva formulata dal
Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 21-22/10/2022.
Invero, da una lato, la proposta transattiva, effettuata sulla base delle Tabelle di Milano del
2021, prevedeva anche il riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa non riconosciuto con la presente sentenza, dall'altro, la domanda della parte attrice è stata accolta per una somma pari alla metà circa di quella richiesta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la a pagare ad CP_1 Parte_1
la somma di € 92.519,24, oltre ad accessori indicati in motivazione;
[...]
condanna, altresì, la a rifondere ad le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida, per onorari, in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali e, per spese vive, in €
1.073,36 per comprese € 300,00 per spese di ctp, somme che distrae in favore dell'Avv.
Luigi Peragine;
pone le spese di ctu a carico della CP_1
15 Così deciso il 3 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4018/2014 avente ad oggetto “Responsabilità extracontrattuale ex artt. 2043 e 2051 c.c.”
promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
elettivamente domicil. in PIAZZA VITTORIO VENETO N. 2 70025 GRUMO APPULA;
rappres. e dif. dall'Avv. PERAGINE LUIGI (C.F. ) C.F._2
ATTRICE
contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
1 elettivamente domicil. in VIA COLAPINTO N. 23 70010 TURI;
rappres. e dif. dagli
Avv.ti D'AUTILIA GIANFRANCO (C.F. e D'AUTILIA C.F._3
NICOLA (C.F. ) C.F._4
CONVENUTA
All'udienza del 26.11.2024, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione notificato in data 10.3.2014, ha adito questo Parte_1
Tribunale al fine di sentire dichiarare la responsabilità della per i danni dalla CP_1
stessa subiti in occasione nel sinistro avvenuto alle ore 12,30 circa del 14.5.2012, all'entrata del supermercato “Simply Market” sito in Via Grumo a Binetto (BA).
L'attrice ha chiesto, altresì, la condanna della convenuta al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni subiti della somma di € 191.950,24 ovvero della somma minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre ai danni da svalutazione monetaria, interessi compensativi sulle somme devalutate e rivalutate annualmente dal dì del sinistro sino alla liquidazione ed interessi legali sino al soddisfo;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
A fondamento delle sue pretese l'attrice ha dedotto che:
- il giorno 14.5.2012, alle ore 12,30 circa, mentre si accingeva ad entrare nel supermercato
“Simply Market” di Via Grumo in Binetto, era inciampata ed era caduta rovinosamente al suolo a causa di una pedana in legno e dell'annesso cellophane trasparente per imballaggio
2 che erano stati lasciati incustoditi sulla pavimentazione antistante le porte scorrevoli di accesso all'esercizio commerciale;
- la presenza di tali ostacoli al regolare accesso al predetto supermercato non era stata segnalata con appositi cartelli, né erano state apposte transenne per inibire il passaggio della clientela;
- in conseguenza di tale caduta aveva subito lesioni personali per le cui cure era stata trasportata da un'autoambulanza del servizio 118 presso il Pronto Soccorso del Presidio
Ospedaliero “San Paolo” di Bari dove le era stata diagnosticata “Frattura lussazione gomito destro” e in data 22.5.2012 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di capillectomia, con immobilizzazione in apparecchio gessato ed era stata dimessa in data
25.5.2012, con prescrizione di riposo per 30 giorni;
- decorso tale periodo, l'istante si era sottoposta ad ulteriori controlli specialistici presso il medesimo ambulatorio, in esito ai quali erano stati prescritti mobilizzazione attiva del gomito, visita fisiatrica, esami strumentali e cicli di fisioterapie, con prognosi per complessivi 110 giorni;
- dalle lesioni riportate, dopo una inabilità temporanea totale di 11 giorni, parziale di 30 giorni (al 70%) e parziale di 50 giorni (al 50%) ed ulteriori 50 giorni (al 30%), le erano residuati postumi biologici permanenti nella misura del 28%.
Ciò premesso, la parte attrice ha chiesto il risarcimento di << tutti i danni, fisici, patrimoniali, ivi compresi i danni di natura biologica e non patrimoniali subiti >> da quantificarsi, in applicazione dei criteri di valore espressi nelle Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, in una somma non inferiore ad € 191.950,24, determinata dal seguente conteggio: € 1.056,00 a titolo di inabilità temporanea biologica totale, in ragione di € 96,00 al giorno, per gg. 11; € 2.160,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in
3 ragione di € 72,00 al giorno, per gg. 30; € 2.400,00 a titolo di inabilità temporanea biologica parziale, in ragione di € 48,00 al giorno, per gg. 50; € 1.440,00 a titolo di inabilità temporanea biologica minima, in ragione di € 28,80 al giorno, per gg. 50; € 182.690,00 a titolo di danno non patrimoniale (biologico e morale) per 28% punti di invalidità permanente, giusta valutazione medico legale, eseguita dal dott. oltre ad Per_1
aumento percentuale al 31%, a titolo di personalizzazione del danno (età della danneggiata all'epoca del sinistro anni 27, punti 28, € 139.458,00 – danno macropermanente secondo le Tabelle milanesi del 2013 + 31% a titolo di personalizzazione del danno); € 2.204,24 a titolo di danno emergente per spese mediche e cure fisioterapiche documentate.
Si è costituita in giudizio la che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto.
A sostegno delle proprie conclusioni, la convenuta ha dedotto che:
- il giorno del presunto sinistro, la società convenuta, a mezzo dei propri dipendenti, aveva provveduto a scaricare la merce non all'ingresso del minimarket bensì al di sotto del balcone sovrastante il locale, rendendosi tale operazione necessaria in virtù della circostanza che, al momento dello scarico, imperversavano sull'abitato di Binetto violenti piogge;
- il punto laddove, secondo la ricostruzione attorea, era avvenuto il sinistro, era pavimentato in piastrelle e listoni in marmo che non presentavano alcun tipo di anomalia o sconnessioni che avrebbero potuto ragionevolmente creare insidie e/o trabocchetti;
- il presunto sinistro, se verificatosi, era, quindi, avvenuto per la presenza della pedana la quale avrebbe potuto costituire solo l'occasione e non la causa dell'incidente, non risultando che lo stesso si fosse verificato per un'anomalia nella struttura della cosa e nemmeno come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva,
4 posseduta dalla cosa, in quanto la stessa era una pedana analoga alle migliaia che si trovavano nei grandi magazzini, atte a contenere la merce;
- tale pedana era, inoltre, ampiamente visibile e posta in zona sufficientemente luminosa , da qualsiasi punto provenissero i clienti e, pertanto, evitabile con la normale prudenza.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale dell'attrice, prova per testi e CTU medica a cura del Dott. Persona_2
A seguito della mancata accettazione da parte della difesa della società convenuta della proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. formulata da questo Tribunale (accettata solo dal difensore di parte attrice), la causa è stata posta in decisione a seguito dell'udienza del
26.11.2024 fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
1) MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 AN DELLA DOMANDA
La domanda è fondata e va accolta.
Ricorre nel caso in esame la fattispecie, di cui all'art. 2051 cc, della responsabilità da cose in custodia a cui è estranea la figura della c.d insidia, erroneamente richiamata dalla difesa della società convenuta.
Invero, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che il concetto d'insidia è estraneo alla responsabilità di cui all'art. 2051 cc in quanto elaborato dalla giurisprudenza quale figura sintomatica di colpa al fine di alleggerire l'onere probatorio gravante sul danneggiato nelle ipotesi di responsabilità – colposa - di cui all'art. 2043 cc per i danni prodotti da omessa o insufficiente manutenzione delle strade pubbliche ricondotta all'inosservanza del principio del "neminem laedere". In tali ipotesi, infatti, si ritiene accertata la colpa dell'ente a condizione che venga provata l'esistenza di una situazione insidiosa, caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
5 Diversamente, l'art. 2051 c.c. non richiede alcuna negligenza nella condotta da parte di chi ha la cosa in custodia che si ponga in nesso eziologico con l'evento dannoso, bensì stabilisce una responsabilità oggettiva che è circoscritta esclusivamente dal caso fortuito,
e non, quindi, dall'ordinaria diligenza del custode (Cass., Sez. Unite, 2022/20943; Cass.,
Ord., 2017/12027).
Nel caso di specie, pertanto, vertendosi in tema di responsabilità ex art. 2051 cc, nessuna ricerca di situazioni insidiose va effettuata: più precisamente, la danneggiata non è tenuta a provare l'esistenza di una situazione insidiosa caratterizzata dalla non visibilità e dalla non prevedibilità del pericolo.
Com'è noto, infatti, il citato articolo prevede una responsabilità oggettiva che sanziona l'omessa sorveglianza della cosa da parte di colui che, a qualsiasi titolo, ha un effettivo e non occasionale potere fisico sul bene e può impedire che si verifichino danni a terzi.
La norma in esame, però, non esonera il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno << sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso >> (Cass., S.U., 2022/20943), ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa.
Spetta, invece, al custode dimostrare il fortuito, e, cioè, l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale, rappresentato da fatto naturale ovvero del terzo o dello stesso danneggiato, connotato da imprevedibilità ed
6 inevitabilità.
Alla luce di quanto sopra, va, quindi, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2051 cc, la prova a carico della vittima si riduce alla dimostrazione dell'effettivo potere di controllo del custode sulla res ed alla verifica del nesso causale tra questa ed il danno prodotto (Cass.,
9/2/94, n. 1332).
Nel caso di specie, pacifico il primo (trattasi di cellophane lasciato dai dipendenti della sullo spiazzo antistante all'ingresso del supermercato gestito dalla società CP_1
convenuta e da quest'ultima utilizzato per lo scarico della merce), risulta provato anche il secondo.
I testi escussi, sulla cui attendibilità non vi è motivo di dubitare ( e Tes_1 Tes_2
, hanno affermato che la parte attrice è caduta per terra procurandosi delle lesioni
[...]
mentre si accingeva ad entrare nel supermercato in quanto, in prossimità delle porte automatiche, è inciampata in un cellophane che trovavasi per terra e che fuoriusciva da una pedana su cui si trovava della merce. Pacifico tra le parti è che detta pedana era in uso alla così come lo spiazzo antistante l'ingresso al ne consegue che di CP_1 Parte_2
queste ultime la società convenuta aveva la custodia.
Né si può affermare che la parte attrice abbia effettuato un uso anomalo della zona pedonale dalla stessa attraversata per entrare nel supermercato ovvero che abbia riposto un affidamento inconsueto sulle condizioni della stessa tali da integrare, come vorrebbe la società convenuta, gli estremi del caso fortuito (fatto caratterizzato da imprevedibilità e inevitabilità da parte del custode) ed interrompere, così, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.
Infatti, l'interruzione del nesso di causalità, com'è noto, può essere anche l'effetto del comportamento sopravvenuto dello stesso danneggiato quando il fatto di costui si ponga come unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e da rendere giuridicamente irrilevante il precedente comportamento dell'autore dell'illecito
7 (cfr. Cass., 6.7.2006, n. 15383; Cass. 8.7.1998, n. 6640; Cass. 7 aprile 1988, n. 2737), come nel caso di uso anomalo della cosa.
Nel caso di specie, il comportamento della parte attrice (attraversamento della zona occupata dal cellophane) e la conseguente caduta erano certamente prevedibili e il sinistro certamente evitabile dalla società convenuta attraverso l'esercizio dei suoi poteri di custodia e l'esplicazione dei corrispondenti doveri, tra cui quello di mantenere sgombra l'area destinata al passaggio delle persone.
E', infatti, prevedibile che la presenza per terra, in una zona destinata all'esclusivo passaggio pedonale, di un cellophane possa determinare (così come è accaduto) la caduta di un pedone, così come è prevedibile che un pedone che si accinga ad entrare in un esercizio commerciale non cammini guardando per terra alla ricerca di eventuali e irragionevoli ostacoli posti al suo passaggio.
Inoltre, l'originarsi della situazione pericolosa, nel caso in esame, non era inevitabile da parte del custode in quanto bastava evitare che il suddetto cellophane ingombrasse il piano di calpestio.
Né la ha effettuato un uso anomalo della cosa in custodia in quanto si è limitata Parte_1
a camminare in una zona pedonale senza essere tenuta, per i motivi sopra indicati, ad utilizzare cautele particolari considerata la destinazione della zona dalla stessa percorsa che legittimava il ragionevole affidamento sull'assenza di ostacoli al passaggio pedonale.
Non può, pertanto, affermarsi che la parte attrice abbia violato il dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., neppure ai fini dell'applicazione del concorso di colpa ex art. 1227 cc.
Né emerge alcun comportamento imprudente tenuto dalla , idoneo ad integrare Parte_1
il concorso di colpa di cui all'art. 1227 cc.
8 La diligenza del comportamento dell'utente va valutata, infatti, anche in relazione all'affidamento che era ragionevole porre nell'utilizzo ordinario di quello specifico bene, con riguardo alle specifiche condizioni di luogo e di tempo.
Sul punto si osserva che la recente e condivisibile giurisprudenza della Suprema Corte (v.
Cass., 2019/18415 e 2018/2483, alle cui motivazioni si rinvia), richiamata dalla parte convenuta, ha affermato, sia con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2051 cc che a quella di cui all'art. 2043 cc, il seguente principio di diritto: "quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere oggettivamente prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze (secondo uno standard di comportamento correlato, dunque, al caso concreto), tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del suo comportamento imprudente (in quanto oggettivamente deviato rispetto alla regola di condotta doverosa cui conformarsi) nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. L'accertamento delle anzidette circostanze materiali, rilevanti ai fini della verifica di sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento dannoso, costituisce quaestio facti riservata esclusivamente all'apprezzamento del giudice del merito".
In particolare, si è affermato che “se la disattenzione è sempre prevedibile come evenienza, la stessa cessa di esserlo - ed elide il nesso causale tra condotta del danneggiante e evento di danno - quando risponde alla inottemperanza ad un invece prevedibile dovere di cautela da parte del danneggiato in rapporto alle circostanze del caso concreto”.
Nel caso di specie, per i motivi sopra esposti, proprio le circostanze del caso concreto, richiamate dalla Suprema Corte, escludono la ricorrenza degli elementi richiesti dalla citata
9 giurisprudenza: non vi era una situazione di possibile danno suscettibile di essere oggettivamente prevista (la parte attrice non poteva prevedere che la zona d'ingresso del supermercato fosse ingombra di materiale, peraltro un cellophane trasparente) né la ha tenuto un comportamento imprudente essendosi limitata ad attraversare una Parte_1
zona destinata al transito pedonale senza ricercare la presenza di eventuali imprevedibili ostacoli al suo passaggio in un contesto in cui, peraltro, la disattenzione è sempre prevedibile e non gravava un dovere di particolare cautela a carico della danneggiata.
2.2. QUANTUM
2.2.1 DANNO NON PATRIMONIALE
La ctu medico legale, le cui conclusioni si condividono pienamente in quanto tratte sulla base di puntuali accertamenti tecnici ed esaurientemente motivate, ha accertato che dalle lesioni subite in occasione dell'incidente de quo ( lussazione del gomito destro associata
a frattura scomposta del capitello radiale omolaterale) é derivato alla parte attrice un danno biologico temporaneo pari a giorni 11 di inabilità assoluta, a giorni 30 d'incapacità parziale al 75%, a giorni 50 di incapacità parziale al 50% e a giorni 50 di incapacità parziale al 25% nonché un danno biologico permanente pari al 19%.
Pertanto, ha certamente diritto al risarcimento del pregiudizio Parte_1
biologico consistente nella menomazione dell'integrità psicofisica (intesa come bene a sé stante) che è sempre presente in caso di accertata invalidità e che prescinde dal danno correlato alla capacità di produrre reddito.
Tale voce di danno condiziona, infatti, la vita del soggetto leso nelle esplicazioni della sua personalità, in tutte le sue forme, sociali, culturali, estetiche, nel lavoro, nelle relazioni sociali, ricreative, ecc., e deve, pertanto, essere risarcito indipendentemente dalla esistenza di un ulteriore danno patrimoniale.
10 Alla parte attrice vanno pure liquidate le sofferenze morali subite, rientranti, - come chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite, con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e
26975 tutte depositate l'11.11.2008 e con un corpo motivo unitario - << nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente >>.
Sulla base di tali conclusioni spetta, dunque, al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale, complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost. e alla sofferenza morale ad esso correlata.
Nella liquidazione del danno non patrimoniale, premesso che l'unico criterio utilizzabile
è quello equitativo e stante la mancanza di elementi sicuri ed attendibili a cui ancorare la determinazione del valore della salute, questo Tribunale ritiene di dover utilizzare il sistema c.d. a punto d'invalidità, commisurato alla gravità della lesione dell'integrità psicofisica subita dal danneggiato (percentuale d'invalidità) e reso flessibile in rapporto all'età del danneggiato e, ciò, in considerazione della circostanza che più è elevata l'età tanto minore è il periodo di vita residua durante il quale l'invalidità deve essere sopportata.
In particolare, si ritiene di dover applicare, trattandosi di lesioni macropermanenti, le tabelle in uso presso quest'Ufficio Giudiziario, redatte dal Tribunale di Milano per l'anno
2024, i cui valori vanno ritenuti tuttora attuali.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona al momento del fatto de quo (anni 27), dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi, il danno non patrimoniale subito da in occasione del sinistro verificatosi in data 14.5.2012 deve Parte_1
essere liquidato in complessivi euro 90.519,00 in moneta attuale, di cui:
11 - euro 82.354,00 per il danno da invalidità permanente al 19 % (euro 61003,00 a titolo di danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 21.351,00 a titolo di sofferenza soggettiva interiore);
- euro 8.165,00 per il danno da invalidità temporanea (euro 115,00 previsti dalla tabelle di
Milano 2024 per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta, di cui euro 84,00 a titolo di danno biologico/dinamico relazionale ed euro 31,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile, proporzionalmente ridotto per quelli di inabilità parziale, in difetto di allegate e comprovate peculiarità), e precisamente:
i) euro 1.265,00 per n. 11 giorni di invalidità temporanea assoluta;
ii) euro 2.587,50 per n. 30 giorni di invalidità temporanea al 75%;
iii) euro 2.875,00 per n. 50 giorni di invalidità temporanea al 50%;
iiii) euro 1.437,50 per n. 50 giorni di invalidità temporanea al 25%.
L'importo pari ad euro 90.519,00 altro non è che il valore monetario previsto dalle ultime tabelle di Milano del 2024 che tengono conto sia del danno biologico/dinamico-relazionale che della sofferenza morale soggettiva interiore, sofferenza che può ritenersi nella specie presuntivamente provata in ragione dei fatti per cui è causa e dell'entità del grado di invalidità permanente (19%).
Non è dovuta alcuna personalizzazione del danno come liquidato secondo le tabelle, in quanto nessuna deduzione parte attrice ha formulato in ordine all'esistenza di “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale in quanto caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di
12 apprezzamento”, come richiesto da giurisprudenza consolidata (Cass. civ. n. 2788/2019;
Cass. civ. n. 21939/2017).
Sulle somme liquidate a titolo di danno non patrimoniale (pregiudizi biologico e morale), calcolate, come detto, secondo valori monetari attuali, spettano, per compensare il mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, gli interessi legali decorrenti sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente, quando questa (come nel caso in esame) sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso.
Di conseguenza, la data di riferimento per tale calcolo con riguardo al danno non patrimoniale da invalidità permanente non è quella dell'incidente, bensì quella in cui è terminata la invalidità temporanea.
Indi, sulla somma liquidata quale risarcimento dei danni da invalidità permanente sono dovuti gli interessi compensativi dalla data di cessazione dell'invalidità temporanea fino al passaggio in giudicato della presente decisione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data di cessazione dell'invalidità temporanea e rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della presente decisione secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Quanto, invece, alle somme liquidate come risarcimento dei danni da invalidità temporanea sono dovuti gli interessi compensativi dalla data dell'incidente fino al passaggio in giudicato della presente decisione, da calcolarsi sulla suddetta somma devalutata, però, alla data dell'incidente e rivalutata anno per anno fino al passaggio in giudicato della sentenza secondo gli indici istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
13 Dal passaggio in giudicato della presente decisione (momento in cui il debito di valore si converte in debito di valuta;
v. Cass., 2014/7697), sui complessivi importi liquidati
(capitale più accessori) spettano gli interessi come per legge.
2.2.2. DANNO PATRIMONIALE
A) DANNO DA RIDUZIONE CAPACITA' LAVORATIVA
Non può esaminarsi la richiesta di risarcimento del danno da lucro cessante per riduzione della capacità lavorativa specifica in quanto non tempestivamente dedotto.
Invero, nessun cenno viene effettuato ad esso nell'atto di citazione;
né la domanda è stata precisata in tal senso mediante deposito di memorie ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc.
B) SPESE MEDICHE
Spetta, invece, alla il rimborso delle spese mediche sostenute e verificate Parte_1
dal ctu come conseguenti al sinistro per cui è causa, pari ad € 2.204,24.
Su detta somma spettano, con decorrenza dall'esborso e fino alla data del passaggio in giudicato della presente decisione, la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat suddetti (dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati) nonché gli interessi legali;
quest'ultimi vanno calcolati sulle citate somme, rivalutate però anno per anno secondo i citati indici istat, dall'esborso fino alla data del passaggio in giudicato della presente decisione.
3) SPESE PROCESSUALI
Le spese seguono la soccombenza.
Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente giudizio deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia (da € 52.000,01 a €
260.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m. 147/22, in
14 quanto la stessa interviene successivamente all'entrata in vigore del citato decreto (Cass.
n. 2017/23318).
Le spese vanno distratte in favore dell'Avv. Luigi Peragine che ha dichiarato di non aver ricevuto compensi e di aver anticipato le spese.
Va rigettata la domanda avanzata dalla parte attrice di condanna della controparte per responsabilità aggravata stante la mancata adesione alla proposta transattiva formulata dal
Tribunale ex art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 21-22/10/2022.
Invero, da una lato, la proposta transattiva, effettuata sulla base delle Tabelle di Milano del
2021, prevedeva anche il riconoscimento del danno da riduzione della capacità lavorativa non riconosciuto con la presente sentenza, dall'altro, la domanda della parte attrice è stata accolta per una somma pari alla metà circa di quella richiesta nell'atto introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la a pagare ad CP_1 Parte_1
la somma di € 92.519,24, oltre ad accessori indicati in motivazione;
[...]
condanna, altresì, la a rifondere ad le spese di lite che CP_1 Parte_1
liquida, per onorari, in complessivi Euro 14.103,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, oltre ad i.v.a., c.p.a. e per spese generali e, per spese vive, in €
1.073,36 per comprese € 300,00 per spese di ctp, somme che distrae in favore dell'Avv.
Luigi Peragine;
pone le spese di ctu a carico della CP_1
15 Così deciso il 3 gennaio 2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
16